TRIB
Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/10/2025, n. 5215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5215 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 4586/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA – I SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
dott.ssa Venera Condorelli Presidente rel. est.
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott.ssa Maria Concetta Gennaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4586/2024 V.G., avente per oggetto: “Affidamento
e mantenimento figli nati fuori dal matrimonio (congiunto)”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. LUCA MARZIA, giusta procura in atti;
E DA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. RUSSO CRISTINA, giusta procura in atti;
- RICORRENTI -
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Rimessa in decisione dinnanzi al Collegio all'udienza del 27/01/2025, tenutasi in modalità
cartolare, sulle conclusioni precisate come da note scritte depositate dalle parti. CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c. del 21/10/2024 e Parte_1
hanno chiesto congiuntamente a questo Tribunale di disciplinare Parte_2
le modalità di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minorenne Persona_1
(nata il [...]), nonché i tempi di visita e permanenza col genitore non collocatario, indicando le seguenti condizioni:
1. Responsabilità genitoriale.
Affidare la figlia minore, , in modo condiviso a entrambi i genitori, i quali Persona_1
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La bambina avrà residenza abituale presso la casa familiare sita in Via Firenze, n. 17 con collocamento prevalente presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo cono delle capacità, dell'inclinazione naturale e dell'aspirazione della figlia.
2. Tempi di permanenza.
sarà collocata anagraficamente e in via preferenziale presso l'abitazione familiare, in Per_1
Bronte Via Firenze n. 17, presso la madre;
Il padre potrà vederla e tenerla con sé, ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e, comunque sia almeno secondo il seguente calendario di visita: - per due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì, dalle ore 16:00 sino alle ore 21.00, quando il padre riaccompagnerà la bambina dalla madre dopo cena e, a settimane alterne, dalle ore 10.00 del sabato sino alle ore 19.00 della domenica successiva, ad esclusione del pernottamento fino a quando non inizierà a frequentare la scuola dell'infanzia (terzo anno di età); - nel periodo estivo, le parti concordano che il padre trascorrerà con la figlia quindici giorni anche non consecutivi, da concordare preventivamente con la madre sulla base degli impegni lavorativi dei genitori entro il 15 del mese di maggio di ciascun anno (i pernottamenti presso il padre saranno consentiti a partire dal terzo anno di età della bambina, gradualmente e assecondando le esigenze della piccola); - durante le vacanze di Natale, una settimana che comprenda il giorno di Natale (dal 23 al 30 dicembre), oppure una settimana che comprenda il
Capodanno (dal 31 dicembre al 6 gennaio). Il criterio dell'alternanza verrà rispettato anche per le festività di Pasqua, nonché per i ponti e per i compleanni (i pernottamenti presso il padre cominceranno a partire dal compimento del terzo anno della bambina).
4. Assegnazione casa coniugale.
La casa coniugale sita in Bronte Via Firenze n. 17, di proprietà del padre, è assegnata alla madre,
con tutti gli arredi e suppellettili, nella sua qualità di genitore collocatario prevalente della figlia minore.
5. Ripartizione degli oneri di mantenimento.
Il padre, , contribuirà al mantenimento della figlia Parte_2 Per_1
a) versando alla madre, nella sua qualità di genitore collocatario prevalente, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di Euro 200,00 per sino al raggiungimento dell'autonomia economica della bambina e con decorrenza dalla domanda;
importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita;
inoltre il padre dispone che l'assegno unico universale, per la bambina, venga percepito interamente dalla sig.ra Parte_1
in quanto genitore affidatario e collocatario.
[...]
b) tenendo a proprio carico, o rimborsando alla madre, per il caso di anticipazione, il 50% delle spese straordinarie concordate (se necessario) e documentate, per la bambina.
All'udienza del 27/01/2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni chiedendo al Tribunale l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso congiunto,
quindi, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il Collegio osserva che le condizioni indicate dalle parti in ricorso vanno confermate, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c.
di cui al d.lgs n. 154/2013, valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla figlia minorenne condizioni di vita funzionali alla sua crescita
Nulla sulle spese di giudizio, stante la natura congiunta del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 337-bis e ss. c.c, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie la domanda alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 19
settembre 2025
Il Presidente est.
dott.ssa Venera Condorelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA – I SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
dott.ssa Venera Condorelli Presidente rel. est.
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott.ssa Maria Concetta Gennaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4586/2024 V.G., avente per oggetto: “Affidamento
e mantenimento figli nati fuori dal matrimonio (congiunto)”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. LUCA MARZIA, giusta procura in atti;
E DA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. RUSSO CRISTINA, giusta procura in atti;
- RICORRENTI -
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Rimessa in decisione dinnanzi al Collegio all'udienza del 27/01/2025, tenutasi in modalità
cartolare, sulle conclusioni precisate come da note scritte depositate dalle parti. CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c. del 21/10/2024 e Parte_1
hanno chiesto congiuntamente a questo Tribunale di disciplinare Parte_2
le modalità di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minorenne Persona_1
(nata il [...]), nonché i tempi di visita e permanenza col genitore non collocatario, indicando le seguenti condizioni:
1. Responsabilità genitoriale.
Affidare la figlia minore, , in modo condiviso a entrambi i genitori, i quali Persona_1
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La bambina avrà residenza abituale presso la casa familiare sita in Via Firenze, n. 17 con collocamento prevalente presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo cono delle capacità, dell'inclinazione naturale e dell'aspirazione della figlia.
2. Tempi di permanenza.
sarà collocata anagraficamente e in via preferenziale presso l'abitazione familiare, in Per_1
Bronte Via Firenze n. 17, presso la madre;
Il padre potrà vederla e tenerla con sé, ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e, comunque sia almeno secondo il seguente calendario di visita: - per due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì, dalle ore 16:00 sino alle ore 21.00, quando il padre riaccompagnerà la bambina dalla madre dopo cena e, a settimane alterne, dalle ore 10.00 del sabato sino alle ore 19.00 della domenica successiva, ad esclusione del pernottamento fino a quando non inizierà a frequentare la scuola dell'infanzia (terzo anno di età); - nel periodo estivo, le parti concordano che il padre trascorrerà con la figlia quindici giorni anche non consecutivi, da concordare preventivamente con la madre sulla base degli impegni lavorativi dei genitori entro il 15 del mese di maggio di ciascun anno (i pernottamenti presso il padre saranno consentiti a partire dal terzo anno di età della bambina, gradualmente e assecondando le esigenze della piccola); - durante le vacanze di Natale, una settimana che comprenda il giorno di Natale (dal 23 al 30 dicembre), oppure una settimana che comprenda il
Capodanno (dal 31 dicembre al 6 gennaio). Il criterio dell'alternanza verrà rispettato anche per le festività di Pasqua, nonché per i ponti e per i compleanni (i pernottamenti presso il padre cominceranno a partire dal compimento del terzo anno della bambina).
4. Assegnazione casa coniugale.
La casa coniugale sita in Bronte Via Firenze n. 17, di proprietà del padre, è assegnata alla madre,
con tutti gli arredi e suppellettili, nella sua qualità di genitore collocatario prevalente della figlia minore.
5. Ripartizione degli oneri di mantenimento.
Il padre, , contribuirà al mantenimento della figlia Parte_2 Per_1
a) versando alla madre, nella sua qualità di genitore collocatario prevalente, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di Euro 200,00 per sino al raggiungimento dell'autonomia economica della bambina e con decorrenza dalla domanda;
importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita;
inoltre il padre dispone che l'assegno unico universale, per la bambina, venga percepito interamente dalla sig.ra Parte_1
in quanto genitore affidatario e collocatario.
[...]
b) tenendo a proprio carico, o rimborsando alla madre, per il caso di anticipazione, il 50% delle spese straordinarie concordate (se necessario) e documentate, per la bambina.
All'udienza del 27/01/2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni chiedendo al Tribunale l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso congiunto,
quindi, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il Collegio osserva che le condizioni indicate dalle parti in ricorso vanno confermate, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c.
di cui al d.lgs n. 154/2013, valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla figlia minorenne condizioni di vita funzionali alla sua crescita
Nulla sulle spese di giudizio, stante la natura congiunta del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 337-bis e ss. c.c, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie la domanda alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 19
settembre 2025
Il Presidente est.
dott.ssa Venera Condorelli