Articolo 35 della Legge 16 dicembre 2024, n. 193
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18 dicembre 2024
Art. 35. Disposizioni per favorire l'investimento privato nelle start-up innovative 1. Al comma 1 dell'articolo 26-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
« b) un investimento di almeno euro 500.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una societa' o di un fondo di venture capital costituiti e operanti in Italia, mantenuto per almeno due anni, ovvero di almeno euro 250.000 nel caso che tale societa' sia una start-up innovativa iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all' articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ». Note all'art. 35:
- Si riporta il testo dell' articolo 26-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla presente legge:
«Art. 26-bis (Ingresso e soggiorno per investitori).
- 1. L'ingresso e il soggiorno per periodi superiori a tre mesi sono consentiti, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri che intendono effettuare, in nome proprio o per conto della persona giuridica che legalmente rappresentano:
a) un investimento di almeno euro 2.000.000 in titoli emessi dal Governo italiano e che vengano mantenuti per almeno due anni;
b) un investimento di almeno euro 500.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una societa' o di un fondo di venture capital costituiti e operanti in Italia, mantenuto per almeno due anni, ovvero di almeno euro 250.000 nel caso che tale societa' sia una start-up innovativa iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all' articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ;
c) una donazione a carattere filantropico di almeno euro 1.000.000 a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nei settori della cultura, istruzione, gestione dell'immigrazione, ricerca scientifica, recupero di beni culturali e paesaggistici e che:
1) dimostrano di essere titolari e beneficiari effettivi di un importo almeno pari a euro 2.000.000, nel caso di cui alla lettera a), o euro 1.000.000, nei casi di cui alla lettera b) e alla presente lettera, importo che deve essere in ciascun caso disponibile e trasferibile in Italia;
2) presentano una dichiarazione scritta in cui si impegnano a utilizzare i fondi di cui al numero 1) per effettuare un investimento o una donazione filantropica che rispettino i criteri di cui alle lettere a) e b) e alla presente lettera, entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia;
3) dimostrano di avere risorse sufficienti, in aggiunta rispetto ai fondi di cui al numero 1) e in misura almeno superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, per il proprio mantenimento durante il soggiorno in Italia.
(Omissis).».
Entrata in vigore il 18 dicembre 2024