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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 546/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DE LUCA ALDO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4311/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Azienda Sanitaria Locale A.s.l. - Caserta - Via Unita' D'Italia 28 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO PAGAMENT n. 0194092725000013537 CREDITI ASL 2013
- AVVISO PAGAMENT n. 0194092725000013537 CREDITI ASL 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: I rappresentanti degli Uffici si riportano alle rispettive conclusioni in atti formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, parte ricorrente proponeva opposizione avverso il provvedimento indicato in intestazione, di cui deduceva l'illegittimità sulla base dei motivi di cui in atti. Si costituivano in giudizio le parti opposte, deducendo le argomentazioni difensive di vui in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La pretesa ha ad oggetto tickets sanitari di cui l'ASL chiedeva il rimborso per erronea erogazione di prestazioni sanitarie in regime di esenzione. Parte ricorrente deduceva di aver già provveduto al rimborso. Si costituiva l'ASL Caserta, che deduce quanto segue: "come si evince dalla Relazione dell'Associazione_1
nota prot. nr. 0282370/R. TICKET del 28/11/2025, alla data di presentazione del ricorso “risultano acquisiti soltanto nr. 2 bollettini, mentre l'avviso Bonario è pari al residuo degli importi rateizzati”. A seguito della notificazione del ricorso veniva richiesto, con nota Asl CE Prot. n. 0238944R. TICKET del 10/10/2025 (allegata) è stato richiesto, per il tramite dell'Avv. Difensore_1, l'esibizione delle copie dei bollettini postali comprovante l'avvenuto pagamento. Tale nota è rimasta prima di riscontro.A seguito l'ASL di Caserta, per il tramite della sottoscritta Avvocata, procedeva a depositare istanza di accesso temporaneo al fascicolo, al fine di recuperare la documentazione richiesta e specificamente, copia dei 2. Bollettini postali compranti il pagamento delle residue rate – oggetto dell'avviso notificato. Pertanto, recuperata la documentazione e verificato l'avvenuto pagamento, l'avviso bonario nr. 0194092725000013537, notificato in data 15/07/2025,
è stato sgravato. L'avviso bonario era stato emesso esclusivamente con riferimento alla quota per la quale non risultava agli atti dell'Ufficio la prova dell'avvenuto pagamento". Su tale premessa, chiedeva la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Parte ricorrente non contestava specificamente quanto dedotto dall'ASL e si limitava ad associarsi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma con rimborso delle spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione eccepiva il proprio difetto di legittimazione e chiedeva il rimborso delle spese lite.
Ci premesso, è dichiarata la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio, atteso il pagamento del dovuto da parte del ricorrente.
Le spese di lite sono compensate nel rapporto tra tutte le parti in causa, atteso che non vi è contestazione specifica circa il fatto che l'ente impositore abbia ha avuto piena contezza del pagamento del dovuto solo dopo la notifica dell'atto impugnato. Per quanto concerne la posizione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, la compensazione delle spese di lite si giustifica sul rilievo che, a fronte della notifica della cartella di pagamento da parte di tale ente, legittimamente parte ricorrente ne ha proposto l'impugnazione anche nei confronti di quest'ultimo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio;
- compensa le spese di lite.
Caserta, 26/1/2026
Il Giudice
dott. Aldo De Luca
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DE LUCA ALDO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4311/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Azienda Sanitaria Locale A.s.l. - Caserta - Via Unita' D'Italia 28 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO PAGAMENT n. 0194092725000013537 CREDITI ASL 2013
- AVVISO PAGAMENT n. 0194092725000013537 CREDITI ASL 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: I rappresentanti degli Uffici si riportano alle rispettive conclusioni in atti formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, parte ricorrente proponeva opposizione avverso il provvedimento indicato in intestazione, di cui deduceva l'illegittimità sulla base dei motivi di cui in atti. Si costituivano in giudizio le parti opposte, deducendo le argomentazioni difensive di vui in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La pretesa ha ad oggetto tickets sanitari di cui l'ASL chiedeva il rimborso per erronea erogazione di prestazioni sanitarie in regime di esenzione. Parte ricorrente deduceva di aver già provveduto al rimborso. Si costituiva l'ASL Caserta, che deduce quanto segue: "come si evince dalla Relazione dell'Associazione_1
nota prot. nr. 0282370/R. TICKET del 28/11/2025, alla data di presentazione del ricorso “risultano acquisiti soltanto nr. 2 bollettini, mentre l'avviso Bonario è pari al residuo degli importi rateizzati”. A seguito della notificazione del ricorso veniva richiesto, con nota Asl CE Prot. n. 0238944R. TICKET del 10/10/2025 (allegata) è stato richiesto, per il tramite dell'Avv. Difensore_1, l'esibizione delle copie dei bollettini postali comprovante l'avvenuto pagamento. Tale nota è rimasta prima di riscontro.A seguito l'ASL di Caserta, per il tramite della sottoscritta Avvocata, procedeva a depositare istanza di accesso temporaneo al fascicolo, al fine di recuperare la documentazione richiesta e specificamente, copia dei 2. Bollettini postali compranti il pagamento delle residue rate – oggetto dell'avviso notificato. Pertanto, recuperata la documentazione e verificato l'avvenuto pagamento, l'avviso bonario nr. 0194092725000013537, notificato in data 15/07/2025,
è stato sgravato. L'avviso bonario era stato emesso esclusivamente con riferimento alla quota per la quale non risultava agli atti dell'Ufficio la prova dell'avvenuto pagamento". Su tale premessa, chiedeva la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Parte ricorrente non contestava specificamente quanto dedotto dall'ASL e si limitava ad associarsi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma con rimborso delle spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione eccepiva il proprio difetto di legittimazione e chiedeva il rimborso delle spese lite.
Ci premesso, è dichiarata la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio, atteso il pagamento del dovuto da parte del ricorrente.
Le spese di lite sono compensate nel rapporto tra tutte le parti in causa, atteso che non vi è contestazione specifica circa il fatto che l'ente impositore abbia ha avuto piena contezza del pagamento del dovuto solo dopo la notifica dell'atto impugnato. Per quanto concerne la posizione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, la compensazione delle spese di lite si giustifica sul rilievo che, a fronte della notifica della cartella di pagamento da parte di tale ente, legittimamente parte ricorrente ne ha proposto l'impugnazione anche nei confronti di quest'ultimo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio;
- compensa le spese di lite.
Caserta, 26/1/2026
Il Giudice
dott. Aldo De Luca