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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/10/2025, n. 1560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1560 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10012/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
DI GH Presidente relatrice
AN IN DI
EA HE DI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 10012/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. MAZZA PAOLA Parte_1 C.F._1
e
UE ET (C.F. ), con l'Avv. MAZZA PAOLA C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
“I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto e provvederanno a comunicarsi ogni eventuale cambiamento di residenza o domicilio;
1) I figli minori e vengono affidati congiuntamente ai genitori con Per_1 Per_2 residenza presso l'abitazione della madre. La responsabilità genitoriale viene esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
1 2) Quanto al collocamento, i genitori terranno i figli e in uguale tempo Per_1 Per_2
e misura rispettando il principio dell'alternanza e provvederanno direttamente al loro mantenimento durante i tempi di permanenza degli stessi presso di loro. I genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno, con rimborso entro il 15 del mese successivo, al genitore che le ha anticipate, delle seguenti spese:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.);
3) Il giorno di Natale e Pasqua, il pranzo e la cena, saranno trascorsi dai figli e Per_1 Per_2 alternativamente con la mamma ed il papà così come il giorno del loro compleanno così da garantire ai minori un momento di incontro con entrambe i genitori;
in ogni caso resta inteso che il padre e la madre potranno avvalersi dell'aiuto dei nonni materni e paterni, con i bambini che potranno trascorrere del tempo con i nonni;
4) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti ed ognuno di loro si farà esclusivo carico del proprio mantenimento e di ogni proprio fabbisogno;
2 5) I Signori e MA TI a definizione dei reciproci rapporti economici e Parte_1 patrimoniali tra loro esistenti pattuiscono, anche ai fini dei benefici fiscali, che:
La Signora nata a [...] il [...], ivi residente – Villaggio Sereno- via Parte_1
Tredicesima n. 11 (C.F. ) si obbliga ad acquistare, come di fatto acquista, C.F._1 dal Signor MA TI, nato a [...] il [...] ivi residente – Via Siena n. 12
(C.F. ), che si obbliga a vendere, come di fatto vende, la quota (50%) della C.F._2 piena proprietà della casa coniugale sita in Brescia, Villaggio Sereno – Via Tredicesima n. 11 segnatamente:
Foglio 230, sezione SNA, particella 7366 mappale 363:
- sub. 3, particella 2306-2304, subalterno 1, cat. A/3, cl. 4, P. 1, vani 9, superficie 169mq, R.C. euro 488,05 fabbricato ad uso abitazione come meglio descritto nelle allegate planimetrie ed identificato nelle visure catastali allegate;
(ex particelle 7366 sub. 2Graffata con la particella 7365)
Confini: a Nord con la pubblica via, a Sud con i mappalin. 2311 e 2313, a Est con il mappale n.
2305 ed infine a Ovest con il mappale n. 2302.
Quanto alla provenienza atto compravendita Notaio dott. del 25/03/2015 Persona_3 registrato il 27 marzo 2015 n. 10883 Serie IT, trascritto a Brescia il 30 marzo 2015 ai nn. 10269
R.G. e n. 6836 R.P., come da atto allegato;
Le parti si impegnano a stipulare la vendita di cui al punto precedente con atto notarile entro 90 giorni dalla data di deposito della sentenza di divorzio avanti il Notaio scelto a cura della Signora
Parte_1
Il prezzo della suddetta vendita viene convenuto e pattuito in euro 90.000,00
(NOVANTAMILA//00) da corrispondersi in unica soluzione a mezzo assegno circolare intestato a MA TI contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di compravendita avanti il notaio dott.ssa . Persona_4
6) Il mutuo ipotecario cointestato, acceso presso BCC Brescia, che insiste sulla casa coniugale sita in Brescia, Villaggio Sereno Via Tredicesima n. 11, verrà estinto e la la Signora
[...]
anche per far fronte a quanto pattuito al punto 6 ne accenderà uno nuovo, intestato Pt_1 unicamente a lei, contestualmente all'atto di compravendita;
7) Le spese dei suddetti atti sono ad esclusivo carico della Signora Parte_1
3 8) I coniugi rilasciano sin da ora il reciproco assenso al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Brescia in data 20.9.2008, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di BRESCIA al n. 265, parte II, serie A, anno 2008.
Dall'unione sono nati i figli in data 11.11.2012 e il 24.10.2017. Per_1 Per_2
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Brescia n.
914/2023 (R.G. n. 11053/2022) all'esito della camera di consiglio del 9.2.2023.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, anche rispetto ai figli della coppia, che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della tenera età di e dell'intervenuto accordo rispettoso del principio di Per_2 bigenitorialità, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
La Presidente estensora
DI GH
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
DI GH Presidente relatrice
AN IN DI
EA HE DI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 10012/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. MAZZA PAOLA Parte_1 C.F._1
e
UE ET (C.F. ), con l'Avv. MAZZA PAOLA C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
“I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto e provvederanno a comunicarsi ogni eventuale cambiamento di residenza o domicilio;
1) I figli minori e vengono affidati congiuntamente ai genitori con Per_1 Per_2 residenza presso l'abitazione della madre. La responsabilità genitoriale viene esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
1 2) Quanto al collocamento, i genitori terranno i figli e in uguale tempo Per_1 Per_2
e misura rispettando il principio dell'alternanza e provvederanno direttamente al loro mantenimento durante i tempi di permanenza degli stessi presso di loro. I genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno, con rimborso entro il 15 del mese successivo, al genitore che le ha anticipate, delle seguenti spese:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.);
3) Il giorno di Natale e Pasqua, il pranzo e la cena, saranno trascorsi dai figli e Per_1 Per_2 alternativamente con la mamma ed il papà così come il giorno del loro compleanno così da garantire ai minori un momento di incontro con entrambe i genitori;
in ogni caso resta inteso che il padre e la madre potranno avvalersi dell'aiuto dei nonni materni e paterni, con i bambini che potranno trascorrere del tempo con i nonni;
4) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti ed ognuno di loro si farà esclusivo carico del proprio mantenimento e di ogni proprio fabbisogno;
2 5) I Signori e MA TI a definizione dei reciproci rapporti economici e Parte_1 patrimoniali tra loro esistenti pattuiscono, anche ai fini dei benefici fiscali, che:
La Signora nata a [...] il [...], ivi residente – Villaggio Sereno- via Parte_1
Tredicesima n. 11 (C.F. ) si obbliga ad acquistare, come di fatto acquista, C.F._1 dal Signor MA TI, nato a [...] il [...] ivi residente – Via Siena n. 12
(C.F. ), che si obbliga a vendere, come di fatto vende, la quota (50%) della C.F._2 piena proprietà della casa coniugale sita in Brescia, Villaggio Sereno – Via Tredicesima n. 11 segnatamente:
Foglio 230, sezione SNA, particella 7366 mappale 363:
- sub. 3, particella 2306-2304, subalterno 1, cat. A/3, cl. 4, P. 1, vani 9, superficie 169mq, R.C. euro 488,05 fabbricato ad uso abitazione come meglio descritto nelle allegate planimetrie ed identificato nelle visure catastali allegate;
(ex particelle 7366 sub. 2Graffata con la particella 7365)
Confini: a Nord con la pubblica via, a Sud con i mappalin. 2311 e 2313, a Est con il mappale n.
2305 ed infine a Ovest con il mappale n. 2302.
Quanto alla provenienza atto compravendita Notaio dott. del 25/03/2015 Persona_3 registrato il 27 marzo 2015 n. 10883 Serie IT, trascritto a Brescia il 30 marzo 2015 ai nn. 10269
R.G. e n. 6836 R.P., come da atto allegato;
Le parti si impegnano a stipulare la vendita di cui al punto precedente con atto notarile entro 90 giorni dalla data di deposito della sentenza di divorzio avanti il Notaio scelto a cura della Signora
Parte_1
Il prezzo della suddetta vendita viene convenuto e pattuito in euro 90.000,00
(NOVANTAMILA//00) da corrispondersi in unica soluzione a mezzo assegno circolare intestato a MA TI contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di compravendita avanti il notaio dott.ssa . Persona_4
6) Il mutuo ipotecario cointestato, acceso presso BCC Brescia, che insiste sulla casa coniugale sita in Brescia, Villaggio Sereno Via Tredicesima n. 11, verrà estinto e la la Signora
[...]
anche per far fronte a quanto pattuito al punto 6 ne accenderà uno nuovo, intestato Pt_1 unicamente a lei, contestualmente all'atto di compravendita;
7) Le spese dei suddetti atti sono ad esclusivo carico della Signora Parte_1
3 8) I coniugi rilasciano sin da ora il reciproco assenso al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Brescia in data 20.9.2008, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di BRESCIA al n. 265, parte II, serie A, anno 2008.
Dall'unione sono nati i figli in data 11.11.2012 e il 24.10.2017. Per_1 Per_2
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Brescia n.
914/2023 (R.G. n. 11053/2022) all'esito della camera di consiglio del 9.2.2023.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, anche rispetto ai figli della coppia, che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della tenera età di e dell'intervenuto accordo rispettoso del principio di Per_2 bigenitorialità, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
La Presidente estensora
DI GH
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