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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 749/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CRESPI ORNELLA, Presidente
CE RT, AT
INDINNIMEO PIETRO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1326/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cava De' Tirreni - Via Marconi 52 84013 Cava De' Tirreni SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 22622-2024 TARI
contro
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 146898 TARSU/TIA 2011
- INGIUNZIONE n. 146898 TARSU/TIA 2012
- INGIUNZIONE n. 123340 TARI 2013
- INGIUNZIONE n. 77190 TARI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201500004462 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201600004700 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2386 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20180000 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201900006201 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 309/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
(Come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico depositato il 13.03.2025, la ricorrente la società Ricorrente_1 Srl, in persona del suo legale rappresentante p.t. Sig. ra Nominativo_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, come in atti, proponeva gravame innanzi l'intestata Corte di Giustizia, avverso l'intimazione di pagamento n. 22622 del 14-01-2025, emessa dalla Soget. SpA, portante la richiesta di pagamento dell'importo di euro
87.413,74 per tributi locali (TARI-TARES) per conto del Comune di Cava dè Tirreni, deducendo la nullita' della stessa per omessa notifica delle ingiunzioni di pagamento, nonché degli avvisi di accertamento (I), difetto motivazionale e violazione dell'art. 7 L. 212/2000 (II), prescrizione delle somme richieste a titolo di tributi, sanzioni ed interessi (III), carenza di potere del concessionario incaricato della riscossione (IV - motivi aggiunti) e concludeva per dichiarare nullo l'atto esattivo.
Si costituiva in giudizio la concessionaria SO.G.E.T S.p.A., concessionaria per il recupero coattivo delle entrate comunali del Comune di Cava de Tirreni, che in via preliminare eccepiva l'inammissibilità del ricorso per tardività, la regolare notifica degli atti prodromici ed interruttivi, e, nel merito, l'assoluta legittimità del proprio operato e concludeva per il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio il Comune di Cava de' Tirreni, che in merito alla mancata notificazione degli atti prodromici evidenziava l'estraneità del Comune di Cava de' Tirreni e il difetto di legittimazione passiva, la corretta notifica degli avvisi di accertamento prodromici e concludeva per il rigetto. Con motivi aggiunti la ricorrente eccepiva l'illegittimità derivata dell'intimazione di pagamento per incompetenza organica in capo al dirigente dell'ente locale.
La controversia, veniva quindi sottoposta all' esame di questa Corte all'udienza pubblica del 22 gennaio
2026, nel corso della quale, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, sentite le parti presenti, udito il relatore, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame e' infondato e va rigettato alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni.
I In ossequio al principio della ragione piu' liquida, la controversia puo' essere decisa sulla base delle sole questioni relative alla validità della notifica di un solo atto della riscossione, in deroga all'ordinario dovere di vagliare tutti i motivi e le domande proposte, senza che cio' pregiudichi l'effettivita' della tutela giudiziale, in ossequio dei principi del giusto processo e di celerita' dello stesso, in quanto per il provvedimento gravato, la sola censura relativa alla legittimità degli atti della riscossione coattiva antecedenti all'intimazione di pagamento impugnata, e' idonea, di per se' a sostenerne ed a comprovarne la legittimità sulla base di tale solo rilievo, con assorbimento di tutte le altre censure dedotte, in quanto l'applicazione di detto principio implica la perdita di interesse della parte all'esame delle validità delle altre notifiche.
A tal fine va evidenziato che la resistente concessionaria SO.G.E.T S.p.A, prima della notifica dell'intimazione di pagamento n.22622 del 14-01-2025, ha correttamente notificato l'
- Ingiunzione di pagamento n. 146898/2018 notificata il 12/09/2018;
- Ingiunzione di pagamento n. 123340/2019 notificata il 05/09/2019;
- Ingiunzione di pagamento n. 77190/2021 notificata il 29/09/2021;
- Accertamento n. 201500004462 notificato il 10/12/2020;
- Accertamento n. 201600004700 notificato il 17/12/2020;
- Accertamento n. 2386/2021 notificato il 04/05/2021;
- Accertamento n. 201800001718/2021 notificato il 27/09/2021;
- Accertamento n. 201900006201 notificato il 23/12/2021;
- Intimazione di pagamento n. 675855/2019;
- Comunicazione preventiva di ricorso di liquidazione giudiziale n. 675856/2019;
- Intimazione di pagamento n. 173537/2021;
- Intimazione di pagamento n. 382333/2023,
come si rileva dalla documentazione versata in atti dalla resistente Concessionaria, atti dunque, gia' regolarmente portati a legale conoscenza della contribuente, non impugnati entro i termini previsti dalla legge a pena di preclusione, con conseguente consolidamento della pretesa erariale, come risulta dalla documentazione allegata dalla resistente, non contestata dalla ricorrente, e pertanto ogni doglianza afferente al merito della determinazione del tributo andava proposta a seguito di ricezione dei predetti avvisi e/o ingiunzioni di pagamento.
Nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per altri motivi, opponendosi all'atto esecutivo, sul rilievo della sua illegittimita' senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, l'azione non e' che una tipologia di azione di accertamento negativo del credito. Le censure avverso l'impugnata intimazione, implicano circostanze attinenti la legittimità dell'accertamento di cui trattasi, mediante l'utilizzo dell'impulso riscossorio, e, pertanto vanno dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 19, c. 3, ed art. 21 del D. lgs. n. 546/1992. L'art. 19 del D.lgs. n. 546/1992 individua gli atti impugnabili innanzi alle Corti di Giustizia
Tributaria e stabilisce che ognuno degli atti autonomamente impugnabili puo' essere impugnato solo per vizi propri. La lettura del disposto normativo contenuto al 3 comma, art. 19, D.Lgs. n.546/1992, secondo cui gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente, palesa l'intenzione del legislatore di fornire un elenco di atti impugnabili tassativo nel limite, tuttavia, dei casi previsti dalla legge, cioe' lasciando aperta la possibilita' di introdurre ulteriori atti impugnabili con espressa previsione di legge di futura emanazione. Rimane il fatto che l'elenco degli atti impugnabili, citati al 1 comma, art. 19, non ha carattere meramente esemplificativo proprio per il fatto che allo stesso art. 19, 3 comma, si prevede che gli atti diversi da quelli indicati, appunto nel 1 comma, non sono impugnabili autonomamente solo per vizi propri dell'atto.
Conseguentemente questa Corte, in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale di rito, dichiara inammissibili le eccezioni sollevate con riguardo al merito del gravame, per violazione dell'art. 19, comma 3 del D.Leg.vo
546/92.
La Corte ritiene anche che, in casi come quello in esame, non sorga la necessita' di applicare l'art. 101, comma 2, c.p.c., secondo cui se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullita' un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione. Infatti, secondo la giurisprudenza che questo Giudice condivide, intema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell' art. 101, comma 2, c.p.c., se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordinal'esercizio delle domande giudiziali (ex multis, Cassazione civile sez. VI, 04/03/2019, n.6218; sez.
II, 27/11/2018 n. 30716, per la precisazione che l' obbligo per il giudice di indicare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio va riferito alle sole questioni di puro fatto o miste e con esclusione, quindi, di quelle di puro diritto).
II Va inoltre osservato che con la impugnata intimazione di pagamento venivano richiesti gli importi originati da diverse ingiunzioni di pagamento dovuti dalla ricorrente. Nella intimazione di pagamento si fa riferimento alle comunicazioni inviate in precedenza dagli enti impositori riportanti la quantificazione del dovuto. La impugnata intimazione di pagamento, cosi' come emessa, e' conforme al modello approvato con DM del 28 giugno 1999 e con i successivi provvedimenti del Direttore dell' Agenzia delle Entrate, applicabile anche ai concessionari della riscossione, priva del saggio applicato al calcolo degli interessi, dell'indicazione del dies a quo e/o del dies ad quem, della normativa applicata;
tale normativa nell'individuare gli elementi ritenuti necessari a evidenziare i motivi che hanno determinato l'iscrizione a ruolo e a garantire chiarezza e comprensibilita' e l'informato esercizio del diritto di difesa, non contempla alcuna specificazione riguardo agli interessi, ma solo la specifica indicazione del loro importo. Le somme indicate nell'intimazione corrispondono a quelle riportate nell'originario avviso di accertamento e maggiorate degli interessi dovuti per legge;
il metodo seguito dall'Amministrazione finanziaria per la liquidazione degli accessori risulta agevolmente controllabile dal contribuente, essendo la misura degli interessi applicati predeterminata dalla legge, per cui la liquidazione stessa si risolve in una operazione matematica, di natura tipicamente riscossiva.
Inoltre, l'intimazione di pagamento, versata in atti dal resistente, riproduttive degli avvisi, esplicitano le ragioni della debenza dei tributi, ed indicano l'atto presupposto cui la pretesa fiscale si riferisce, in tal modo rendendone conoscibili i presupposti di fatto e di diritto. L'atto emesso, inoltre, informa il contribuente che per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora che le spese di notifica rappresentano il costo del servizio di notifica dell'intimazione di pagamento svolto dall'Agente della riscossione che sono dovuti dal destinatario dell'atto anche i compensi del servizio di riscossione e ancora che gli interessi di mora sono dovuti dal contribuente, in aggiunta alle somme affidate, qualora non effettui il pagamento entro il termine previsto dalla data di notifica e fino al giorno dell'effettivo pagamento, ed, infine che il tasso di interesse applicato viene determinato con apposito atto normativo.
Con orientamento condiviso da questo Giudice, la Corte di Cassazione, ha sottolineato che le argomentazioni di cui sopra appaiono riconducibili all'indirizzo giurisprudenziale di legittimita' secondo il quale e' legittimo il riferimento al calcolo degli interessi maturati ex lege ove sia incontestata la sorte capitale (proveniente dal precedente atto impositivo o da dichiarazione dello stesso contribuente) e il periodo per il quale sono maturati gli interessi, risolvendosi la determinazione degli accessori in una mera operazione matematica, che consente il raffronto con i tassi determinati ex lege, per la quale non ricorre l'obbligo di specifica motivazione.
Ebbene, secondo tale orientamento giurisprudenziale, in tema di riscossione dei tributi, l'intimazione di pagamento deve ritenersi congruamente motivata, quanto al calcolo degli interessi, mediante il richiamo alla dichiarazione dalla quale deriva il debito di imposta ed al conseguente periodo di competenza, essendo il criterio di liquidazione degli stessi predeterminato ex lege e risolvendosi, pertanto, la relativa applicazione in un'operazione matematica (Cass., Sez. V, 27 marzo 2019, n. 8508; Cass., Sez. V, 8 marzo 2019, n. 6812;
Cass., Sez. VI, 7 giugno 2017, n. 14236). E invero, secondo tale indirizzo, nel suddetto caso il contribuente si trova gia' nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione puo' considerarsi in questi casi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo all'atto presupposto. Tale principio, mutatis mutandis, e' valido anche per la specie in quanto il richiamo (contenuto nell'intimazione di pagamento) all'atto impositivo svolge la stessa funzione della dichiarazione quanto alla condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale anche ai fini del controllo (meramente aritmetico) della esattezza delle somme richieste per interessi, per ritardato o omesso pagamento sulle imposte indicate in detto atto impositivo (Cass., Sez. V, 15 aprile
2011, n. 8613). In tali ipotesi, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 22281/2022 enunciano il principio di diritto: allorche' segua l'adozione di un atto fiscale cheabbia gia' determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della l.
n. 212/2000 e dall'art. 3 l. n. 241/1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che puo' anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresi' segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati ne' delle modalita' di calcolo. In applicazione di tale principio di diritto, questa
Corte rileva che, nel caso di specie, l'atto prodromico ha gia' determinato l'importo e la tipologia degli interessi nonche' la relativa decorrenza, sicche' deve escludersi che, in sede di emissione dell'intimazione di pagamento successiva ad un atto prodromico, oggetto di gravame, che ha provveduto a determinare gli interessi dovuti, la base normativa ed il computo complessivo, sia necessario che lo stesso rechi altresi'
l'indicazione specifica delle modalita' di calcolo degli interessi e dei saggi di interesse applicati.
IV Con specifico motivo di gravame la ricorrente lamenta la carenza di potere del concessionario incaricato della riscossione in quanto la delibera consiliare del 29.12.2020 e la determinazione dirigenziale del
07.12.2021 sposterebbero in avanti la scadenza del contratto fino al 17.03.2023.
Tale motivo risulta inconferente. La Soget innanzitutto agisce per un credito afferente lo smaltimento rifiuti dal 2011 al 2019 e dunque il credito richiesto è ricompreso nel contratto di affidamento in costanza di validità, con il relativo diritto per la Soget Spa di continuare la procedura riscossiva, anche oltre la scadenza contrattuale;
inoltre per effetto della sospensione dei termini di notifica delle cartelle di pagamento di cui al
D.L. n.18/20, n.41/21 e n. 99/21 la scadenza del contratto di riscossione coattiva veniva prorogata con determina del Settore Ragioneria del Comune, ai sensi dell'art. 106, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016 che prevede che la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. Pertanto la Soget Spa come società di riscossione non poteva non utilizzare i titoli esecutivi posti in essere da se stessa e che costituiscono l'inizio dell'iter procedurale che la stessa sta portando a termine. Aggiungasi ancora che la convenzione è stata prorogata sia ex lege in virtù dell'art. 68 del DL 17 marzo 2020 n. 18 sia in virtù di “proroghe tecniche” come si evince dalla documentazione depositata e che il recupero effettuato dalla Soget Spa è afferente a Tarsu ricompresa nel contratto di affidamento in costanza di validità, e la stessa era tenuta sulla scorta del contratto ad utilizzare anche dopo la scadenza dell'appalto relativamente agli atti regolarmente notificati nel periodo di gestione.
Va, a tal fine, evidenziato ancora che con il contratto di concessione il Comune di Cava dei Tirreni ha affidato alla Soget Spa anche la riscossione coattiva dei crediti riscossione che l'articolo 68 inibisce per la durata complessiva di giorni 542 e non anche l'attività accertativa propedeutica al ciclo di recupero coattivo disciplinata, invece, dall'articolo 67.
Tutte le questioni teste' vagliate, esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dalla Corte inammissibili e/o non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
Spese di giudiziof
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e, in considerazione delle difese espletate in atti, liquidate in favore della sola concessionaria Soget SpA, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore della resistente, liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori, se dovuti per legge.
Cosi' deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2026.
il relatore il presidente
Dott. Roberto Celentano Dott.ssa Ornella Crespi
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CRESPI ORNELLA, Presidente
CE RT, AT
INDINNIMEO PIETRO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1326/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cava De' Tirreni - Via Marconi 52 84013 Cava De' Tirreni SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 22622-2024 TARI
contro
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 146898 TARSU/TIA 2011
- INGIUNZIONE n. 146898 TARSU/TIA 2012
- INGIUNZIONE n. 123340 TARI 2013
- INGIUNZIONE n. 77190 TARI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201500004462 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201600004700 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2386 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20180000 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201900006201 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 309/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
(Come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico depositato il 13.03.2025, la ricorrente la società Ricorrente_1 Srl, in persona del suo legale rappresentante p.t. Sig. ra Nominativo_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, come in atti, proponeva gravame innanzi l'intestata Corte di Giustizia, avverso l'intimazione di pagamento n. 22622 del 14-01-2025, emessa dalla Soget. SpA, portante la richiesta di pagamento dell'importo di euro
87.413,74 per tributi locali (TARI-TARES) per conto del Comune di Cava dè Tirreni, deducendo la nullita' della stessa per omessa notifica delle ingiunzioni di pagamento, nonché degli avvisi di accertamento (I), difetto motivazionale e violazione dell'art. 7 L. 212/2000 (II), prescrizione delle somme richieste a titolo di tributi, sanzioni ed interessi (III), carenza di potere del concessionario incaricato della riscossione (IV - motivi aggiunti) e concludeva per dichiarare nullo l'atto esattivo.
Si costituiva in giudizio la concessionaria SO.G.E.T S.p.A., concessionaria per il recupero coattivo delle entrate comunali del Comune di Cava de Tirreni, che in via preliminare eccepiva l'inammissibilità del ricorso per tardività, la regolare notifica degli atti prodromici ed interruttivi, e, nel merito, l'assoluta legittimità del proprio operato e concludeva per il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio il Comune di Cava de' Tirreni, che in merito alla mancata notificazione degli atti prodromici evidenziava l'estraneità del Comune di Cava de' Tirreni e il difetto di legittimazione passiva, la corretta notifica degli avvisi di accertamento prodromici e concludeva per il rigetto. Con motivi aggiunti la ricorrente eccepiva l'illegittimità derivata dell'intimazione di pagamento per incompetenza organica in capo al dirigente dell'ente locale.
La controversia, veniva quindi sottoposta all' esame di questa Corte all'udienza pubblica del 22 gennaio
2026, nel corso della quale, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, sentite le parti presenti, udito il relatore, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame e' infondato e va rigettato alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni.
I In ossequio al principio della ragione piu' liquida, la controversia puo' essere decisa sulla base delle sole questioni relative alla validità della notifica di un solo atto della riscossione, in deroga all'ordinario dovere di vagliare tutti i motivi e le domande proposte, senza che cio' pregiudichi l'effettivita' della tutela giudiziale, in ossequio dei principi del giusto processo e di celerita' dello stesso, in quanto per il provvedimento gravato, la sola censura relativa alla legittimità degli atti della riscossione coattiva antecedenti all'intimazione di pagamento impugnata, e' idonea, di per se' a sostenerne ed a comprovarne la legittimità sulla base di tale solo rilievo, con assorbimento di tutte le altre censure dedotte, in quanto l'applicazione di detto principio implica la perdita di interesse della parte all'esame delle validità delle altre notifiche.
A tal fine va evidenziato che la resistente concessionaria SO.G.E.T S.p.A, prima della notifica dell'intimazione di pagamento n.22622 del 14-01-2025, ha correttamente notificato l'
- Ingiunzione di pagamento n. 146898/2018 notificata il 12/09/2018;
- Ingiunzione di pagamento n. 123340/2019 notificata il 05/09/2019;
- Ingiunzione di pagamento n. 77190/2021 notificata il 29/09/2021;
- Accertamento n. 201500004462 notificato il 10/12/2020;
- Accertamento n. 201600004700 notificato il 17/12/2020;
- Accertamento n. 2386/2021 notificato il 04/05/2021;
- Accertamento n. 201800001718/2021 notificato il 27/09/2021;
- Accertamento n. 201900006201 notificato il 23/12/2021;
- Intimazione di pagamento n. 675855/2019;
- Comunicazione preventiva di ricorso di liquidazione giudiziale n. 675856/2019;
- Intimazione di pagamento n. 173537/2021;
- Intimazione di pagamento n. 382333/2023,
come si rileva dalla documentazione versata in atti dalla resistente Concessionaria, atti dunque, gia' regolarmente portati a legale conoscenza della contribuente, non impugnati entro i termini previsti dalla legge a pena di preclusione, con conseguente consolidamento della pretesa erariale, come risulta dalla documentazione allegata dalla resistente, non contestata dalla ricorrente, e pertanto ogni doglianza afferente al merito della determinazione del tributo andava proposta a seguito di ricezione dei predetti avvisi e/o ingiunzioni di pagamento.
Nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per altri motivi, opponendosi all'atto esecutivo, sul rilievo della sua illegittimita' senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, l'azione non e' che una tipologia di azione di accertamento negativo del credito. Le censure avverso l'impugnata intimazione, implicano circostanze attinenti la legittimità dell'accertamento di cui trattasi, mediante l'utilizzo dell'impulso riscossorio, e, pertanto vanno dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 19, c. 3, ed art. 21 del D. lgs. n. 546/1992. L'art. 19 del D.lgs. n. 546/1992 individua gli atti impugnabili innanzi alle Corti di Giustizia
Tributaria e stabilisce che ognuno degli atti autonomamente impugnabili puo' essere impugnato solo per vizi propri. La lettura del disposto normativo contenuto al 3 comma, art. 19, D.Lgs. n.546/1992, secondo cui gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente, palesa l'intenzione del legislatore di fornire un elenco di atti impugnabili tassativo nel limite, tuttavia, dei casi previsti dalla legge, cioe' lasciando aperta la possibilita' di introdurre ulteriori atti impugnabili con espressa previsione di legge di futura emanazione. Rimane il fatto che l'elenco degli atti impugnabili, citati al 1 comma, art. 19, non ha carattere meramente esemplificativo proprio per il fatto che allo stesso art. 19, 3 comma, si prevede che gli atti diversi da quelli indicati, appunto nel 1 comma, non sono impugnabili autonomamente solo per vizi propri dell'atto.
Conseguentemente questa Corte, in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale di rito, dichiara inammissibili le eccezioni sollevate con riguardo al merito del gravame, per violazione dell'art. 19, comma 3 del D.Leg.vo
546/92.
La Corte ritiene anche che, in casi come quello in esame, non sorga la necessita' di applicare l'art. 101, comma 2, c.p.c., secondo cui se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullita' un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione. Infatti, secondo la giurisprudenza che questo Giudice condivide, intema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell' art. 101, comma 2, c.p.c., se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordinal'esercizio delle domande giudiziali (ex multis, Cassazione civile sez. VI, 04/03/2019, n.6218; sez.
II, 27/11/2018 n. 30716, per la precisazione che l' obbligo per il giudice di indicare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio va riferito alle sole questioni di puro fatto o miste e con esclusione, quindi, di quelle di puro diritto).
II Va inoltre osservato che con la impugnata intimazione di pagamento venivano richiesti gli importi originati da diverse ingiunzioni di pagamento dovuti dalla ricorrente. Nella intimazione di pagamento si fa riferimento alle comunicazioni inviate in precedenza dagli enti impositori riportanti la quantificazione del dovuto. La impugnata intimazione di pagamento, cosi' come emessa, e' conforme al modello approvato con DM del 28 giugno 1999 e con i successivi provvedimenti del Direttore dell' Agenzia delle Entrate, applicabile anche ai concessionari della riscossione, priva del saggio applicato al calcolo degli interessi, dell'indicazione del dies a quo e/o del dies ad quem, della normativa applicata;
tale normativa nell'individuare gli elementi ritenuti necessari a evidenziare i motivi che hanno determinato l'iscrizione a ruolo e a garantire chiarezza e comprensibilita' e l'informato esercizio del diritto di difesa, non contempla alcuna specificazione riguardo agli interessi, ma solo la specifica indicazione del loro importo. Le somme indicate nell'intimazione corrispondono a quelle riportate nell'originario avviso di accertamento e maggiorate degli interessi dovuti per legge;
il metodo seguito dall'Amministrazione finanziaria per la liquidazione degli accessori risulta agevolmente controllabile dal contribuente, essendo la misura degli interessi applicati predeterminata dalla legge, per cui la liquidazione stessa si risolve in una operazione matematica, di natura tipicamente riscossiva.
Inoltre, l'intimazione di pagamento, versata in atti dal resistente, riproduttive degli avvisi, esplicitano le ragioni della debenza dei tributi, ed indicano l'atto presupposto cui la pretesa fiscale si riferisce, in tal modo rendendone conoscibili i presupposti di fatto e di diritto. L'atto emesso, inoltre, informa il contribuente che per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora che le spese di notifica rappresentano il costo del servizio di notifica dell'intimazione di pagamento svolto dall'Agente della riscossione che sono dovuti dal destinatario dell'atto anche i compensi del servizio di riscossione e ancora che gli interessi di mora sono dovuti dal contribuente, in aggiunta alle somme affidate, qualora non effettui il pagamento entro il termine previsto dalla data di notifica e fino al giorno dell'effettivo pagamento, ed, infine che il tasso di interesse applicato viene determinato con apposito atto normativo.
Con orientamento condiviso da questo Giudice, la Corte di Cassazione, ha sottolineato che le argomentazioni di cui sopra appaiono riconducibili all'indirizzo giurisprudenziale di legittimita' secondo il quale e' legittimo il riferimento al calcolo degli interessi maturati ex lege ove sia incontestata la sorte capitale (proveniente dal precedente atto impositivo o da dichiarazione dello stesso contribuente) e il periodo per il quale sono maturati gli interessi, risolvendosi la determinazione degli accessori in una mera operazione matematica, che consente il raffronto con i tassi determinati ex lege, per la quale non ricorre l'obbligo di specifica motivazione.
Ebbene, secondo tale orientamento giurisprudenziale, in tema di riscossione dei tributi, l'intimazione di pagamento deve ritenersi congruamente motivata, quanto al calcolo degli interessi, mediante il richiamo alla dichiarazione dalla quale deriva il debito di imposta ed al conseguente periodo di competenza, essendo il criterio di liquidazione degli stessi predeterminato ex lege e risolvendosi, pertanto, la relativa applicazione in un'operazione matematica (Cass., Sez. V, 27 marzo 2019, n. 8508; Cass., Sez. V, 8 marzo 2019, n. 6812;
Cass., Sez. VI, 7 giugno 2017, n. 14236). E invero, secondo tale indirizzo, nel suddetto caso il contribuente si trova gia' nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione puo' considerarsi in questi casi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo all'atto presupposto. Tale principio, mutatis mutandis, e' valido anche per la specie in quanto il richiamo (contenuto nell'intimazione di pagamento) all'atto impositivo svolge la stessa funzione della dichiarazione quanto alla condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale anche ai fini del controllo (meramente aritmetico) della esattezza delle somme richieste per interessi, per ritardato o omesso pagamento sulle imposte indicate in detto atto impositivo (Cass., Sez. V, 15 aprile
2011, n. 8613). In tali ipotesi, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 22281/2022 enunciano il principio di diritto: allorche' segua l'adozione di un atto fiscale cheabbia gia' determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della l.
n. 212/2000 e dall'art. 3 l. n. 241/1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che puo' anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresi' segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati ne' delle modalita' di calcolo. In applicazione di tale principio di diritto, questa
Corte rileva che, nel caso di specie, l'atto prodromico ha gia' determinato l'importo e la tipologia degli interessi nonche' la relativa decorrenza, sicche' deve escludersi che, in sede di emissione dell'intimazione di pagamento successiva ad un atto prodromico, oggetto di gravame, che ha provveduto a determinare gli interessi dovuti, la base normativa ed il computo complessivo, sia necessario che lo stesso rechi altresi'
l'indicazione specifica delle modalita' di calcolo degli interessi e dei saggi di interesse applicati.
IV Con specifico motivo di gravame la ricorrente lamenta la carenza di potere del concessionario incaricato della riscossione in quanto la delibera consiliare del 29.12.2020 e la determinazione dirigenziale del
07.12.2021 sposterebbero in avanti la scadenza del contratto fino al 17.03.2023.
Tale motivo risulta inconferente. La Soget innanzitutto agisce per un credito afferente lo smaltimento rifiuti dal 2011 al 2019 e dunque il credito richiesto è ricompreso nel contratto di affidamento in costanza di validità, con il relativo diritto per la Soget Spa di continuare la procedura riscossiva, anche oltre la scadenza contrattuale;
inoltre per effetto della sospensione dei termini di notifica delle cartelle di pagamento di cui al
D.L. n.18/20, n.41/21 e n. 99/21 la scadenza del contratto di riscossione coattiva veniva prorogata con determina del Settore Ragioneria del Comune, ai sensi dell'art. 106, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016 che prevede che la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. Pertanto la Soget Spa come società di riscossione non poteva non utilizzare i titoli esecutivi posti in essere da se stessa e che costituiscono l'inizio dell'iter procedurale che la stessa sta portando a termine. Aggiungasi ancora che la convenzione è stata prorogata sia ex lege in virtù dell'art. 68 del DL 17 marzo 2020 n. 18 sia in virtù di “proroghe tecniche” come si evince dalla documentazione depositata e che il recupero effettuato dalla Soget Spa è afferente a Tarsu ricompresa nel contratto di affidamento in costanza di validità, e la stessa era tenuta sulla scorta del contratto ad utilizzare anche dopo la scadenza dell'appalto relativamente agli atti regolarmente notificati nel periodo di gestione.
Va, a tal fine, evidenziato ancora che con il contratto di concessione il Comune di Cava dei Tirreni ha affidato alla Soget Spa anche la riscossione coattiva dei crediti riscossione che l'articolo 68 inibisce per la durata complessiva di giorni 542 e non anche l'attività accertativa propedeutica al ciclo di recupero coattivo disciplinata, invece, dall'articolo 67.
Tutte le questioni teste' vagliate, esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dalla Corte inammissibili e/o non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
Spese di giudiziof
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e, in considerazione delle difese espletate in atti, liquidate in favore della sola concessionaria Soget SpA, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore della resistente, liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori, se dovuti per legge.
Cosi' deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2026.
il relatore il presidente
Dott. Roberto Celentano Dott.ssa Ornella Crespi