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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 26/06/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5588/2025 R.R.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Sezione I Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa AM ON Presidente relatore dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice decidendo sul ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e per l'affidamento del figlio minore nato fuori dal matrimonio, presentato congiuntamente in data 17.05.2025 da: con il proc. e dom. avv. BIGONI GIULIA TULLIA Parte_1
E con il proc. e dom. avv. BIANCAREDDU Controparte_1
MARIA ricorrenti con l'intervento del P.M. in sede;
SENTENZA
-letto il ricorso per la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore nato il [...] fuori dal matrimonio e Per_1
riconosciuto da entrambi i genitori, presentato congiuntamente da Parte_1
E
[...] Controparte_1
-sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 24.06.2025;
-ritenuto che le condizioni di regolamentazione indicate dalle parti risultino conformi agli interessi del figlio minore,
P.Q.M.
il Tribunale di Udine, nella sopra intestata composizione, così dispone:
1 1. Il figlio minore viene affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori Per_1
con residenza anagrafica presso la madre e collocazione paritaria tra costoro secondo il seguente calendario:
- Prima settimana: lunedì e martedì con la mamma, mercoledì e giovedì con il papà, venerdì sabato e domenica con la mamma.
- Seconda settimana: lunedì e martedì con il papà, mercoledì e giovedì con la mamma, venerdì sabato e domenica con il papà.
Ciascun genitore preleverà il figlio alla fine dell'orario scolastico e lo riporterà a scuola il giorno successivo o alla fine del week end.
Nei periodi di chiusura della scuola, salvo diverso accordo, il genitore di volta in volta collocatario accompagnerà il figlio presso l'abitazione dell'altro al mattino entro le ore 9.00.
Tale calendarizzazione potrà essere concordemente modificata in caso di eventuali necessità derivanti dalla futura organizzazione scolastica.
Durante le vacanze scolastiche si continuerà ad applicare il calendario sopra indicato.
Dispone che durante le vacanze natalizie trascorra ad anni alterni con Per_1
ciascun genitore il primo periodo con LE e NT ST (dal 23 al 30 dicembre alle ore 19) ed il secondo con PO e l'NI (dal 30 dicembre ore 19 al 6 gennaio con riaccompagnamento a scuola il giorno successivo o a casa dell'altro genitore se non ci sarà scuola e sarà una sua giornata). Dispone che il periodo pasquale sia suddiviso dalla fine della scuola alla sera di Pasqua (ore 19.00) con un genitore e dalla sera di Pasqua al rientro a scuola con l'altro, alternando i periodi di anno in anno con ciascun genitore.
Dispone che le festività minori, religiose e civili, siano alternate con ciascun genitore di volta in volta a meno che non coincidano con il fine settimana o con il periodo di ferie dell'altro genitore. Durante il periodo estivo, dispone che ciascun genitore trascorra con il figlio un periodo di due settimane, anche non consecutive, con la possibilità di concordare un'ulteriore settimana a testa, da definirsi entro il
31 maggio di ogni anno.
Dispone che la settimana in cui cade il Ferragosto sia di competenza materna, con l'attribuzione ad anni alterni dell'intera giornata del 15 agosto, con il pernottamento, in favore del sig. in quanto proprio compleanno. Dispone Parte_1
2 che il figlio sia accompagnato dalla madre presso il padre entro le ore 9,00 di
Ferragosto, il quale poi riaccompagnerà il figlio presso la madre entro le ore 9,00 del mattino successivo.
Prende atto che le parti concordano di garantire alla sig.ra ad anni CP_1
alterni, la permanenza del bambino con sé nel giorno del proprio compleanno (27 maggio), con il pernottamento.
Prende atto che il giorno del compleanno di seguirà il calendario ma verrà Per_1
festeggiato con la presenza di entrambi i genitori.
Prende atto che qualora, su accordo delle parti, dovesse trascorrere dei Per_1
giorni di vacanza con i nonni materni (al di là delle settimane sopra indicate) il medesimo tempo sarà riconosciuto in favore del sig. e/o della nonna Parte_1
paterna.
Dispone che, salvo diverso e specifico accordo tra le parti, l'iscrizione ai centri estivi da parte di un genitore riguardi le sole giornate di propria competenza e se ne assumerà integralmente il costo.
Dà atto che per quest'anno le parti hanno concordato che frequenterà dal 7 Per_1
luglio al 1° agosto 2025 il centro estivo organizzato dal comune di Faedis ed il costo sarà sostenuto al 50% da ciascun genitore.
Dà atto che ciascun genitore potrà sentire telefonicamente (anche in videochiamata) il figlio nelle giornate di competenza dell'altro ogni sera possibilmente nella fascia oraria tra le 18.30 e le 20.30.
2. Alla luce della collocazione paritaria del minore, dispone che i genitori si facciano carico del suo mantenimento diretto;
le spese accessorie e straordinarie sono poste a carico al 50% tra le parti in ossequio alle previsioni del Protocollo
d'Intesa tra Magistrati e Avvocati in vigore presso il Tribunale di Udine e con le specifiche modalità di rifusione ivi indicate.
Prende atto che le parti concordano l'inserimento nel novero delle spese straordinarie anche delle seguenti spese: mensa scolastica, abbigliamento
(giubbotti/cappotti, calzature, abiti per cerimonie riguardanti il minore) con un tetto di spesa di € 1.500,00 all'anno, parrucchiere, regali per compleanni amichetti, organizzazione compleanno futuro cellulare e rispettive ricariche Per_1
telefoniche, futuro PC.
3 Dà atto che i genitori hanno già concordato di procedere con il trattamento ortodontico in favore del figlio consigliato dalla dott.ssa , come da Persona_2
preventivo dd. 01.04.2025, assumendosi il costo al 50%.
Dà atto che l'assegno unico ed universale sarà percepito dalle parti nella misura della giusta metà.
3. Spese legali integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 24.06.2025
Il Presidente relatore dott.ssa AM ON
4
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Sezione I Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa AM ON Presidente relatore dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice decidendo sul ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e per l'affidamento del figlio minore nato fuori dal matrimonio, presentato congiuntamente in data 17.05.2025 da: con il proc. e dom. avv. BIGONI GIULIA TULLIA Parte_1
E con il proc. e dom. avv. BIANCAREDDU Controparte_1
MARIA ricorrenti con l'intervento del P.M. in sede;
SENTENZA
-letto il ricorso per la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore nato il [...] fuori dal matrimonio e Per_1
riconosciuto da entrambi i genitori, presentato congiuntamente da Parte_1
E
[...] Controparte_1
-sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 24.06.2025;
-ritenuto che le condizioni di regolamentazione indicate dalle parti risultino conformi agli interessi del figlio minore,
P.Q.M.
il Tribunale di Udine, nella sopra intestata composizione, così dispone:
1 1. Il figlio minore viene affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori Per_1
con residenza anagrafica presso la madre e collocazione paritaria tra costoro secondo il seguente calendario:
- Prima settimana: lunedì e martedì con la mamma, mercoledì e giovedì con il papà, venerdì sabato e domenica con la mamma.
- Seconda settimana: lunedì e martedì con il papà, mercoledì e giovedì con la mamma, venerdì sabato e domenica con il papà.
Ciascun genitore preleverà il figlio alla fine dell'orario scolastico e lo riporterà a scuola il giorno successivo o alla fine del week end.
Nei periodi di chiusura della scuola, salvo diverso accordo, il genitore di volta in volta collocatario accompagnerà il figlio presso l'abitazione dell'altro al mattino entro le ore 9.00.
Tale calendarizzazione potrà essere concordemente modificata in caso di eventuali necessità derivanti dalla futura organizzazione scolastica.
Durante le vacanze scolastiche si continuerà ad applicare il calendario sopra indicato.
Dispone che durante le vacanze natalizie trascorra ad anni alterni con Per_1
ciascun genitore il primo periodo con LE e NT ST (dal 23 al 30 dicembre alle ore 19) ed il secondo con PO e l'NI (dal 30 dicembre ore 19 al 6 gennaio con riaccompagnamento a scuola il giorno successivo o a casa dell'altro genitore se non ci sarà scuola e sarà una sua giornata). Dispone che il periodo pasquale sia suddiviso dalla fine della scuola alla sera di Pasqua (ore 19.00) con un genitore e dalla sera di Pasqua al rientro a scuola con l'altro, alternando i periodi di anno in anno con ciascun genitore.
Dispone che le festività minori, religiose e civili, siano alternate con ciascun genitore di volta in volta a meno che non coincidano con il fine settimana o con il periodo di ferie dell'altro genitore. Durante il periodo estivo, dispone che ciascun genitore trascorra con il figlio un periodo di due settimane, anche non consecutive, con la possibilità di concordare un'ulteriore settimana a testa, da definirsi entro il
31 maggio di ogni anno.
Dispone che la settimana in cui cade il Ferragosto sia di competenza materna, con l'attribuzione ad anni alterni dell'intera giornata del 15 agosto, con il pernottamento, in favore del sig. in quanto proprio compleanno. Dispone Parte_1
2 che il figlio sia accompagnato dalla madre presso il padre entro le ore 9,00 di
Ferragosto, il quale poi riaccompagnerà il figlio presso la madre entro le ore 9,00 del mattino successivo.
Prende atto che le parti concordano di garantire alla sig.ra ad anni CP_1
alterni, la permanenza del bambino con sé nel giorno del proprio compleanno (27 maggio), con il pernottamento.
Prende atto che il giorno del compleanno di seguirà il calendario ma verrà Per_1
festeggiato con la presenza di entrambi i genitori.
Prende atto che qualora, su accordo delle parti, dovesse trascorrere dei Per_1
giorni di vacanza con i nonni materni (al di là delle settimane sopra indicate) il medesimo tempo sarà riconosciuto in favore del sig. e/o della nonna Parte_1
paterna.
Dispone che, salvo diverso e specifico accordo tra le parti, l'iscrizione ai centri estivi da parte di un genitore riguardi le sole giornate di propria competenza e se ne assumerà integralmente il costo.
Dà atto che per quest'anno le parti hanno concordato che frequenterà dal 7 Per_1
luglio al 1° agosto 2025 il centro estivo organizzato dal comune di Faedis ed il costo sarà sostenuto al 50% da ciascun genitore.
Dà atto che ciascun genitore potrà sentire telefonicamente (anche in videochiamata) il figlio nelle giornate di competenza dell'altro ogni sera possibilmente nella fascia oraria tra le 18.30 e le 20.30.
2. Alla luce della collocazione paritaria del minore, dispone che i genitori si facciano carico del suo mantenimento diretto;
le spese accessorie e straordinarie sono poste a carico al 50% tra le parti in ossequio alle previsioni del Protocollo
d'Intesa tra Magistrati e Avvocati in vigore presso il Tribunale di Udine e con le specifiche modalità di rifusione ivi indicate.
Prende atto che le parti concordano l'inserimento nel novero delle spese straordinarie anche delle seguenti spese: mensa scolastica, abbigliamento
(giubbotti/cappotti, calzature, abiti per cerimonie riguardanti il minore) con un tetto di spesa di € 1.500,00 all'anno, parrucchiere, regali per compleanni amichetti, organizzazione compleanno futuro cellulare e rispettive ricariche Per_1
telefoniche, futuro PC.
3 Dà atto che i genitori hanno già concordato di procedere con il trattamento ortodontico in favore del figlio consigliato dalla dott.ssa , come da Persona_2
preventivo dd. 01.04.2025, assumendosi il costo al 50%.
Dà atto che l'assegno unico ed universale sarà percepito dalle parti nella misura della giusta metà.
3. Spese legali integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 24.06.2025
Il Presidente relatore dott.ssa AM ON
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