Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 23/12/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 307/2025
nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. 24145 del registro di segreteria, proposto da:
A. T., nata a [...] il omissis, residente in omissis (c.f. omissis), rappresentata e difesa dall’Avv. Rodolfo Ambrosio, (cf [...]) e dall’Avv. Arnaldo Maria Manfredi (Cf [...]), pec: arnaldomariamanfredi@ordineavvocatiroma.org, domiciliati presso l’avv. Rodolfo Ambrosio, C.so Mazzini n.130 - Cosenza, PEC avvrodolfoambrosio@pec.giuffre.it, Tel/fax 098473561, come da procura in atti;
contro
l’Inps – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Caterina Battaglia ([...]- pec: avv.caterin.battaglia@postacert.inps.gov.it e dall’Avv. Silvia Parisi (C.F:.[...]- PEC: avv.silvia.parisi@postacert.inps.gov.it) giusta procura generale ad lites rilasciata dal Presidente/Legale rappresentante dell’Ente, ad atto Notaio Dott. Roberto Fantini, in Roma, Rep. n.37875 del 22.3.2024, elettivamente domiciliati in Catanzaro, Via Tommaso Campanella, 11 presso la sede Avvocatura INPS.
F A T T O
1. In data 13.1.2025 la ricorrente ha adito l’intestata Corte dei conti per chiedere, previo annullamento dell’atto di rideterminazione della pensione, dichiarare “l’irripetibilità totale o, in subordine, parziale delle somme percepite”, perché destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari, attesa anche la sua buona fede. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
A sostegno della domanda la ricorrente, rappresentando di essere titolare di pensione diretta e titolare di pensione di reversibilità come superstite e di aver sempre comunicato regolarmente detti redditi all’Inps, rappresentava che in data 13/12/2024 l’Istituto le comunicava che la pensione era “stata ricalcolata dal 1 gennaio 2022, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l’anno 2022”.
Riferiva che l’Ente aveva richiamato la normativa (decreto legislativo 314/97 e legge 448/98) e la relativa necessità di considerare gli importi di tutte le pensioni liquidate a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria, delle Gestioni dei lavoratori autonomi e dei Fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi dell'A.G.O., nonché dei fondi Integrativi ed aggiuntivi e, quindi, anche la “Pensione nella Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali categoria DIR numero omissis pensione diretta di vecchiaia”, specificando che “da gennaio 2023 a novembre 2024 sulla pensione n omissis Cat. SPT l'lnps ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 2.371,85”, con relativo indebito ripetibile di € 2.106,11, analiticamente determinato, e che detta somma sarebbe stata recuperata “attraverso una trattenuta, per n. 4 rate mensili, sulle pensioni in godimento, a partire dalla prima rata utile e fino ad estinzione del debito”.
La ricorrente agiva in giudizio argomentando in punto di diritto sull’irripetibilità di tali somme sotto plurimi profili e segnatamente:
- la propria buona fede e tutela dell’affidamento, in quanto destinati al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia e, dunque, sottratti alla regola generale dell’art. 2033 c.c. (richiamava giurisprudenza sulla decorrenza del termine per l'indebito assistenziale, salvo il dolo dell’accipiens);
- la richiesta, seppur con riguardo alla dichiarazione dei redditi del 2022, faceva riferimento ai dati relativi ai “trattamenti pensionistici risultanti dal Casellario centrale delle pensioni”, e quindi, a informazioni già in possesso dell’Amministrazione, che poteva procedere con la rideterminazione della pensione (e indicava che “l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato”;
- veniva indicata una illogicità nella richiesta, considerato che il presupposto (redditi 2022) risultava incoerente con il reddito 2023 (in quanto inferiore al reddito 2022);
- irripetibilità degli assegni pensionistici ove vi sia l’affidamento del beneficiario sul superamento dei tempi ragionevolmente necessari all’Istituto previdenziale per provvedere alle verifiche imposte dalla legge n. 335 del 1995, individuati in 12 mesi e nel caso in esame, stante la disponibilità dei dati in capo all’Ente ben prima del 2022, risulterebbero irripetibili le somme corrisposte prima di dicembre 2023.
1. L’Inps si costituiva in giudizio con memoria del 23.5.2025, premetteva la normativa di riferimento (l’articolo 1, comma 41 della legge n° 335 del 1995, tabella F, e, nello specifico, la natura dei presupposti dei limiti di cumulabilità fissati da detta norma, che implicano per la pubblica amministrazione la necessità di accertamenti) e gli obblighi di comunicare la variazioni da parte del percettore (articolo 13, comma 6, lettera c), del D.L n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, che ha modificato l’art. 35 del D.L. n. 207 del 2008), e rappresentava che l’obbligo viene rispettato attraverso o la dichiarazione dei redditi (modello 730 o UNICO) all’Amministrazione finanziaria ovvero mediante la dichiarazione diretta all’Istituto e la ricorrente, titolare di pensione di reversibilità, avrebbe dovuto presentare, affinché l’Ente potesse procedere alla corretta erogazione della prestazione, l’attestazione di cui sopra al fine di comprovare la propria consistenza reddituale; per conto, contesta l’Istituto, la ricorrente non avrebbe adempiuto a detto onere.
Quindi, l’Istituto ha provveduto al ricalcolo e ripetizione delle somme, perché sine titulo per effetto della mancata comunicazione reddituale inerente a dette annualità ai sensi dell’art.13, comma 6, lettera c), del D.L n. 78 del 2010.
Quanto all’eccepita tardività, l’Inps rappresentava che l’indebito relativo all’anno 2022 (Mod. PF/2023) è stato contestato con missiva del 2024, quindi, entro i termini di cui all’articolo 13, comma 2, della legge n. 412/1991, applicabile ratione temporis.
Indicava che l’Istituto, con circolare 47/2018 ha chiarito che se la verifica riguarda “redditi non conosciuti” (cioè redditi non presenti nelle banche dati a disposizione dell’Istituto) che determinano un indebito pensionistico, gli stessi devono essere recuperati entro l’anno successivo a quello nel corso del quale è stata resa da parte del pensionato la dichiarazione di dati completi e poiché, nel caso di specie, si tratta di redditi da terreni e fabbricati pari € 4.630.00 percepiti nell’anno 2022 e non dichiarati direttamente all’Inps dalla ricorrente, l’Ente ne ha avuto contezza quando l’Agenzia delle Entrate ha certificato i redditi (e trasmesso i dati dei redditi dei percettori il 25 giugno 2024).
Inoltre, evidenziava un dolo “atteso che la ricorrente non prova di avere effettuato all’Istituto le comunicazioni reddituali di cui sopra, che avrebbero inciso su un diritto in godimento” e richiamava la giurisprudenza (Cass. Civ. Sez. Lav., 24 gennaio 2012, n. 953) secondo cui “L'obbligo dell'Inps di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo”.
A fronte della difesa di avere dichiarato i propri redditi sul relativo modello fiscale l’Istituto rappresentava di essere stato in grado di attivarsi solo quando è venuto a conoscenza della reale condizione della ricorrente, ossia quando l’amministrazione finanziaria ha certificato le dichiarazioni dei redditi della stessa e, quindi, il recupero sarebbe legittimo.
Concludeva, dunque, per il rigetto delle domande con condanna alle spese.
1. All’udienza del 18 dicembre 2025 l’Avv. Ambrosio, anche in sostituzione dell’Avv. Manfredi, si riportava al ricorso.
Per l’Inps l’Avv. Caterina Battaglia si riportava alla propria memoria.
La causa veniva trattenuta in decisione.
D I R I T T O
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Occorre premettere, come evidenziato dallo stesso Istituto previdenziale, che la ricorrente è tenuta a comunicare le variazioni di reddito, in quanto idonee ad incidere sulle somme da corrispondere che vengono modulate, per l’appunto, in ragione della cumulabilità di diverse pensioni e tale modalità può avvenire o con comunicazione diretta o con trasmissione della propria dichiarazione dei redditi all’amministrazione finanziaria (sì da consentire la conoscibilità da parte del casellario dell’assistenza di cui all’art. 13, comma 1, del d.l. 78/2010); cosa che risulta avvenuta in quanto la contestazione muove proprio dai redditi da immobili percepiti nel 2022 e portati ad evidenza nella dichiarazione del 2023.
Da tale conoscenza, poi, l’Istituto ha riscontrato la non debenza delle somme erogate, posta a base della richiesta di ripetizione.
In tal senso, dunque, non si assiste ad un dolo della ricorrente che non ha celato la propria posizione reddituale, ma ad una condizione oggettiva che determina il superamento di una determinata soglia e, per l’effetto, la legittimità della richiesta di ripetizione a seguito di rimodulazione.
L’Istituto ha poi provveduto tempestivamente a richiedere la ripetizione delle somme indebitamente erogate, avendo come riferimento il momento in cui aveva avuto conoscenza della esistenza di questi redditi generanti il superamento della soglia.
Non si ravvisa, specularmente, alcun legittimo affidamento da parte della percipiente.
In particolare, il legittimo affidamento ricorre nelle ipotesi in cui la persistente inerzia dell’amministrazione sia stata idonea a configurarlo; ipotesi che non ricorre nel caso di specie, considerato che la richiesta segue alla conoscenza dei dati dei redditi dei percettori trasmessi dall’Agenzia delle Entrate il 25 giugno 2024, in linea con la previsione dell’articolo 13, comma 2, della legge n. 412/1991, che impone all’Inps di procedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e a provvedere, entro l’anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza; dunque, ben si comprende che rispetto ai redditi 2022 si deve procedere nell’anno 2023 alla verifica (tenuto conto anche dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi) e nell’anno successivo 2024 al recupero di quanto pagato in eccedenza.
Inoltre, rispetto all’annualità 2024 la ricorrente sostiene l’illegittimità della ripetizione, considerato che il reddito era stato, comunque, inferiore rispetto a quello dell’anno precedente.
Tuttavia, dalla stessa dichiarazione dei redditi 2024 depositata dalla ricorrente risulta un reddito da fabbricato di euro 1.500,00 che, sebbene minore rispetto a quanto percepito l’anno precedente, in ogni caso è idoneo ad essere valutato ai fini della modulazione della pensione e non viene indicato come questa somma sarebbe irrilevante precludendo la riduzione della somma spettante e, di riflesso, il relativo recupero, considerato che costituisce onere della ricorrente la corretta prospettazione e prova delle proprie ragioni.
Quanto poi al richiamo alla buona fede riferita alla necessità di soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia e, dunque, sottratti alla regola generale dell’art. 2033, appare opportuno indicare - al netto della genericità di tale rilievo – che la dichiarazione del 2024 allegata al ricorso indica un reddito imponibile di euro 43.675,00 che, dunque, sembra incompatibile prima facie – atteso che la ricorrente non formula alcuno specifico rilievo su tale profilo, limitandosi ad una generica contestazione – con una situazione di necessità e sostegno delle esigenze primarie che l’ordinamento, come noto, tutela in maniera puntuale.
1. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso promosso da A. T. contro l’Inps – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro – tempore:
· rigetta la domanda;
· condanna A. T. al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Inps – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che si liquidano in euro 400,00, oltre oneri di legge.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025.
IL GIUDICE
ID LI
DECRETO
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.
A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).
Così deciso in data 18 dicembre 2025.
Il GIUDICE f.to ID LI Depositata in segreteria il 23/12/2025 Il responsabile delle segreterie pensioni f.to Dott.ssa Francesca Deni In esecuzione del sopra riportato provvedimento, ai sensi dell’art.52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
Catanzaro, 23/12/2025 Il responsabile della Segreteria giudizi pensionistici f.to Dott.ssa Francesca Deni