CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trieste, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 15/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRIESTE Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
MISERI CARLO, Presidente
PSAILA VINCENZO, TO
MILILLO GIORGIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 131/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Trieste - Piazza Unita' D'Italia 4 34100 Trieste TS
elettivamente domiciliato presso comune.trieste@certgov.fvg.it
Esatto S.p.a. - 01051150322
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso esattospa@legalmail.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 173556582/2025 IMU 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti.
Resistente/Appellato: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 - Società per azioni, con sede legale in Roma, in persona del Procuratore speciale Dott. Nominativo_1, ricorre avverso l'avviso di accertamento emesso da Esatto S.p.a., provvedimento n. 173556582 del 18.04.2025, notificato in data 22.04.2025, con il quale si contesta il mancato versamento parziale dell'imposta IMU, per l'anno 2020, per l'importo complessivo di
€ 69.767,00, di cui € 50.058,00 per omessa imposta, € 15.017,00 per sanzioni, € 4.690,00 per interessi,
€ 2,00 per spese di notifica.
Espone che gli immobili inclusi nell'epigrafato avviso di accertamento siti in Indirizzo_1, in Indirizzo_2, Indirizzo_3 appartengono rispettivamente al Fondo Fondo_1 (Indirizzo_1); al Fondo Fondo_2 (Indirizzo_2); al Fondo Fondo_3 (Indirizzo_3). Per gli immobili in questione è stata debitamente corrisposta l'IMU per € 21.872,00.
Gli immobili dal n. 10 al n. 12 (Indirizzo_4) e dal n. 26 al n. 29 (Indirizzo_5) sono di proprietà del Fondo Fondo_4.
Asserisce inoltre che per gli immobili siti in Indirizzo_4, il Fondo Fondo_4, ha debitamente corrisposto, per la relativa IMU la somma di € 21.872,00; mentre per le unità immobiliari che insistono in Indirizzo_5
(punti dal n. 24 al n. 27) non è stata versata alcuna imposta in quanto gli immobili in questione sono destinati quali sede della Guardia di Finanza.
Sottolinea che in data 21.02.2024, Esatto Spa per il Comune di Trieste, a seguito di ricorso, ha annullato in autotutela gli avvisi di accertamento IMU 2018 e IMU 2019.
Motivi di ricorso.
A. Illegittimità dell'avviso per violazione del giudicato esterno.
B. Difetto di legittimazione passiva della Società_1 S.p.a. - Violazione dell'art. 2, comma VI, D.L. 351/2001.
C. Illegittimità dell'avviso per violazione del divieto di confusione dei Fondi - Violazione art. 36 del TUF.
D. Avvenuto pagamento dell'IMU per l'anno 2020. E. Violazione di legge dell'avviso - Violazione degli artt. 2, co. 6 e 4, co. 2, del D.L. 351/2001 e dell'art. 7, co. 1, lett. a) del D. Lgs. 504/1992 nonché della risoluzione del Ministero delle Finanze del 7 aprile 2005, prot. 25234/2004/DPF/UFF - sulla esenzione degli immobili.
In conclusione chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato. Spese di giudizio rifuse.
Esatto S.p.A., ritualmente costituita, conferma che l'avviso di accertamento è stato emesso dopo aver riscontrato l'omesso pagamento dell'IMU sulla scorta dei dati presenti in Catasto avendo rilevato l'assenza di specifiche motivazioni.
Precisa inoltre che l'instaurazione del contenzioso sarebbe stata evitabile se la ricorrente avesse opportunamente comunicato lo status degli immobili producendo la prevista dichiarazione e declinando il
“difetto di legittimazione passiva”.
Rimette quindi, a questo giudice, la decisione riguardo alla debenza o meno dell'imposta chiedendo, in ogni caso, la rifusione delle spese di giudizio.
Datosi avviso alle parti della data di trattazione della controversia la causa è stata trattenuta e decisa nella camera di consiglio del giorno 13.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 - Società per azioni è stata raggiunta dall'avviso di accertamento emesso da Esatto S.p.a., provvedimento n. 173556582 del 18.04.2025, con il quale si contesta l'omesso versamento dell'imposta IMU, per l'anno 2020, in ordine a talune posizioni comprese nella lista immobili.
La sottostante pretesa fiscale afferisce gli immobili siti in Indirizzo_5 descritti ai numeri d'ordine dal n. 24 al n. 27.
Esatto Spa ha annullato, in autotutela, a seguito di precedente impugnazione, gli avvisi di accertamento
IMU 2018 e IMU 2019.
Preliminarmente si deve dar conto che con il D.L. 25 settembre 2001 n. 351 convertito nella L. 23 novembre
2001 n. 410, all'art art. 4, co. 1, è stato disposto: “Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo beni immobili a uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. I decreti disciplinano altresì le procedure per l'individuazione o l'eventuale costituzione della società di gestione, per il suo funzionamento e per il collocamento delle quote del fondo e i criteri di attribuzione dei proventi derivanti dalla vendita delle quote”.
Con l'ulteriore Decreto del Ministro delle Finanze del 23 dicembre 2004, pubblicato sulla G.U. n. 303 del 28 dicembre 2004 (c.d. “Fondo immobili pubblici: Decreto trasferimento”), venivano trasferiti al Fondo Fondo_4 diversi immobili ad uso non residenziale individuati nel relativo allegato. Di talché il Fondo Fondo_4 è divenuto legittimo proprietario degli immobili oggetto dell'impugnato avviso di accertamento;
invero, previa sottoscrizione di regolare contratto, gli immobili risultano concessi in locazione all'Agenzia del Demanio ovvero destinati allo svolgimento di finalità pubbliche ed istituzionali ed, in quanto tali, meritevoli del provvedimento di esenzione.
In via preliminare, osserva la Corte, che va esaminato il secondo motivo di ricorso poiché, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n.
12002 del 28/05/2014).
La ricorrente deduce il “Difetto di legittimazione passiva della Società_1 S.P.A. – Violazione dell'art. 2, comma VI, D.L. 351/2001”.
Il ricorso è fondato.
La normativa IMU prevede che il presupposto per la sua applicazione, che è il medesimo di quello previsto a suo tempo per l'ICI, è il possesso di immobili. Nel caso in esame la ricorrente non è proprietario dei beni immobili né li utilizza per sé in quanto gli stessi rientrano nella disponibilità della Guardia di Finanza. Il destinatario del provvedimento risulta, pertanto, un mero “gestore” che non rientra tra i soggetti passivi dell'imposta. In tal senso si è già espressa la Corte di Cassazione con sentenza n. 10655 del 17.04.2019 che questa Corte richiama e condivide.
Per altro, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva è stata accolta da questa Corte con le sentenze nn. 218/2023 e 268/2024, passate in giudicato.
Conseguentemente, il ricorso, è da accogliere dovendosi ritenere che la ricorrente non è soggetto passivo dell'IMU.
Restano assorbite le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonee a sostenere una conclusione di tipo diverso.
Quanto alla richiesta di condanna al pagamento delle spese di giudizio è necessario precisare che la pretesa fiscale si fonda su elementi desunti dalla visura catastale che non espone la mancata disponibilità dei beni da parte della ricorrente né lo stato di esenzione nella quale versano gli immobili sottoposti a tassazione.
Per questa ragione le spese di giudizio sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese. Il TO Il Presidente Vincenzo Psaila Carlo Miseri
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRIESTE Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
MISERI CARLO, Presidente
PSAILA VINCENZO, TO
MILILLO GIORGIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 131/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Trieste - Piazza Unita' D'Italia 4 34100 Trieste TS
elettivamente domiciliato presso comune.trieste@certgov.fvg.it
Esatto S.p.a. - 01051150322
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso esattospa@legalmail.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 173556582/2025 IMU 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti.
Resistente/Appellato: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 - Società per azioni, con sede legale in Roma, in persona del Procuratore speciale Dott. Nominativo_1, ricorre avverso l'avviso di accertamento emesso da Esatto S.p.a., provvedimento n. 173556582 del 18.04.2025, notificato in data 22.04.2025, con il quale si contesta il mancato versamento parziale dell'imposta IMU, per l'anno 2020, per l'importo complessivo di
€ 69.767,00, di cui € 50.058,00 per omessa imposta, € 15.017,00 per sanzioni, € 4.690,00 per interessi,
€ 2,00 per spese di notifica.
Espone che gli immobili inclusi nell'epigrafato avviso di accertamento siti in Indirizzo_1, in Indirizzo_2, Indirizzo_3 appartengono rispettivamente al Fondo Fondo_1 (Indirizzo_1); al Fondo Fondo_2 (Indirizzo_2); al Fondo Fondo_3 (Indirizzo_3). Per gli immobili in questione è stata debitamente corrisposta l'IMU per € 21.872,00.
Gli immobili dal n. 10 al n. 12 (Indirizzo_4) e dal n. 26 al n. 29 (Indirizzo_5) sono di proprietà del Fondo Fondo_4.
Asserisce inoltre che per gli immobili siti in Indirizzo_4, il Fondo Fondo_4, ha debitamente corrisposto, per la relativa IMU la somma di € 21.872,00; mentre per le unità immobiliari che insistono in Indirizzo_5
(punti dal n. 24 al n. 27) non è stata versata alcuna imposta in quanto gli immobili in questione sono destinati quali sede della Guardia di Finanza.
Sottolinea che in data 21.02.2024, Esatto Spa per il Comune di Trieste, a seguito di ricorso, ha annullato in autotutela gli avvisi di accertamento IMU 2018 e IMU 2019.
Motivi di ricorso.
A. Illegittimità dell'avviso per violazione del giudicato esterno.
B. Difetto di legittimazione passiva della Società_1 S.p.a. - Violazione dell'art. 2, comma VI, D.L. 351/2001.
C. Illegittimità dell'avviso per violazione del divieto di confusione dei Fondi - Violazione art. 36 del TUF.
D. Avvenuto pagamento dell'IMU per l'anno 2020. E. Violazione di legge dell'avviso - Violazione degli artt. 2, co. 6 e 4, co. 2, del D.L. 351/2001 e dell'art. 7, co. 1, lett. a) del D. Lgs. 504/1992 nonché della risoluzione del Ministero delle Finanze del 7 aprile 2005, prot. 25234/2004/DPF/UFF - sulla esenzione degli immobili.
In conclusione chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato. Spese di giudizio rifuse.
Esatto S.p.A., ritualmente costituita, conferma che l'avviso di accertamento è stato emesso dopo aver riscontrato l'omesso pagamento dell'IMU sulla scorta dei dati presenti in Catasto avendo rilevato l'assenza di specifiche motivazioni.
Precisa inoltre che l'instaurazione del contenzioso sarebbe stata evitabile se la ricorrente avesse opportunamente comunicato lo status degli immobili producendo la prevista dichiarazione e declinando il
“difetto di legittimazione passiva”.
Rimette quindi, a questo giudice, la decisione riguardo alla debenza o meno dell'imposta chiedendo, in ogni caso, la rifusione delle spese di giudizio.
Datosi avviso alle parti della data di trattazione della controversia la causa è stata trattenuta e decisa nella camera di consiglio del giorno 13.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 - Società per azioni è stata raggiunta dall'avviso di accertamento emesso da Esatto S.p.a., provvedimento n. 173556582 del 18.04.2025, con il quale si contesta l'omesso versamento dell'imposta IMU, per l'anno 2020, in ordine a talune posizioni comprese nella lista immobili.
La sottostante pretesa fiscale afferisce gli immobili siti in Indirizzo_5 descritti ai numeri d'ordine dal n. 24 al n. 27.
Esatto Spa ha annullato, in autotutela, a seguito di precedente impugnazione, gli avvisi di accertamento
IMU 2018 e IMU 2019.
Preliminarmente si deve dar conto che con il D.L. 25 settembre 2001 n. 351 convertito nella L. 23 novembre
2001 n. 410, all'art art. 4, co. 1, è stato disposto: “Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo beni immobili a uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. I decreti disciplinano altresì le procedure per l'individuazione o l'eventuale costituzione della società di gestione, per il suo funzionamento e per il collocamento delle quote del fondo e i criteri di attribuzione dei proventi derivanti dalla vendita delle quote”.
Con l'ulteriore Decreto del Ministro delle Finanze del 23 dicembre 2004, pubblicato sulla G.U. n. 303 del 28 dicembre 2004 (c.d. “Fondo immobili pubblici: Decreto trasferimento”), venivano trasferiti al Fondo Fondo_4 diversi immobili ad uso non residenziale individuati nel relativo allegato. Di talché il Fondo Fondo_4 è divenuto legittimo proprietario degli immobili oggetto dell'impugnato avviso di accertamento;
invero, previa sottoscrizione di regolare contratto, gli immobili risultano concessi in locazione all'Agenzia del Demanio ovvero destinati allo svolgimento di finalità pubbliche ed istituzionali ed, in quanto tali, meritevoli del provvedimento di esenzione.
In via preliminare, osserva la Corte, che va esaminato il secondo motivo di ricorso poiché, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n.
12002 del 28/05/2014).
La ricorrente deduce il “Difetto di legittimazione passiva della Società_1 S.P.A. – Violazione dell'art. 2, comma VI, D.L. 351/2001”.
Il ricorso è fondato.
La normativa IMU prevede che il presupposto per la sua applicazione, che è il medesimo di quello previsto a suo tempo per l'ICI, è il possesso di immobili. Nel caso in esame la ricorrente non è proprietario dei beni immobili né li utilizza per sé in quanto gli stessi rientrano nella disponibilità della Guardia di Finanza. Il destinatario del provvedimento risulta, pertanto, un mero “gestore” che non rientra tra i soggetti passivi dell'imposta. In tal senso si è già espressa la Corte di Cassazione con sentenza n. 10655 del 17.04.2019 che questa Corte richiama e condivide.
Per altro, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva è stata accolta da questa Corte con le sentenze nn. 218/2023 e 268/2024, passate in giudicato.
Conseguentemente, il ricorso, è da accogliere dovendosi ritenere che la ricorrente non è soggetto passivo dell'IMU.
Restano assorbite le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonee a sostenere una conclusione di tipo diverso.
Quanto alla richiesta di condanna al pagamento delle spese di giudizio è necessario precisare che la pretesa fiscale si fonda su elementi desunti dalla visura catastale che non espone la mancata disponibilità dei beni da parte della ricorrente né lo stato di esenzione nella quale versano gli immobili sottoposti a tassazione.
Per questa ragione le spese di giudizio sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese. Il TO Il Presidente Vincenzo Psaila Carlo Miseri