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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 11/02/2026, n. 1418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1418 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1418/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LU MAURO, Presidente e Relatore
RENZULLI CARMINE, Giudice
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5334/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia delle Entrate - Riscossione - Benevento
Difeso da Difensore 3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18237/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 8 e pubblicata il 12/12/2024
Atti impositivi:
-CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720240000962725000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2018
A seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti
Appellante: accogliere appello
Appellato: rigettare appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 aveva proposto ricorso avverso la cartella di pagamento, notificata il 12 marzo 2024, relativa alla tassa auto 2018 recante l'importo di € 300,01 deducendo l'omessa notifica degli atti prodromici alla stessa, il difetto di motivazione e l'assenza di contraddittorio preventivo, altresì eccependo la prescrizione del diritto alla riscossione,
Si era costituita la Regione Campania e aveva depositato le relate di notifica dell'avviso di accertamento presupposto dell'atto impugnato, notificato il 10 settembre 2021, quindi deducendo anche il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto del ricorso. Si costituiva è altresì l'Agenzia delle Entrate-Riscossione a sua volta eccependo il difetto di legittimazione passiva e contestando le avverse prospettazioni concludendo per il rigetto delle stesse.
Con successive memorie illustrative ex art. 32 D. Lgs. 546/1992, depositate in data 29 novembre 2024, il ricorrente ribadiva le eccezioni già formulate, rilevando in primo luogo l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva invocata dalla Regione
Campania in quanto la recente riforma del processo tributario aveva introdotto all'articolo 14 del d.lgs. 546/1992 il comma 6-bis, ragion per cui nella fattispecie in narrativa andavano chiamati in causa sia l'agente della riscossione che l'ente impositore;
in secondo luogo contestava la notifica depositata relativa all'atto di accertamento n. 834173175557
eccependo «che la firma apposta sull'avviso di ricevimento prodotto in atti dalla Regione
Campania in copia non conforme all'originale ai sensi e per gli effetti degli artt. 2712 e 2719
c.c. in combinato disposto con l'art. 214 c.p.c., è d'uopo rilevare che – in ogni caso – l'avviso
-
-
de quo non costituisce prova di una regolare e valida notifica».
Così la CGT di primo grado di Napoli con I sentenza n. 18237/8/24 depositata il 12 dicembre 2024 aveva motivato la decisione di rigetto del ricorso: «Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato. Perfettamente pertinente alla fattispecie in parola è la pronuncia della
Suprema Corte di Cassazione n.9120 del 17 aprile 2009, nella quale il giudice della nomofilachia così si esprime: "La prescrizione del credito erariale avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli è triennale, ed essa inizia a decorrere non dalla scadenza del termine previsto per il pagamento della medesima, bensì dall'inizio dell'anno successivo, in virtù della previsione di cui al D.L. 6 gennaio 1986, n. 2, art. 2, convertito nella L. 7 marzo 1986, n.60 (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 4137 del 26/04/1999,
n. 3658 del 1997). Inoltre va rilevato che l'avviso di liquidazione - come pure quello di mora
è un atto che, nel procedimento impositivo, non costituisce mera dichiarazione di giudizio sulla spettanza e l'ammontare del tributo e degli accessori, ma ha l'ulteriore funzione di richiederne il pagamento e, quindi, di costituire in mora il contribuente, con gli effetti previsti dall'art. 2943 cod. civ., norma rispetto alla quale le disposizioni speciali tributarie indicanti gli effetti interruttivi della prescrizione hanno carattere solo integrativo e non derogatorio (V. pure Cass. Sentenza n. 3338 del 18/04/1997)". Nella vicenda controversa, l'Ufficio costituito ha dimostrato l'avvenuta notifica degli atti presupposti e prodromici alla comunicazione impugnata, depositando in copia le rituali relate, dimostrando l'interruzione della prescrizione del credito e la piena legittimità della pretesa tributaria vantata. Stante la regolare notifica degli atti prodromici non appare pertanto decorso il termine di prescrizione del tributo in argomento alla data di notifica dell'atto impugnato. Si ritiene che, conformemente all'indirizzo della S.C. (Sez. Un. nr 24823/2015) il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all'Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto. In relazione alla lamentata carenza di motivazione dell'atto impugnato si rileva come in materia tributaria, l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa in modo da poter valutare sia l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l"an" ed il "quantum debeatur", sicché tali elementi conoscitivi devono essere forniti all'interessato, non solo tempestivamente, tramite l'inserimento "ab origine" nel provvedimento, ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità idonei a consentire un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa (Cass. Sez. 5, Sentenza
n. 7056 del 26/03/2014), sicché, in relazione all'obbligo motivazione, l'atto impugnato
(completo formalmente in ogni sua parte) rispetta pienamente i parametri sintetizzati nell'anzidetto indirizzo della S.C. Spese compensate ricorrendone giusti motivi».
Seguiva nel dispositivo la condanna del ricorrente alle spese di lite che si liquidavano in euro 200,00, oltre accessori in favore di ciascuna parte resistente, pur avendo nella parte motiva, come visto, disposto la compensazione delle spese.
Contro questa decisione il contribuente ha proposto appello, premettendo che l'atto di accertamento n. 834173175557 risultava essere stato ricevuto in data 10.09.2021 da un soggetto qualificatosi come “convivente” e di aver nel giudizio di prime cure disconosciuto e contestato sia detto atto che la firma apposta sull'avviso di ricevimento prodotto in atti dalla
Regione Campania in copia non conforme all'originale ai sensi e per gli effetti degli artt.
2712 e 2719 c.c. in combinato disposto con l'art. 214 c.p.c. e di aver altresì rilevato che in ogni caso lo stesso non costituiva prova di una regolare e valida notifica, difettando il deposito in atti di una raccomandata informativa (c.d. C.A.N.).
Quindi ha affidato l'appello ai seguenti motivi di gravame:
1. Error in iudicando. Erronea pronuncia sull'eccezione di omessa e/o irrituale notifica degli atti sottesi alla cartella di pagamento nonché sull'eccezione di prescrizione Omessa
-
pronuncia sull'eccezione di decadenza Omessa pronuncia sul disconoscimento della documentazione ex adverso prodotta.
Quanto al disconoscimento, ritualmente e tempestivamente effettuato dal contribuente il giudice di prime cure, ha proseguito l'atto di appello, aveva immotivatamente omesso di statuire e, pertanto, tale doglianza era riproposta, stante la sua rilevanza ai fini della decisione. Dunque, in mancanza di atti interruttivi, stante la nullità dell'avviso di accertamento in contestazione, risultava decorso il termine prescrizionale di tre anni entro il quale il creditore avrebbe dovuto esercitare il suo diritto di accertamento/riscossione della tassa in oggetto. Inoltre, l'appellante ha sostenuto che risultava palese che controparte fosse incorsa nella decadenza di cui all'art. 25 DPR 602/73.
-2. Error in iudicando. Erronea pronuncia sull'eccezione di contraddittorio preventivo violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 della legge 212/2000 21-septies I. n.
241/90, nonché dell'art. 111 della Costituzione e dell'art. 6 C.E.D.U. Violazione e/o falsa
-
applicazione dell'art.
6- bis dello Statuto del contribuente.
Ulteriore motivo di doglianza era dato dal fatto che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non aveva rispettato il termine da concedere al contribuente per eventuali controdeduzioni (60 giorni) dalla scadenza di quello di decadenza per l'accertamento.
3. Error in iudicando. Omessa pronuncia sulla eccezione di violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12, comma 4, e 49, comma 1 del D.P.R. n. 602 del 1973, in combinato disposto con l'art. 52, comma 5, del D. Lgs n. 446/97.
Il contribuente appellante ha eccepito l'omessa sottoscrizione ed indicazione dell'esecutività dei ruoli emessi da parte degli Enti impositori, ponendo in rilievo che «non è dato comprendere dall'atto impugnato in primo grado se le somme richieste dagli stessi siano state effettivamente iscritte a ruolo nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare per quanto concerne la sua emissione, sottoscrizione ed esecutività dei ruoli stessi».
4. Error in iudicando. Erronea/omessa pronuncia sulla eccezione di nullità della cartella di pagamento impugnata per omessa allegazione dei documenti e per difetto di motivazione -
Omessa indicazione degli elementi identificativi Violazione degli art. 7, 16 e 17 legge n.
212/2000, nonché dell'art. 8 D.lgs. n. 32/2001 e dell'art. 12 D.P.R. 602/73.
5. Da ultimo l'appellante ha posto in rilievo la contraddittorietà della sentenza impugnata in ordine alla condanna alle spese, nonché la sproporzionalità dell'importo delle spese di lite.
Così sul punto l'atto di appello: «Infatti, il Giudice di prime cure statuisce che "Spese compensate ricorrendone giusti motivi", salvo poi contraddirsi nel
P.Q.M.
affermando
"RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE ALLE SPESE DI LITE CHE SI
LIQUIDANO IN EURO 200,00 OLTRE ACCESSORI IN FAVORE DI CIASCUNA PARTE
RESISTENTE". È evidente che le due statuizioni non possono coesistere tra di loro e non è possibile, per l'appellante, comprendere quale sia quella corretta. In ogni caso, si rileva che ove la statuizione da ritenere applicabile fosse la seconda è chiaro che l'importo delle
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spese risulta eccessivo (€. 400,00) a fronte del valore della controversia, pari a soli €.
205,92 (Imposta) e, pertanto, se ne invoca la riforma».
Quindi, l'appellante ha concluso chiedendo di riformare integralmente la sentenza impugnata e per l'effetto annullare la cartella di pagamento n. 01720240000962725000, nonché ogni altro atto connesso e prodromico con ogni conseguenza di legge, con vittoria di spese di giustizia e competenze del doppio grado del giudizio, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La Regione Campania ha resistito all'impugnazione e ne ha chiesto il rigetto con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha resistito all'impugnazione ed è rimasta intimata stante la mancata costituzione nonostante la rituale notifica dell'appello, essendosi limitata a richiedere un accesso temporaneo agli atti del fascicolo di primo grado in data 9 settembre
2025.
Alla odierna udienza la controversia, sentito il relatore, è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che l'appello sia infondato e come tale va rigettato, dovendosi ribadire la legittimità della cartella esattoriale impugnata, posto che va rilevata l'estrema inconferenza di gran parte dei motivi illustrati nell'atto di appello, rispetto ai quali deve osservarsi che la decisione assunta dalla Corte di Giustizia di primo grado si è basata su un percorso argomentativo chiaro e esaustivo, pervenendo ad una corretta conclusione avendo il giudice di prime cure valutato il merito della causa sia sotto il profilo logico-formale che della correttezza giuridica, rispondendo alle eccezioni sollevate dal ricorrente con l'atto introduttivo del giudizio e le successive memorie illustrative depositate il 29 novembre 2024
e riproposte anche in appello.
Dunque, le conclusioni cui è pervenuta la sentenza di primo grado - volutamente riportate integralmente nel capo dello svolgimento del processo in quanto pienamente condivise per essere scevre da vizi logico-giuridici non meritano di essere rettificate, intendendo questa
Corte pervenire ad un giudizio di doppia conformità proprio riallacciandosi alle argomentazioni del primo giudice, sia pure con le ulteriori precisazioni e integrazioni motivazionali che seguono e che riaffermano quelle di primo grado, che cioè utilizzando gli stessi criteri e valutazioni delle prove, oltre altri elementi, portano a ritenere le due sentenze come un unico corpo decisionale, per l'appunto integrante una “doppia conforme".
Inoltre, anche per ragioni di sintesi, vanno richiamate le motivazioni esposte dalla parte appellata costituitasi e che in questa sede vanno confermate e fatte proprie da questo collegio di secondo grado, costituendo ormai jus receptum la possibilità di motivare per relationem a condivisibili scritti difensivi (cfr. Cass. SS.UU. n. 642 del 16 gennaio 2015;
Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 5209 del 6 marzo 2018).
E, invero, va sul punto ricordato che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno statuito, con riguardo alla sentenza riproduttiva delle argomentazioni di un atto di parte, pur senza niente aggiungervi, che essa non è nulla, ove le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino esposte in modo chiaro (cfr. Cass., sez. un., 16 gennaio 2015, n. 642). Tale conclusione può anche estendersi all'ipotesi in cui si operi riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, posto che il giudice dell'impugnazione ben può aderire a quella, senza necessità, ove la condivida, di ripetere necessariamente tutti gli argomenti a sostegno della decisione o di rinvenirne altri (in tal senso Cass. civ., sez. I, 26/05/2016, n. 10937).
Orbene, in primo luogo non può non confermarsi il punto della sentenza di prime cure laddove ha sostenuto la legittimità della notifica dell'atto prodromico a quello opposto: nel presente grado di giudizio tale statuizione resta ancora valida, nulla sul punto avendo chiarito, contestato, smentito, ovvero fornito prova contraria l'atto di appello, che, nel richiedere la riforma della sentenza di prime cure, come già sopra stigmatizzato, non si è confrontato con la motivazione di questa, ma ha mirato a contrastare l'attività dell'Ufficio, le carenze e il contenuto dell'atto opposto.
E' appena il caso di ricordare che la notifica dell'avviso di accertamento presupposto dell'atto impugnato è avvenuta in data 10 settembre 2021 presso il domicilio del contribuente mediante consegna a mano di persona qualificatasi come "coniuge” e che ha apposto la propria firma per esteso a fianco di quella dell'incaricato al recapito: dunque, non risultava necessario alcun successivo invio di raccomandata informativa, mentre l'Ente
impositore ha pienamente rispettato con tale modalità procedurale il termine decadenziale, notoriamente triennale, trattandosi di tassa auto relativa alla annualità 2018 che andava notificata entro il 31 dicembre 2018. Quanto all'utilizzo del vettore di poste private Società_1, giova avere presente che ancora di recente la Suprema Corte ha confermato il proprio orientamento circa la legittimità delle notifiche effettuate da agenzie postali private a partire dal 30 aprile 2011, avendo il d.lgs. n. 58/2011 riservato a Poste italiane solo la notifica degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada (cfr. ex multis, Cass. ordinanza n.
18541 dell'8 luglio 2024).
Quanto poi più in particolare al disconoscimento che secondo l'appellante sarebbe stato
"ritualmente e tempestivamente effettuato", ma su cui il giudice di prime cure aveva immotivatamente omesso di statuire, fermo restando quanto poi si dirà circa la violazione da parte del contribuente del disposto dell'art. 24 d. Igs. 546/92, va posto in rilievo che in giurisprudenza si è affermato che in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni. E, difatti, in applicazione di tale principio la Cassazione aveva
"escluso che il contribuente avesse disconosciuto in modo efficace la conformità delle copie agli originali, in quanto, con la memoria illustrativa si era limitato a dedurre la mancata produzione degli originali delle relate di notifica e la non conformità della fotocopia prodotta all'originale" (cfr. Sez. 2, Sentenza n.27633 del 30/10/2018; Rv. 651376 - 01). Si tratta di un argomento logico e ragionevole. Se la copia non presenta abrasioni, cancellazioni, sovrascritture, il disconoscimento di conformità all'originale si appalesa come un atto pretestuoso e dilatorio. Nel caso di specie il ricorrente-appellante si è limitato a un generico disconoscimento delle copie prodotte, senza spiegare quali fossero i motivi per cui si dovesse ritenere che quelle copie che non presentano abrasioni, cancellature o sovrascritture non fossero conformi all'originale. La ulteriore doglianza pure formulata
-
concernente il disconoscimento della sottoscrizione, poi, avrebbe dovuto essere fatta valere con querela di falso, essendo le relate di notifica atti a fede privilegiata.
Relativamente all'avversa doglianza concernente l'asserita violazione dell'obbligo di contraddittorio preventivo di cui all'art.
6-bis della legge n. 212/2000, introdotto dal d.lgs. 219/2023, vann richiamati l'art.
6-bis comma 2 L. 27 luglio 2000, n. 212 e l'art 2, lett. a) del
Decreto del 24 aprile 2024 del Ministero dell'Economia e Finanze rubricato "Atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati" che escludono il contraddittorio preventivo obbligatorio per atti specifici, quali tra l'altro ruoli/cartelle di pagamento. Quanto, ancora alla censura inerente la mancata sottoscrizione del ruolo, si rappresenta che nella fattispecie in narrativa il ruolo è stato vistato e reso esecutivo nella data indicata nella cartella dal responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, il cui nominativo è pure indicato in cartella: Ruolo n. 2024/000625. Reso esecutivo in data 22-12-2023. Consegnato il
25-02-2024. Ruolo ordinario. Partita: 02
2018001000012291001AA2021090383417317555720210903DX060HF OMESSO
PAGAMENTO II responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è
Nominativo_2.
Dunque, anche tale eccezione non merita accoglimento.
Ma v'è di più!
Con l'atto introduttivo del giudizio il contribuente aveva affermato: "L'odierno ricorrente, precisa sin d'ora che prima dell'atto oggi impugnato, non è stato notificato alcun eventuale avviso di accertamento (atto prodromico alla cartella) dall'AdER" (così ricorso, pag. 2).
Dirimente risulta dunque il rilievo che già in primo grado la parti convenuta, Ente impositore, aveva depositato la documentazione relativa alla prova della intervenuta notificazione dell'atto prodromico a quello opposto e che il contribuente con il ricorso, come detto, aveva assunto di non aver ricevuto.
Orbene, a fronte dell'anzidetto deposito, operato in sede di controdeduzioni nel giudizio di primo grado, parte ricorrente che, per l'appunto, aveva negato l'esistenza della notifica degli avvisi prodromici- non ha contestato gli atti depositati con motivi aggiunti a norma dell'art. 24 del D.lgs. n. 546/1992.
Pertanto, come ha precisato il giudice di legittimità (Cass. 17373/2020) va ribadito che nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione, che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado» (cfr. Cass.
13/04/2017, n. 9637; Cass. 02/07/2014, n. 15051; Cass. 15/10/2013, n. 23326). Ne consegue che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibili, ex art. 24 d.lgs. n. 546/1992 nei soli casi da tale norma indicati, di talché nella specie il ricorso andava dichiarato inammissibile per tale motivo già nel giudizio di prime cure essendo mutato il thema decidendum originariamente fissato con l'atto introduttivo del giudizio.
Invero, a norma dell'art. 24 cit. è previsto che “... 2. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.
3. Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente.
4. L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'art. 18 per quanto applicabile. Si applicano l'art. 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi 1, 2, 3 e 5, e l'art. 23, comma 3.".
In presenza di una situazione siffatta, vale il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità ribadito con più pronunce · secondo il quale «[...] in materia di contenzioso
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tributario, la proposizione della mera "eccezione di inesistenza" della notifica (nella specie, dell'avviso di accertamento costituente il presupposto della cartella impugnata) non può far ritenere acquisito al "thema decidendum" l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto». (Cass., Sez. 5, sent. n. 8398 del
05/04/2013, in C.e.d. Cass., rv. 625934 - 01; conf. Cass., Sez. 6 - 5, ordinanza n. 5369 del
02/03/2017, ivi, rv. 643479; con successivo ulteriore dictum è stato espressamente osservato, a fronte del deposito in giudizio della documentazione afferente alle notificazioni degli atti che si assumeva non essere avvenute, che il contribuente avrebbe dovuto «[...] introdurre nel processo “nuovi motivi" di ricorso, notificando una “memoria integrativa dei motivi", come previsto dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2 e 3» - Cass., Sez. 5,
Ordinanza n. 18877/2020).
Dunque, non avendo il ricorrente proceduto nel modo indicato dai giudici di legittimità cioè a norma del disposto dell'art. 24 d.lgs.546/92 una volta che la controparte Regione
Campania, in sede di costituzione e controdeduzioni, aveva prodotto la documentazione notificatoria dell'avviso di accertamento presupposto dell'atto impugnato era risultata da
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ciò decaduto non avendo ritualmente contestato la validità di detta notificazione, avvenuta il
10 settembre 2021 e comprovata dai documenti che la parte convenuta aveva optimo iure depositato in primo grado senza, tuttavia, essere contrastata in modo specifico e articolato e con le modalità previste dall'art. 24 decreto cit. che prescrivono il deposito di motivi aggiunti entro termini tassativi.
E, invero, la "memoria integrativa dei motivi”, segue la medesima procedura del deposito dell'atto introduttivo del giudizio e, pertanto, va notificata alla controparte in applicazione degli artt. 20, commi 1 e 2, 22, commi 1, 2, 3 e 5, e 23, comma 3 d. Igs. 546/92 e non può essere "supplita" dalla presentazione di una semplice memoria aggiuntiva ex art. 32 stesso decreto che richiede il mero deposito entro il termine di dieci giorni liberi prima della trattazione, così come nella specie avvenuto introducendo in atti il deposito della memoria illustrativa in data data 29 novembre 2024.
In ragione di quanto sopra, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, si impone il rilievo anche d'ufficio dell'inammissibilità delle eccezioni sull'asserita nullità delle
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notificazioni di cui trattasi, sollevate nel giudizio mediante memoria e non, invece, contestate in quello di prime cure con la procedura prevista dall'art. 24 d. Igs. 546/92.
Si tratta di giurisprudenza che questo collegio di appello pienamente condivide, siccome aderente al dato normativo e che avrebbe dovuto già trovare applicazione nel primo grado di giudizio, ove invece il contenzioso è stato definito nel merito e non deciso mediante una declaratoria di inammissibilità del ricorso stesso. E, invero, l'art. 24 d.lgs 546/92 costituisce l'eccezione al principio di immodificabilità della domanda, che non può essere derogato per volontà dell'avversa parte processuale manifestata attraverso l'accettazione del contraddittorio, in quanto esso trova fondamento in un'esigenza di ordine pubblico, rappresentata dalla speditezza del processo tributario. Da ultimo, quanto alle spese di lite vanno rigettate le richieste dell'appellante: nella difformità tra parte motiva e il dispositivo della sentenza va data prevalenza e rilievo a quest'ultimo che, peraltro, costituisce la parte della decisione che va letta e/o comunicata alle parti nel termine di legge;
dunque, è chiara la volontà del primo giudice di condannare il ricorrente alle spese di lite a favore di entrambe le parti convenute, risultando palese che la formula di mero stile "Spese compensate ricorrendone giusti motivi” sia frutto di un refuso o più propriamente oggetto di disattenzione nell'uso del copia-incolla.
Quanto all'importo di cui alla condanna, lo stesso è stato liquidato tenendo conto del valore della controversia e della relativa tabella relativa allo scaglione fino a 1.100, euro, ed anzi andando anche sotto il minimo tabellare.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, Cass.
Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).
Le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonee a supportare una conclusione di tipo diverso.
Per quanto esposto, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, la Corte definitivamente pronunziando rigetta l'appello. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore della Regione Campania come da dispositivo, applicando gli importi minimi per ciascuna fase dello scaglione, esclusa quella cautelare che non vi è stata. Nulla invece per le spese a favore di AdER che non si è costituita in questo grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna il contribuente-appellante al pagamento delle spese del giudizio a favore dell'appellata e costituita Regione Campania che liquida in euro 278,00, oltre spese generali e oneri accessori previsti ex lege (c.p.a. e IVA se dovuta)
Nulla per le spese all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Napoli, 9 febbraio 2026 Il Presidente relatore
AU de LU
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LU MAURO, Presidente e Relatore
RENZULLI CARMINE, Giudice
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5334/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia delle Entrate - Riscossione - Benevento
Difeso da Difensore 3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18237/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 8 e pubblicata il 12/12/2024
Atti impositivi:
-CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720240000962725000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2018
A seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti
Appellante: accogliere appello
Appellato: rigettare appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 aveva proposto ricorso avverso la cartella di pagamento, notificata il 12 marzo 2024, relativa alla tassa auto 2018 recante l'importo di € 300,01 deducendo l'omessa notifica degli atti prodromici alla stessa, il difetto di motivazione e l'assenza di contraddittorio preventivo, altresì eccependo la prescrizione del diritto alla riscossione,
Si era costituita la Regione Campania e aveva depositato le relate di notifica dell'avviso di accertamento presupposto dell'atto impugnato, notificato il 10 settembre 2021, quindi deducendo anche il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto del ricorso. Si costituiva è altresì l'Agenzia delle Entrate-Riscossione a sua volta eccependo il difetto di legittimazione passiva e contestando le avverse prospettazioni concludendo per il rigetto delle stesse.
Con successive memorie illustrative ex art. 32 D. Lgs. 546/1992, depositate in data 29 novembre 2024, il ricorrente ribadiva le eccezioni già formulate, rilevando in primo luogo l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva invocata dalla Regione
Campania in quanto la recente riforma del processo tributario aveva introdotto all'articolo 14 del d.lgs. 546/1992 il comma 6-bis, ragion per cui nella fattispecie in narrativa andavano chiamati in causa sia l'agente della riscossione che l'ente impositore;
in secondo luogo contestava la notifica depositata relativa all'atto di accertamento n. 834173175557
eccependo «che la firma apposta sull'avviso di ricevimento prodotto in atti dalla Regione
Campania in copia non conforme all'originale ai sensi e per gli effetti degli artt. 2712 e 2719
c.c. in combinato disposto con l'art. 214 c.p.c., è d'uopo rilevare che – in ogni caso – l'avviso
-
-
de quo non costituisce prova di una regolare e valida notifica».
Così la CGT di primo grado di Napoli con I sentenza n. 18237/8/24 depositata il 12 dicembre 2024 aveva motivato la decisione di rigetto del ricorso: «Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato. Perfettamente pertinente alla fattispecie in parola è la pronuncia della
Suprema Corte di Cassazione n.9120 del 17 aprile 2009, nella quale il giudice della nomofilachia così si esprime: "La prescrizione del credito erariale avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli è triennale, ed essa inizia a decorrere non dalla scadenza del termine previsto per il pagamento della medesima, bensì dall'inizio dell'anno successivo, in virtù della previsione di cui al D.L. 6 gennaio 1986, n. 2, art. 2, convertito nella L. 7 marzo 1986, n.60 (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 4137 del 26/04/1999,
n. 3658 del 1997). Inoltre va rilevato che l'avviso di liquidazione - come pure quello di mora
è un atto che, nel procedimento impositivo, non costituisce mera dichiarazione di giudizio sulla spettanza e l'ammontare del tributo e degli accessori, ma ha l'ulteriore funzione di richiederne il pagamento e, quindi, di costituire in mora il contribuente, con gli effetti previsti dall'art. 2943 cod. civ., norma rispetto alla quale le disposizioni speciali tributarie indicanti gli effetti interruttivi della prescrizione hanno carattere solo integrativo e non derogatorio (V. pure Cass. Sentenza n. 3338 del 18/04/1997)". Nella vicenda controversa, l'Ufficio costituito ha dimostrato l'avvenuta notifica degli atti presupposti e prodromici alla comunicazione impugnata, depositando in copia le rituali relate, dimostrando l'interruzione della prescrizione del credito e la piena legittimità della pretesa tributaria vantata. Stante la regolare notifica degli atti prodromici non appare pertanto decorso il termine di prescrizione del tributo in argomento alla data di notifica dell'atto impugnato. Si ritiene che, conformemente all'indirizzo della S.C. (Sez. Un. nr 24823/2015) il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all'Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto. In relazione alla lamentata carenza di motivazione dell'atto impugnato si rileva come in materia tributaria, l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa in modo da poter valutare sia l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l"an" ed il "quantum debeatur", sicché tali elementi conoscitivi devono essere forniti all'interessato, non solo tempestivamente, tramite l'inserimento "ab origine" nel provvedimento, ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità idonei a consentire un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa (Cass. Sez. 5, Sentenza
n. 7056 del 26/03/2014), sicché, in relazione all'obbligo motivazione, l'atto impugnato
(completo formalmente in ogni sua parte) rispetta pienamente i parametri sintetizzati nell'anzidetto indirizzo della S.C. Spese compensate ricorrendone giusti motivi».
Seguiva nel dispositivo la condanna del ricorrente alle spese di lite che si liquidavano in euro 200,00, oltre accessori in favore di ciascuna parte resistente, pur avendo nella parte motiva, come visto, disposto la compensazione delle spese.
Contro questa decisione il contribuente ha proposto appello, premettendo che l'atto di accertamento n. 834173175557 risultava essere stato ricevuto in data 10.09.2021 da un soggetto qualificatosi come “convivente” e di aver nel giudizio di prime cure disconosciuto e contestato sia detto atto che la firma apposta sull'avviso di ricevimento prodotto in atti dalla
Regione Campania in copia non conforme all'originale ai sensi e per gli effetti degli artt.
2712 e 2719 c.c. in combinato disposto con l'art. 214 c.p.c. e di aver altresì rilevato che in ogni caso lo stesso non costituiva prova di una regolare e valida notifica, difettando il deposito in atti di una raccomandata informativa (c.d. C.A.N.).
Quindi ha affidato l'appello ai seguenti motivi di gravame:
1. Error in iudicando. Erronea pronuncia sull'eccezione di omessa e/o irrituale notifica degli atti sottesi alla cartella di pagamento nonché sull'eccezione di prescrizione Omessa
-
pronuncia sull'eccezione di decadenza Omessa pronuncia sul disconoscimento della documentazione ex adverso prodotta.
Quanto al disconoscimento, ritualmente e tempestivamente effettuato dal contribuente il giudice di prime cure, ha proseguito l'atto di appello, aveva immotivatamente omesso di statuire e, pertanto, tale doglianza era riproposta, stante la sua rilevanza ai fini della decisione. Dunque, in mancanza di atti interruttivi, stante la nullità dell'avviso di accertamento in contestazione, risultava decorso il termine prescrizionale di tre anni entro il quale il creditore avrebbe dovuto esercitare il suo diritto di accertamento/riscossione della tassa in oggetto. Inoltre, l'appellante ha sostenuto che risultava palese che controparte fosse incorsa nella decadenza di cui all'art. 25 DPR 602/73.
-2. Error in iudicando. Erronea pronuncia sull'eccezione di contraddittorio preventivo violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 della legge 212/2000 21-septies I. n.
241/90, nonché dell'art. 111 della Costituzione e dell'art. 6 C.E.D.U. Violazione e/o falsa
-
applicazione dell'art.
6- bis dello Statuto del contribuente.
Ulteriore motivo di doglianza era dato dal fatto che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non aveva rispettato il termine da concedere al contribuente per eventuali controdeduzioni (60 giorni) dalla scadenza di quello di decadenza per l'accertamento.
3. Error in iudicando. Omessa pronuncia sulla eccezione di violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12, comma 4, e 49, comma 1 del D.P.R. n. 602 del 1973, in combinato disposto con l'art. 52, comma 5, del D. Lgs n. 446/97.
Il contribuente appellante ha eccepito l'omessa sottoscrizione ed indicazione dell'esecutività dei ruoli emessi da parte degli Enti impositori, ponendo in rilievo che «non è dato comprendere dall'atto impugnato in primo grado se le somme richieste dagli stessi siano state effettivamente iscritte a ruolo nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare per quanto concerne la sua emissione, sottoscrizione ed esecutività dei ruoli stessi».
4. Error in iudicando. Erronea/omessa pronuncia sulla eccezione di nullità della cartella di pagamento impugnata per omessa allegazione dei documenti e per difetto di motivazione -
Omessa indicazione degli elementi identificativi Violazione degli art. 7, 16 e 17 legge n.
212/2000, nonché dell'art. 8 D.lgs. n. 32/2001 e dell'art. 12 D.P.R. 602/73.
5. Da ultimo l'appellante ha posto in rilievo la contraddittorietà della sentenza impugnata in ordine alla condanna alle spese, nonché la sproporzionalità dell'importo delle spese di lite.
Così sul punto l'atto di appello: «Infatti, il Giudice di prime cure statuisce che "Spese compensate ricorrendone giusti motivi", salvo poi contraddirsi nel
P.Q.M.
affermando
"RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE ALLE SPESE DI LITE CHE SI
LIQUIDANO IN EURO 200,00 OLTRE ACCESSORI IN FAVORE DI CIASCUNA PARTE
RESISTENTE". È evidente che le due statuizioni non possono coesistere tra di loro e non è possibile, per l'appellante, comprendere quale sia quella corretta. In ogni caso, si rileva che ove la statuizione da ritenere applicabile fosse la seconda è chiaro che l'importo delle
-
spese risulta eccessivo (€. 400,00) a fronte del valore della controversia, pari a soli €.
205,92 (Imposta) e, pertanto, se ne invoca la riforma».
Quindi, l'appellante ha concluso chiedendo di riformare integralmente la sentenza impugnata e per l'effetto annullare la cartella di pagamento n. 01720240000962725000, nonché ogni altro atto connesso e prodromico con ogni conseguenza di legge, con vittoria di spese di giustizia e competenze del doppio grado del giudizio, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La Regione Campania ha resistito all'impugnazione e ne ha chiesto il rigetto con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha resistito all'impugnazione ed è rimasta intimata stante la mancata costituzione nonostante la rituale notifica dell'appello, essendosi limitata a richiedere un accesso temporaneo agli atti del fascicolo di primo grado in data 9 settembre
2025.
Alla odierna udienza la controversia, sentito il relatore, è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che l'appello sia infondato e come tale va rigettato, dovendosi ribadire la legittimità della cartella esattoriale impugnata, posto che va rilevata l'estrema inconferenza di gran parte dei motivi illustrati nell'atto di appello, rispetto ai quali deve osservarsi che la decisione assunta dalla Corte di Giustizia di primo grado si è basata su un percorso argomentativo chiaro e esaustivo, pervenendo ad una corretta conclusione avendo il giudice di prime cure valutato il merito della causa sia sotto il profilo logico-formale che della correttezza giuridica, rispondendo alle eccezioni sollevate dal ricorrente con l'atto introduttivo del giudizio e le successive memorie illustrative depositate il 29 novembre 2024
e riproposte anche in appello.
Dunque, le conclusioni cui è pervenuta la sentenza di primo grado - volutamente riportate integralmente nel capo dello svolgimento del processo in quanto pienamente condivise per essere scevre da vizi logico-giuridici non meritano di essere rettificate, intendendo questa
Corte pervenire ad un giudizio di doppia conformità proprio riallacciandosi alle argomentazioni del primo giudice, sia pure con le ulteriori precisazioni e integrazioni motivazionali che seguono e che riaffermano quelle di primo grado, che cioè utilizzando gli stessi criteri e valutazioni delle prove, oltre altri elementi, portano a ritenere le due sentenze come un unico corpo decisionale, per l'appunto integrante una “doppia conforme".
Inoltre, anche per ragioni di sintesi, vanno richiamate le motivazioni esposte dalla parte appellata costituitasi e che in questa sede vanno confermate e fatte proprie da questo collegio di secondo grado, costituendo ormai jus receptum la possibilità di motivare per relationem a condivisibili scritti difensivi (cfr. Cass. SS.UU. n. 642 del 16 gennaio 2015;
Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 5209 del 6 marzo 2018).
E, invero, va sul punto ricordato che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno statuito, con riguardo alla sentenza riproduttiva delle argomentazioni di un atto di parte, pur senza niente aggiungervi, che essa non è nulla, ove le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino esposte in modo chiaro (cfr. Cass., sez. un., 16 gennaio 2015, n. 642). Tale conclusione può anche estendersi all'ipotesi in cui si operi riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, posto che il giudice dell'impugnazione ben può aderire a quella, senza necessità, ove la condivida, di ripetere necessariamente tutti gli argomenti a sostegno della decisione o di rinvenirne altri (in tal senso Cass. civ., sez. I, 26/05/2016, n. 10937).
Orbene, in primo luogo non può non confermarsi il punto della sentenza di prime cure laddove ha sostenuto la legittimità della notifica dell'atto prodromico a quello opposto: nel presente grado di giudizio tale statuizione resta ancora valida, nulla sul punto avendo chiarito, contestato, smentito, ovvero fornito prova contraria l'atto di appello, che, nel richiedere la riforma della sentenza di prime cure, come già sopra stigmatizzato, non si è confrontato con la motivazione di questa, ma ha mirato a contrastare l'attività dell'Ufficio, le carenze e il contenuto dell'atto opposto.
E' appena il caso di ricordare che la notifica dell'avviso di accertamento presupposto dell'atto impugnato è avvenuta in data 10 settembre 2021 presso il domicilio del contribuente mediante consegna a mano di persona qualificatasi come "coniuge” e che ha apposto la propria firma per esteso a fianco di quella dell'incaricato al recapito: dunque, non risultava necessario alcun successivo invio di raccomandata informativa, mentre l'Ente
impositore ha pienamente rispettato con tale modalità procedurale il termine decadenziale, notoriamente triennale, trattandosi di tassa auto relativa alla annualità 2018 che andava notificata entro il 31 dicembre 2018. Quanto all'utilizzo del vettore di poste private Società_1, giova avere presente che ancora di recente la Suprema Corte ha confermato il proprio orientamento circa la legittimità delle notifiche effettuate da agenzie postali private a partire dal 30 aprile 2011, avendo il d.lgs. n. 58/2011 riservato a Poste italiane solo la notifica degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada (cfr. ex multis, Cass. ordinanza n.
18541 dell'8 luglio 2024).
Quanto poi più in particolare al disconoscimento che secondo l'appellante sarebbe stato
"ritualmente e tempestivamente effettuato", ma su cui il giudice di prime cure aveva immotivatamente omesso di statuire, fermo restando quanto poi si dirà circa la violazione da parte del contribuente del disposto dell'art. 24 d. Igs. 546/92, va posto in rilievo che in giurisprudenza si è affermato che in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni. E, difatti, in applicazione di tale principio la Cassazione aveva
"escluso che il contribuente avesse disconosciuto in modo efficace la conformità delle copie agli originali, in quanto, con la memoria illustrativa si era limitato a dedurre la mancata produzione degli originali delle relate di notifica e la non conformità della fotocopia prodotta all'originale" (cfr. Sez. 2, Sentenza n.27633 del 30/10/2018; Rv. 651376 - 01). Si tratta di un argomento logico e ragionevole. Se la copia non presenta abrasioni, cancellazioni, sovrascritture, il disconoscimento di conformità all'originale si appalesa come un atto pretestuoso e dilatorio. Nel caso di specie il ricorrente-appellante si è limitato a un generico disconoscimento delle copie prodotte, senza spiegare quali fossero i motivi per cui si dovesse ritenere che quelle copie che non presentano abrasioni, cancellature o sovrascritture non fossero conformi all'originale. La ulteriore doglianza pure formulata
-
concernente il disconoscimento della sottoscrizione, poi, avrebbe dovuto essere fatta valere con querela di falso, essendo le relate di notifica atti a fede privilegiata.
Relativamente all'avversa doglianza concernente l'asserita violazione dell'obbligo di contraddittorio preventivo di cui all'art.
6-bis della legge n. 212/2000, introdotto dal d.lgs. 219/2023, vann richiamati l'art.
6-bis comma 2 L. 27 luglio 2000, n. 212 e l'art 2, lett. a) del
Decreto del 24 aprile 2024 del Ministero dell'Economia e Finanze rubricato "Atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati" che escludono il contraddittorio preventivo obbligatorio per atti specifici, quali tra l'altro ruoli/cartelle di pagamento. Quanto, ancora alla censura inerente la mancata sottoscrizione del ruolo, si rappresenta che nella fattispecie in narrativa il ruolo è stato vistato e reso esecutivo nella data indicata nella cartella dal responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, il cui nominativo è pure indicato in cartella: Ruolo n. 2024/000625. Reso esecutivo in data 22-12-2023. Consegnato il
25-02-2024. Ruolo ordinario. Partita: 02
2018001000012291001AA2021090383417317555720210903DX060HF OMESSO
PAGAMENTO II responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è
Nominativo_2.
Dunque, anche tale eccezione non merita accoglimento.
Ma v'è di più!
Con l'atto introduttivo del giudizio il contribuente aveva affermato: "L'odierno ricorrente, precisa sin d'ora che prima dell'atto oggi impugnato, non è stato notificato alcun eventuale avviso di accertamento (atto prodromico alla cartella) dall'AdER" (così ricorso, pag. 2).
Dirimente risulta dunque il rilievo che già in primo grado la parti convenuta, Ente impositore, aveva depositato la documentazione relativa alla prova della intervenuta notificazione dell'atto prodromico a quello opposto e che il contribuente con il ricorso, come detto, aveva assunto di non aver ricevuto.
Orbene, a fronte dell'anzidetto deposito, operato in sede di controdeduzioni nel giudizio di primo grado, parte ricorrente che, per l'appunto, aveva negato l'esistenza della notifica degli avvisi prodromici- non ha contestato gli atti depositati con motivi aggiunti a norma dell'art. 24 del D.lgs. n. 546/1992.
Pertanto, come ha precisato il giudice di legittimità (Cass. 17373/2020) va ribadito che nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione, che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado» (cfr. Cass.
13/04/2017, n. 9637; Cass. 02/07/2014, n. 15051; Cass. 15/10/2013, n. 23326). Ne consegue che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibili, ex art. 24 d.lgs. n. 546/1992 nei soli casi da tale norma indicati, di talché nella specie il ricorso andava dichiarato inammissibile per tale motivo già nel giudizio di prime cure essendo mutato il thema decidendum originariamente fissato con l'atto introduttivo del giudizio.
Invero, a norma dell'art. 24 cit. è previsto che “... 2. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.
3. Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente.
4. L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'art. 18 per quanto applicabile. Si applicano l'art. 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi 1, 2, 3 e 5, e l'art. 23, comma 3.".
In presenza di una situazione siffatta, vale il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità ribadito con più pronunce · secondo il quale «[...] in materia di contenzioso
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tributario, la proposizione della mera "eccezione di inesistenza" della notifica (nella specie, dell'avviso di accertamento costituente il presupposto della cartella impugnata) non può far ritenere acquisito al "thema decidendum" l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto». (Cass., Sez. 5, sent. n. 8398 del
05/04/2013, in C.e.d. Cass., rv. 625934 - 01; conf. Cass., Sez. 6 - 5, ordinanza n. 5369 del
02/03/2017, ivi, rv. 643479; con successivo ulteriore dictum è stato espressamente osservato, a fronte del deposito in giudizio della documentazione afferente alle notificazioni degli atti che si assumeva non essere avvenute, che il contribuente avrebbe dovuto «[...] introdurre nel processo “nuovi motivi" di ricorso, notificando una “memoria integrativa dei motivi", come previsto dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2 e 3» - Cass., Sez. 5,
Ordinanza n. 18877/2020).
Dunque, non avendo il ricorrente proceduto nel modo indicato dai giudici di legittimità cioè a norma del disposto dell'art. 24 d.lgs.546/92 una volta che la controparte Regione
Campania, in sede di costituzione e controdeduzioni, aveva prodotto la documentazione notificatoria dell'avviso di accertamento presupposto dell'atto impugnato era risultata da
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ciò decaduto non avendo ritualmente contestato la validità di detta notificazione, avvenuta il
10 settembre 2021 e comprovata dai documenti che la parte convenuta aveva optimo iure depositato in primo grado senza, tuttavia, essere contrastata in modo specifico e articolato e con le modalità previste dall'art. 24 decreto cit. che prescrivono il deposito di motivi aggiunti entro termini tassativi.
E, invero, la "memoria integrativa dei motivi”, segue la medesima procedura del deposito dell'atto introduttivo del giudizio e, pertanto, va notificata alla controparte in applicazione degli artt. 20, commi 1 e 2, 22, commi 1, 2, 3 e 5, e 23, comma 3 d. Igs. 546/92 e non può essere "supplita" dalla presentazione di una semplice memoria aggiuntiva ex art. 32 stesso decreto che richiede il mero deposito entro il termine di dieci giorni liberi prima della trattazione, così come nella specie avvenuto introducendo in atti il deposito della memoria illustrativa in data data 29 novembre 2024.
In ragione di quanto sopra, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, si impone il rilievo anche d'ufficio dell'inammissibilità delle eccezioni sull'asserita nullità delle
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notificazioni di cui trattasi, sollevate nel giudizio mediante memoria e non, invece, contestate in quello di prime cure con la procedura prevista dall'art. 24 d. Igs. 546/92.
Si tratta di giurisprudenza che questo collegio di appello pienamente condivide, siccome aderente al dato normativo e che avrebbe dovuto già trovare applicazione nel primo grado di giudizio, ove invece il contenzioso è stato definito nel merito e non deciso mediante una declaratoria di inammissibilità del ricorso stesso. E, invero, l'art. 24 d.lgs 546/92 costituisce l'eccezione al principio di immodificabilità della domanda, che non può essere derogato per volontà dell'avversa parte processuale manifestata attraverso l'accettazione del contraddittorio, in quanto esso trova fondamento in un'esigenza di ordine pubblico, rappresentata dalla speditezza del processo tributario. Da ultimo, quanto alle spese di lite vanno rigettate le richieste dell'appellante: nella difformità tra parte motiva e il dispositivo della sentenza va data prevalenza e rilievo a quest'ultimo che, peraltro, costituisce la parte della decisione che va letta e/o comunicata alle parti nel termine di legge;
dunque, è chiara la volontà del primo giudice di condannare il ricorrente alle spese di lite a favore di entrambe le parti convenute, risultando palese che la formula di mero stile "Spese compensate ricorrendone giusti motivi” sia frutto di un refuso o più propriamente oggetto di disattenzione nell'uso del copia-incolla.
Quanto all'importo di cui alla condanna, lo stesso è stato liquidato tenendo conto del valore della controversia e della relativa tabella relativa allo scaglione fino a 1.100, euro, ed anzi andando anche sotto il minimo tabellare.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, Cass.
Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).
Le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonee a supportare una conclusione di tipo diverso.
Per quanto esposto, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, la Corte definitivamente pronunziando rigetta l'appello. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore della Regione Campania come da dispositivo, applicando gli importi minimi per ciascuna fase dello scaglione, esclusa quella cautelare che non vi è stata. Nulla invece per le spese a favore di AdER che non si è costituita in questo grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna il contribuente-appellante al pagamento delle spese del giudizio a favore dell'appellata e costituita Regione Campania che liquida in euro 278,00, oltre spese generali e oneri accessori previsti ex lege (c.p.a. e IVA se dovuta)
Nulla per le spese all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Napoli, 9 febbraio 2026 Il Presidente relatore
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