CASS
Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/03/2025, n. 8910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8910 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TT AR, nato a [...]-CHIOVENDA il 24/10/1961 avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, LUCIA ODELLO, che, riportandosi alla requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, avv. AR FERRARIS, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Genova confermava la pronuncia di condanna di primo grado del ricorrente per il delitto Penale Sent. Sez. 5 Num. 8910 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 05/02/2025 di bancarotta semplice documentale, per aver tenuto, nella propria ditta individuale di vendita al dettaglio di calzature, in seguito fallita, le scritture contabili previste dalla legge in maniera irregolare e incompleta, non essendo state rinvenute dal curatore la certificazione dei corrispettivi e le fatture di vendita. 2. Avverso la richiamata sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, avv. Marco Ferraris, affidandosi a cinque motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente, innanzitutto, denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 521 e 522 del medesimo codice atteso che, a fronte di una contestazione incentrata sulla assenza della certificazione dei corrispettivi e delle fatture di vendita, la condanna era stata fondata, a differenza di quella di primo grado, sulla mancanza del libro giornale. 2.2. Con il secondo motivo l'imputato lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per non avere ritenuto la Corte territoriale che dalla mancata indicazione nel capo di imputazione del libro giornale derivasse un'assenza di correlazione tra prospettazione accusatoria e sentenza, pur in mancanza nell'imputazione di qualsivoglia riferimento alla certificazione dei corrispettivi e alle fatture di vendita, ritenendo che ciò potesse essere superato dal riferimento all'assenza delle scritture contabili previste dalla legge. 2.3. Mediante il terzo e il quarto motivo il ricorrente denuncia inosservanza o erronea applicazione degli artt. 2214 e 2083 cod. civ., deducendo che il piccolo imprenditore non è obbligato alla tenuta delle relative scritture contabili e non può essere chiamato a rispondere del delitto di bancarotta documentale solo per non aver fatto valere questa sua qualità in sede di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento. 2.5. Con il quinto motivo lamenta vizio di motivazione per l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche in virtù di una presunta gravità del fatto, senza considerare che i precedenti penali erano risalenti nel tempo. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo e il secondo motivo, suscettibili di valutazione unitaria, non sono fondati. Occorre premettere che, in conformità all'insegnamento di Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051 - 01 (postasi nel solco della precedente Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205619 - 01), in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Di conseguenza l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non si esaurisce in un pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione. In altri termini, l'obbligo di correlazione tra accusa e sentenza è violato non da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato. Ne deriva che la nozione strutturale di "fatto" va coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, posto che il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice) risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi (Sez. 1, n. 35574 del 18/06/2013, Crescioli, Rv. 257015 - 01). 1.1. Nel caso in esame al ricorrente è stato contestato di aver tenuto «le scritture contabili previste dalla legge in maniera irregolare e incompleta, atteso che il curatore non rinveniva la certificazione dei corrispettivi né le fatture di vendita». Di qui, poiché nella prospettazione accusatoria si fa riferimento alle scritture contabili previste dalla legge, come ha correttamente evidenziato la Corte territoriale - rispondendo all'analogo motivo di gravame, atteso che, a differenza 3 LQ di quanto dedotto nel ricorso, la condanna era avvenuta per assenza del libro giornale già nella sentenza di primo grado - in esse deve intendersi ricompreso il libro giornale, poiché, come noto, a tenore del primo comma dell'art. 2214 cod. civ., «l'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari». Il che è confermato dal secondo comma della stessa disposizione normativa laddove prevede, nella sua prima parte, che l'imprenditore «deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa». Ciò significa che, quando vi è un riferimento, nel capo di imputazione, alle scritture contabili previste dalla legge, ove pure siano (come nel caso in esame) indicate a titolo esemplificativo ulteriori scritture contabili, deve ritenersi che la contestazione abbia ad oggetto anche il libro giornale e il libro degli inventari, quali scritture contabili obbligatorie in ogni caso (ossia a prescindere dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa) per qualsiasi imprenditore commerciale. 2. Il terzo e il quarto motivo, che pure possono essere vagliati congiuntamente, sono inammissibili poiché finiscono con il postulare una valutazione circa i presupposti della sentenza dichiarativa di fallimento. Infatti, come chiarito dalla sentenza delle Sezioni Unite "Niccoli", il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267 non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239398 - 01). Eventuali errori commessi nel procedimento che ha portato all'emanazione della sentenza di fallimento possono invero essere dedotti solo con i mezzi di gravame a tal fine apprestati dal r.d. n. 267 del 1942 (e, in seguito, dal d.lgs. n. 14 del 2019: Sez. 5, n. 10033 del 19/01/2017, Ioghà, Rv. 269454 - 01, con riguardo al reclamo alla Corte d'appello previsto dall'art. 18 I. fall.), in conformità al principio di matrice civilistica di conversione dei vizi del provvedimento in motivi di impugnazione dello stesso sancito dall'art. 161, primo comma, cod. proc. civ., con conseguente insussistenza di qualsivoglia ulteriore forma di sindacato del giudice penale. 3. Anche il quinto motivo è inammissibile poiché la sentenza impugnata è corredata da un'ampia e congrua motivazione che, in quanto tale, non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità in ordine alle ragioni ostative alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, laddove ravvisa le stesse nei 4 numerosi precedenti specifici a carico e nell'assenza di resipiscenza dell'imputato, nonché nella gravità dei fatti in virtù dell'impedimento alla compiuta ricostruzione dei movimenti degli affari dell'impresa (il cui passivo ammontava a circa 100.000 euro, oltre ai crediti erariali). 4. Occorre infine rilevare che la recidiva contestata è stata correttamente ritenuta integrata sin dal giudizio di primo grado, in quanto dalla motivazione della decisione del Tribunale - che pure non prende posizione, quando affronta l'elemento soggettivo, sulla natura dolosa o colposa della condotta dell'imputato - si evince che tale condotta era di carattere doloso, considerato il rilievo per il quale egli non aveva consegnato la documentazione bancaria e copia degli scontrini fiscali a propria disposizione, il che avrebbe permesso una più agevole ricostruzione della situazione economica della fallita, consentendole, così, di "occultare la reale destinazione dei notevoli incassi dalla stessa dichiarati (pag. 4 sentenza di primo grado). E, d'altra parte, questa impostazione è stata confermata dalla pronuncia impugnata laddove, come evidenziato nel § 3, ha sottolineato l'intensità del dolo del ricorrente. 5. Pertanto il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 5 febbraio 2025 Il Consigliere Estensore Presid4 te
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, LUCIA ODELLO, che, riportandosi alla requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, avv. AR FERRARIS, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Genova confermava la pronuncia di condanna di primo grado del ricorrente per il delitto Penale Sent. Sez. 5 Num. 8910 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 05/02/2025 di bancarotta semplice documentale, per aver tenuto, nella propria ditta individuale di vendita al dettaglio di calzature, in seguito fallita, le scritture contabili previste dalla legge in maniera irregolare e incompleta, non essendo state rinvenute dal curatore la certificazione dei corrispettivi e le fatture di vendita. 2. Avverso la richiamata sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, avv. Marco Ferraris, affidandosi a cinque motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente, innanzitutto, denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 521 e 522 del medesimo codice atteso che, a fronte di una contestazione incentrata sulla assenza della certificazione dei corrispettivi e delle fatture di vendita, la condanna era stata fondata, a differenza di quella di primo grado, sulla mancanza del libro giornale. 2.2. Con il secondo motivo l'imputato lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per non avere ritenuto la Corte territoriale che dalla mancata indicazione nel capo di imputazione del libro giornale derivasse un'assenza di correlazione tra prospettazione accusatoria e sentenza, pur in mancanza nell'imputazione di qualsivoglia riferimento alla certificazione dei corrispettivi e alle fatture di vendita, ritenendo che ciò potesse essere superato dal riferimento all'assenza delle scritture contabili previste dalla legge. 2.3. Mediante il terzo e il quarto motivo il ricorrente denuncia inosservanza o erronea applicazione degli artt. 2214 e 2083 cod. civ., deducendo che il piccolo imprenditore non è obbligato alla tenuta delle relative scritture contabili e non può essere chiamato a rispondere del delitto di bancarotta documentale solo per non aver fatto valere questa sua qualità in sede di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento. 2.5. Con il quinto motivo lamenta vizio di motivazione per l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche in virtù di una presunta gravità del fatto, senza considerare che i precedenti penali erano risalenti nel tempo. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo e il secondo motivo, suscettibili di valutazione unitaria, non sono fondati. Occorre premettere che, in conformità all'insegnamento di Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051 - 01 (postasi nel solco della precedente Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205619 - 01), in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Di conseguenza l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non si esaurisce in un pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione. In altri termini, l'obbligo di correlazione tra accusa e sentenza è violato non da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato. Ne deriva che la nozione strutturale di "fatto" va coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, posto che il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice) risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi (Sez. 1, n. 35574 del 18/06/2013, Crescioli, Rv. 257015 - 01). 1.1. Nel caso in esame al ricorrente è stato contestato di aver tenuto «le scritture contabili previste dalla legge in maniera irregolare e incompleta, atteso che il curatore non rinveniva la certificazione dei corrispettivi né le fatture di vendita». Di qui, poiché nella prospettazione accusatoria si fa riferimento alle scritture contabili previste dalla legge, come ha correttamente evidenziato la Corte territoriale - rispondendo all'analogo motivo di gravame, atteso che, a differenza 3 LQ di quanto dedotto nel ricorso, la condanna era avvenuta per assenza del libro giornale già nella sentenza di primo grado - in esse deve intendersi ricompreso il libro giornale, poiché, come noto, a tenore del primo comma dell'art. 2214 cod. civ., «l'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari». Il che è confermato dal secondo comma della stessa disposizione normativa laddove prevede, nella sua prima parte, che l'imprenditore «deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa». Ciò significa che, quando vi è un riferimento, nel capo di imputazione, alle scritture contabili previste dalla legge, ove pure siano (come nel caso in esame) indicate a titolo esemplificativo ulteriori scritture contabili, deve ritenersi che la contestazione abbia ad oggetto anche il libro giornale e il libro degli inventari, quali scritture contabili obbligatorie in ogni caso (ossia a prescindere dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa) per qualsiasi imprenditore commerciale. 2. Il terzo e il quarto motivo, che pure possono essere vagliati congiuntamente, sono inammissibili poiché finiscono con il postulare una valutazione circa i presupposti della sentenza dichiarativa di fallimento. Infatti, come chiarito dalla sentenza delle Sezioni Unite "Niccoli", il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267 non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239398 - 01). Eventuali errori commessi nel procedimento che ha portato all'emanazione della sentenza di fallimento possono invero essere dedotti solo con i mezzi di gravame a tal fine apprestati dal r.d. n. 267 del 1942 (e, in seguito, dal d.lgs. n. 14 del 2019: Sez. 5, n. 10033 del 19/01/2017, Ioghà, Rv. 269454 - 01, con riguardo al reclamo alla Corte d'appello previsto dall'art. 18 I. fall.), in conformità al principio di matrice civilistica di conversione dei vizi del provvedimento in motivi di impugnazione dello stesso sancito dall'art. 161, primo comma, cod. proc. civ., con conseguente insussistenza di qualsivoglia ulteriore forma di sindacato del giudice penale. 3. Anche il quinto motivo è inammissibile poiché la sentenza impugnata è corredata da un'ampia e congrua motivazione che, in quanto tale, non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità in ordine alle ragioni ostative alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, laddove ravvisa le stesse nei 4 numerosi precedenti specifici a carico e nell'assenza di resipiscenza dell'imputato, nonché nella gravità dei fatti in virtù dell'impedimento alla compiuta ricostruzione dei movimenti degli affari dell'impresa (il cui passivo ammontava a circa 100.000 euro, oltre ai crediti erariali). 4. Occorre infine rilevare che la recidiva contestata è stata correttamente ritenuta integrata sin dal giudizio di primo grado, in quanto dalla motivazione della decisione del Tribunale - che pure non prende posizione, quando affronta l'elemento soggettivo, sulla natura dolosa o colposa della condotta dell'imputato - si evince che tale condotta era di carattere doloso, considerato il rilievo per il quale egli non aveva consegnato la documentazione bancaria e copia degli scontrini fiscali a propria disposizione, il che avrebbe permesso una più agevole ricostruzione della situazione economica della fallita, consentendole, così, di "occultare la reale destinazione dei notevoli incassi dalla stessa dichiarati (pag. 4 sentenza di primo grado). E, d'altra parte, questa impostazione è stata confermata dalla pronuncia impugnata laddove, come evidenziato nel § 3, ha sottolineato l'intensità del dolo del ricorrente. 5. Pertanto il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 5 febbraio 2025 Il Consigliere Estensore Presid4 te