Art. 351.
(Indennita' in caso di cessazione del contratto a tempo indeterminato per volonta' dell'armatore).
In caso di cessazione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato per volonta' dell'armatore, e' dovuta all'arruolato una indennita' pari al numero di giornate di retribuzione determinato dalle norme corporative o in mancanza, dagli usi, per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato.
Ai fini dell'applicazione del comma precedente devono essere computati i periodi di infermita' per i quali l'arruolato abbia avuto diritto al trattamento previsto nell'articolo 356.
((31)) --------------- AGGIORNAMENTO (31)
La L. 29 maggio 1982, n. 297 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le indennita' di cui agli articoli 351 , 352 , 919 e 920 del codice della navigazione , approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 , sono sostituite dal trattamento di fine rapporto disciplinato dall' articolo 2120 del codice civile ."
(Indennita' in caso di cessazione del contratto a tempo indeterminato per volonta' dell'armatore).
In caso di cessazione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato per volonta' dell'armatore, e' dovuta all'arruolato una indennita' pari al numero di giornate di retribuzione determinato dalle norme corporative o in mancanza, dagli usi, per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato.
Ai fini dell'applicazione del comma precedente devono essere computati i periodi di infermita' per i quali l'arruolato abbia avuto diritto al trattamento previsto nell'articolo 356.
((31)) --------------- AGGIORNAMENTO (31)
La L. 29 maggio 1982, n. 297 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le indennita' di cui agli articoli 351 , 352 , 919 e 920 del codice della navigazione , approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 , sono sostituite dal trattamento di fine rapporto disciplinato dall' articolo 2120 del codice civile ."