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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 09/12/2025, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Ciaralli
ha pronunciato ex art. 281 sexies cod. proc. civ. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4130 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
quale ex titolare dell'impresa individuale denominata Parte_1
“Resign Studio di EO Rossato”, con l'avv. Domenico Fato
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Flavia Canali CP_1
OPPOSTO
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 9.12.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, quale ex titolare dell'impresa Parte_1
individuale denominata “Resign Studio di EO TO, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1085/2024, pubblicato in data
17.10.2024 (R.G. n. 3045/2024), emesso su istanza della società con il CP_1
quale è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 28.273,51, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Pagina 1 di 4 2. Parte opponente ha eccepito in via preliminare (recte, pregiudiziale) il difetto di competenza per territorio del Tribunale adìto, per essere competente il Tribunale di Roma, ove risiede già titolare della suindicata e cessata Parte_1
impresa individuale.
3. All'udienza del 9.12.2025, fissata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., parte opposta ha aderito alla suddetta eccezione di incompetenza per territorio.
4. Ciò posto, osserva il Tribunale come il debitore ingiunto odierno opponente assuma la forma di impresa individuale, seppure cessata, pertanto coincidente con la persona fisica che ne è titolare, nel caso di specie residente in [...], con conseguente rilevanza del foro generale delle persone fisiche ex art. 18 cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 1652 del 27/01/2005 - Rv. 578736 – 01: “In tema di competenza territoriale, poiché l'azienda agricola, al pari della ditta individuale, non ha una soggettività giuridica diversa da quella del suo titolare, con il quale si identifica sotto l'aspetto sostanziale e processuale, il criterio di collegamento per l'individuazione del giudice territorialmente competente a provvedere sul ricorso diretto all'emanazione del decreto ingiuntivo va legittimamente identificato in base alla norma dell'art. 18 cod. proc. civ. concernente il foro generale delle persone fisiche.”).
5. In ogni caso, parte opposta, attrice sostanziale, ha prestato adesione all'eccezione di incompetenza del Tribunale adìto formulata da parte opponente (cfr. verbale d'udienza del 9.12.2025).
6. Deve, conseguentemente, dichiararsi, con assorbimento di ogni successiva questione, l'incompetenza per territorio del Tribunale di Tivoli in favore del
Tribunale di Roma, dinanzi al quale la causa può essere riassunta nel termine di tre mesi di cui all'art. 50 cod. proc. civ..
7. Conseguentemente, essendo incompetente per territorio il Giudice che ha emesso il decreto qui opposto, lo stesso, siccome invalido, deve essere revocato e le parti devono essere rimesse dinanzi al Giudice indicato come competente (cfr.
Pagina 2 di 4 Cass. 12.12.1989, n. 5554; Id., 11.10.1995, n. 10586; Id., 17.3.1998, n. 2843; Id.
23.1.1999, n. 656; Id. 17/07/2009, n. 16744), presso il quale, peraltro, non prosegue il giudizio di opposizione ma la causa relativa alla pretesa azionata dal creditore, che dovrà svolgersi secondo le norme del procedimento ordinario (cfr.
Cass. 21.5.2007, n. 11748; Cass., 23.1.1999, n. 656).
8. La presente pronuncia deve necessariamente assumere la forma di sentenza, dal momento che “in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, primo comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69” (cfr., in tal senso, Cass. 21.8.2012, n. 14594).
9. In ragione dello spessore pregiudiziale della presente pronunzia, nonché dell'adesione all'eccezione di incompetenza prestata da parte opposta, le spese del giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita o respinta, così provvede:
1. dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Tivoli, essendo competente il Tribunale di Roma e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1085/2024 emesso dal Tribunale di Tivoli;
2. rimette le parti dinanzi al Tribunale di Roma entro il termine di tre mesi;
3. compensa tra le parti le spese del giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, ult. comma, cod. proc. civ.
Addì 9 dicembre 2025
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Il Giudice
Dott. Francesco Maria Ciaralli
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