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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/12/2025, n. 12429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12429 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice NT IZ, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 2/12/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 21320/2025 r.g.l., vertente
TRA
, con gli avv.ti VULCANO MARIO e FUNCIELLO ROSA Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, in giudizio tramite proprio funzionario
RESISTENTE
OGGETTO: liquidazione dell'assegno mensile
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato il 11.6.2025, Parte_1 ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo, sul presupposto del decreto di omologa del requisito sanitario legittimante l'assegno mensile di cui all'art. 13 L. 118/1971, decreto emesso dal Tribunale di Roma e depositato in data 6.2.2025, accertarsi e dichiararsi il
1 diritto alla liquidazione dei ratei arretrati dell'assegno a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 30.3.2023 e condannarsi l' al CP_2 pagamento, in proprio favore, del relativo importo, oltre accessori come per legge. La ricorrente ha esposto in fatto quanto segue:
- con decreto depositato in data 6.2.2025, il Tribunale di Roma, nell'ambito del procedimento ex art. 445bis c.p.c., ha omologato l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze dell'espletata CTU medico-legale riconoscendo in suo favore il requisito sanitario di cui all'art. 13 L. 118/1971 a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 30.3.2023;
- quindi, in data 10.2.2025 è stato trasmesso all'ente previdenziale il modello AP70 con la indicazione dei dati socio-economici necessari ai fini della liquidazione;
- nonostante ciò, ad oggi l'ente non ha provveduto. Ciò esposto, la ricorrente ha rassegnato le conclusioni prima indicate. Instaurato ritualmente il contraddittorio, l' si è costituito in CP_2 giudizio facendo rilevare che “in data 13/06/2025 è stato predisposto il pagamento come da te08 che si allega” e che “Successivamente, in data 01/07/2025 è avvenuto l'accredito della prestazione, come da prospetto- cassetto previdenziale che si allega”; ha chiesto, dunque, dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria di spese di giudizio. All'udienza di prima comparizione delle parti, il 2.12.2025, il procuratore di parte ricorrente, preso atto dell'intervenuto accredito della prestazione, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna dell' al pagamento delle spese di giudizio mentre il CP_2 procuratore di parte resistente ha chiesto compensarsi le medesime spese
“in quanto non vi è traccia di notifica del decreto di omologa e comunque risulta che il pagamento è stato tempestivo”. Quindi, la causa, istruita per via documentale, è stata discussa e decisa come di seguito.
***
Da quanto dichiarato dalle parti nonché dalla documentazione prodotta (vd. la “Comunicazione di Liquidazione Prestazione n. 044-700207198180 Cat. INVCIV, decorrenza 1 aprile 2023”, datata 13.6.2025, e la stampa dal
“Cassetto Previdenziale Cittadino” che riporta, quale data della valuta per l'accredito degli arretrati, la data del “01/07/2025”, in all.ti alla memoria di costituzione dell' ), emerge con ogni evidenza la cessazione della CP_2 materia del contendere.
2 Si stima equo compensare integralmente le spese di giudizio non essendo stata fornita dalla parte ricorrente la prova della data di notifica del decreto di omologa essendo questo il momento a decorrere dal quale si valuta la tempestività dell'adempimento; ai sensi dell'art. 445bis, comma 5, c.p.c. il decreto, infatti, “…, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”. Agli atti figura soltanto, peraltro in formato “.pdf”, la ricevuta di avvenuta consegna del modello AP70, in data 10.2.2025 (all. 2); si consideri, poi, la data della comunicazione di liquidazione dell'ente, il 13.6.2025, e la data di presentazione del ricorso giudiziario, il 11.6.2025. Tutto ciò induce a ritenere, in difetto di elementi contrari, tempestivo l'adempimento dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma il 2/12/2025
IL GIUDICE
NT IZ
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