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17 maggio 2014
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30 dicembre 2022
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Art. 7.
Disposizioni in materia di pianta organica degli uffici locali di esecuzione penale esterna del ((Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita')) del Ministero della giustizia
1. Qualora, in relazione alle esigenze di attuazione del presente capo ((e del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134)) , si renda necessario procedere all'adeguamento numerico e professionale della pianta organica degli uffici di esecuzione penale esterna del ((Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita')) del Ministero della giustizia, il Ministro della giustizia riferisce tempestivamente alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle modalita' con cui si provvedera' al predetto adeguamento, previo stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie da effettuare con apposito provvedimento legislativo.
2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro della giustizia riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito all'attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova ((e di pene sostitutive delle pene detentive, nonche' sullo stato generale dell'esecuzione penale esterna)) .
Disposizioni in materia di pianta organica degli uffici locali di esecuzione penale esterna del ((Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita')) del Ministero della giustizia
1. Qualora, in relazione alle esigenze di attuazione del presente capo ((e del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134)) , si renda necessario procedere all'adeguamento numerico e professionale della pianta organica degli uffici di esecuzione penale esterna del ((Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita')) del Ministero della giustizia, il Ministro della giustizia riferisce tempestivamente alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle modalita' con cui si provvedera' al predetto adeguamento, previo stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie da effettuare con apposito provvedimento legislativo.
2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro della giustizia riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito all'attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova ((e di pene sostitutive delle pene detentive, nonche' sullo stato generale dell'esecuzione penale esterna)) .
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- 1. Gli approfondimenti della dottrina sulla riforma Cartabia - 4. La giustizia riparativa. L’impatto della riforma Cartabia sui Tribunali: criticità e possibili…Roberta Palmisano · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 1
Premessa La Costituzione dedica l'art. 27 comma 3 alla funzione della pena affermando che essa deve “tendere alla rieducazione del condannato” e “non può consistere in trattamenti contrari al senso di umanità”. La norma, utilizzando il termine “condannato”, sembrava prendere in considerazione la fase esecutiva della pena[1]. Fin dall'inizio degli anni '90 del secolo scorso la Corte Costituzionale ha però chiarito che: “la necessità costituzionale che la pena debba "tendere" a rieducare, lungi dal rappresentare una mera generica tendenza riferita al solo trattamento, indica invece proprio una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e …
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