Cass. pen., sez. V, sentenza 06/02/2024, n. 18130
CASS
Sentenza 6 febbraio 2024

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'omissione dell'avviso della facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova nel decreto di giudizio immediato emesso prima del deposito della sentenza della Corte costituzionale n. 19 del 2020 - che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 456, comma 2, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedeva che il decreto debba contenere tale avviso - determina una nullità di ordine generale non assoluta. (Fattispecie in cui la Corte, considerando irrilevante che non fosse stata avanzata, in concreto, una richiesta di messa alla prova, ha ritenuto tempestivamente eccepita la predetta nullità, dedotta dalla difesa alla prima udienza dibattimentale, riproposta con l'atto di appello e ribadita, dopo il deposito della sentenza della Consulta, con le conclusioni del giudizio di impugnazione).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 06/02/2024, n. 18130
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18130
    Data del deposito : 6 febbraio 2024

    Testo completo