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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/12/2025, n. 4254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4254 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
Il Tribunale di Napoli Nord, 3^ sezione civile, in persona del giudice monocratico designato GOP dott. Gianluca Actis, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 10106/2024 R.G., introitata in decisione nell'udienza del
25.11.2025 e vertente
T R A
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Aversa (CE), alla Via S. D'Acquisto n. 5, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Laudante (PEC: , che la Email_1
rappresenta e difende giusta procura in atti,
OPPONENTE
E
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliata in Salerno, alla Via R. De Martino n. 10, presso lo studio dell'Avv. Mario Di Giulio (PEC: .salerno), Email_2 CP_2
che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.11.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti si riportavano agli scritti difensivi concludendo come da atti di causa, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti.
L'opponente concludeva come da note di precisazione delle conclusioni e comparsa conclusionale, per la revoca dell'ordinanza del 16.05.2025 e, per l'effetto, per l'ammissione dei mezzi istruttori articolati, rinviando la causa in prosieguo;
in subordine, nel merito, per il rigetto della domanda di pagamento perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti, con condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. in favore della parte opponente;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, in favore del procuratore antistatario.
L'opposta concludeva come da foglio di precisazione delle conclusioni e comparsa conclusionale, per la declaratoria di nullità dell'atto di citazione, con i conseguenti provvedimenti in rito, nonché, nel merito, per il rigetto integrale dell'opposizione, con condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c.
Sulle rassegnate conclusioni, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 01.12.2024, la proponeva Parte_1
opposizione, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., avverso l'atto di precetto notificatole in data 22.11.2024 ad istanza della in cui le veniva intimato il Controparte_1
pagamento della somma di € 10.534,19, in forza di un effetto cambiario dell'importo di
€ 10.000,00 con scadenza 30.09.2024.
A fondamento dell'opposizione, la deduceva l'inesistenza del diritto Parte_1
della controparte a procedere ad esecuzione forzata, esponendo che, a fronte di un'esposizione debitoria di € 152.578,79 maturata nell'ambito di pregressi rapporti commerciali, in data 02.05.2024 aveva ceduto alla crediti Controparte_1
d'imposta per un valore complessivo di € 162.985,85; nonché sostenendo che tale cessione era stata accettata dalla creditrice quale pagamento a saldo e con effetto estintivo immediato (pro soluto) di ogni pretesa, con il connesso impegno verbale dei legali rappresentanti della alla restituzione dei titoli cambiari Controparte_1
precedentemente rilasciati in garanzia, tra cui quello azionato.
L'opponente lamentava, inoltre, che la società opposta, in violazione di tali accordi, non solo non aveva restituito i titoli, ma aveva illegittimamente emesso note di debito per
“presunti interessi” e aveva proceduto a porre all'incasso la cambiale oggetto di precetto. Chiedeva, pertanto, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, nel merito, la declaratoria di nullità del precetto per inesistenza del credito, con condanna della controparte al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Si costituiva in giudizio la la quale contestava le avverse Controparte_1
deduzioni, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
In via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. per l'erronea indicazione dei termini a comparire e, nel merito, negava che la cessione dei crediti fiscali avesse avuto efficacia pro soluto, sostenendo che, data la non immediata esigibilità di detti crediti (fruibili in rate annuali fino al 2032), le parti avevano pattuito la corresponsione di interessi, regolarmente fatturati tramite note di debito, e che le cambiali erano state consegnate in pagamento a garanzia di tale operazione e non solo del debito originario.
L'opposta evidenziava come l'onere di provare l'accordo estintivo gravasse sull'opponente, la quale non aveva fornito alcuna prova scritta in tal senso;
concludendo così per il rigetto dell'opposizione, nonché chiedendo, infine, la condanna dell'opponente al risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3,
c.p.c.
Concessi i termini di cui all'art. 171-ter c.p.c. (applicabile ratione temporis), le parti depositavano le rispettive memorie;
e, in particolare, con la memoria n. 2, l'opponente articolava prova per testi volta a dimostrare l'esistenza dell'accordo verbale di saldo pro- soluto.
Con ordinanza del 16.05.2025, il Giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, rilevando che l'opponente non aveva fornito prova idonea del nesso tra la cessione dei crediti e l'estinzione del debito portato dalla cambiale azionata;
nonché, ritenendo che l'opponente non avesse articolato mezzi istruttori, così come l'opposta, riteneva la causa matura per la decisione e fissava l'udienza del 20.11.2025 per la precisazione delle conclusioni, assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Nelle more, con provvedimento del Presidente del Tribunale di Napoli Nord del 13.10.2025, la causa veniva assegnata sul ruolo del sottoscritto GOP.
Quindi l'opponente, nelle proprie note di precisazione delle conclusioni e nella comparsa conclusionale, insisteva per la revoca dell'ordinanza del 16.05.2025, evidenziando l'errore materiale in cui sarebbe incorso il Giudice nel non considerare le istanze istruttorie formulate nella memoria n. 2.
Infine, le parti depositavano comparse conclusionali e memorie di replica, insistendo nelle rispettive tesi difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.- L'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata da parte opposta per la presunta violazione dell'art. 163, n. 7, c.p.c. a causa dell'indicazione di termini a comparire erronei, è infondata e deve essere rigettata;
e ciò in quanto, ai sensi dell'art. 164, comma
3, c.p.c., la costituzione del convenuto sana i vizi della citazione relativi alla vocatio in ius.
Nel caso di specie, l'opposta si è regolarmente costituita in Controparte_1
giudizio, svolgendo compiutamente le proprie difese nel merito e senza lamentare una concreta lesione del proprio diritto di difesa.
Del resto, la finalità dell'assegnazione dei termini a comparire è, infatti, quella di garantire al convenuto un congruo lasso di tempo per approntare la propria strategia difensiva.
Quindi, avendo l'opposta avuto modo di difendersi pienamente, ogni eventuale vizio deve ritenersi sanato con effetto ex tunc.
§2.- L'opponente ha chiesto, anche in sede conclusionale, la revoca dell'ordinanza del
16.05.2025, lamentando un errore materiale del Giudice, il quale avrebbe ritenuto non articolati mezzi istruttori, nonostante la richiesta di prova testimoniale contenuta nella memoria ex art. 171-ter, n. 2, c.p.c.
La doglianza è infondata.
La decisione del Giudice di non ammettere i mezzi di prova e di rimettere la causa in decisione costituisce una valutazione, anche implicita, sulla superfluità o inammissibilità delle prove richieste ai fini della decisione;
e tale valutazione rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito.
Nel caso di specie, come si vedrà nel prosieguo, la prova testimoniale articolata dall'opponente, volta a dimostrare l'esistenza di un accordo verbale di estinzione del debito e di rinuncia agli interessi, si palesa inammissibile alla luce dei limiti probatori previsti dal codice civile in materia di patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento.
Pertanto, la decisione di non procedere all'istruzione probatoria e di ritenere la causa matura per la decisione sulla base della documentazione in atti è corretta e non merita revoca.
§3.- Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Il presente giudizio ha ad oggetto un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., con la quale l'opponente ha contestato il diritto della parte creditrice di procedere esecutivamente in forza di un titolo di credito (una cambiale).
In tale contesto, grava sull'opponente, che ha la veste sostanziale di attore, l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria incorporata nel titolo.
La cambiale, infatti, costituisce un titolo esecutivo che, per le sue caratteristiche di astrattezza e letteralità, attribuisce al possessore il diritto di agire esecutivamente, salvo che il debitore non fornisca la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione del rapporto sottostante che ne giustificava l'emissione.
Nel caso di specie, la ha fondato la propria difesa sull'allegazione di Parte_1
un accordo verbale, in forza del quale la cessione di crediti fiscali avrebbe estinto pro soluto l'intera esposizione debitoria verso la con conseguente Controparte_1
obbligo di quest'ultima di restituire i titoli cambiari in suo possesso.
Tale ricostruzione è rimasta, tuttavia, una mera allegazione di parte, priva di adeguato supporto probatorio.
La tesi dell'opposta, secondo cui, invece, la cessione dei crediti, data la loro esigibilità differita nel tempo, sarebbe avvenuta pro solvendo (e non pro soluto), è giuridicamente supportata dall'evidenza che la cessione del credito “in luogo dell'adempimento”, disciplinata dall'art. 1198 c.c., si presume pro solvendo, salvo che le parti non abbiano pattuito diversamente: ciò significa che l'obbligazione originaria si estingue solo con la riscossione del credito ceduto e non con il semplice perfezionamento dell'accordo di cessione.
Un patto contrario, che configuri la cessione come pro-soluto (con liberazione immediata del debitore), costituisce un'eccezione alla regola e deve essere provato da chi lo allega, ossia dalla Parte_1
Ebbene, l'opponente non ha fornito alcuna prova scritta di tale accordo derogatorio;
e la richiesta di ammettere prova testimoniale sul punto è inammissibile, in quanto volta a provare un patto contrario al contenuto di documenti (le cambiali, che incorporano una promessa di pagamento incondizionata) e a una prassi commerciale (avallata dalla norma di cui all'art. 1198 c.c.) che, in assenza di patto scritto, depone per la natura pro solvendo della cessione di crediti non immediatamente liquidi.
Inoltre, la condotta tenuta delle parti corrobora la tesi dell'opposta:
- è pacifico che la abbia emesso, successivamente alla cessione Controparte_1
dei crediti, tre note di debito per un totale di € 39.175,38 a titolo di “interessi su cessione credito”, allegando, senza specifica e tempestiva contestazione, che tali note siano state regolarmente annotate nelle scritture contabili di entrambe le società;
- la contestazione di tali note da parte della è avvenuta solo in data Parte_1
24.10.2024, ovvero a distanza di mesi dalla loro emissione e solo dopo che la cambiale con scadenza 30.09.2024 era risultata insoluta e protestata.
Tale comportamento non appare compatibile con la pretesa esistenza di un accordo che escludeva la corresponsione di qualsivoglia interesse.
Quanto alla doglianza relativa alla necessità della forma scritta per la pattuizione di interessi ultralegali ex art. 1284 c.c., richiamata dall'opponente, si osserva che la questione non è dirimente;
infatti, le somme indicate nelle note di debito non paiono qualificabili come interessi moratori in senso tecnico, quanto piuttosto come il corrispettivo pattuito per la dilazione di pagamento concessa tramite l'accettazione di crediti fiscali non immediatamente esigibili.
In ogni caso, anche a voler ritenere non dovuti tali importi, ciò non inciderebbe sulla validità ed esigibilità della cambiale azionata, la quale si riferisce a una porzione del debito capitale originario non coperta dal valore attuale della cessione.
Infine, la pendenza di un procedimento penale a carico dei rappresentanti della società opposta, come dedotto dall'opponente, non ha alcuna incidenza diretta sulla presente causa civile, stante l'autonomia dei due giudizi.
In conclusione, l'opponente non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante, non avendo dimostrato l'avvenuta estinzione del debito portato dal titolo esecutivo azionato.
L'opposizione deve, pertanto, essere integralmente rigettata.
§4.- Circa la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., formulata in giudizio da entrambe le parti, va detto che non se ne ravvisano qui i presupposti.
Infatti, quella avanzata dall'opponente è infondata, stante il rigetto dell'opposizione; mentre per quella richiesta dall'opposto, non emerge con sufficiente certezza un profilo di mala fede o colpa grave nella condotta processuale dell'opponente, pur a fronte della risultata infondatezza in diritto dell'opposizione.
§5.- Le spese di lite seguono la soccombenza, per cui esse vanno poste a carico dell'opponente e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al Parte_1
D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 5.201,00 a €
26.000,00) e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da contro Parte_1 Controparte_1
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
[...]
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna la in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Parte_1 pagamento in favore di in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.000,00 per competenze, oltre spese generali CPA e IVA.
Così deciso in Aversa in data 02.12.2025.
Il G.O.P. Giudice monocratico dott. Gianluca Actis
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
Il Tribunale di Napoli Nord, 3^ sezione civile, in persona del giudice monocratico designato GOP dott. Gianluca Actis, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 10106/2024 R.G., introitata in decisione nell'udienza del
25.11.2025 e vertente
T R A
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Aversa (CE), alla Via S. D'Acquisto n. 5, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Laudante (PEC: , che la Email_1
rappresenta e difende giusta procura in atti,
OPPONENTE
E
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliata in Salerno, alla Via R. De Martino n. 10, presso lo studio dell'Avv. Mario Di Giulio (PEC: .salerno), Email_2 CP_2
che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.11.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti si riportavano agli scritti difensivi concludendo come da atti di causa, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti.
L'opponente concludeva come da note di precisazione delle conclusioni e comparsa conclusionale, per la revoca dell'ordinanza del 16.05.2025 e, per l'effetto, per l'ammissione dei mezzi istruttori articolati, rinviando la causa in prosieguo;
in subordine, nel merito, per il rigetto della domanda di pagamento perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti, con condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. in favore della parte opponente;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, in favore del procuratore antistatario.
L'opposta concludeva come da foglio di precisazione delle conclusioni e comparsa conclusionale, per la declaratoria di nullità dell'atto di citazione, con i conseguenti provvedimenti in rito, nonché, nel merito, per il rigetto integrale dell'opposizione, con condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c.
Sulle rassegnate conclusioni, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 01.12.2024, la proponeva Parte_1
opposizione, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., avverso l'atto di precetto notificatole in data 22.11.2024 ad istanza della in cui le veniva intimato il Controparte_1
pagamento della somma di € 10.534,19, in forza di un effetto cambiario dell'importo di
€ 10.000,00 con scadenza 30.09.2024.
A fondamento dell'opposizione, la deduceva l'inesistenza del diritto Parte_1
della controparte a procedere ad esecuzione forzata, esponendo che, a fronte di un'esposizione debitoria di € 152.578,79 maturata nell'ambito di pregressi rapporti commerciali, in data 02.05.2024 aveva ceduto alla crediti Controparte_1
d'imposta per un valore complessivo di € 162.985,85; nonché sostenendo che tale cessione era stata accettata dalla creditrice quale pagamento a saldo e con effetto estintivo immediato (pro soluto) di ogni pretesa, con il connesso impegno verbale dei legali rappresentanti della alla restituzione dei titoli cambiari Controparte_1
precedentemente rilasciati in garanzia, tra cui quello azionato.
L'opponente lamentava, inoltre, che la società opposta, in violazione di tali accordi, non solo non aveva restituito i titoli, ma aveva illegittimamente emesso note di debito per
“presunti interessi” e aveva proceduto a porre all'incasso la cambiale oggetto di precetto. Chiedeva, pertanto, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, nel merito, la declaratoria di nullità del precetto per inesistenza del credito, con condanna della controparte al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Si costituiva in giudizio la la quale contestava le avverse Controparte_1
deduzioni, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
In via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. per l'erronea indicazione dei termini a comparire e, nel merito, negava che la cessione dei crediti fiscali avesse avuto efficacia pro soluto, sostenendo che, data la non immediata esigibilità di detti crediti (fruibili in rate annuali fino al 2032), le parti avevano pattuito la corresponsione di interessi, regolarmente fatturati tramite note di debito, e che le cambiali erano state consegnate in pagamento a garanzia di tale operazione e non solo del debito originario.
L'opposta evidenziava come l'onere di provare l'accordo estintivo gravasse sull'opponente, la quale non aveva fornito alcuna prova scritta in tal senso;
concludendo così per il rigetto dell'opposizione, nonché chiedendo, infine, la condanna dell'opponente al risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3,
c.p.c.
Concessi i termini di cui all'art. 171-ter c.p.c. (applicabile ratione temporis), le parti depositavano le rispettive memorie;
e, in particolare, con la memoria n. 2, l'opponente articolava prova per testi volta a dimostrare l'esistenza dell'accordo verbale di saldo pro- soluto.
Con ordinanza del 16.05.2025, il Giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, rilevando che l'opponente non aveva fornito prova idonea del nesso tra la cessione dei crediti e l'estinzione del debito portato dalla cambiale azionata;
nonché, ritenendo che l'opponente non avesse articolato mezzi istruttori, così come l'opposta, riteneva la causa matura per la decisione e fissava l'udienza del 20.11.2025 per la precisazione delle conclusioni, assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Nelle more, con provvedimento del Presidente del Tribunale di Napoli Nord del 13.10.2025, la causa veniva assegnata sul ruolo del sottoscritto GOP.
Quindi l'opponente, nelle proprie note di precisazione delle conclusioni e nella comparsa conclusionale, insisteva per la revoca dell'ordinanza del 16.05.2025, evidenziando l'errore materiale in cui sarebbe incorso il Giudice nel non considerare le istanze istruttorie formulate nella memoria n. 2.
Infine, le parti depositavano comparse conclusionali e memorie di replica, insistendo nelle rispettive tesi difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.- L'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata da parte opposta per la presunta violazione dell'art. 163, n. 7, c.p.c. a causa dell'indicazione di termini a comparire erronei, è infondata e deve essere rigettata;
e ciò in quanto, ai sensi dell'art. 164, comma
3, c.p.c., la costituzione del convenuto sana i vizi della citazione relativi alla vocatio in ius.
Nel caso di specie, l'opposta si è regolarmente costituita in Controparte_1
giudizio, svolgendo compiutamente le proprie difese nel merito e senza lamentare una concreta lesione del proprio diritto di difesa.
Del resto, la finalità dell'assegnazione dei termini a comparire è, infatti, quella di garantire al convenuto un congruo lasso di tempo per approntare la propria strategia difensiva.
Quindi, avendo l'opposta avuto modo di difendersi pienamente, ogni eventuale vizio deve ritenersi sanato con effetto ex tunc.
§2.- L'opponente ha chiesto, anche in sede conclusionale, la revoca dell'ordinanza del
16.05.2025, lamentando un errore materiale del Giudice, il quale avrebbe ritenuto non articolati mezzi istruttori, nonostante la richiesta di prova testimoniale contenuta nella memoria ex art. 171-ter, n. 2, c.p.c.
La doglianza è infondata.
La decisione del Giudice di non ammettere i mezzi di prova e di rimettere la causa in decisione costituisce una valutazione, anche implicita, sulla superfluità o inammissibilità delle prove richieste ai fini della decisione;
e tale valutazione rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito.
Nel caso di specie, come si vedrà nel prosieguo, la prova testimoniale articolata dall'opponente, volta a dimostrare l'esistenza di un accordo verbale di estinzione del debito e di rinuncia agli interessi, si palesa inammissibile alla luce dei limiti probatori previsti dal codice civile in materia di patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento.
Pertanto, la decisione di non procedere all'istruzione probatoria e di ritenere la causa matura per la decisione sulla base della documentazione in atti è corretta e non merita revoca.
§3.- Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Il presente giudizio ha ad oggetto un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., con la quale l'opponente ha contestato il diritto della parte creditrice di procedere esecutivamente in forza di un titolo di credito (una cambiale).
In tale contesto, grava sull'opponente, che ha la veste sostanziale di attore, l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria incorporata nel titolo.
La cambiale, infatti, costituisce un titolo esecutivo che, per le sue caratteristiche di astrattezza e letteralità, attribuisce al possessore il diritto di agire esecutivamente, salvo che il debitore non fornisca la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione del rapporto sottostante che ne giustificava l'emissione.
Nel caso di specie, la ha fondato la propria difesa sull'allegazione di Parte_1
un accordo verbale, in forza del quale la cessione di crediti fiscali avrebbe estinto pro soluto l'intera esposizione debitoria verso la con conseguente Controparte_1
obbligo di quest'ultima di restituire i titoli cambiari in suo possesso.
Tale ricostruzione è rimasta, tuttavia, una mera allegazione di parte, priva di adeguato supporto probatorio.
La tesi dell'opposta, secondo cui, invece, la cessione dei crediti, data la loro esigibilità differita nel tempo, sarebbe avvenuta pro solvendo (e non pro soluto), è giuridicamente supportata dall'evidenza che la cessione del credito “in luogo dell'adempimento”, disciplinata dall'art. 1198 c.c., si presume pro solvendo, salvo che le parti non abbiano pattuito diversamente: ciò significa che l'obbligazione originaria si estingue solo con la riscossione del credito ceduto e non con il semplice perfezionamento dell'accordo di cessione.
Un patto contrario, che configuri la cessione come pro-soluto (con liberazione immediata del debitore), costituisce un'eccezione alla regola e deve essere provato da chi lo allega, ossia dalla Parte_1
Ebbene, l'opponente non ha fornito alcuna prova scritta di tale accordo derogatorio;
e la richiesta di ammettere prova testimoniale sul punto è inammissibile, in quanto volta a provare un patto contrario al contenuto di documenti (le cambiali, che incorporano una promessa di pagamento incondizionata) e a una prassi commerciale (avallata dalla norma di cui all'art. 1198 c.c.) che, in assenza di patto scritto, depone per la natura pro solvendo della cessione di crediti non immediatamente liquidi.
Inoltre, la condotta tenuta delle parti corrobora la tesi dell'opposta:
- è pacifico che la abbia emesso, successivamente alla cessione Controparte_1
dei crediti, tre note di debito per un totale di € 39.175,38 a titolo di “interessi su cessione credito”, allegando, senza specifica e tempestiva contestazione, che tali note siano state regolarmente annotate nelle scritture contabili di entrambe le società;
- la contestazione di tali note da parte della è avvenuta solo in data Parte_1
24.10.2024, ovvero a distanza di mesi dalla loro emissione e solo dopo che la cambiale con scadenza 30.09.2024 era risultata insoluta e protestata.
Tale comportamento non appare compatibile con la pretesa esistenza di un accordo che escludeva la corresponsione di qualsivoglia interesse.
Quanto alla doglianza relativa alla necessità della forma scritta per la pattuizione di interessi ultralegali ex art. 1284 c.c., richiamata dall'opponente, si osserva che la questione non è dirimente;
infatti, le somme indicate nelle note di debito non paiono qualificabili come interessi moratori in senso tecnico, quanto piuttosto come il corrispettivo pattuito per la dilazione di pagamento concessa tramite l'accettazione di crediti fiscali non immediatamente esigibili.
In ogni caso, anche a voler ritenere non dovuti tali importi, ciò non inciderebbe sulla validità ed esigibilità della cambiale azionata, la quale si riferisce a una porzione del debito capitale originario non coperta dal valore attuale della cessione.
Infine, la pendenza di un procedimento penale a carico dei rappresentanti della società opposta, come dedotto dall'opponente, non ha alcuna incidenza diretta sulla presente causa civile, stante l'autonomia dei due giudizi.
In conclusione, l'opponente non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante, non avendo dimostrato l'avvenuta estinzione del debito portato dal titolo esecutivo azionato.
L'opposizione deve, pertanto, essere integralmente rigettata.
§4.- Circa la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., formulata in giudizio da entrambe le parti, va detto che non se ne ravvisano qui i presupposti.
Infatti, quella avanzata dall'opponente è infondata, stante il rigetto dell'opposizione; mentre per quella richiesta dall'opposto, non emerge con sufficiente certezza un profilo di mala fede o colpa grave nella condotta processuale dell'opponente, pur a fronte della risultata infondatezza in diritto dell'opposizione.
§5.- Le spese di lite seguono la soccombenza, per cui esse vanno poste a carico dell'opponente e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al Parte_1
D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 5.201,00 a €
26.000,00) e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da contro Parte_1 Controparte_1
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
[...]
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna la in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Parte_1 pagamento in favore di in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.000,00 per competenze, oltre spese generali CPA e IVA.
Così deciso in Aversa in data 02.12.2025.
Il G.O.P. Giudice monocratico dott. Gianluca Actis