Articolo 7 della Legge 28 aprile 2014, n. 67
Articolo 6Articolo 8
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17 maggio 2014
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30 dicembre 2022
Art. 7.

Disposizioni in materia di pianta organica degli uffici locali di esecuzione penale esterna del ((Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita')) del Ministero della giustizia

1. Qualora, in relazione alle esigenze di attuazione del presente capo ((e del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134)) , si renda necessario procedere all'adeguamento numerico e professionale della pianta organica degli uffici di esecuzione penale esterna del ((Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita')) del Ministero della giustizia, il Ministro della giustizia riferisce tempestivamente alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle modalita' con cui si provvedera' al predetto adeguamento, previo stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie da effettuare con apposito provvedimento legislativo.
2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro della giustizia riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito all'attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova ((e di pene sostitutive delle pene detentive, nonche' sullo stato generale dell'esecuzione penale esterna)) .
Entrata in vigore il 30 dicembre 2022
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