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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 27/06/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione collegiale, formato da:
Lucia Sebastiani Presidente rel.
Ettore Di Roberto Giudice
Maurizio Drigani Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 293/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 22 maggio 2025 e promossa
D A
, residente in [...]Parte_1
c.f. C.F._1
Avv. MINICHINI AURORA e FURIA ON per procura in atti
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
, residente in [...]Controparte_1
c.f. C.F._2 avv. GIOVANNONI DAVIDE per procura in atti - PARTE CONVENUTA -
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO, che ha apposto il visto in data
21.2.2024 in calce al decreto di fissazione d'udienza in data 19.2.2024
1 sulle seguenti
C O N C L U S I O N I
precisate dalle parti:
PER PARTE RICORRENTE :
“Voglia l'Ill.mo Tribunale della Spezia, adversis rejectis: in via pregiudiziale, rimettere la causa in istruttoria al fine di assumere le prove orali dedotte con ricorso introduttivo, acquisire ex art 210 cpc documentazione relativa alla cessione del quinto dello stipendio di controparte - pari ad euro 270,00 mensili – in favore di BNL Finance al fine di conoscere data di attivazione e motivazione che ha condotto il a richiedere CP_1 finanziamento;
ordinare al Comando Provinciale Carabinieri della Spezia la produzione di copia del verbale di intervento 1.9.23 in La Spezia, redatto da CC;
Per_1 in via principale e di merito
1) affidare in via esclusiva i minori (nata a [...] [...]) e Persona_2 [...]
(n. a La Spezia 27.03.2017) alla madre con collocazione degli stessi presso la Persona_3 residenza di quest'ultima in La Spezia (SP) Viale San Bartolomeo n 949;
2) porre a carico del resistente l'obbligo di versare a a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento di ciascuno dei figli minori la somma di euro 250,00, indi complessivi euro 500,00, entro il giorno 5 di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione Istat ex lege;
3) tenuto conto del comportamento assunto da in ordine alle reiterate Controparte_1 inadempienze di natura economica verso i minori, considerato che l'ammonizione nei confronti del padre (udienza del 12.09.24) non ha sortito effetto alcuno, ordinare al datore di lavoro di questo ultimo ) di versare direttamente alla ricorrente l'importo Controparte_2 Parte_1 mensile dell'assegno di mantenimento dovuto per ciascuno dei figli minori, prelevandolo dallo stipendio del proprio dipendente;
4) porre a carico del resistente l'obbligo di versare a contributo di euro 100,00 Parte_1 mensile a titolo di concorso al pagamento del canone di locazione dell'immobile di residenza dei minori;
2 5) porre a carico del resistente l'obbligo di versare a il 50% delle spese Parte_1 straordinarie da effettuarsi per ciascuno dei figli minori, come da protocollo in vigore presso
l'intestato Ufficio, oltre al 50% dei buoni pasto per ciascuno dei minori;
6) disporre in favore del padre diritto di visita ai minori secondo le indicazioni impartite dalla CTU
, id est: ”Che vengano attivati incontri protetti, tramite i Servizi Sociali Persona_4 territorialmente competenti, tra padre e figli al fine di offrire ai bambini un ambiente adatto e sereno alla frequentazione con il padre con l'ausilio di un educatore professionale. E che siano previsti degli approfondimenti atti a valutare un eventuale abuso di sostanze acoliche e/o stupefacenti a carico del signor . Che il signor intraprenda, in parallelo, CP_1 CP_1 un percorso di sostegno alla genitorialità” (cfr conclusioni elaborato peritale) con conseguente e necessaria trasmissione al Giudice Tutelare competente per vigilanza ex art 337 cc dell'adottanda decisione;
7) disporre che l'assegno unico per i figli minori e venga attribuito per intero alla Per_3 Per_2 madre Parte_1
Con vittoria di spese e compensi professionali maggiorati degli accessori di legge”.
PER PARTE CONVENUTA:
“previa eventuale rimessione istruttoria sulla base delle istanze di cui alla comparsa di costituzione e risposta, si precisano le conclusioni come segue :
Voglia l'Ill.mo Tribunale , adversis rejectis , per le ragioni di cui alla premessa:
1. In via preliminare determinare l'affido condiviso al 50% tra il padre e la madre con collocazione presso la madre in La Spezia Viale San Bartolomeo 949 ed il conseguente criterio di visita e di soggiorno presso il padre dei figli partendo dalla proposta avanzata in sede di costituzione e nell'allegato piano genitoriale, con conseguente attribuzione dell'assegno unico al 50% a favore del padre ed il 50% a favore della madre;
2. In subordine, alla luce del buon funzionamento delle regole di frequentazione stabilite dall'Ill.mo Giudice nel provvedimento provvisorio del 12.06.2024, ferma restando la modifica delle stesse al variare della situazione attuale sia reddituale, che logistica del Sig. , CP_1 confermare le stesse con conseguente conferma dell'attribuzione integrale provvisoria anche dell'assegno unico a favore della madre;
Si dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove.”
3 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
premettendo di aver avuto una relazione affettiva con , ora Parte_1 Controparte_1 conclusa, dalla quale sono nati (il 25.10.2013) e (il 27.3.2017), riconosciuti da Per_2 Per_3 entrambi i genitori, ha chiesto la regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale e proponendo le condizioni di cui al ricorso, insistendo in particolare sulla richiesta di affido esclusivo dei minori.
Parte convenuta si è costituita non opponendosi alla domanda ma chiedendo l'accoglimento delle condizioni di cui alla comparsa di costituzione.
All'udienza di comparizione delle parti, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Giudice delegato, con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. ha disposto: a) l'affidamento condiviso dei minori con collocazione presso la madre, assegnataria della casa coniugale;
b) la frequentazione dei minori con il padre come segue, nel rispetto della volontà di : tutti i giorni Per_2 dalle ore 16.00 ovvero dall'arrivo dello scuolabus sino alle ore 19.30 - ed una volta alla settimana fino alle ore 21,00 - ad eccezione del lunedì, giorno di chiusura dell'attività della ricorrente, ovvero, nel caso di orario unico estivo del negozio, tre giorni alla settimana per consentire anche alla madre di stare con i figli al pomeriggio;
ciascun genitore, nel giorno di sua spettanza, dovrà seguire i minori nelle attività e nei compiti scolastici quotidiani;
sabato dalle ore 14 alle ore 21.30
e domenica dalle ore 10.00 alle ore 19,30 a settimane alterne senza pernottamento;
giorni di festività civili e religiose ad anni alterni;
una settimana durante l'estate al momento senza pernottamento, dal mattino alla sera;
c) la contribuzione da parte del convenuto al mantenimento dei figli per l'importo mensile di € 400,00, la ripartizione paritaria delle spese straordinarie e la percezione integrale da parte della ricorrente dell'assegno unico familiare.
Nel prosieguo del giudizio, considerato anche il netto rifiuto della minore ad avere contatti con il padre, è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio, affidata alla d.ssa , e, all'esito Per_4 dell'istruttoria, all'udienza del 22 maggio 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe.
Preliminarmente si dà atto di non aver proceduto all'ascolto dei minori, in quanto infradodicenni e già sentiti in sede di CTU.
Vanno altresì rigettate le richieste di entrambe le parti di rimessione della causa in istruttoria,
4 essendo già in atti tutti gli elementi utili ai fini del decidere.
Nel merito, le risultanze della CTU hanno confermato l' inadeguatezza genitoriale del convenuto, allegata già in ricorso dalla che porta a ritenere non rispondente all'interesse dei minori Parte_1
l'affidamento condiviso disposto in via provvisoria.
Il conflitto tra le parti vede infatti da un lato la ricorrente imputare al convenuto una indisponibilità
(rendendosi questi a volte totalmente irraggiungibile anche al telefono) ed una scarsa affidabilità della gestione dei figli, il mancato rispetto degli accordi e nonché l'inadempimento anche sotto il profilo economico, dall'altro il accusare la di escluderlo totalmente dalla CP_1 Parte_1 gestione dei figli, assumendo decisioni del tutto autonome ed unilaterali ed impedendogli di frequentare i minori.
Tuttavia emerge dagli atti la figura di un padre incapace di cogliere le esigenze affettive ed emotive dei figli, ponendosi più come un compagno di giochi per il figlio minore (che per età è rimasto più protetto dal conflitto genitoriale); non desistente da un perdurante atteggiamento denigratorio e di disistima nei confronti della madre dei minori;
deresponsabilizzante verso sé stesso, (anche in riferimento all'episodio del marzo 2022, quando durante un litigio con la ha dato in escandescenze alla presenza dei figli minori, episodio che, più di altri, ha Parte_1 traumatizzato ), presentandosi quale vittima incolpevole sia nel fallimento della relazione Per_2 affettiva con la sia nell'incapacità di costruire un equilibrato rapporto con i figli;
Parte_1 gravemente inadempiente sotto il profilo del contributo economico al mantenimento di Per_3
e . Per_2
Le valutazioni e conclusioni della CTU, tanto criticate dal convenuto (oppositivo al suo espletamento fin dalla costituzione in giudizio), trovano riscontro nella messaggistica in atti e nello stesso comportamento tenuto nel corso delle operazioni peritali (maggiormente significativo, tra gli altri episodi, è il fatto che il D'OR non si sia presentato, senza alcuna plausibile giustificazione all'incontro previsto per l'osservazione della interazione con i figli, limitandosi a fare una videochiamata nel corso della quale avrebbe detto ai figli di non essere stato avvisato – cfr. relazione peritale pagg. 24 e 33).
Non ultimo, va stigmatizzato il fatto che ancora in comparsa conclusionale il convenuto abbia dichiarato - ed al solo fine di giustificare in qualche modo il proprio inadempimento all'obbligo di corrispondere la propria parte di compenso alla d.ssa -, di non aver voluto ma “subito” Per_4 la ctu, indice di una inesistente consapevolezza dell'esclusivo interesse dei minori, da
5 salvaguardare e tutelare con gli interventi più appropriati, anche all'esito dei dovuti accertamenti
(che hanno infatti portato ad un giudizio non positivo sulla figura paterna).
Va quindi disposto l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, alla quale deve essere assegnata la casa familiare sita in La Spezia v. S. Bartolomeo 949.
Il fermo rifiuto di di vedere il padre oltre che l'incapacità di gestire i minori anche nel Per_2 quotidiano (non rispettando orari di presa in consegna e di riconsegna dei minori, non sempre provvedendo alle loro necessità quotidiane quali i pasti) e non ultimo l'inadeguatezza abitativa di quest'ultimo (il quale vive con la propria madre, affetta da grave depressione, con il proprio fratello e il figlio ultramaggiorenne di questi) rendono necessaria almeno al momento – in linea con i suggerimenti della CTU - la predisposizione per entrambi i minori di incontri assistiti organizzati e monitorati dai Servizi Sociali della Spezia, competenti territorialmente e la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi sociali e Sociosanitari al fine di offrire sostegno psicologico ai minori ed in particolare favorire il riavvicinamento di al padre, previa Per_2 rielaborazione della figura paterna, ed ausilio alla genitorialità ad entrambe le parti e in particolar modo al , al fine di poter svolgere adeguatamente il proprio ruolo di padre. CP_1
Sul piano economico, si evidenzia quanto segue.
La ricorrente svolge attività di parrucchiera quale titolare di impresa individuale, percependo un reddito dichiarato di € 1.000,00 al mese circa, (cfr. verbale di udienza di comparizione delle parti e dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2022) e provvedendo al pagamento del canone di locazione dei locali in cui svolge tale attività, ammontante ad € 500,00 al mese, oltre al canone di locazione della casa familiare, ammontante ad € 500,00.
Pur non essendo verosimile il reddito dichiarato dalla ricorrente, (incompatibile di per sé con gli esborsi fissi di locazione) deve tenersi anche conto che la stessa deve provvedere, con il dichiarato ausilio dei propri genitori, anche al pagamento delle utenze di negozio e casa, e al mantenimento pressochè integrale dei figli minori, stante il protratto inadempimento del convenuto.
Quest'ultimo lavora quale portalettere alle dipendenze di e percepisce uno Controparte_2 stipendio medio mensile (comprensivo di straordinari) di circa € 1.750,00, gravato da una cessione del quinto per € 277,43 mensili e vive con la madre, il fratello ed il nipote.
Al momento il tempo di permanenza dei minori con il padre è irrisorio non vuole incontrare Per_2 il padre, non consuma pasti con lui, se non occasionalmente, non vi sono Per_3
6 pernottamenti).
Va poi considerato il diritto della ricorrente di percepire l'assegno unico integrale per entrambi i figli, ammontante ad oggi ad € 400,00, in adesione al principio da ultimo elaborato dalla Corte di
Cassazione con ord. sez. I n. 4672 del 22.2.2025, improntato all'effettiva e concreta valorizzazione della finalità dell'istituto, finalizzato ad offrire un sostegno economico per le famiglie con figli a carico.
Comparate quindi le rispettive capacità economiche delle parti ed alla luce di quanto sopra argomentato, si stima congruo quantificare in € 250,00 per ciascun figlio il contributo al mantenimento dovuto dal convenuto.
Per le stesse ragioni va disposta la ripartizione paritaria trai genitori delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei minori, specificate e disciplinate come nelle Linee Guida in uso presso questo Tribunale a far data dal dicembre 2018, al fine di evitare equivoci e ulteriori contenziosi tra le parti.
Nessuna ulteriore statuizione economica va disposta a titolo di contributo al pagamento del canone di locazione della casa ex familiare (esborso già considerato nella comparazione dei rispettivi redditi delle parti, come sopra specificato, ai fini della quantificazione del contributo al mantenimento).
Va viceversa dichiarata l'inammissibilità della domanda di ordine al datore di lavoro di pagamento diretto del contributo al mantenimento dovuto dal convenuto, dovendo parte la fare ricorso alla procedura di cui all'art 473-bis.37 c.p.c. Parte_1
Trattandosi di prima regolamentazione tra le parti dell'esercizio della responsabilità genitoriale ed essendo stata svolta istruttoria nell'interesse dei minori, sussistono giustificati motivi per operare la compensazione per metà delle spese processuali e la ripartizione in pari misura delle spese di CTU, come già liquidate con separato decreto.
La restante parte delle spese processuali sostenute da parte ricorrente deve essere posta a carico del convenuto soccombente e va liquidata come in dispositivo alla stregua della tab. 2
D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminato della controversia e dell'attività processuale resasi necessaria.
7
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 293/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale così provvede:
DISPONE l'affidamento esclusivo dei minori e alla madre, con collocazione e Per_2 Per_3 residenza anagrafica presso quest'ultima;
ASSEGNA a quale genitore collocatario, la casa familiare sita alla Spezia v. S. Parte_1
Bartolomeo 949;
DISPONE che i minori vedano il padre settimanalmente con la modalità degli incontri assistiti, organizzati e monitorati dai Servizi Sociali del Comune della Spezia, che, in collaborazione con i Servizi Sociosanitari, provvederanno anche ad attivare percorsi di supporto psicologico per i minori e, laddove consenzienti, di ausilio alla genitorialità per entrambi le parti.
PONE A CARICO di la somma mensile di € 500,00, rivalutabile Controparte_1 annualmente secondo indici ISTAT, e comprensive di spese di mensa scolastica, a titolo di contributo al mantenimento in via indiretta dei minori da versarsi a entro il giorno Parte_1
5 di ogni mese;
PONE A CARICO dei genitori, in ragione del 50 % ciascuno, le spese straordinarie che saranno sostenute per i minori, come da Linee guida adottate in data 13.12.2018 da questo Tribunale, di concerto con il locale Consiglio dell'Ordine Forense;
DISPONE che l'assegno unico familiare sia percepito in via esclusiva dalla madre Parte_1
DICHIARA inammissibile la domanda di ordine al datore di lavoro del convenuto del pagamento diretto del contributo al mantenimento;
PONE definitivamente a carico paritario delle parti le spese di CTU, come già liquidate con separato decreto;
DICHIARA compensate per metà le spese processuali del presente giudizio;
CONDANNA il convenuto al pagamento della restante parte delle spese sostenute da parte ricorrente, liquidate in € 3.000,00, per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali, OIva e Cpa come per legge
DISPONE che i Servizi Sociali del Comune della Spezia relazionino semestralmente al Giudice
Tutelare - Sede
8 Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali e sociosanitari del Comune della
Spezia ed al Giudice Tutelare per l'apertura della vigilanza
Così deciso in La Spezia nella camera di consiglio del 5 giugno 2025
Il Presidente est.
Lucia Sebastiani
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