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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Padova, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 20/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
RUGGIERO CARMINE, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 530/2025 depositato il 07/09/2025
proposto da
OR_1 - CF_OR_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Fontaniva - Piazza Umberto I 35014 Fontaniva PD
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Abaco Spa - 02391510266
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INGIUNZIONE n. 9365 IMU 2014
- INGIUNZIONE n. 9365 IMU 2015
- INGIUNZIONE n. 9365 TASI 2014
- INGIUNZIONE n. 9365 TASI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
OR/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso recante R.G.530/2025 l'odierna OR OR_1, nella qualità di socia accomandataria di Società_1 S.a.s., ha contestato ed impugnato l'ingiunzione di pagamento n. 9365 del 22.05.2025, per l'importo di €. 5.605,51, notificatale in data 10.06.2025.
Si premette che la società di cui l'istante faceva parte, è stata sciolta in data 23.11.2021 e cancellata dal
Registro delle Imprese in data 30.11.2021.
L'atto impugnato dalla odierna OR, emesso da Abaco S.p.A., concessionario per la riscossione per il
Comune di Fontaniva (PD), comprende i seguenti debiti: 1) €. 361,50, per IMU 2014, giusta avviso n.1225/2019, ritualmente notificato in data 02.01.2020 – Ultimo atto inviato a Società_1 SAS:
Piano di rateizzazione n. 1067 del 14.02.2023;
2) €. 233,00 per IMU 2014, giusta avviso n.1341/2019, ritualmente notificato in data 02.01.2020 – Ultimo atto inviato a Società_1 SAS: Piano di rateizzazione n. 1067 del 14.02.2023;
3) €. 335,86 per TASI 2014, giusta avviso n.1011/2019, ritualmente notificato in data 02.01.2020 – Ultimo atto inviato a Società_1 SAS: Piano di rateizzazione n. 1067 del 14.02.2023;
4) €. 589,00 per TASI 2014, giusta avviso n.1105/2019, ritualmente notificato in data 02.01.2020 – Ultimo atto inviato a Società_1 SAS: Piano di rateizzazione n. 1067 del 14.02.2023;
5) €. 2.722,00 per IMU 2015, come da avviso n.1226/2019, anch'esso notificato in data 02.01.2020 – Ultimo atto inviato a Società_1 SAS: Ingiunzione di pagamento n. 23924 del 14.09.2023;
6) €. 38,55 per IMU 2015, giusta avviso n.1342/2019, ritualmente notificato in data 02.01.2020 – Ultimo atto inviato a Società_1 SAS: Ingiunzione di pagamento n. 23924 del 14.09.2023;
7) €. 54,77 per TASI 2015, giusta avviso n.1012/201, notificato in data 02.01.2020 – Ultimo atto inviato a
Società_1 SAS: Ingiunzione di pagamento n. 23924 del 14.09.2023; 8) €. 611,00 per TASI 2015, da avviso n.1106/2019 notificato in data 02.01.2020 – Ultimo atto inviato a
Società_1 SAS: Ingiunzione di pagamento n. 23924 del 14.09.2023;
9) €. 11,56 per spese di notifica alla ditta cessata. Ultimo atto inviato a Società_1 SAS: Ingiunzione di pagamento n. 23924 del 14.09.2023.
Tanto doverosamente premesso, avverso l'ingiunzione di pagamento impugnata, la OR ha proposto il ricorso in esame, lamentando i seguenti motivi: 1) Non debenza delle somme ed insussistenza del credito per illegittimo addebito delle imposte del sig. Nominativo_1 alla società immobiliare Nominativo_1 S.a.s.. Prescrizione quinquennale dei crediti, ai sensi dell'art. 161 della legge n.296/2006. La OR, destinataria della notifica dell'ingiunzione di pagamento n.9365 del 22.05.2025, in quanto ex socia accomandataria della società
Società_1 S.a.s., lamenta che gli avvisi di accertamento azionati n. 1341/2019, n. 1011/2019,
n.1342/2019 e n.1012/2019 si riferiscono non alla Società_1, ma riguardano i debiti personali del sig.
Nominativo_1, ex socio accomandatario della società nel 2014/2015. Conseguentemente, essendo i debiti del socio strettamente personali, non potrebbero ricadere sulla società, poiché sorti al fuori della sfera delle obbligazioni sociali. Per l'effetto, essi, non dovrebbero assolutamente ricadere sulla OR, nemmeno in quanto socia accomandataria della società.
Infatti, essendo tali somme oggetto di rateizzazione del 14.02.23, peraltro comunicata via pec alla società
Società_1, la OR odierna avrebbe appreso della riferibilità dei debiti alla persona fisica del sig.
Nominativo_1, solo di recente, ovvero solo dopo l'invio, da parte della Resistente_1 Spa, della copia degli avvisi di accertamento, in data 03.09.2025. 1) B: Con tale sub motivo, la OR ha evidenziato che le voci di credito ai punti 5) e 8) dell'ingiunzione impugnata, si sarebbero prescritte, atteso che gli avvisi di accertamento per imposte degli anni 2014/2015, venivano notificate alla Società_1 in data 02.01.2020, mentre l'ingiunzione impugnata con il presente ricorso le è stata notificata solo il 10.06.2025, ben oltre il termine prescrizionale di 5 anni previsto per IMU E TASI. Infine, altro sub motivo, di cui al punto 1) C riguarda le voci di credito al punto 9), in relazione alle quali non sarebbe stata affatto provata la notifica.
Per tali ragioni, la OR ha proposto in via preliminare istanza di sospensione, inaudita altera parte, dell'ingiunzione di pagamento impugnata n.9365 del 22.05.2025, sussistendo, a suo dire, sia il requisito del fumus boni iuris, attraverso la fondatezza dei motivi di ricorso, sia del periculum in mora, poiché un eventuale riscossione coattiva potrebbe arrecare pregiudizio alla OR, considerata la rilevanza dell'importo richiesto. Nel merito, ha chiesto, infine, accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Avverso il ricorso in esame, le Parti Resistenti Comune di Fontaniva (PD), Ente Impositore, ed ABACO S.p.A.
Concessionario per la riscossione dei tributi locali del predetto Comune, non si sono costituite, pur essendo state edotte della pendenza del giudizio per cui è causa. Con ricorso recante R.G. Nominativo_2, l'odierna OR ha impugnato la medesima ingiunzione di pagamento, già impugnata con ricorso RG 530/2025, lamentando i medesimi motivi e riportandosi alle medesime conclusioni.
Successivamente, in data 15.09.2025, l'istante OR_1, ha depositato istanza di rinuncia al predetto giudizio RG Nominativo_2, promosso sempre
contro
ABACO S.p.A. e Comune di Fontaniva.
Inoltre, in data 01.10.2025, l'adita Corte, Sezione 1, riunitasi per decidere sull'istanza di sospensione promossa dalla OR, ha emesso Decreto n.326/2025, depositato il 03.10.2025, con cui ha respinto l'istanza di sospensione dell'atto impugnato, inaudita altera parte, per mancanza di allegazione in ordine alla eccezionale urgenza prevista per il provvedimento di cui all'art. 47, comma 3, del D.lgs. n. 546 del 1992.
RAGIONI DELLA DECISIONE
All'udienza del 19 dicembre 2025 il ricorso proposto dalla sig.ra OR_1, di cui al RG 530/2025, è stato deciso, avendo la OR espressamente rinunciato al successivo ricorso, avverso la medesima ingiunzione di pagamento, recante RG Nominativo_2.
L'adito Giudice, preso atto della mancata costituzione in giudizio delle Resistente_1 S.p.A. e Comune di
Fontaniva, accoglie il ricorso per cui è causa, per le seguenti considerazioni.
L'odierna OR ha, con un unico motivo di doglianza, lamentato l'illegittimo addebito delle imposte del sig. Nominativo_1 alla società Società_1 S.a.s., trattandosi di debiti strettamente personali dell'ex socio, non imputabili alla società, né tantomeno alla OR. Inoltre, ha evidenziato che, per alcuni crediti, si sarebbe maturata la prescrizione quinquennale ex art. 161 della legge n.296/2006.
Orbene, in relazione a tale censura, l'adito Giudice non può non soffermarsi sulla vexata quaestio della responsabilità patrimoniale degli ex soci per le obbligazioni tributarie di una società estinta, a seguito della cancellazione dal registro delle imprese, trattandosi di questione di particolare rilevanza e complessità, foriera di contrasto giurisprudenziale. Infatti, la cancellazione della società dal Registro delle imprese non comporta automaticamente l'estinzione dei debiti tributari, con la conseguenza che l'Amministrazione finanziaria può rivolgersi agli ex soci per il recupero dei debiti fiscali residui. Tuttavia, tale possibilità non è illimitata, ma è soggetta a precisi presupposti giuridici e limiti applicativi. A tal proposito, degna di evidenza, è la recente pronuncia delle SS.UU. (Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 3625 del 12 febbraio 2025), che ha risolto le contrastanti interpretazioni emerse negli anni, delineando un quadro normativo più chiaro e stabilendo le condizioni affinché l'Amministrazione finanziaria possa chiamare gli ex soci a rispondere dei debiti fiscali della società estinta. Più segnatamente, la questione che le Sezioni Unite hanno valutato è stata: 1) in primo luogo, verificare la sussistenza della condizione di cui all'art. 2945 c.c., al fine di consentire ai creditori sociali di far valere i loro crediti nei confronti dei soci, dopo la cancellazione della società, e l'interesse ad agire in capo all'Amministrazione finanziaria o la legittimazione passiva del socio, ai fini della prosecuzione del processo originariamente instaurato contro la società; 2) in secondo luogo, verificare se la riconducibilità nell'ambito dell'una condizione dell'azione o dell'altra, implicasse conseguenze specifiche in tema di onere della prova.
Ebbene, le Sezioni Unite hanno enunciato i seguenti principi di diritto:
1. gli ex soci subentrano nei rapporti debitori della società estinta, acquisendo la legittimazione processuale in continuità con l'impresa cancellata.
Tuttavia, la loro responsabilità patrimoniale è limitata alle somme effettivamente percepite in sede di liquidazione della società. Pertanto, gli ex soci non possono essere considerati automaticamente responsabili dei debiti fiscali della società, ma devono rispondere nei limiti delle somme effettivamente percepite;
2) il suddetto presupposto (ossia l'avvenuta riscossione di somme risultanti dal bilancio finale di liquidazione ex art. 2495 c.c.), deve essere provato dall'Amministrazione finanziaria mediante la notificazione agli ex soci di un apposito avviso di accertamento (ex artt. 36, comma 5, D.P.R. n. 602/73 e 60 D.P.R. n. 600/73); 3)
l'accertamento della responsabilità degli ex soci deve avvenire attraverso un autonomo avviso di accertamento nei loro confronti, senza che questi possano essere coinvolti automaticamente nel processo relativo alla società estinta.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la prefata sentenza n. 3625 del 12 febbraio 2025, hanno stabilito che: a)
l'avvenuta riscossione, da parte dei soci, di somme risultanti dal bilancio finale di liquidazione, ai sensi dell'art. 2495, comma 3, c.c., rappresenta non solo il limite massimo dell'esposizione debitoria personale dei soci, ma anche una condizione dell'azione attinente all'interesse ad agire e non alla legittimazione ad causam dei soci stessi;
b) il suddetto presupposto, se contestato, deve essere dimostrato dall'Amministrazione finanziaria, mediante apposito avviso di accertamento, notificato ai soci, ex artt. 36, comma 5, D.P.R. n. 602/73 e 60 D.P.R.
n. 600/73; c) la verifica dell'avvenuta riscossione di somme, in base al bilancio finale di liquidazione, deve essere espressamente dedotta nella fase di accertamento nei confronti dei soci e non può, pertanto, essere introdotta per la prima volta nel giudizio di impugnazione promosso dalla società avverso l'originario avviso di accertamento a essa notificato, anche qualora tale giudizio prosegua nei confronti dei soci, subentrati quale effetto dell'estinzione della società.
In definitiva, la sentenza delle SS.UU. ha stabilito che, a seguito dell'estinzione della società per cancellazione dal Registro delle imprese, gli ex soci subentrano nei rapporti debitori della società estinta, acquisendo la legittimazione processuale in continuità con la stessa. Tuttavia, tale subentro non implica la loro automatica responsabilità patrimoniale, che resta limitata a quanto effettivamente percepito in sede di liquidazione. Infatti, l'eventuale responsabilità dei soci richiede l'esistenza di elementi concreti che attestino il trasferimento in loro favore di somme di denaro o altri beni sociali. Conseguentemente, non può affatto configurarsi una responsabilità automatica a carico dei soci, ma unicamente nei limiti del vantaggio economico concretamente ricevuto. Inoltre, l'accertamento della responsabilità degli ex soci deve avvenire mediante la notifica di un autonomo avviso di accertamento, specificamente rivolto agli ex soci, al fine di evitare che questi siano coinvolti automaticamente nel processo instaurato nei confronti della società estinta.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, dunque, non v'è chi non veda come l'ingiunzione di pagamento impugnata dall'odierna OR, nella qualità di ex socia della Società_1 S.a.s., sia illegittima.
Infatti, gli avvisi di accertamento azionati n.1341/2019 (doc. 3), n.1011/2019 (doc. 4), n.1342/2019 (doc. 5) e n.1012/2019 (doc. 6), sottesi all'ingiunzione impugnata, non solo concernono debiti tributari personali del sig.
Nominativo_1, ex socio accomandatario della società nel 2014/2015 e non della società Società_1
S.a.s., ma risultano essere stati notificati alla società stessa, illo tempore.
Inoltre, va rilevato che le somme di cui ai summenzionati avvisi, sono state oggetto della rateizzazione n.1067 del 14.02.2023, inoltrata dalla Resistente, a mezzo pec, alla società stessa e buona parte dei ratei già risulta esser stata pagata proprio dall'odierna OR (n. 13 rate per un totale di €.2.335,40), ignara del fatto che tali somme erano imputabili all'ex socio Nominativo_1. Infatti, l'istante ha appreso della riferibilità dei debiti di cui agli avvisi, al sig. Nominativo_1, solo dopo aver ricevuto, da parte di Abaco S.p.A., in data 03.09.2025, la copia dei predetti avvisi di accertamento. Inoltre, l'ingiunzione di pagamento n.23924 del 14.09.2023, nei confronti della società Società_1, relativamente alle voci di debito nn. 6 e 7 (Imu 2015 e Tasi 2015), risulta non esser stata mai notificata alla OR, in qualità di ex socia.
Risulta, infatti, che l'odierna OR ha esborsato rate di cui agli avvisi di accertamento n.1341 e n. 1011
(Imu e Tasi 2014) che, in realtà, non concernono debiti della Società ormai estinta, ma debiti personali del sig.
Nominativo_1, ragion per cui la richiesta di restituzione degli importi erroneamente pagati dalla odierna
OR è da ritenersi legittima e fondata.
Ad ogni buon conto, posto che può configurarsi una responsabilità patrimoniale dell'ex socio anche dopo la cancellazione della società estinta, potendo egli, rispondere dei debiti sociali, essa non è automatica, né illimitata, essendo limitata a quanto effettivamente percepito dal socio nel bilancio finale di liquidazione e subordinata alla prova della sussistenza di alcuni requisiti che, nella fattispecie, mancano.
Nell'applicare il principio introdotto dalle SS.UU. nella summenzionata sentenza n. 3625/2025, infatti, deve questo Giudice rilevare che, non v' è alcuna prova, dell'avvenuta riscossione, da parte dell'ex socio ER e dell'odierna OR OR_1, di somme risultanti dal bilancio finale di liquidazione, ai sensi dell'art. 2495, comma 3, c.c. - condizione dell'azione attinente all'interesse ad agire;
b) tale condicio avrebbe dovuto esser provata dalla Resistente, mediante apposito avviso di accertamento, notificato al socio, ex artt. 36, comma 5, D.P.R. n. 602/73 e 60 D.P.R. n. 600/73. Tale circostanza, nella fattispecie, non risulta provata, avendo la OR rilevato di non aver mai ricevuto notifica dell'ingiunzione di pagamento n.23924/2023, circa Imu 2015 e Tasi 2015. Anche la mancata costituzione in giudizio delle Società_2 ha impedito la verifica di tale circostanza. c) Infine, la verifica dell'avvenuta riscossione di somme, in base al bilancio finale di liquidazione, non risulta esser stata espressamente dedotta nella fase di accertamento nei confronti dei soci.
A sostegno di quanto affermato, depone, altresì, la circostanza che l'ingiunzione è stata notificata alla società
Società_1 S.a.s. nel 2023, quando era ormai già estinta. Ma alcuna notifica è stata fatta agli ex soci.
Inoltre, quand'anche le Società_2 avessero provato di aver provveduto alla notifica nei confronti degli ex soci, questa andrebbero considerate nulle e non interruttive della prescrizione.
A fortiori, deve questo Giudice rilevare che in ordine alle voci di credito (nn. 5 e 8) per Imu e Tasi 2015, è maturata la prescrizione del credito, essendo gli avvisi di accertamento, stati notificati alla società Immobiliare in data 02.01.2020, mentre l'odierna ingiunzione di pagamento è stata notificata alla sola ex-socia OR solo di recente, in data 10.06.2025, ben oltre il termine prescrizionale di 5 anni previsto per IMU E TASI.
Per le suesposte considerazioni, dunque, le doglianze di cui al ricorso in esame, risultano fondate e meritevoli di accoglimento e, per l'effetto, l'ingiunzione di pagamento impugnata dalla OR odierna, di €. 5.605,51, va annullata, attesa la non debenza di buona parte degli importi di cui era debitore l'ex socio Nominativo_1 personalmente (avvisi nn. 1341,1011, 1342,1012) ed attesa, altresì, l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui agli avvisi nn.1341,1011,1342,1012, 1226 e 1106.
Vi è da dire, però, che in udienza la Parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, e la parte resistente ha dichiarato di aderire alla rinuncia.
PQM
La Corte di Giustizia di I Grado di Padova, sezione II, in persona del Giudice monocratico, dichiara estinto il procedimento.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Padova, in data 19 dicembre 2025
Il Giudice Relatore
Prof. Avv. Carmine Ruggiero
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
RUGGIERO CARMINE, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 530/2025 depositato il 07/09/2025
proposto da
OR_1 - CF_OR_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Fontaniva - Piazza Umberto I 35014 Fontaniva PD
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Abaco Spa - 02391510266
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INGIUNZIONE n. 9365 IMU 2014
- INGIUNZIONE n. 9365 IMU 2015
- INGIUNZIONE n. 9365 TASI 2014
- INGIUNZIONE n. 9365 TASI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
OR/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso recante R.G.530/2025 l'odierna OR OR_1, nella qualità di socia accomandataria di Società_1 S.a.s., ha contestato ed impugnato l'ingiunzione di pagamento n. 9365 del 22.05.2025, per l'importo di €. 5.605,51, notificatale in data 10.06.2025.
Si premette che la società di cui l'istante faceva parte, è stata sciolta in data 23.11.2021 e cancellata dal
Registro delle Imprese in data 30.11.2021.
L'atto impugnato dalla odierna OR, emesso da Abaco S.p.A., concessionario per la riscossione per il
Comune di Fontaniva (PD), comprende i seguenti debiti: 1) €. 361,50, per IMU 2014, giusta avviso n.1225/2019, ritualmente notificato in data 02.01.2020 – Ultimo atto inviato a Società_1 SAS:
Piano di rateizzazione n. 1067 del 14.02.2023;
2) €. 233,00 per IMU 2014, giusta avviso n.1341/2019, ritualmente notificato in data 02.01.2020 – Ultimo atto inviato a Società_1 SAS: Piano di rateizzazione n. 1067 del 14.02.2023;
3) €. 335,86 per TASI 2014, giusta avviso n.1011/2019, ritualmente notificato in data 02.01.2020 – Ultimo atto inviato a Società_1 SAS: Piano di rateizzazione n. 1067 del 14.02.2023;
4) €. 589,00 per TASI 2014, giusta avviso n.1105/2019, ritualmente notificato in data 02.01.2020 – Ultimo atto inviato a Società_1 SAS: Piano di rateizzazione n. 1067 del 14.02.2023;
5) €. 2.722,00 per IMU 2015, come da avviso n.1226/2019, anch'esso notificato in data 02.01.2020 – Ultimo atto inviato a Società_1 SAS: Ingiunzione di pagamento n. 23924 del 14.09.2023;
6) €. 38,55 per IMU 2015, giusta avviso n.1342/2019, ritualmente notificato in data 02.01.2020 – Ultimo atto inviato a Società_1 SAS: Ingiunzione di pagamento n. 23924 del 14.09.2023;
7) €. 54,77 per TASI 2015, giusta avviso n.1012/201, notificato in data 02.01.2020 – Ultimo atto inviato a
Società_1 SAS: Ingiunzione di pagamento n. 23924 del 14.09.2023; 8) €. 611,00 per TASI 2015, da avviso n.1106/2019 notificato in data 02.01.2020 – Ultimo atto inviato a
Società_1 SAS: Ingiunzione di pagamento n. 23924 del 14.09.2023;
9) €. 11,56 per spese di notifica alla ditta cessata. Ultimo atto inviato a Società_1 SAS: Ingiunzione di pagamento n. 23924 del 14.09.2023.
Tanto doverosamente premesso, avverso l'ingiunzione di pagamento impugnata, la OR ha proposto il ricorso in esame, lamentando i seguenti motivi: 1) Non debenza delle somme ed insussistenza del credito per illegittimo addebito delle imposte del sig. Nominativo_1 alla società immobiliare Nominativo_1 S.a.s.. Prescrizione quinquennale dei crediti, ai sensi dell'art. 161 della legge n.296/2006. La OR, destinataria della notifica dell'ingiunzione di pagamento n.9365 del 22.05.2025, in quanto ex socia accomandataria della società
Società_1 S.a.s., lamenta che gli avvisi di accertamento azionati n. 1341/2019, n. 1011/2019,
n.1342/2019 e n.1012/2019 si riferiscono non alla Società_1, ma riguardano i debiti personali del sig.
Nominativo_1, ex socio accomandatario della società nel 2014/2015. Conseguentemente, essendo i debiti del socio strettamente personali, non potrebbero ricadere sulla società, poiché sorti al fuori della sfera delle obbligazioni sociali. Per l'effetto, essi, non dovrebbero assolutamente ricadere sulla OR, nemmeno in quanto socia accomandataria della società.
Infatti, essendo tali somme oggetto di rateizzazione del 14.02.23, peraltro comunicata via pec alla società
Società_1, la OR odierna avrebbe appreso della riferibilità dei debiti alla persona fisica del sig.
Nominativo_1, solo di recente, ovvero solo dopo l'invio, da parte della Resistente_1 Spa, della copia degli avvisi di accertamento, in data 03.09.2025. 1) B: Con tale sub motivo, la OR ha evidenziato che le voci di credito ai punti 5) e 8) dell'ingiunzione impugnata, si sarebbero prescritte, atteso che gli avvisi di accertamento per imposte degli anni 2014/2015, venivano notificate alla Società_1 in data 02.01.2020, mentre l'ingiunzione impugnata con il presente ricorso le è stata notificata solo il 10.06.2025, ben oltre il termine prescrizionale di 5 anni previsto per IMU E TASI. Infine, altro sub motivo, di cui al punto 1) C riguarda le voci di credito al punto 9), in relazione alle quali non sarebbe stata affatto provata la notifica.
Per tali ragioni, la OR ha proposto in via preliminare istanza di sospensione, inaudita altera parte, dell'ingiunzione di pagamento impugnata n.9365 del 22.05.2025, sussistendo, a suo dire, sia il requisito del fumus boni iuris, attraverso la fondatezza dei motivi di ricorso, sia del periculum in mora, poiché un eventuale riscossione coattiva potrebbe arrecare pregiudizio alla OR, considerata la rilevanza dell'importo richiesto. Nel merito, ha chiesto, infine, accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Avverso il ricorso in esame, le Parti Resistenti Comune di Fontaniva (PD), Ente Impositore, ed ABACO S.p.A.
Concessionario per la riscossione dei tributi locali del predetto Comune, non si sono costituite, pur essendo state edotte della pendenza del giudizio per cui è causa. Con ricorso recante R.G. Nominativo_2, l'odierna OR ha impugnato la medesima ingiunzione di pagamento, già impugnata con ricorso RG 530/2025, lamentando i medesimi motivi e riportandosi alle medesime conclusioni.
Successivamente, in data 15.09.2025, l'istante OR_1, ha depositato istanza di rinuncia al predetto giudizio RG Nominativo_2, promosso sempre
contro
ABACO S.p.A. e Comune di Fontaniva.
Inoltre, in data 01.10.2025, l'adita Corte, Sezione 1, riunitasi per decidere sull'istanza di sospensione promossa dalla OR, ha emesso Decreto n.326/2025, depositato il 03.10.2025, con cui ha respinto l'istanza di sospensione dell'atto impugnato, inaudita altera parte, per mancanza di allegazione in ordine alla eccezionale urgenza prevista per il provvedimento di cui all'art. 47, comma 3, del D.lgs. n. 546 del 1992.
RAGIONI DELLA DECISIONE
All'udienza del 19 dicembre 2025 il ricorso proposto dalla sig.ra OR_1, di cui al RG 530/2025, è stato deciso, avendo la OR espressamente rinunciato al successivo ricorso, avverso la medesima ingiunzione di pagamento, recante RG Nominativo_2.
L'adito Giudice, preso atto della mancata costituzione in giudizio delle Resistente_1 S.p.A. e Comune di
Fontaniva, accoglie il ricorso per cui è causa, per le seguenti considerazioni.
L'odierna OR ha, con un unico motivo di doglianza, lamentato l'illegittimo addebito delle imposte del sig. Nominativo_1 alla società Società_1 S.a.s., trattandosi di debiti strettamente personali dell'ex socio, non imputabili alla società, né tantomeno alla OR. Inoltre, ha evidenziato che, per alcuni crediti, si sarebbe maturata la prescrizione quinquennale ex art. 161 della legge n.296/2006.
Orbene, in relazione a tale censura, l'adito Giudice non può non soffermarsi sulla vexata quaestio della responsabilità patrimoniale degli ex soci per le obbligazioni tributarie di una società estinta, a seguito della cancellazione dal registro delle imprese, trattandosi di questione di particolare rilevanza e complessità, foriera di contrasto giurisprudenziale. Infatti, la cancellazione della società dal Registro delle imprese non comporta automaticamente l'estinzione dei debiti tributari, con la conseguenza che l'Amministrazione finanziaria può rivolgersi agli ex soci per il recupero dei debiti fiscali residui. Tuttavia, tale possibilità non è illimitata, ma è soggetta a precisi presupposti giuridici e limiti applicativi. A tal proposito, degna di evidenza, è la recente pronuncia delle SS.UU. (Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 3625 del 12 febbraio 2025), che ha risolto le contrastanti interpretazioni emerse negli anni, delineando un quadro normativo più chiaro e stabilendo le condizioni affinché l'Amministrazione finanziaria possa chiamare gli ex soci a rispondere dei debiti fiscali della società estinta. Più segnatamente, la questione che le Sezioni Unite hanno valutato è stata: 1) in primo luogo, verificare la sussistenza della condizione di cui all'art. 2945 c.c., al fine di consentire ai creditori sociali di far valere i loro crediti nei confronti dei soci, dopo la cancellazione della società, e l'interesse ad agire in capo all'Amministrazione finanziaria o la legittimazione passiva del socio, ai fini della prosecuzione del processo originariamente instaurato contro la società; 2) in secondo luogo, verificare se la riconducibilità nell'ambito dell'una condizione dell'azione o dell'altra, implicasse conseguenze specifiche in tema di onere della prova.
Ebbene, le Sezioni Unite hanno enunciato i seguenti principi di diritto:
1. gli ex soci subentrano nei rapporti debitori della società estinta, acquisendo la legittimazione processuale in continuità con l'impresa cancellata.
Tuttavia, la loro responsabilità patrimoniale è limitata alle somme effettivamente percepite in sede di liquidazione della società. Pertanto, gli ex soci non possono essere considerati automaticamente responsabili dei debiti fiscali della società, ma devono rispondere nei limiti delle somme effettivamente percepite;
2) il suddetto presupposto (ossia l'avvenuta riscossione di somme risultanti dal bilancio finale di liquidazione ex art. 2495 c.c.), deve essere provato dall'Amministrazione finanziaria mediante la notificazione agli ex soci di un apposito avviso di accertamento (ex artt. 36, comma 5, D.P.R. n. 602/73 e 60 D.P.R. n. 600/73); 3)
l'accertamento della responsabilità degli ex soci deve avvenire attraverso un autonomo avviso di accertamento nei loro confronti, senza che questi possano essere coinvolti automaticamente nel processo relativo alla società estinta.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la prefata sentenza n. 3625 del 12 febbraio 2025, hanno stabilito che: a)
l'avvenuta riscossione, da parte dei soci, di somme risultanti dal bilancio finale di liquidazione, ai sensi dell'art. 2495, comma 3, c.c., rappresenta non solo il limite massimo dell'esposizione debitoria personale dei soci, ma anche una condizione dell'azione attinente all'interesse ad agire e non alla legittimazione ad causam dei soci stessi;
b) il suddetto presupposto, se contestato, deve essere dimostrato dall'Amministrazione finanziaria, mediante apposito avviso di accertamento, notificato ai soci, ex artt. 36, comma 5, D.P.R. n. 602/73 e 60 D.P.R.
n. 600/73; c) la verifica dell'avvenuta riscossione di somme, in base al bilancio finale di liquidazione, deve essere espressamente dedotta nella fase di accertamento nei confronti dei soci e non può, pertanto, essere introdotta per la prima volta nel giudizio di impugnazione promosso dalla società avverso l'originario avviso di accertamento a essa notificato, anche qualora tale giudizio prosegua nei confronti dei soci, subentrati quale effetto dell'estinzione della società.
In definitiva, la sentenza delle SS.UU. ha stabilito che, a seguito dell'estinzione della società per cancellazione dal Registro delle imprese, gli ex soci subentrano nei rapporti debitori della società estinta, acquisendo la legittimazione processuale in continuità con la stessa. Tuttavia, tale subentro non implica la loro automatica responsabilità patrimoniale, che resta limitata a quanto effettivamente percepito in sede di liquidazione. Infatti, l'eventuale responsabilità dei soci richiede l'esistenza di elementi concreti che attestino il trasferimento in loro favore di somme di denaro o altri beni sociali. Conseguentemente, non può affatto configurarsi una responsabilità automatica a carico dei soci, ma unicamente nei limiti del vantaggio economico concretamente ricevuto. Inoltre, l'accertamento della responsabilità degli ex soci deve avvenire mediante la notifica di un autonomo avviso di accertamento, specificamente rivolto agli ex soci, al fine di evitare che questi siano coinvolti automaticamente nel processo instaurato nei confronti della società estinta.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, dunque, non v'è chi non veda come l'ingiunzione di pagamento impugnata dall'odierna OR, nella qualità di ex socia della Società_1 S.a.s., sia illegittima.
Infatti, gli avvisi di accertamento azionati n.1341/2019 (doc. 3), n.1011/2019 (doc. 4), n.1342/2019 (doc. 5) e n.1012/2019 (doc. 6), sottesi all'ingiunzione impugnata, non solo concernono debiti tributari personali del sig.
Nominativo_1, ex socio accomandatario della società nel 2014/2015 e non della società Società_1
S.a.s., ma risultano essere stati notificati alla società stessa, illo tempore.
Inoltre, va rilevato che le somme di cui ai summenzionati avvisi, sono state oggetto della rateizzazione n.1067 del 14.02.2023, inoltrata dalla Resistente, a mezzo pec, alla società stessa e buona parte dei ratei già risulta esser stata pagata proprio dall'odierna OR (n. 13 rate per un totale di €.2.335,40), ignara del fatto che tali somme erano imputabili all'ex socio Nominativo_1. Infatti, l'istante ha appreso della riferibilità dei debiti di cui agli avvisi, al sig. Nominativo_1, solo dopo aver ricevuto, da parte di Abaco S.p.A., in data 03.09.2025, la copia dei predetti avvisi di accertamento. Inoltre, l'ingiunzione di pagamento n.23924 del 14.09.2023, nei confronti della società Società_1, relativamente alle voci di debito nn. 6 e 7 (Imu 2015 e Tasi 2015), risulta non esser stata mai notificata alla OR, in qualità di ex socia.
Risulta, infatti, che l'odierna OR ha esborsato rate di cui agli avvisi di accertamento n.1341 e n. 1011
(Imu e Tasi 2014) che, in realtà, non concernono debiti della Società ormai estinta, ma debiti personali del sig.
Nominativo_1, ragion per cui la richiesta di restituzione degli importi erroneamente pagati dalla odierna
OR è da ritenersi legittima e fondata.
Ad ogni buon conto, posto che può configurarsi una responsabilità patrimoniale dell'ex socio anche dopo la cancellazione della società estinta, potendo egli, rispondere dei debiti sociali, essa non è automatica, né illimitata, essendo limitata a quanto effettivamente percepito dal socio nel bilancio finale di liquidazione e subordinata alla prova della sussistenza di alcuni requisiti che, nella fattispecie, mancano.
Nell'applicare il principio introdotto dalle SS.UU. nella summenzionata sentenza n. 3625/2025, infatti, deve questo Giudice rilevare che, non v' è alcuna prova, dell'avvenuta riscossione, da parte dell'ex socio ER e dell'odierna OR OR_1, di somme risultanti dal bilancio finale di liquidazione, ai sensi dell'art. 2495, comma 3, c.c. - condizione dell'azione attinente all'interesse ad agire;
b) tale condicio avrebbe dovuto esser provata dalla Resistente, mediante apposito avviso di accertamento, notificato al socio, ex artt. 36, comma 5, D.P.R. n. 602/73 e 60 D.P.R. n. 600/73. Tale circostanza, nella fattispecie, non risulta provata, avendo la OR rilevato di non aver mai ricevuto notifica dell'ingiunzione di pagamento n.23924/2023, circa Imu 2015 e Tasi 2015. Anche la mancata costituzione in giudizio delle Società_2 ha impedito la verifica di tale circostanza. c) Infine, la verifica dell'avvenuta riscossione di somme, in base al bilancio finale di liquidazione, non risulta esser stata espressamente dedotta nella fase di accertamento nei confronti dei soci.
A sostegno di quanto affermato, depone, altresì, la circostanza che l'ingiunzione è stata notificata alla società
Società_1 S.a.s. nel 2023, quando era ormai già estinta. Ma alcuna notifica è stata fatta agli ex soci.
Inoltre, quand'anche le Società_2 avessero provato di aver provveduto alla notifica nei confronti degli ex soci, questa andrebbero considerate nulle e non interruttive della prescrizione.
A fortiori, deve questo Giudice rilevare che in ordine alle voci di credito (nn. 5 e 8) per Imu e Tasi 2015, è maturata la prescrizione del credito, essendo gli avvisi di accertamento, stati notificati alla società Immobiliare in data 02.01.2020, mentre l'odierna ingiunzione di pagamento è stata notificata alla sola ex-socia OR solo di recente, in data 10.06.2025, ben oltre il termine prescrizionale di 5 anni previsto per IMU E TASI.
Per le suesposte considerazioni, dunque, le doglianze di cui al ricorso in esame, risultano fondate e meritevoli di accoglimento e, per l'effetto, l'ingiunzione di pagamento impugnata dalla OR odierna, di €. 5.605,51, va annullata, attesa la non debenza di buona parte degli importi di cui era debitore l'ex socio Nominativo_1 personalmente (avvisi nn. 1341,1011, 1342,1012) ed attesa, altresì, l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui agli avvisi nn.1341,1011,1342,1012, 1226 e 1106.
Vi è da dire, però, che in udienza la Parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, e la parte resistente ha dichiarato di aderire alla rinuncia.
PQM
La Corte di Giustizia di I Grado di Padova, sezione II, in persona del Giudice monocratico, dichiara estinto il procedimento.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Padova, in data 19 dicembre 2025
Il Giudice Relatore
Prof. Avv. Carmine Ruggiero