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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 13/11/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 655/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Siracusa, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 655/2025 V.G., avente ad oggetto: “modifica delle condizioni di separazione” posta in decisione con decreto reso in data 5.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c. promossa congiuntamente da
(c.f. ), nato a [...] il [...] residente Parte_1 C.F._1 in Avola i via Cav. Vittorio Veneto n. 10, elettivamente domiciliato in AVOLA, VIA MAZZINI
C/LE CULTRERA N. 1, presso lo Studio dell'avv. SALVATORE RAFFA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Avola in via L. Settembrini n. 13, elettivamente domiciliata in AVOLA, VIA MAZZINI C/LE
CULTRERA N. 1, presso lo Studio dell'avv. SALVATORE RAFFA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (atti comunicati in data 20.3.2025);
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con decreto di omologa n. 127/2018 emesso 20.3.2018, il Tribunale di Siracusa ha pronunciato la separazione personale dei coniugi stabilendo, per quel che rileva in questo procedimento, l'obbligo a carico del sig. di provvedere al mantenimento della moglie nella misura Parte_1 mensile di euro 250,00, nonché di contribuire al mantenimento del figlio all'epoca Per_1 maggiorenne ma non economicamente indipendente, nella misura mensile di euro 200,00.
Con ricorso ex artt. 473-bis. 29 e 51 c.p.c. depositato in data 5.3.2025 le parti in causa, premettendo che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica avendo, chiedevano congiuntamente di Per_1 rideterminare in euro 450,00 la misura del contributo versato dal sig. alla sig.ra Parte_1
a titolo di mantenimento della stessa. Pt_2
All'udienza del 4.11.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti insistevano per l'accoglimento del ricorso congiunto ed il Giudice, preso atto dell'accordo, poneva la causa in decisione innanzi al Collegio.
Passando al merito, è incontestato che nel caso di specie sussista una circostanza che giustifica la modifica dell'assetto economico stabilito in sede di separazione, essendo fatto pacifico che il figlio abbia ormai raggiunto l'autosufficienza economica e che, di contro, la situazione economica Per_1 della sig.ra sia rimasta immutata. Pt_2
Alla luce di quanto sopra, la richiesta di modifica nei termini sopra indicati va integralmente condivisa e recepita da questo Collegio, in quanto il superiore accordo, non contrasta con la legge ed i principi di ordine pubblico in materia di diritto di famiglia, ma, al contrario, è espressione della corretta applicazione dell'articolo 9 della legge 898/1970.
Le spese del procedimento vanno compensate tra le parti, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria Giurisdizione, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 655/2025 V.G., a parziale modifica del decreto di omologa n. 127/2018 emesso dal Tribunale di Siracusa il 20.3.2018, provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti e, conseguentemente, ridetermina in euro 450,00 la somma mensile dovuta dal sig. alla sig.ra a Parte_1 Parte_2 titolo di mantenimento della stessa.
Compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, il 6.11.2025 nella camera di consiglio della Sezione Volontaria
Giurisdizione del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Siracusa, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 655/2025 V.G., avente ad oggetto: “modifica delle condizioni di separazione” posta in decisione con decreto reso in data 5.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c. promossa congiuntamente da
(c.f. ), nato a [...] il [...] residente Parte_1 C.F._1 in Avola i via Cav. Vittorio Veneto n. 10, elettivamente domiciliato in AVOLA, VIA MAZZINI
C/LE CULTRERA N. 1, presso lo Studio dell'avv. SALVATORE RAFFA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Avola in via L. Settembrini n. 13, elettivamente domiciliata in AVOLA, VIA MAZZINI C/LE
CULTRERA N. 1, presso lo Studio dell'avv. SALVATORE RAFFA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (atti comunicati in data 20.3.2025);
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con decreto di omologa n. 127/2018 emesso 20.3.2018, il Tribunale di Siracusa ha pronunciato la separazione personale dei coniugi stabilendo, per quel che rileva in questo procedimento, l'obbligo a carico del sig. di provvedere al mantenimento della moglie nella misura Parte_1 mensile di euro 250,00, nonché di contribuire al mantenimento del figlio all'epoca Per_1 maggiorenne ma non economicamente indipendente, nella misura mensile di euro 200,00.
Con ricorso ex artt. 473-bis. 29 e 51 c.p.c. depositato in data 5.3.2025 le parti in causa, premettendo che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica avendo, chiedevano congiuntamente di Per_1 rideterminare in euro 450,00 la misura del contributo versato dal sig. alla sig.ra Parte_1
a titolo di mantenimento della stessa. Pt_2
All'udienza del 4.11.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti insistevano per l'accoglimento del ricorso congiunto ed il Giudice, preso atto dell'accordo, poneva la causa in decisione innanzi al Collegio.
Passando al merito, è incontestato che nel caso di specie sussista una circostanza che giustifica la modifica dell'assetto economico stabilito in sede di separazione, essendo fatto pacifico che il figlio abbia ormai raggiunto l'autosufficienza economica e che, di contro, la situazione economica Per_1 della sig.ra sia rimasta immutata. Pt_2
Alla luce di quanto sopra, la richiesta di modifica nei termini sopra indicati va integralmente condivisa e recepita da questo Collegio, in quanto il superiore accordo, non contrasta con la legge ed i principi di ordine pubblico in materia di diritto di famiglia, ma, al contrario, è espressione della corretta applicazione dell'articolo 9 della legge 898/1970.
Le spese del procedimento vanno compensate tra le parti, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria Giurisdizione, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 655/2025 V.G., a parziale modifica del decreto di omologa n. 127/2018 emesso dal Tribunale di Siracusa il 20.3.2018, provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti e, conseguentemente, ridetermina in euro 450,00 la somma mensile dovuta dal sig. alla sig.ra a Parte_1 Parte_2 titolo di mantenimento della stessa.
Compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, il 6.11.2025 nella camera di consiglio della Sezione Volontaria
Giurisdizione del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone