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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Savona, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 15/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 2, riunita in udienza il 07/04/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PELLEGRINI DOMENICO, Presidente e Relatore
LOMAZZO GUIDO, Giudice
VIPIANA PIERA, Giudice
in data 07/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 116/2023 depositato il 15/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Savona - Via Alessandria 17100 Savona SV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL9031100943 IRES-SOCIETA' DI COMODO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL9031100943 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL9031100943 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste come in atti. Resistente/Appellato: insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_1 s.r.l. ha proposto ricorso avverso il suddetto Avviso, per i seguenti motivi: 1)La società Società_1 non ha tratto alcun vantaggio fiscale negli anni esaminati in quanto trattasi di un rudere e pertanto non suscettibile di produrre reddito;
2) Mancanza di un bene da sottoporre al test di operatività e considerazioni in merito alla allocazione in bilancio del bene quale “Rimanenza di Immobile Merce”; 3)
Realizzazione esecutiva del progetto alla luce delle risultanze emerse nel processo verbale di contraddittorio del 18/11/2022
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo è infondato.
Risulta dagli atti che la Società_1 ha acquisito gli immobili nel 2010, all'atto della costituzione della stessa, per effetto del conferimento dei soci che, pertanto, si sono privati della proprietà dei beni che è stata, invece, ceduta alla società.
Come evidenziato dall'ufficio sin dall'atto della costituzione la società si è mostrata del tutto inattiva, rilevando solo costi di gestione o di manutenzione relativi ai terreni di proprietà.
Il conferimento degli immobili nell'ambito della società, da parte dei soci, ha dato agli stessi la possibilità di dedurre i costi sostenuti e di detrarre la relativa IVA. In assenza del conferimento, sia i costi che la relativa
IVA, avrebbero inciso le singole persone fisiche titolari del diritto di proprietà degli immobili.
La scelta di lasciare la società non operativa è una legittima scelta imprenditoriale determinata dall'intenzione di rinviare al futuro l'attività di costruzione/ristrutturazione, perché la stessa non appariva economicamente positiva
Pertanto la società va ritenuta non operativa e i soci hanno ottenuto un vantaggio fiscale dal conferimento degli immobili alla stessa.
2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato
In risposta al questionario Q00583/2021 era stato indicato che il bene in questione era “immobilizzazione materiale in corso”: ma successivamente è stato dichiarato che il fabbricato era, in realtà, un “bene merce”.
E' quindi corretto il ragionamento dell'ufficio che evidenzia che dal momento che la società, ad oggi non ha concretamente avviato la propria attività d'impresa, non è possibile individuare con certezza la destinazione economica del bene in questione, mentre appare, invece, incontrovertibile il fatto che l'immobile, nel triennio
2014 - 2016, non sia stato considerato dalla società quale un “bene merce”.
Ciò trova conferma nell'analisi degli studi di settore allegati alle dichiarazioni Modello Unico SC presentate per gli anni d'imposta 2014, 2015 e 2016 dove non è indicato alcun valore in corrispondenza delle esistenze iniziali delle rimanenze finali di merci o di prodotti in corso di lavorazione.
Il bene in questione non può quindi essere considerato una rimanenza di bene merce.
3. Va respinto anche il terzo motivo di ricorso.
In data 11/05/2023, a seguito di richiesta da parte dell'Ufficio, il ricorrente inviava, in aggiunta alla documentazione già presentata, la risposta del Comune di Pietra Ligure datata 13/04/2023 dalla quale si evince che la parte solo in data 13/02/2023 si è attivata a presentare l'istanza di permesso a costruire relativa ad un intervento di ristrutturazione, mediante demolizione e ricostruzione, con ricomposizione volumetrica, dell'immobile sito a Pietra Ligure, Indirizzo_1 Foglio dati_1 Pur avendo il Comune espresso parere favorevole, lo stesso risulta essere condizionato da una serie di attività vincolati per la parte, al fine di poter proseguire con l'iter istruttorio propedeutico, al rilascio del titolo edilizio richiesto. Di fatto il permesso a costruire sarà rilasciato solo dopo che il Comune avrà ricevuto il parere favorevole dalla Provincia, il versamento degli oneri di costruzione nonché dell'atto notarile con cui verrà ceduto lo spazio del marciapiede e tutta la documentazione richiesta nella comunicazione del 13/04/2023 prot. 11713.
La presentazione del progetto nell'anno 2023 di fatto conferma quanto ritenuto con l'avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2016 sia sulla non operatività della società che sulla sussistenza di un bene da sottoporre al test di operatività.
Il ricorso va respinto
Alla soccombenza consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 2 definiivamente pronunciando,
respinge il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2500,00
Il Presidente est.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 2, riunita in udienza il 07/04/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PELLEGRINI DOMENICO, Presidente e Relatore
LOMAZZO GUIDO, Giudice
VIPIANA PIERA, Giudice
in data 07/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 116/2023 depositato il 15/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Savona - Via Alessandria 17100 Savona SV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL9031100943 IRES-SOCIETA' DI COMODO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL9031100943 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL9031100943 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste come in atti. Resistente/Appellato: insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_1 s.r.l. ha proposto ricorso avverso il suddetto Avviso, per i seguenti motivi: 1)La società Società_1 non ha tratto alcun vantaggio fiscale negli anni esaminati in quanto trattasi di un rudere e pertanto non suscettibile di produrre reddito;
2) Mancanza di un bene da sottoporre al test di operatività e considerazioni in merito alla allocazione in bilancio del bene quale “Rimanenza di Immobile Merce”; 3)
Realizzazione esecutiva del progetto alla luce delle risultanze emerse nel processo verbale di contraddittorio del 18/11/2022
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo è infondato.
Risulta dagli atti che la Società_1 ha acquisito gli immobili nel 2010, all'atto della costituzione della stessa, per effetto del conferimento dei soci che, pertanto, si sono privati della proprietà dei beni che è stata, invece, ceduta alla società.
Come evidenziato dall'ufficio sin dall'atto della costituzione la società si è mostrata del tutto inattiva, rilevando solo costi di gestione o di manutenzione relativi ai terreni di proprietà.
Il conferimento degli immobili nell'ambito della società, da parte dei soci, ha dato agli stessi la possibilità di dedurre i costi sostenuti e di detrarre la relativa IVA. In assenza del conferimento, sia i costi che la relativa
IVA, avrebbero inciso le singole persone fisiche titolari del diritto di proprietà degli immobili.
La scelta di lasciare la società non operativa è una legittima scelta imprenditoriale determinata dall'intenzione di rinviare al futuro l'attività di costruzione/ristrutturazione, perché la stessa non appariva economicamente positiva
Pertanto la società va ritenuta non operativa e i soci hanno ottenuto un vantaggio fiscale dal conferimento degli immobili alla stessa.
2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato
In risposta al questionario Q00583/2021 era stato indicato che il bene in questione era “immobilizzazione materiale in corso”: ma successivamente è stato dichiarato che il fabbricato era, in realtà, un “bene merce”.
E' quindi corretto il ragionamento dell'ufficio che evidenzia che dal momento che la società, ad oggi non ha concretamente avviato la propria attività d'impresa, non è possibile individuare con certezza la destinazione economica del bene in questione, mentre appare, invece, incontrovertibile il fatto che l'immobile, nel triennio
2014 - 2016, non sia stato considerato dalla società quale un “bene merce”.
Ciò trova conferma nell'analisi degli studi di settore allegati alle dichiarazioni Modello Unico SC presentate per gli anni d'imposta 2014, 2015 e 2016 dove non è indicato alcun valore in corrispondenza delle esistenze iniziali delle rimanenze finali di merci o di prodotti in corso di lavorazione.
Il bene in questione non può quindi essere considerato una rimanenza di bene merce.
3. Va respinto anche il terzo motivo di ricorso.
In data 11/05/2023, a seguito di richiesta da parte dell'Ufficio, il ricorrente inviava, in aggiunta alla documentazione già presentata, la risposta del Comune di Pietra Ligure datata 13/04/2023 dalla quale si evince che la parte solo in data 13/02/2023 si è attivata a presentare l'istanza di permesso a costruire relativa ad un intervento di ristrutturazione, mediante demolizione e ricostruzione, con ricomposizione volumetrica, dell'immobile sito a Pietra Ligure, Indirizzo_1 Foglio dati_1 Pur avendo il Comune espresso parere favorevole, lo stesso risulta essere condizionato da una serie di attività vincolati per la parte, al fine di poter proseguire con l'iter istruttorio propedeutico, al rilascio del titolo edilizio richiesto. Di fatto il permesso a costruire sarà rilasciato solo dopo che il Comune avrà ricevuto il parere favorevole dalla Provincia, il versamento degli oneri di costruzione nonché dell'atto notarile con cui verrà ceduto lo spazio del marciapiede e tutta la documentazione richiesta nella comunicazione del 13/04/2023 prot. 11713.
La presentazione del progetto nell'anno 2023 di fatto conferma quanto ritenuto con l'avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2016 sia sulla non operatività della società che sulla sussistenza di un bene da sottoporre al test di operatività.
Il ricorso va respinto
Alla soccombenza consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 2 definiivamente pronunciando,
respinge il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2500,00
Il Presidente est.