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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 19/02/2026, n. 2912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2912 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2912/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
POLLIO GIULIANA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16839/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250002182411121878414 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 20250002182411121878414 notificata il 01 Agosto 2025 da Municipia spa-Abaco spa, relativa al mancato pagamento della Tassa auto anno 2016, conseguente all'avviso di accertamento, asseritamente notificato in precedenza per la somma complessiva di € 575,90.
Parte ricorrente ha dedotto di non avere mai ricevuto atti prodromici ed ha eccepito, quindi, la prescrizione del credito portato dalla stessa perché, non essendo stato notificato alcun atto prodromico era ormai decorso il termine di legge.
Si è costituita in giudizio la Municipia spa deducendo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso attesa l'intervenuta notifica di atti prodromici non impugnati e la conseguente cristallizzazione del credito.
Ha concluso, pertanto, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Parte resistente (Municipia spa) ha documentato la notifica di atti interruttivi della prescrizione:
- avviso di accertamento n. 634012878844 notificato il 02.11.2019;
- ingiunzione di pagamento n. 634012878844 notificata il 27.06.2022;
- preavviso di fermo n. 20230002122471018138121 del 30.09.2023, notificato il 12.11.2023;
- fermo amministrativo n. 20240002132251060324636 del 07.02.2024, notificata in data
04.03.2024;
- Rateizzo n. 20240002149541090797030 del 19/08/2024, regolarmente notificato
Appare pertanto infondata sia l'eccezione di illegittimità cd. derivata dall'intimazione impugnata, sia l'eccezione di decadenza.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in euro
250,00
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
POLLIO GIULIANA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16839/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250002182411121878414 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 20250002182411121878414 notificata il 01 Agosto 2025 da Municipia spa-Abaco spa, relativa al mancato pagamento della Tassa auto anno 2016, conseguente all'avviso di accertamento, asseritamente notificato in precedenza per la somma complessiva di € 575,90.
Parte ricorrente ha dedotto di non avere mai ricevuto atti prodromici ed ha eccepito, quindi, la prescrizione del credito portato dalla stessa perché, non essendo stato notificato alcun atto prodromico era ormai decorso il termine di legge.
Si è costituita in giudizio la Municipia spa deducendo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso attesa l'intervenuta notifica di atti prodromici non impugnati e la conseguente cristallizzazione del credito.
Ha concluso, pertanto, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Parte resistente (Municipia spa) ha documentato la notifica di atti interruttivi della prescrizione:
- avviso di accertamento n. 634012878844 notificato il 02.11.2019;
- ingiunzione di pagamento n. 634012878844 notificata il 27.06.2022;
- preavviso di fermo n. 20230002122471018138121 del 30.09.2023, notificato il 12.11.2023;
- fermo amministrativo n. 20240002132251060324636 del 07.02.2024, notificata in data
04.03.2024;
- Rateizzo n. 20240002149541090797030 del 19/08/2024, regolarmente notificato
Appare pertanto infondata sia l'eccezione di illegittimità cd. derivata dall'intimazione impugnata, sia l'eccezione di decadenza.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in euro
250,00