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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 9726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9726 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 23728/22 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Undicesima Civile, in persona del Giudice onorario dott. Filippo Peluso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 23728/2022 R.G.A.C. decisa all'udienza cartolare ex art. 127ter c.p.c. del 3/7/2025
TRA
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
2/2/1981, in proprio e quale titolare della ditta individuale EB FI
E ONORANZE DI IE AN, (P. IV ), elett.te P.IVA_1 dom.to a Vibo IA, alla fraz. Marina, alla via S. Venere n. 7, presso lo studio degli Avv.ti Sidney Arena e Pasquale Matera che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
OPPONENTE
E
(P. IV ), in persona del legale rapp.te p.t., con CP_1 P.IVA_2 sede a Napoli al Viale Gramsci n. 12, elett.te dom.ta a Napoli alla Via Caio
Duilio n. 8, presso lo studio dell'Avv. Claudia Rinaldi che la rappresentata e difende in virtù di procura in atti
OPPOSTO
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 6026/22, R.g. 18610/22, emesso dal Tribunale di Napoli il 30/08/2022.
Conclusioni: per l'opponente dichiarare la propria incompetenza territoriale ad emettere il decreto ingiuntivo opposto in favore del Tribunale di Vibo
IA ed in subordine in favore di quello di Lamezia Terme;
dichiarare improcedibile la domanda, il ricorso e il relativo decreto ingiuntivo emesso in favore dell'opposta e oggi oggetto di opposizione per omesso esperimento della mediazione obbligatoria ex lege;
dichiarare l'improcedibilità e l'inammissibilità del ricorso e decreto ingiuntivo opposto per difetto di rappresentanza e mancanza di adeguata procura alle liti;
nel merito si chiede, all'on. Giudice adito di accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare e dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto, inefficace, improcedibile ed illegittimo;
in via subordinata e nel merito nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale, ridurre la pretesa delle somme all'importo che sarà stabilito in corso di causa;
con vittoria di spese e competenze professionali di causa, con attribuzione.
Per l'opposto nel merito, in via principale, respingere l'opposizione proposta perché inammissibile e comunque radicalmente infondata in fatto e in diritto e/o comunque non provata e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli n. 6026/2022 (RG. n. 18610/2022); in subordine, accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di CP_1
Funebri fiori e onoranze di , della somma di € 17.945,54, o Parte_1 della somma che verrà meglio accertata e quantificata in corso di causa, oltre interessi moratori come richiesti in ricorso sino al saldo ed oltre spese legali per la fornitura di energia elettrica erogata ed utilizzata da ai POD Pt_1
IT001E79024124, IT001E76125503 e IT001E80818098 nel periodo 1/1/2022 fino al 28/2/2022; con vittoria di spese e competenze professionali di causa, con attribuzione.
Motivi della decisione
La presente sentenza, resa a seguito dell'istruttoria in parte espletata dal G.U. dott.ssa F. Vollero, viene redatta ai sensi dell'art. 132, co.2 n. 4 c.p.c., come
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modificato dall'art. 45, co. 17 della legge 18 giugno 2009 n. 69, applicabile anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di tale legge di modifica (4 luglio 2009) ai sensi dell'art. 58 co. 2 della stessa legge, e viene motivata attraverso una "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione". Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. Civ n. 3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art. 16 del D.lgs n. 5 del 2003, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamata adesivamente Cass. Civ. SS.UU. 16/01/2015 n.
642, secondo la quale nel processo civile -ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 D.lgs n. 546 del 1992- non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione
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di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti;
richiamato il contenuto assertivo dell'atto introduttivo di citazione e quello impeditivo, modificativo od estintivo della comparsa di risposta del convenuto;
richiamato il contenuto delle ordinanze istruttorie emesse in corso di causa;
ritenuta esaustiva l'attività istruttoria svolta.
In fatto ed in sintesi, il sig. , in proprio e nella qualità ut supra Parte_1
(d'ora innanzi solo “l'opponente”) citava in giudizio la società CP_1
(d'ora innanzi solo “l'opposta”) proponendo opposizione al D.I. 6026/22 emesso dal Tribunale di Napoli il 30/08/2022, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 17.945,54, oltre accessori e spese, a titolo di mancato pagamento del corrispettivo per fornitura di energia elettrica portato dalle fatture n. 2022130001011 del 10/2/2022 di euro 9.638,56 e n.
2022130001793 del 10/3/2022 di euro 8.306,98 relative al POD
IT001E79024124 posto alla Contrada Eccellente Snc – LL OL
(VV).
In particolare, l'opponente eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, l'inammissibilità dell'ingiunzione di pagamento stante la mancata proposizione del procedimento di negoziazione assistita o di mediazione;
il difetto di procura, il difetto di legittimazione della società opposta e la mancanza di prova del credito e, comunque, l'intervenuta prescrizione.
Si costituiva l'opposto che eccepiva la competenza per territorio del Tribunale adito sia per le previsioni di contratto e sia per le disposizioni in materia di pagamento di obbligazioni avente per oggetto una somma di danaro;
eccepiva l'ammissibilità della domanda in quanto esclusi sia il procedimento di negoziazione assistita che quello di mediazione obbligatoria;
eccepiva la validità della procura alle liti allegata;
eccepiva la propria legittimazione attiva nonché la prova del credito azionato in base alla documentazione allegata;
eccepiva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
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Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del D.I. opposto, all'esito del deposito delle memorie istruttorie, veniva disposta l'esibizione documentale ex art. 210 c.p.c.; la causa, infine, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e riservata in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.
In via preliminare occorre rilevare la legittimità del decreto ingiuntivo emesso, in quanto fondato su prova scritta, consistente, nel caso specifico, nella documentazione di cui al fascicolo della fase monitoria, ossia in particolare dalle fatture, dell'estratto conto e delle richieste di pagamento.
Tale documentazione, pur contestata dall'opponente, costituisce prova scritta del diritto fatto valere a norma dell'art. 633 c.p.c..
Per giurisprudenza pacifica, nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, in cui il contraddittorio è eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti.
Precisamente, il creditore mantiene la veste sostanziale di attore ed all'opponente compete la posizione tipica del convenuto, e ciò esplica i suoi effetti anche in tema di onere della prova (Cass. Civ., Sez. I, 27/06/2000, n.
8718; Cass. Civ. 05/03/1994, n. 2124).
Da ciò consegue che, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe a chi fa valere il diritto in giudizio fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (Cass. Civ., Sez. III, 03/03/2009, n. 5071; Cass.
Civ. Sez. II, 29/01/1999, n. 807).
In particolare, con riferimento al caso che ci occupa, la fattura, ove proveniente da un imprenditore esercente attività commerciale o professionale e relativa fornitura di merci o prestazioni di servizi (anche a cliente non esercente, a sua volta, la medesima attività), rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale.
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Deve escludersi, peraltro, che la stessa fattura possa rappresentare nel giudizio di merito - e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto in base a essa - prova idonea in ordine così alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa. La fattura, infatti, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, per cui quando tale rapporto sia contestato tra le parti, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene, non può assurgere a prova del contratto, ma, al più, può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, mentre nessun valore, neppure indiziario, le si può riconoscere in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come agli altri elementi costitutivi del contratto (Cass. Civ.
03/04/2008, n. 8549, Cass. Civ. 04/03/2003, n. 3188; Cass. Civ. 08/06/2004,
n. 10830).
Con l'atto di opposizione al D.I. si instaura, quindi, un ordinario giudizio di cognizione nel quale le parti assumono in concreto la posizione processuale corrispondente alla effettiva situazione sostanziale. Al fine dell'applicazione della ripartizione dell'onere probatorio regolata dall'art. 2697 c.c. sul creditore opposto, da ritenersi attore in senso sostanziale, incombe l'onere di fornire adeguata prova della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, mentre sull'opponente, convenuto in senso sostanziale, grava l'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza,
l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni
(Cass. Civ. 22/04/2003 n. 6421).
Non vi è dubbio, pertanto, che nel giudizio di opposizione a decreto
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ingiuntivo la posizione dell'opponente è quella di convenuto in senso sostanziale, incombendo sull'opposto l'onere di provare il fondamento della sua pretesa.
Occorre, innanzitutto, esaminare le eccezioni preliminari sollevate da parte opponente.
Circa l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adito la competenza del tribunale di Napoli sussiste ex artt. 1182, co. 3, c.c. e 20 c.p.c.
(forum destinatae solutionis), avendo la società opposta la sede legale a
Napoli.
Riguardo l'obbligo del preventivo invito della controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita non sussiste per i procedimenti monitori
(art. 3, comma 3, lett. 5, del d.l. 132/2014); nemmeno sussiste l'obbligo del preventivo esperimento della mediazione in quanto l'estensione di quest'ultima ai contratti di somministrazione è operativa dal 30.6.2023 mentre il procedimento è stato introdotto con il deposito del ricorso monitorio in data
28.7.2022.
In ordine all'eccezione di difetto di procura, evidenziato che la stessa veniva rilasciata dal legale rappresentante della società ricorrente, odierna opposta, precisamente identificato, su foglio separato in calce la ricorso e notificato unitamente allo stesso, occorre rilevare che la Suprema Corte ha statuito, sul punto, che ai fini della validità della procura rilasciata su foglio separato è irrilevante la mancanza di un'espressa menzione del procedimento per il quale essa sia stata rilasciata, qualora essa sia stata notificata unitamente all'atto cui accede, in quanto la collocazione della procura, anche se rilasciata su foglio separato, è idonea a conferire la certezza circa la provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura al giudizio cui l'atto stesso fa riferimento. Non è richiesto dalla legge, ai fini della validità della procura apposta su foglio separato, che l'inserimento della procura nel foglio in cui è riportato il ricorso sia impedito dal fatto che la pagina finale dell'atto sia riempita fino all'ultima riga, né che per scrivere la
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procura si siano utilizzate le prime righe del foglio separato, al fine di formare un corpo unico tra questo e l'atto che precede (Cass. Civ. 26/02/2008 n. 5033).
Risulta, ancora, infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della società opposta, attore sostanziale, e ciò in quanto risulta provata in via documentale la cessione del contratto relativo alla fornitura per il POD
IT001E79024124 dalla società Visenado S.r.l. all'opposta (doc. allegato al fascicolo di parte opposta),
Nel merito l'opposizione è risultata infondata e va rigettata nei limiti e per le motivazioni che, di seguito, si espongono.
Ed invero, nel merito, deve ritenersi che il creditore opposto abbia assolto debitamente l'onere di provare la fondatezza della propria pretesa. Difatti, egli sin dalla fase monitoria ha esibito le fatture emesse, integrate dalle scritture contabili (registro IVA), regolarmente vidimate. Infine, in osservanza dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. emesso dal G.I., in data 16/4/2024 sono state esibite dall'opposta, resasi parte diligente, le certificazioni di Union
Gas Metano S.p.a. e di E-Distribuzione S.p.a. relative alla titolarità del POD all'opponente ed ai dati di misura del consumo come fatturati dall'opposta.
In altri termini, il creditore ha dato prova compiuta sia del rapporto negoziale, sia dell'esecuzione della prestazione, mentre il debitore ha proposto solo contestazioni generiche.
Risulta, infine, infondata l'eccezione di prescrizione ex legge 205/2017 (legge di Bilancio 2018), e n. 160/2019 (legge di Bilancio 2020) sollevata da parte opponente, e posto che il regime speciale di prescrizione biennale introdotto dalla succitata normativa trova applicazione per i crediti (di cui ai contratti di fornitura del servizio elettrico) la cui scadenza (coincidente con la scadenza della fattura) è successiva al 1°gennaio 2019.
Difatti, le fatture riportate dal ricorso di cui al decreto ingiuntivo de quo hanno emissione del 10/02/2022 (fattura n. 2022130001011) e 10/03/2022 (fattura n.
2022130001793), per cui il credito reclamato risulta non prescritto poiché interrotto dalla diffida stragiudiziale recapitata all'opponente a mezzo
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comunicazione PEC in data 4/4/2022, cui ha fatto seguito la notifica del ricorso monitorio e relativa ingiunzione di pagamento in data 2/9/2022.
Da tanto ne consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tenendo conto della natura e del valore della controversia (valore medio dello scaglione fino ad € 26.000,00, ridotto del 30%), della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori sulla base, però, dei nuovi parametri introdotti dal decreto del
Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (G.U. n. 77 del 02/04/14), come aggiornati dal DM n. 147 del 13/8/2022 (G.U. n. 236 dell'8/10/2022).
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Napoli - XI Sezione civile - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione:
2) conferma il decreto ingiuntivo n. 6026/22 rilasciato dal Tribunale di Napoli il 30/08/2022, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
3) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di giudizio che si liquidano in € 3.554,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfettario 15%, IV e Cpa, con attribuzione.
Così deciso in Napoli il 27 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Filippo Peluso
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Undicesima Civile, in persona del Giudice onorario dott. Filippo Peluso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 23728/2022 R.G.A.C. decisa all'udienza cartolare ex art. 127ter c.p.c. del 3/7/2025
TRA
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
2/2/1981, in proprio e quale titolare della ditta individuale EB FI
E ONORANZE DI IE AN, (P. IV ), elett.te P.IVA_1 dom.to a Vibo IA, alla fraz. Marina, alla via S. Venere n. 7, presso lo studio degli Avv.ti Sidney Arena e Pasquale Matera che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
OPPONENTE
E
(P. IV ), in persona del legale rapp.te p.t., con CP_1 P.IVA_2 sede a Napoli al Viale Gramsci n. 12, elett.te dom.ta a Napoli alla Via Caio
Duilio n. 8, presso lo studio dell'Avv. Claudia Rinaldi che la rappresentata e difende in virtù di procura in atti
OPPOSTO
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 6026/22, R.g. 18610/22, emesso dal Tribunale di Napoli il 30/08/2022.
Conclusioni: per l'opponente dichiarare la propria incompetenza territoriale ad emettere il decreto ingiuntivo opposto in favore del Tribunale di Vibo
IA ed in subordine in favore di quello di Lamezia Terme;
dichiarare improcedibile la domanda, il ricorso e il relativo decreto ingiuntivo emesso in favore dell'opposta e oggi oggetto di opposizione per omesso esperimento della mediazione obbligatoria ex lege;
dichiarare l'improcedibilità e l'inammissibilità del ricorso e decreto ingiuntivo opposto per difetto di rappresentanza e mancanza di adeguata procura alle liti;
nel merito si chiede, all'on. Giudice adito di accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare e dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto, inefficace, improcedibile ed illegittimo;
in via subordinata e nel merito nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale, ridurre la pretesa delle somme all'importo che sarà stabilito in corso di causa;
con vittoria di spese e competenze professionali di causa, con attribuzione.
Per l'opposto nel merito, in via principale, respingere l'opposizione proposta perché inammissibile e comunque radicalmente infondata in fatto e in diritto e/o comunque non provata e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli n. 6026/2022 (RG. n. 18610/2022); in subordine, accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di CP_1
Funebri fiori e onoranze di , della somma di € 17.945,54, o Parte_1 della somma che verrà meglio accertata e quantificata in corso di causa, oltre interessi moratori come richiesti in ricorso sino al saldo ed oltre spese legali per la fornitura di energia elettrica erogata ed utilizzata da ai POD Pt_1
IT001E79024124, IT001E76125503 e IT001E80818098 nel periodo 1/1/2022 fino al 28/2/2022; con vittoria di spese e competenze professionali di causa, con attribuzione.
Motivi della decisione
La presente sentenza, resa a seguito dell'istruttoria in parte espletata dal G.U. dott.ssa F. Vollero, viene redatta ai sensi dell'art. 132, co.2 n. 4 c.p.c., come
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modificato dall'art. 45, co. 17 della legge 18 giugno 2009 n. 69, applicabile anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di tale legge di modifica (4 luglio 2009) ai sensi dell'art. 58 co. 2 della stessa legge, e viene motivata attraverso una "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione". Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. Civ n. 3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art. 16 del D.lgs n. 5 del 2003, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamata adesivamente Cass. Civ. SS.UU. 16/01/2015 n.
642, secondo la quale nel processo civile -ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 D.lgs n. 546 del 1992- non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione
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di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti;
richiamato il contenuto assertivo dell'atto introduttivo di citazione e quello impeditivo, modificativo od estintivo della comparsa di risposta del convenuto;
richiamato il contenuto delle ordinanze istruttorie emesse in corso di causa;
ritenuta esaustiva l'attività istruttoria svolta.
In fatto ed in sintesi, il sig. , in proprio e nella qualità ut supra Parte_1
(d'ora innanzi solo “l'opponente”) citava in giudizio la società CP_1
(d'ora innanzi solo “l'opposta”) proponendo opposizione al D.I. 6026/22 emesso dal Tribunale di Napoli il 30/08/2022, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 17.945,54, oltre accessori e spese, a titolo di mancato pagamento del corrispettivo per fornitura di energia elettrica portato dalle fatture n. 2022130001011 del 10/2/2022 di euro 9.638,56 e n.
2022130001793 del 10/3/2022 di euro 8.306,98 relative al POD
IT001E79024124 posto alla Contrada Eccellente Snc – LL OL
(VV).
In particolare, l'opponente eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, l'inammissibilità dell'ingiunzione di pagamento stante la mancata proposizione del procedimento di negoziazione assistita o di mediazione;
il difetto di procura, il difetto di legittimazione della società opposta e la mancanza di prova del credito e, comunque, l'intervenuta prescrizione.
Si costituiva l'opposto che eccepiva la competenza per territorio del Tribunale adito sia per le previsioni di contratto e sia per le disposizioni in materia di pagamento di obbligazioni avente per oggetto una somma di danaro;
eccepiva l'ammissibilità della domanda in quanto esclusi sia il procedimento di negoziazione assistita che quello di mediazione obbligatoria;
eccepiva la validità della procura alle liti allegata;
eccepiva la propria legittimazione attiva nonché la prova del credito azionato in base alla documentazione allegata;
eccepiva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
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Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del D.I. opposto, all'esito del deposito delle memorie istruttorie, veniva disposta l'esibizione documentale ex art. 210 c.p.c.; la causa, infine, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e riservata in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.
In via preliminare occorre rilevare la legittimità del decreto ingiuntivo emesso, in quanto fondato su prova scritta, consistente, nel caso specifico, nella documentazione di cui al fascicolo della fase monitoria, ossia in particolare dalle fatture, dell'estratto conto e delle richieste di pagamento.
Tale documentazione, pur contestata dall'opponente, costituisce prova scritta del diritto fatto valere a norma dell'art. 633 c.p.c..
Per giurisprudenza pacifica, nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, in cui il contraddittorio è eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti.
Precisamente, il creditore mantiene la veste sostanziale di attore ed all'opponente compete la posizione tipica del convenuto, e ciò esplica i suoi effetti anche in tema di onere della prova (Cass. Civ., Sez. I, 27/06/2000, n.
8718; Cass. Civ. 05/03/1994, n. 2124).
Da ciò consegue che, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe a chi fa valere il diritto in giudizio fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (Cass. Civ., Sez. III, 03/03/2009, n. 5071; Cass.
Civ. Sez. II, 29/01/1999, n. 807).
In particolare, con riferimento al caso che ci occupa, la fattura, ove proveniente da un imprenditore esercente attività commerciale o professionale e relativa fornitura di merci o prestazioni di servizi (anche a cliente non esercente, a sua volta, la medesima attività), rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale.
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Deve escludersi, peraltro, che la stessa fattura possa rappresentare nel giudizio di merito - e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto in base a essa - prova idonea in ordine così alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa. La fattura, infatti, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, per cui quando tale rapporto sia contestato tra le parti, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene, non può assurgere a prova del contratto, ma, al più, può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, mentre nessun valore, neppure indiziario, le si può riconoscere in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come agli altri elementi costitutivi del contratto (Cass. Civ.
03/04/2008, n. 8549, Cass. Civ. 04/03/2003, n. 3188; Cass. Civ. 08/06/2004,
n. 10830).
Con l'atto di opposizione al D.I. si instaura, quindi, un ordinario giudizio di cognizione nel quale le parti assumono in concreto la posizione processuale corrispondente alla effettiva situazione sostanziale. Al fine dell'applicazione della ripartizione dell'onere probatorio regolata dall'art. 2697 c.c. sul creditore opposto, da ritenersi attore in senso sostanziale, incombe l'onere di fornire adeguata prova della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, mentre sull'opponente, convenuto in senso sostanziale, grava l'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza,
l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni
(Cass. Civ. 22/04/2003 n. 6421).
Non vi è dubbio, pertanto, che nel giudizio di opposizione a decreto
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ingiuntivo la posizione dell'opponente è quella di convenuto in senso sostanziale, incombendo sull'opposto l'onere di provare il fondamento della sua pretesa.
Occorre, innanzitutto, esaminare le eccezioni preliminari sollevate da parte opponente.
Circa l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adito la competenza del tribunale di Napoli sussiste ex artt. 1182, co. 3, c.c. e 20 c.p.c.
(forum destinatae solutionis), avendo la società opposta la sede legale a
Napoli.
Riguardo l'obbligo del preventivo invito della controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita non sussiste per i procedimenti monitori
(art. 3, comma 3, lett. 5, del d.l. 132/2014); nemmeno sussiste l'obbligo del preventivo esperimento della mediazione in quanto l'estensione di quest'ultima ai contratti di somministrazione è operativa dal 30.6.2023 mentre il procedimento è stato introdotto con il deposito del ricorso monitorio in data
28.7.2022.
In ordine all'eccezione di difetto di procura, evidenziato che la stessa veniva rilasciata dal legale rappresentante della società ricorrente, odierna opposta, precisamente identificato, su foglio separato in calce la ricorso e notificato unitamente allo stesso, occorre rilevare che la Suprema Corte ha statuito, sul punto, che ai fini della validità della procura rilasciata su foglio separato è irrilevante la mancanza di un'espressa menzione del procedimento per il quale essa sia stata rilasciata, qualora essa sia stata notificata unitamente all'atto cui accede, in quanto la collocazione della procura, anche se rilasciata su foglio separato, è idonea a conferire la certezza circa la provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura al giudizio cui l'atto stesso fa riferimento. Non è richiesto dalla legge, ai fini della validità della procura apposta su foglio separato, che l'inserimento della procura nel foglio in cui è riportato il ricorso sia impedito dal fatto che la pagina finale dell'atto sia riempita fino all'ultima riga, né che per scrivere la
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procura si siano utilizzate le prime righe del foglio separato, al fine di formare un corpo unico tra questo e l'atto che precede (Cass. Civ. 26/02/2008 n. 5033).
Risulta, ancora, infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della società opposta, attore sostanziale, e ciò in quanto risulta provata in via documentale la cessione del contratto relativo alla fornitura per il POD
IT001E79024124 dalla società Visenado S.r.l. all'opposta (doc. allegato al fascicolo di parte opposta),
Nel merito l'opposizione è risultata infondata e va rigettata nei limiti e per le motivazioni che, di seguito, si espongono.
Ed invero, nel merito, deve ritenersi che il creditore opposto abbia assolto debitamente l'onere di provare la fondatezza della propria pretesa. Difatti, egli sin dalla fase monitoria ha esibito le fatture emesse, integrate dalle scritture contabili (registro IVA), regolarmente vidimate. Infine, in osservanza dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. emesso dal G.I., in data 16/4/2024 sono state esibite dall'opposta, resasi parte diligente, le certificazioni di Union
Gas Metano S.p.a. e di E-Distribuzione S.p.a. relative alla titolarità del POD all'opponente ed ai dati di misura del consumo come fatturati dall'opposta.
In altri termini, il creditore ha dato prova compiuta sia del rapporto negoziale, sia dell'esecuzione della prestazione, mentre il debitore ha proposto solo contestazioni generiche.
Risulta, infine, infondata l'eccezione di prescrizione ex legge 205/2017 (legge di Bilancio 2018), e n. 160/2019 (legge di Bilancio 2020) sollevata da parte opponente, e posto che il regime speciale di prescrizione biennale introdotto dalla succitata normativa trova applicazione per i crediti (di cui ai contratti di fornitura del servizio elettrico) la cui scadenza (coincidente con la scadenza della fattura) è successiva al 1°gennaio 2019.
Difatti, le fatture riportate dal ricorso di cui al decreto ingiuntivo de quo hanno emissione del 10/02/2022 (fattura n. 2022130001011) e 10/03/2022 (fattura n.
2022130001793), per cui il credito reclamato risulta non prescritto poiché interrotto dalla diffida stragiudiziale recapitata all'opponente a mezzo
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comunicazione PEC in data 4/4/2022, cui ha fatto seguito la notifica del ricorso monitorio e relativa ingiunzione di pagamento in data 2/9/2022.
Da tanto ne consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tenendo conto della natura e del valore della controversia (valore medio dello scaglione fino ad € 26.000,00, ridotto del 30%), della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori sulla base, però, dei nuovi parametri introdotti dal decreto del
Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (G.U. n. 77 del 02/04/14), come aggiornati dal DM n. 147 del 13/8/2022 (G.U. n. 236 dell'8/10/2022).
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Napoli - XI Sezione civile - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione:
2) conferma il decreto ingiuntivo n. 6026/22 rilasciato dal Tribunale di Napoli il 30/08/2022, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
3) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di giudizio che si liquidano in € 3.554,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfettario 15%, IV e Cpa, con attribuzione.
Così deciso in Napoli il 27 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Filippo Peluso
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