Art. 1.
La misura del compenso alle suore addette agli stabilimenti sanitari militari dell'Esercito e della Marina, agli ospedali convenzionati con la Croce Rossa italiana e con il Sovrano Ordine di Malta ed alle infermerie e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' fissata in L. 70.000 mensili.
La misura del compenso alle suore addette agli stabilimenti sanitari militari dell'Esercito e della Marina, agli ospedali convenzionati con la Croce Rossa italiana e con il Sovrano Ordine di Malta ed alle infermerie e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' fissata in L. 70.000 mensili.