Art. 8.
La posizione dei sottufficiali del Corpo trattenuti rimane regolata dall' art. 3 del decreto-legge 2 aprile 1948, n. 307 , ratificato con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1950, n. 594 .
La posizione dei sottufficiali del Corpo trattenuti rimane regolata dall' art. 3 del decreto-legge 2 aprile 1948, n. 307 , ratificato con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1950, n. 594 .