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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 12/12/2025, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2395/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2395/25 R.G. posta in decisione all'udienza del 10/12/2025 e promossa da
elettivamente domiciliato in Legnano presso lo studio dell'avv. Roberto Parte_1
Raimondi, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliata in Samarate presso lo studio dell'avv. Lisa Gioachin, Controparte_1 che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
e
CON L'INTERVENTO DEL CURATORE SPECIALE DEI MINORI DE , Per_1
ED ALESSIO, AVV. PAOLA CERVINI CP_2
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: NEL MERITO: pagina 1 di 7 - disporre l'affido esclusivo dei minori , e al padre con collocamento presso di Per_1 CP_2 CP_3 lui
- porre a carico della signora l'onere di contribuire al mantenimento dei figli versando al CP_1 signor in via anticipata entro il 30 del mese, la somma mensile di €300,00, rivalutabile Pt_1 annualmente in base agli indici Istat o quella diversa somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia.
- porre a favore del ricorrente il versamento dell'assegno unico per i tre minori e delle prestazioni assistenziali a favore del figlio CP_2
- porre a carico di entrambi i genitori, l'onere di contribuire al pagamento, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie relative ai figli, così come indicate nelle apposite “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14 novembre 2017
NEL MERITO, IN VIA DI SUBORDINE
- disporre l'affido condiviso dei minori , con collocamento degli stessi presso il Per_1 CP_2 CP_3 padre
- porre a carico della signora l'onere di contribuire al mantenimento dei figli versando al CP_1 signor in via anticipata entro il 30 del mese, la somma mensile di €300,00, rivalutabile Pt_1 annualmente in base agli indici Istat o quella diversa somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia.
- porre a favore del ricorrente il versamento dell'assegno unico per i tre minori e delle prestazioni assistenziali a favore del figlio CP_2
- porre a carico di entrambi i genitori, l'onere di contribuire al pagamento, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie relative ai figli, così come indicate nelle apposite “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14 novembre 2017
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
CONCLUSIONI DELLA RESISTENTE: Nel merito in via principale:
- rigettare le richieste di controparte e disporre l'affidamento dei minori all'Ente (Comune di Busto
Arsizio) con collocamento dei minori presso l'abitazione materna ed attivazione di un progetto per il sostengo a tutto il nucleo familiare strutturato come indicato nella relazione datata 02/07/205: “Per quanto riguarda , si propone che la stessa intraprenda un percorso di supporto psicologico al fine Per_1 di rielaborare i vissuti faticosi connessi alle proprie figure genitoriali, per essere accompagnata nella conoscenza di sé stessa in questa fase di cambiamento e per promuovere le proprie personali risorse, sviluppando il senso di autoefficacie ed autostima. pagina 2 di 7 In riferimento a ed , si ritiene necessario che vengano inseriti in un contesto educativo CP_2 CP_3 diurno, affinché vengano accompagnati in ambito didattico e dove possa essergli offerta l'opportunità di sperimentare un luogo aggregativo e di socializzazione adeguato alle esigenze della loro età.
Visti inoltre i recenti accadimenti e soprattutto che ad oggi i minori si troverebbero presso il sig.
[...]
si ritiene necessario approfondire il contesto abitativo-familiare (anche allargato) dell'uomo da Pt_1 parte dei Servizi competenti del Comune di Vailate, provincia di Crema.
Infine si ritiene necessario che la sig.ra ed il sig. possano avviare dei percorsi CP_1 Pt_1 individuali di sostegno alla genitorialità con l'obiettivo di sperimentare delle modalità comunicative e collaborative maggiormente funzionali e protettive per i figli” e conseguentemente disporre che:
a) il padre possa frequentare i figli nei termini che verranno indicati dall'Ente Affidatario;
b) il sig. sia tenuto al versamento dell'assegno di mantenimento ordinario pari ad € 300,00, Pt_1 così come statuito in sede di divorzio, con adeguamenti Istat come per legge e prelievo diretto da parte del datore di lavoro, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo della
Corte d'Appello di Milano del giugno/2025 ed oltre al 100% dell'assegno unico e alle prestazioni assistenziali per CP_2
- disporre l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore dei minori dinanzi al G.T. del Tribunale di Busto Arsizio al quale i servizi sociali competenti per la residenza dei minori e dei rispettivi genitori dovranno periodicamente relazionare in merito all'andamento dei rapporti genitori/figli;
Nel merito in via subordinata:
- rigettare le richieste di controparte e disporre l'affidamento dei minori all'ente prevedendo sin d'ora che, una volta ripristinate le adeguate capacità genitoriali in capo alla sig.ra a seguito dei CP_1 percorsi psicologici e di sostegno alla genitorialità oltre che il riavvicinamento di quest'ultima ai minori, , , gli stessi vengano nuovamente collocati presso l'abitazione materna;
Per_1 CP_2 CP_3
- nelle more disporre che – previa l'attivazione dei più opportuni supporti psicologici per i minori affinché questi ultimi accettino nuovamente la figura materna – l'Ente Affidatario (Comune di Vailate) mantenga una continua supervisione della situazione dei minori finché sono collocati presso il padre e predisponga gli opportuni spazi neutri e/o i percorsi di educativa domiciliare per favorire il reinserimento materno e la sua frequentazione con i figli sino a giungere ad una frequentazione “libera” nei termini che verranno indicati dall'Ente Affidatario;
- una volta che i minori saranno collocati nuovamente presso l'abitazione materna, disporre che:
a) il padre possa frequentare i figli nei termini che verranno indicati dall'Ente Affidatario;
b) il sig. sia tenuto al versamento dell'assegno di mantenimento ordinario pari ad € 300,00, Pt_1 così come statuito in sede di divorzio, con adeguamenti Istat come per legge e prelievo diretto da parte pagina 3 di 7 del datore di lavoro, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo della
Corte d'Appello di Milano del giugno/2025 ed oltre al 100% dell'assegno unico e alle prestazioni assistenziali per CP_2
- disporre l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore dei minori dinanzi al G.T. del Tribunale competente al quale i servizi sociali dell'Ente Affidatario (attualmente Comune di Vailate) e quelli di
Busto Arsizio competenti per la residenza materna dovranno periodicamente relazionare in merito all'andamento dei rapporti genitori/figli.
In ogni caso:
- Rigettare ogni eventuale avversa domanda;
- Con vittoria di spese e competenze professionali relative al presente procedimento, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% (ai sensi dell'art. 2 D.M. 55/2014 e ss modifiche), IVA
e CPA come per legge.
CONCLUSIONI DEL CURATORE SPECIALE DEI MINORI:
Voglia l'ILL.MO TRIBUNALE, previa ogni più opportuna declaratoria di rito e di merito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così giudicare:
Nel merito:
Allo stato
-Affidare i minori , ed all'Ente, con collocazione degli stessi presso la residenza Per_1 CP_2 CP_3 paterna.
-Determinare il diritto di visita materno in base alle indicazioni che forniranno i Servizi sociali dell'Ente affidatario ascoltati i minori e verificata la possibilità di farlo per la madre-
-stabilire a carico della madre l'obbligo di versare al padre l'importo mensile di € 100,00 per ciascun figlio, rivalutabile annualmente, oltre al 50% delle spese straordinario in base al Protocollo della Corte
d'Appello di Milano
-stabilire che a favore del padre l'assegno unico.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In primo luogo, si reputa opportuno confermare il provvedimento del Giudice delegato del 16/07/2025, con cui è stato disposto l'affidamento dei minori (2011), (2013) ed (2016) al Per_1 CP_2 CP_3
Comune di residenza (ora Vailate) con il loro collocamento presso il padre alla luce di quanto relazionato dai Servizi Sociali del Comune di Busto Arsizio, che così avevano riferito:
“Si evidenzia come i minori siano stati fortemente esposti a dinamiche conflittuali e violente, in pagina 4 di 7 particolare i figli hanno assistito ad entrambe le separazioni (NDR ossia quella tra le parti e Pt_1 quella tra la madre ed il secondo marito) ed alle modalità di relazione disfunzionali degli adulti, in cui in molteplici occasioni sono stati coinvolti anche direttamente.
La sig.ra sembrerebbe essere ancora inserita in dinamiche conflittuali con il sig. ed il CP_1 Parte_2 sig. oltre ad averne sviluppata un'altra con la figlia , la quale si trovava dai nonni paterni Pt_1 Per_1
(e ad oggi dal padre), a seguito di accese discussioni con la figura materna.
Tali dinamiche conflittuali non permettono di proteggere i figli dall'esposizione ad episodi di violenza, venendo anche coinvolti nelle comunicazioni tra gli adulti, i quali non metterebbero di conseguenza in primo piano i bisogni e vissuti dei bambini.
Il sig. appare poco consapevole del proprio ruolo nelle dinamiche conflittuali avvenute in Pt_1 passato con la sig.ra , nonostante ad oggi mostri un reale interesse per lo stato psico-emotivo dei CP_1 minori esplicitando possibili soluzioni di supporto e sostegno agli stessi.
Viste le difficoltà emerse sia in ambito scolastico che familiare, e le fatiche dei genitori nel comunicare, collaborare ed organizzarsi circa la gestione dei minori, si ritiene di dover proporre un affido all' Per_2
, , affinché i Servizi possano prendere delle decisioni in merito al benessere psico-
[...] CP_2 CP_3 emotivo-educativo dei bambini così come supportare le figure genitoriali nel reperire strategie funzionali per accudire i figli nelle varie fasi di crescita e sviluppo
Per quanto riguarda , si propone che la stessa intraprenda un percorso di supporto psicologico al Per_1 fine di rielaborare i vissuti faticosi connessi alle proprie figure genitoriali, per essere accompagnata nella conoscenza di sé stessa in questa fase di cambiamento e per promuovere le proprie personali risorse, sviluppando il senso di autoefficacia ed autostima.
In riferimento a ed , si ritiene necessario che vengano inseriti in un contesto educativo CP_2 CP_3 diurno, affinché vengano accompagnati in ambito didattico e dove possa essergli offerta l'opportunità di sperimentare un luogo aggregativo e di socializzazione adeguato alle esigenze della loro età”.
A sua volta, l'avv. Cervini ha così relazionato:
“Sentiti nuovamente i minori il 3.11 u.s., tutti hanno dichiarato di essere sereni dal padre, di trovarsi bene con la nuova compagna dello stesso e le figlie di quest'ultima.
Tutti e tre hanno dichiarato di trovarsi bene nelle nuove scuole e di aver iniziato a stringere nuove amicizie”; la Curatrice ha poi concluso per la conferma dell'affidamento dei minori all'Ente con il loro collocamento paterno.
Può confermarsi anche il provvedimento adottato dal Giudice Delegato in punto di regolamentazione delle visite materne in Spazio Neutro, con la predisposizione di ogni utile intervento di sostegno alla ripresa dei rapporti tra madre e figli, alla luce di quanto riferito dai Servizi Sociali del Comune di pagina 5 di 7 Vailate, che dopo aver incontrato i minori hanno relazionato quanto segue:
Pertanto, si invitano le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità condivisa.
A loro volta, i Servizi Sociali sono invitati ad effettuare ogni utile intervento di supporto per il nucleo familiare, ossia un percorso di supporto psicologico per e l'inserimento di in un Per_1 CP_2 CP_3 contesto educativo diurno.
Si dispone, altresì, l'intervento dell'educatore domiciliare presso il padre onde supportare la sua capacità di accudimento della prole.
Può confermarsi quanto già statuito in punto di determinazione del contributo a carico della madre e di attribuzione al padre del 100% dell'assegno unico, mentre appare equo ridurre il contributo materno alle spese straordinarie al 30%.
A tale proposito, infatti, il ricorrente risulta aver percepito nel 2024 la somma lorda di € 20.707, mentre riguardo alla sua condizione economica, la resistente ha dichiarato al Giudice delegato quanto segue:
“Al momento non sto lavorando. Percepisco l'assegno unico di € 1600 circa mensili per i 5 figli, € 900 di contributo mensile dal e € 300 dal con distrazione dalla sua busta paga. Parte_2 Pt_1
Ho l'indennità di frequenza del bambino da ottobre a giugno di € 300.
Il bambino ha un libretto cartaceo intestato ad entrambi (a lui ed a me).
L'ultimo lavoro è stato in proprio e riguardava la vendita di integratori;
è cessato nel marzo 2025
(avevo iniziato ai primi del 2024).
Ho guadagnato circa € 7000 netti in un anno”.
In considerazione della soccombenza della resistente, deve condannarsi la stessa a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente nella quantificazione operata in dispositivo.
Il compenso del Curatore Speciale deve, invece, essere posto a carico solidale delle parti, tenuto conto che la sua nomina è stata determinata anche dalla conflittualità tra i genitori.
Infine, deve disporsi l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore dei minori (2011), Per_1
(2013) ed (2016) davanti al Giudice Tutelare del Tribunale di Cremona, al quale i CP_2 CP_3
Servizi Sociali del Comune di Vailate dovranno trasmettere una relazione periodica ogni 6 mesi (la pria entro il 30 giugno 2026).
P . Q . M .
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) In parziale modifica della sentenza sopra citata, dispone l'affidamento dei tre minori all'Ente per le questioni scolastiche, sanitarie, ludico-sportive, educative e relative al rilascio/rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio, con il loro collocamento paterno;
2) Dispone sulle visite materne come da motivazione;
3) Pone a carico della madre un contributo al mantenimento dei tre minori di complessivi € 300 mensili, oltre la rivalutazione annua ed il 30% delle spese straordinarie;
4) Attribuisce al padre il 100% dell'assegno unico;
5) Condanna la resistente a rifondere le spese di lite sostenute dal ricorrente nell'importo di €
5.000, oltre il contributo unificato e gli accessori di legge;
6) Pone a carico di entrambe le parti il compenso del Curatore Speciale, che liquida in € 2800, oltre gli accessori di legge;
7) Dispone l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore dei minori (2011), Per_1 CP_2
(2013) ed (2016) davanti al Giudice Tutelare del Tribunale di Cremona, al quale i CP_3
Servizi Sociali del Comune di Vailate dovranno trasmettere una relazione periodica ogni 6 mesi
(la pria entro il 30 giugno 2026).
8) Dispone la trasmissione della sentenza ai Servizi Sociali del Comune di Vailate ed al Giudice
Tutelare di Cremona.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio dell'11/12/2025
Il Presidente Estensore
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2395/25 R.G. posta in decisione all'udienza del 10/12/2025 e promossa da
elettivamente domiciliato in Legnano presso lo studio dell'avv. Roberto Parte_1
Raimondi, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliata in Samarate presso lo studio dell'avv. Lisa Gioachin, Controparte_1 che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
e
CON L'INTERVENTO DEL CURATORE SPECIALE DEI MINORI DE , Per_1
ED ALESSIO, AVV. PAOLA CERVINI CP_2
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: NEL MERITO: pagina 1 di 7 - disporre l'affido esclusivo dei minori , e al padre con collocamento presso di Per_1 CP_2 CP_3 lui
- porre a carico della signora l'onere di contribuire al mantenimento dei figli versando al CP_1 signor in via anticipata entro il 30 del mese, la somma mensile di €300,00, rivalutabile Pt_1 annualmente in base agli indici Istat o quella diversa somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia.
- porre a favore del ricorrente il versamento dell'assegno unico per i tre minori e delle prestazioni assistenziali a favore del figlio CP_2
- porre a carico di entrambi i genitori, l'onere di contribuire al pagamento, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie relative ai figli, così come indicate nelle apposite “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14 novembre 2017
NEL MERITO, IN VIA DI SUBORDINE
- disporre l'affido condiviso dei minori , con collocamento degli stessi presso il Per_1 CP_2 CP_3 padre
- porre a carico della signora l'onere di contribuire al mantenimento dei figli versando al CP_1 signor in via anticipata entro il 30 del mese, la somma mensile di €300,00, rivalutabile Pt_1 annualmente in base agli indici Istat o quella diversa somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia.
- porre a favore del ricorrente il versamento dell'assegno unico per i tre minori e delle prestazioni assistenziali a favore del figlio CP_2
- porre a carico di entrambi i genitori, l'onere di contribuire al pagamento, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie relative ai figli, così come indicate nelle apposite “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14 novembre 2017
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
CONCLUSIONI DELLA RESISTENTE: Nel merito in via principale:
- rigettare le richieste di controparte e disporre l'affidamento dei minori all'Ente (Comune di Busto
Arsizio) con collocamento dei minori presso l'abitazione materna ed attivazione di un progetto per il sostengo a tutto il nucleo familiare strutturato come indicato nella relazione datata 02/07/205: “Per quanto riguarda , si propone che la stessa intraprenda un percorso di supporto psicologico al fine Per_1 di rielaborare i vissuti faticosi connessi alle proprie figure genitoriali, per essere accompagnata nella conoscenza di sé stessa in questa fase di cambiamento e per promuovere le proprie personali risorse, sviluppando il senso di autoefficacie ed autostima. pagina 2 di 7 In riferimento a ed , si ritiene necessario che vengano inseriti in un contesto educativo CP_2 CP_3 diurno, affinché vengano accompagnati in ambito didattico e dove possa essergli offerta l'opportunità di sperimentare un luogo aggregativo e di socializzazione adeguato alle esigenze della loro età.
Visti inoltre i recenti accadimenti e soprattutto che ad oggi i minori si troverebbero presso il sig.
[...]
si ritiene necessario approfondire il contesto abitativo-familiare (anche allargato) dell'uomo da Pt_1 parte dei Servizi competenti del Comune di Vailate, provincia di Crema.
Infine si ritiene necessario che la sig.ra ed il sig. possano avviare dei percorsi CP_1 Pt_1 individuali di sostegno alla genitorialità con l'obiettivo di sperimentare delle modalità comunicative e collaborative maggiormente funzionali e protettive per i figli” e conseguentemente disporre che:
a) il padre possa frequentare i figli nei termini che verranno indicati dall'Ente Affidatario;
b) il sig. sia tenuto al versamento dell'assegno di mantenimento ordinario pari ad € 300,00, Pt_1 così come statuito in sede di divorzio, con adeguamenti Istat come per legge e prelievo diretto da parte del datore di lavoro, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo della
Corte d'Appello di Milano del giugno/2025 ed oltre al 100% dell'assegno unico e alle prestazioni assistenziali per CP_2
- disporre l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore dei minori dinanzi al G.T. del Tribunale di Busto Arsizio al quale i servizi sociali competenti per la residenza dei minori e dei rispettivi genitori dovranno periodicamente relazionare in merito all'andamento dei rapporti genitori/figli;
Nel merito in via subordinata:
- rigettare le richieste di controparte e disporre l'affidamento dei minori all'ente prevedendo sin d'ora che, una volta ripristinate le adeguate capacità genitoriali in capo alla sig.ra a seguito dei CP_1 percorsi psicologici e di sostegno alla genitorialità oltre che il riavvicinamento di quest'ultima ai minori, , , gli stessi vengano nuovamente collocati presso l'abitazione materna;
Per_1 CP_2 CP_3
- nelle more disporre che – previa l'attivazione dei più opportuni supporti psicologici per i minori affinché questi ultimi accettino nuovamente la figura materna – l'Ente Affidatario (Comune di Vailate) mantenga una continua supervisione della situazione dei minori finché sono collocati presso il padre e predisponga gli opportuni spazi neutri e/o i percorsi di educativa domiciliare per favorire il reinserimento materno e la sua frequentazione con i figli sino a giungere ad una frequentazione “libera” nei termini che verranno indicati dall'Ente Affidatario;
- una volta che i minori saranno collocati nuovamente presso l'abitazione materna, disporre che:
a) il padre possa frequentare i figli nei termini che verranno indicati dall'Ente Affidatario;
b) il sig. sia tenuto al versamento dell'assegno di mantenimento ordinario pari ad € 300,00, Pt_1 così come statuito in sede di divorzio, con adeguamenti Istat come per legge e prelievo diretto da parte pagina 3 di 7 del datore di lavoro, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo della
Corte d'Appello di Milano del giugno/2025 ed oltre al 100% dell'assegno unico e alle prestazioni assistenziali per CP_2
- disporre l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore dei minori dinanzi al G.T. del Tribunale competente al quale i servizi sociali dell'Ente Affidatario (attualmente Comune di Vailate) e quelli di
Busto Arsizio competenti per la residenza materna dovranno periodicamente relazionare in merito all'andamento dei rapporti genitori/figli.
In ogni caso:
- Rigettare ogni eventuale avversa domanda;
- Con vittoria di spese e competenze professionali relative al presente procedimento, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% (ai sensi dell'art. 2 D.M. 55/2014 e ss modifiche), IVA
e CPA come per legge.
CONCLUSIONI DEL CURATORE SPECIALE DEI MINORI:
Voglia l'ILL.MO TRIBUNALE, previa ogni più opportuna declaratoria di rito e di merito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così giudicare:
Nel merito:
Allo stato
-Affidare i minori , ed all'Ente, con collocazione degli stessi presso la residenza Per_1 CP_2 CP_3 paterna.
-Determinare il diritto di visita materno in base alle indicazioni che forniranno i Servizi sociali dell'Ente affidatario ascoltati i minori e verificata la possibilità di farlo per la madre-
-stabilire a carico della madre l'obbligo di versare al padre l'importo mensile di € 100,00 per ciascun figlio, rivalutabile annualmente, oltre al 50% delle spese straordinario in base al Protocollo della Corte
d'Appello di Milano
-stabilire che a favore del padre l'assegno unico.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In primo luogo, si reputa opportuno confermare il provvedimento del Giudice delegato del 16/07/2025, con cui è stato disposto l'affidamento dei minori (2011), (2013) ed (2016) al Per_1 CP_2 CP_3
Comune di residenza (ora Vailate) con il loro collocamento presso il padre alla luce di quanto relazionato dai Servizi Sociali del Comune di Busto Arsizio, che così avevano riferito:
“Si evidenzia come i minori siano stati fortemente esposti a dinamiche conflittuali e violente, in pagina 4 di 7 particolare i figli hanno assistito ad entrambe le separazioni (NDR ossia quella tra le parti e Pt_1 quella tra la madre ed il secondo marito) ed alle modalità di relazione disfunzionali degli adulti, in cui in molteplici occasioni sono stati coinvolti anche direttamente.
La sig.ra sembrerebbe essere ancora inserita in dinamiche conflittuali con il sig. ed il CP_1 Parte_2 sig. oltre ad averne sviluppata un'altra con la figlia , la quale si trovava dai nonni paterni Pt_1 Per_1
(e ad oggi dal padre), a seguito di accese discussioni con la figura materna.
Tali dinamiche conflittuali non permettono di proteggere i figli dall'esposizione ad episodi di violenza, venendo anche coinvolti nelle comunicazioni tra gli adulti, i quali non metterebbero di conseguenza in primo piano i bisogni e vissuti dei bambini.
Il sig. appare poco consapevole del proprio ruolo nelle dinamiche conflittuali avvenute in Pt_1 passato con la sig.ra , nonostante ad oggi mostri un reale interesse per lo stato psico-emotivo dei CP_1 minori esplicitando possibili soluzioni di supporto e sostegno agli stessi.
Viste le difficoltà emerse sia in ambito scolastico che familiare, e le fatiche dei genitori nel comunicare, collaborare ed organizzarsi circa la gestione dei minori, si ritiene di dover proporre un affido all' Per_2
, , affinché i Servizi possano prendere delle decisioni in merito al benessere psico-
[...] CP_2 CP_3 emotivo-educativo dei bambini così come supportare le figure genitoriali nel reperire strategie funzionali per accudire i figli nelle varie fasi di crescita e sviluppo
Per quanto riguarda , si propone che la stessa intraprenda un percorso di supporto psicologico al Per_1 fine di rielaborare i vissuti faticosi connessi alle proprie figure genitoriali, per essere accompagnata nella conoscenza di sé stessa in questa fase di cambiamento e per promuovere le proprie personali risorse, sviluppando il senso di autoefficacia ed autostima.
In riferimento a ed , si ritiene necessario che vengano inseriti in un contesto educativo CP_2 CP_3 diurno, affinché vengano accompagnati in ambito didattico e dove possa essergli offerta l'opportunità di sperimentare un luogo aggregativo e di socializzazione adeguato alle esigenze della loro età”.
A sua volta, l'avv. Cervini ha così relazionato:
“Sentiti nuovamente i minori il 3.11 u.s., tutti hanno dichiarato di essere sereni dal padre, di trovarsi bene con la nuova compagna dello stesso e le figlie di quest'ultima.
Tutti e tre hanno dichiarato di trovarsi bene nelle nuove scuole e di aver iniziato a stringere nuove amicizie”; la Curatrice ha poi concluso per la conferma dell'affidamento dei minori all'Ente con il loro collocamento paterno.
Può confermarsi anche il provvedimento adottato dal Giudice Delegato in punto di regolamentazione delle visite materne in Spazio Neutro, con la predisposizione di ogni utile intervento di sostegno alla ripresa dei rapporti tra madre e figli, alla luce di quanto riferito dai Servizi Sociali del Comune di pagina 5 di 7 Vailate, che dopo aver incontrato i minori hanno relazionato quanto segue:
Pertanto, si invitano le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità condivisa.
A loro volta, i Servizi Sociali sono invitati ad effettuare ogni utile intervento di supporto per il nucleo familiare, ossia un percorso di supporto psicologico per e l'inserimento di in un Per_1 CP_2 CP_3 contesto educativo diurno.
Si dispone, altresì, l'intervento dell'educatore domiciliare presso il padre onde supportare la sua capacità di accudimento della prole.
Può confermarsi quanto già statuito in punto di determinazione del contributo a carico della madre e di attribuzione al padre del 100% dell'assegno unico, mentre appare equo ridurre il contributo materno alle spese straordinarie al 30%.
A tale proposito, infatti, il ricorrente risulta aver percepito nel 2024 la somma lorda di € 20.707, mentre riguardo alla sua condizione economica, la resistente ha dichiarato al Giudice delegato quanto segue:
“Al momento non sto lavorando. Percepisco l'assegno unico di € 1600 circa mensili per i 5 figli, € 900 di contributo mensile dal e € 300 dal con distrazione dalla sua busta paga. Parte_2 Pt_1
Ho l'indennità di frequenza del bambino da ottobre a giugno di € 300.
Il bambino ha un libretto cartaceo intestato ad entrambi (a lui ed a me).
L'ultimo lavoro è stato in proprio e riguardava la vendita di integratori;
è cessato nel marzo 2025
(avevo iniziato ai primi del 2024).
Ho guadagnato circa € 7000 netti in un anno”.
In considerazione della soccombenza della resistente, deve condannarsi la stessa a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente nella quantificazione operata in dispositivo.
Il compenso del Curatore Speciale deve, invece, essere posto a carico solidale delle parti, tenuto conto che la sua nomina è stata determinata anche dalla conflittualità tra i genitori.
Infine, deve disporsi l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore dei minori (2011), Per_1
(2013) ed (2016) davanti al Giudice Tutelare del Tribunale di Cremona, al quale i CP_2 CP_3
Servizi Sociali del Comune di Vailate dovranno trasmettere una relazione periodica ogni 6 mesi (la pria entro il 30 giugno 2026).
P . Q . M .
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) In parziale modifica della sentenza sopra citata, dispone l'affidamento dei tre minori all'Ente per le questioni scolastiche, sanitarie, ludico-sportive, educative e relative al rilascio/rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio, con il loro collocamento paterno;
2) Dispone sulle visite materne come da motivazione;
3) Pone a carico della madre un contributo al mantenimento dei tre minori di complessivi € 300 mensili, oltre la rivalutazione annua ed il 30% delle spese straordinarie;
4) Attribuisce al padre il 100% dell'assegno unico;
5) Condanna la resistente a rifondere le spese di lite sostenute dal ricorrente nell'importo di €
5.000, oltre il contributo unificato e gli accessori di legge;
6) Pone a carico di entrambe le parti il compenso del Curatore Speciale, che liquida in € 2800, oltre gli accessori di legge;
7) Dispone l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore dei minori (2011), Per_1 CP_2
(2013) ed (2016) davanti al Giudice Tutelare del Tribunale di Cremona, al quale i CP_3
Servizi Sociali del Comune di Vailate dovranno trasmettere una relazione periodica ogni 6 mesi
(la pria entro il 30 giugno 2026).
8) Dispone la trasmissione della sentenza ai Servizi Sociali del Comune di Vailate ed al Giudice
Tutelare di Cremona.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio dell'11/12/2025
Il Presidente Estensore
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