CASS
Sentenza 25 maggio 2023
Sentenza 25 maggio 2023
Massime • 1
La sentenza straniera, riconosciuta ex art. 12 cod. pen. onde stabilire la recidiva o un altro effetto penale, non può essere intesa come provvedimento non esecutivo ai fini della richiesta di cancellazione dal certificato del casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 5 d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, sull'assunto che non sia stata considerata in un determinato procedimento penale nazionale, posto che il riconoscimento presuppone la mera possibilità di produzione degli effetti penali e non la loro attualità. (Vedi: n. 3715 del 1984, Rv. 167232-01).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/05/2023, n. 34607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34607 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN UD nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/10/2022 del TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA ROMANA PIRRELLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 34607 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 25/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano in composizione monocratica - nella veste di Giudice dell'esecuzione - ha respinto l'istanza presentata da DI RA, istanza volta alla cancellazione, dal certificato del casellario giudiziale, della sentenza della Corte di appello di Milano del 04/03/1991 (passata in giudicato il 08/04/1991) che aveva riconosciuto la sentenza emessa nell'anno 1984 dalla Corte di appello di Patrasso, in Grecia;
con quest'ultima decisione, la RA era stata condannata alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione, per violazione della legge in materia di sostanze stupefacenti. La difesa aveva dedotto che la sopra citata sentenza, di riconoscimento di pronuncia straniera, era stata emessa dalla Corte di appello di Milano al solo fine della contestazione della recidiva, circostanza divenuta ormai priva di interesse, al pari dell'indicazione nel casellario della sentenza in esame. Nel provvedimento impugnato, invece, il Tribunale di Milano ha sottolineato come la ragione sopra menzionata, posta dalla difesa a fondamento dell'istanza de qua, non possa essere ricondotta ad alcuno di quei casi, tassativamente dettati dall'art. 5 d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, che consentono la eliminazione delle iscrizioni dal casellario giudiziale. 2. Ricorre per cassazione DI RA, a mezzo del difensore avv. Mauro Notargiovanni, deducendo un motivo unico di ricorso, che viene di seguito sintetizzato entro i limiti necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e attraverso il quale viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen, per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, in relazione all'art. 5 d.P.R. n. 313 del 2002. 2.1. La doglianza, dunque, può essere brevemente riassunta nel modo che segue: - la ricorrente attivava la procedura finalizzata alla riabilitazione, dinanzi al Tribunale di sorveglianza di Roma, in relazione a condanne attinenti a fatti risalenti agli anni ottanta, che figuravano nel certificato del casellario giudiziale;
- il Tribunale di sorveglianza di Roma concedeva la riabilitazione, limitatamente alla sentenza della Corte di appello di Roma del 15/06/1988, a mezzo della quale la RA era stata condannata alla pena di anni sei di reclusione ed euro quattordicimila di multa, per i reati di detenzione di sostanze stupefacenti e ricettazione, commessi nel 1986; - veniva invece disattesa analoga istanza - in ragione della rinuncia, sopravvenuta con atto del 09/12/2021 - con riferimento alla sopra citata sentenza di riconoscimento di sentenza straniera;
- in data 07/10/2021, il difensore della condannata presentava istanza alla Corte di appello di Milano, domandando la cancellazione dell'iscrizione presente nel certificato del casellario giudiziale, con riferimento alla succitata sentenza della Corte di appello di Milano, di riconoscimento di sentenza straniera. In ipotesi difensiva, però, la recidiva sarebbe ormai priva di efficacia giuridica. 2 La difesa aveva presentato, infatti, alla Corte di appello di Roma - quale Giudice dell'esecuzione - una istanza volta a ottenere la declaratoria di prescrizione della pena della multa, ammontante a tredici milioni di lire, a lei inflitta dalla stessa Corte di appello il 15/06/1988, per i delitti di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di importazione di eroina. Con ordinanza del 22/09/2006, veniva rigettata dalla Corte di appello di Roma l'invocata declaratoria di estinzione della pena per prescrizione;
tale decisione era fondata sull'applicazione del disposto dell'art. 172, comma 7, cod. pen., in quanto figurava, nel certificato del casellario, anche la sentenza di riconoscimento di sentenza straniera di cui sopra. Proposto ricorso dalla RA, la Corte di cassazione - in data 23/04/2007 - annullava tale decisione negativa, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma. Quest'ultima, attenendosi al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte - con provvedimento del 22/01/2008 - dichiarava estinta per prescrizione la suddetta pena della multa, conformemente alla richiesta della difesa. Il corollario di tale iter processuale dovrebbe essere costituito - in ipotesi difensiva - dalla sopravvenuta non operatività di fatto - ad ogni effetto penale - della recidiva. 2.2. La difesa sostiene, insomma, la riconducibilità dell'ipotesi de qua alla disciplina dell'art. 5, comma 2, lett. b) d.P.R. n. 313 del 2002, laddove è prevista la cancellazione, dal casellario giudiziale, dell'iscrizione inerente ai provvedimenti giudiziari non esecutivi. La sentenza della Corte di appello di Milano del 04/03/1991, di riconoscimento di sentenza straniera di condanna, non ha avuto materialmente modo di operare all'interno dell'ordinamento italiano, stante l'intervento sopra descritto della Corte di cassazione. In ragione di ciò, tale decisione non ha materialmente comportato alcuna conseguenza per l'istante, tanto che può ascriversi alla ampia categoria dogmatica dei provvedimenti giudiziari a carattere non esecutivo e non eseguibili, la cui iscrizione nel casellario funge unicamente da ostacolo, rispetto alla giusta aspirazione della condannata alla più completa e definitiva riabilitazione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamando il carattere sicuramente tassativo dell'elencazione contenuta nell'art. 5 d.P.R. 313 del 2002, che è tale da non consentire di disporre alcuna cancellazione delle iscrizioni presenti nel casellario giudiziale, in ipotesi che non siano rigidamente coincidenti con quelle indicate dalla norma. 4. La difesa ha presentato memoria, a mezzo della quale ha insistito per l'accoglimento del proposto ricorso, finalizzato a consentire alla ricorrente di essere a tutti gli effetti "riabilitata". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 3 f 2. Sembra opportuno richiamare i pilastri sistematici e funzionali su cui si fonda l'istituto del casellario giudiziale, dovendosi in primo luogo ricordare che - a norma dell'articolo 3, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 313 del 2002 - in esso vanno iscritti, per estratto, i provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi, anche se pronunciati da autorità giudiziarie straniere, laddove essi vengano riconosciuti nell'ordinamento italiano ai sensi degli artt. 730 cod. proc. pen. e seguenti. Quanto all'attività certificativa, l'art. 21 del citato decreto stabilisce che: «1. Per ragioni di giustizia, gli uffici che esercitano la giurisdizione penale e quelli del pubblico ministero acquisiscono dal sistema il certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un determinato soggetto»; la ratio di tale norma è da ricercare nell'esigenza - ovviamente ineludibile per l'autorità giudiziaria penale - di avere piena conoscenza della situazione giudiziaria di ciascun soggetto. Si tratta, in effetti, della certificazione più ampia e completa disponibile nel sistema del casellario, la quale è limitata, tuttavia, unicamente alla giustizia penale. Con riferimento, invece, al certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato, l'art. 24 del suddetto decreto 313 del 2002 stabilisce quanto segue: «L'interessato ha il diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta.
1. Nel certificato sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative: [...] d) alle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l'amnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata». L'art. 5 del citato decreto disciplina, inoltre, i casi nei quali si procede alla eliminazione di una determinata iscrizione dal casellario giudiziale. Nel primo comma è dettata una regola di portata e valenza generale, secondo la quale si procede automaticamente a tale cancellazione, una volta che sia decorso un periodo pari a quindici anni, dal momento della morte della persona alla quale l'iscrizione si riferisce e, comunque, una volta che siano decorsi cento anni dalla nascita della stessa. Vi è poi, al secondo comma, una elencazione di casi nei quali viene disposta l'eliminazione delle iscrizioni. L'art. 5, comma 2, lett. b) del d.P.R. 313 del 2002 prevede, nello specifico, che debba farsi luogo alla cancellazione delle iscrizioni concernenti provvedimenti giudiziari non esecutivi;
quest'ultima è, appunto, la norma nel cui alveo applicativo la difesa intenderebbe ricondurre la vicenda concernente la RA. 3. Osserva il Collegio, però, che l'elencazione dei casi nei quali deve disporsi la cancellazione dell'iscrizione presenta - nel testo del succitato art.
5 - una connotazione di evidente tassatività, che renderebbe illegittima tale cancellazione in ipotesi diverse e non previste. Il tema in diritto proposto dalla difesa, allora, è quello della natura - che si pretende essere non esecutiva - da attribuire alla sentenza di riconoscimento di sentenza straniera, pronunciata a norma degli artt. 730 e 734 cod. proc. pen. 3.1. L'art. 12 cod. pen. disciplina le ragioni, in base alle quali è possibile procedere al riconoscimento di sentenza straniera e, al comma 1 n. 1), prevede che a ciò possa giungersi - come verificatosi nella concreta fattispecie - al fine di stabilire la sussistenza della recidiva. La non esecutività della sentenza di riconoscimento della sopra richiamata sentenza greca - e, 4 consequenzialmente, la possibilità di cancellazione dell'iscrizione della stessa, a norma dell'art. 5, comma 1, lett. b) d.P.R. 303 del 2002 - deriverebbe quindi, in ipotesi difensiva, dalla sequenza processuale sopra già riassunta in narrativa, al punto 2.1. Per massima chiarezza, tale percorso processuale può essere riepilogato come segue: a) la RA proponeva ricorso per cassazione, al fine di ottenere l'annullamento della decisione mediante la quale era stata disattesa - in forza dell'art. 172, comma 7, cod. pen., ossia figurando sul certificato del casellario anche la sentenza di riconoscimento di sentenza straniera di cui sopra - l'istanza finalizzata alla declaratoria di prescrizione della pena della multa;
b) la Corte di cassazione annullava tale decisione;
c) la Corte di appello di Roma, conformandosi al principio di diritto espresso in sede di legittimità, dichiarava estinta per prescrizione la pena della multa, in tal modo rendendo sostanzialmente non operante, ad ogni effetto penale, la recidiva;
d) ciò dovrebbe produrre l'ulteriore effetto di rendere non esecutiva, dunque cancellabile dal certificato del casellario giudiziale, la sopra citata sentenza di riconoscimento di sentenza straniera. 3.2. L'errore esegetico nel quale incorre la difesa, però, si annida nella mancata considerazione del fatto che il riconoscimento di sentenza straniera, finalizzato a stabilire la recidiva o altro effetto penale della condanna, prescinde dall'esistenza di un procedimento penale, in corso nel territorio nazionale ed al quale la recidiva stessa possa essere immediatamente riferita. L'ammissibilità del riconoscimento postula, infatti, non l'attualità degli effetti, bensì la mera possibilità di produzione degli stessi (il principio di diritto, risalente ma mai rivisitato, si trova espresso in Sez. 2, n. 3715 del 13/11/1984, Cantieri, Rv. 167232). 3.3. Da tali premesse di carattere teorico - di univoca significazione - si trae la conclusione che il riconoscimento di sentenza straniera, operato al fine di stabilire la sussistenza della recidiva, conservi comunque la sua validità ed efficacia, indipendentemente dall'applicazione che ne venga fatta in relazione al caso concreto;
consequenzialmente, non è corretto attribuire un connotato di non esecutività (dunque, correlativamente, di assoggettabilità alla procedura volta alla cancellazione dell'iscrizione presente nel casellario giudiziale) alla sentenza di riconoscimento di sentenza straniera, in dipendenza del semplice fatto che, della stessa, non si sia concretamente tenuto conto in un determinato procedimento penale. 3.4. Attraverso la visione della documentazione allegata al ricorso ad opera della difesa, in ossequio al principio della autosufficienza del ricorso, può del resto evincersi come la Corte di appello di Roma - decidendo in veste di giudice del rinvio, all'indomani dell'annullamento deciso dalla Corte di Cassazione con il succitato provvedimento del 22/01/2008 - dichiarò estinta la pena pecuniaria inflitta alla RA, sul presupposto della possibilità di ritenere sussistente la recidiva solo all'esito del giudizio e mediante la stessa sentenza di condanna, non potendo essa venire desunta dalla formale ricorrenza dei relativi presupposti, riscontrati solo in fase esecutiva (nella specie, appunto, tale presupposto era rappresentato dall'esistenza della sentenza di condanna emessa da autorità straniera il 19/01/1984, riconosciuta nell'ordinamen (te italiano il 5 04/03/1991). Trattasi di una peculiare situazione, che ha determinato la non applicabilità della recidiva al caso di specie (ossia, al procedimento al tempo instaurato in executivis, volto alla declaratoria di estinzione per prescrizione della pena pecuniaria), ma che non segna l'asserito connotato di non esecutività, invocato dalla difesa, della sentenza di riconoscimento della sentenza straniera. La conseguenza logica di tale impostazione concettuale, evidentemente, è rappresentato dalla non riconducibilità del caso di specie alla tassativa elencazione di cui all'art. 5 d.P.R. 313 del 2002. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso;
segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 25 maggio 2023.
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA ROMANA PIRRELLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 34607 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 25/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano in composizione monocratica - nella veste di Giudice dell'esecuzione - ha respinto l'istanza presentata da DI RA, istanza volta alla cancellazione, dal certificato del casellario giudiziale, della sentenza della Corte di appello di Milano del 04/03/1991 (passata in giudicato il 08/04/1991) che aveva riconosciuto la sentenza emessa nell'anno 1984 dalla Corte di appello di Patrasso, in Grecia;
con quest'ultima decisione, la RA era stata condannata alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione, per violazione della legge in materia di sostanze stupefacenti. La difesa aveva dedotto che la sopra citata sentenza, di riconoscimento di pronuncia straniera, era stata emessa dalla Corte di appello di Milano al solo fine della contestazione della recidiva, circostanza divenuta ormai priva di interesse, al pari dell'indicazione nel casellario della sentenza in esame. Nel provvedimento impugnato, invece, il Tribunale di Milano ha sottolineato come la ragione sopra menzionata, posta dalla difesa a fondamento dell'istanza de qua, non possa essere ricondotta ad alcuno di quei casi, tassativamente dettati dall'art. 5 d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, che consentono la eliminazione delle iscrizioni dal casellario giudiziale. 2. Ricorre per cassazione DI RA, a mezzo del difensore avv. Mauro Notargiovanni, deducendo un motivo unico di ricorso, che viene di seguito sintetizzato entro i limiti necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e attraverso il quale viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen, per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, in relazione all'art. 5 d.P.R. n. 313 del 2002. 2.1. La doglianza, dunque, può essere brevemente riassunta nel modo che segue: - la ricorrente attivava la procedura finalizzata alla riabilitazione, dinanzi al Tribunale di sorveglianza di Roma, in relazione a condanne attinenti a fatti risalenti agli anni ottanta, che figuravano nel certificato del casellario giudiziale;
- il Tribunale di sorveglianza di Roma concedeva la riabilitazione, limitatamente alla sentenza della Corte di appello di Roma del 15/06/1988, a mezzo della quale la RA era stata condannata alla pena di anni sei di reclusione ed euro quattordicimila di multa, per i reati di detenzione di sostanze stupefacenti e ricettazione, commessi nel 1986; - veniva invece disattesa analoga istanza - in ragione della rinuncia, sopravvenuta con atto del 09/12/2021 - con riferimento alla sopra citata sentenza di riconoscimento di sentenza straniera;
- in data 07/10/2021, il difensore della condannata presentava istanza alla Corte di appello di Milano, domandando la cancellazione dell'iscrizione presente nel certificato del casellario giudiziale, con riferimento alla succitata sentenza della Corte di appello di Milano, di riconoscimento di sentenza straniera. In ipotesi difensiva, però, la recidiva sarebbe ormai priva di efficacia giuridica. 2 La difesa aveva presentato, infatti, alla Corte di appello di Roma - quale Giudice dell'esecuzione - una istanza volta a ottenere la declaratoria di prescrizione della pena della multa, ammontante a tredici milioni di lire, a lei inflitta dalla stessa Corte di appello il 15/06/1988, per i delitti di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di importazione di eroina. Con ordinanza del 22/09/2006, veniva rigettata dalla Corte di appello di Roma l'invocata declaratoria di estinzione della pena per prescrizione;
tale decisione era fondata sull'applicazione del disposto dell'art. 172, comma 7, cod. pen., in quanto figurava, nel certificato del casellario, anche la sentenza di riconoscimento di sentenza straniera di cui sopra. Proposto ricorso dalla RA, la Corte di cassazione - in data 23/04/2007 - annullava tale decisione negativa, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma. Quest'ultima, attenendosi al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte - con provvedimento del 22/01/2008 - dichiarava estinta per prescrizione la suddetta pena della multa, conformemente alla richiesta della difesa. Il corollario di tale iter processuale dovrebbe essere costituito - in ipotesi difensiva - dalla sopravvenuta non operatività di fatto - ad ogni effetto penale - della recidiva. 2.2. La difesa sostiene, insomma, la riconducibilità dell'ipotesi de qua alla disciplina dell'art. 5, comma 2, lett. b) d.P.R. n. 313 del 2002, laddove è prevista la cancellazione, dal casellario giudiziale, dell'iscrizione inerente ai provvedimenti giudiziari non esecutivi. La sentenza della Corte di appello di Milano del 04/03/1991, di riconoscimento di sentenza straniera di condanna, non ha avuto materialmente modo di operare all'interno dell'ordinamento italiano, stante l'intervento sopra descritto della Corte di cassazione. In ragione di ciò, tale decisione non ha materialmente comportato alcuna conseguenza per l'istante, tanto che può ascriversi alla ampia categoria dogmatica dei provvedimenti giudiziari a carattere non esecutivo e non eseguibili, la cui iscrizione nel casellario funge unicamente da ostacolo, rispetto alla giusta aspirazione della condannata alla più completa e definitiva riabilitazione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamando il carattere sicuramente tassativo dell'elencazione contenuta nell'art. 5 d.P.R. 313 del 2002, che è tale da non consentire di disporre alcuna cancellazione delle iscrizioni presenti nel casellario giudiziale, in ipotesi che non siano rigidamente coincidenti con quelle indicate dalla norma. 4. La difesa ha presentato memoria, a mezzo della quale ha insistito per l'accoglimento del proposto ricorso, finalizzato a consentire alla ricorrente di essere a tutti gli effetti "riabilitata". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 3 f 2. Sembra opportuno richiamare i pilastri sistematici e funzionali su cui si fonda l'istituto del casellario giudiziale, dovendosi in primo luogo ricordare che - a norma dell'articolo 3, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 313 del 2002 - in esso vanno iscritti, per estratto, i provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi, anche se pronunciati da autorità giudiziarie straniere, laddove essi vengano riconosciuti nell'ordinamento italiano ai sensi degli artt. 730 cod. proc. pen. e seguenti. Quanto all'attività certificativa, l'art. 21 del citato decreto stabilisce che: «1. Per ragioni di giustizia, gli uffici che esercitano la giurisdizione penale e quelli del pubblico ministero acquisiscono dal sistema il certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un determinato soggetto»; la ratio di tale norma è da ricercare nell'esigenza - ovviamente ineludibile per l'autorità giudiziaria penale - di avere piena conoscenza della situazione giudiziaria di ciascun soggetto. Si tratta, in effetti, della certificazione più ampia e completa disponibile nel sistema del casellario, la quale è limitata, tuttavia, unicamente alla giustizia penale. Con riferimento, invece, al certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato, l'art. 24 del suddetto decreto 313 del 2002 stabilisce quanto segue: «L'interessato ha il diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta.
1. Nel certificato sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative: [...] d) alle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l'amnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata». L'art. 5 del citato decreto disciplina, inoltre, i casi nei quali si procede alla eliminazione di una determinata iscrizione dal casellario giudiziale. Nel primo comma è dettata una regola di portata e valenza generale, secondo la quale si procede automaticamente a tale cancellazione, una volta che sia decorso un periodo pari a quindici anni, dal momento della morte della persona alla quale l'iscrizione si riferisce e, comunque, una volta che siano decorsi cento anni dalla nascita della stessa. Vi è poi, al secondo comma, una elencazione di casi nei quali viene disposta l'eliminazione delle iscrizioni. L'art. 5, comma 2, lett. b) del d.P.R. 313 del 2002 prevede, nello specifico, che debba farsi luogo alla cancellazione delle iscrizioni concernenti provvedimenti giudiziari non esecutivi;
quest'ultima è, appunto, la norma nel cui alveo applicativo la difesa intenderebbe ricondurre la vicenda concernente la RA. 3. Osserva il Collegio, però, che l'elencazione dei casi nei quali deve disporsi la cancellazione dell'iscrizione presenta - nel testo del succitato art.
5 - una connotazione di evidente tassatività, che renderebbe illegittima tale cancellazione in ipotesi diverse e non previste. Il tema in diritto proposto dalla difesa, allora, è quello della natura - che si pretende essere non esecutiva - da attribuire alla sentenza di riconoscimento di sentenza straniera, pronunciata a norma degli artt. 730 e 734 cod. proc. pen. 3.1. L'art. 12 cod. pen. disciplina le ragioni, in base alle quali è possibile procedere al riconoscimento di sentenza straniera e, al comma 1 n. 1), prevede che a ciò possa giungersi - come verificatosi nella concreta fattispecie - al fine di stabilire la sussistenza della recidiva. La non esecutività della sentenza di riconoscimento della sopra richiamata sentenza greca - e, 4 consequenzialmente, la possibilità di cancellazione dell'iscrizione della stessa, a norma dell'art. 5, comma 1, lett. b) d.P.R. 303 del 2002 - deriverebbe quindi, in ipotesi difensiva, dalla sequenza processuale sopra già riassunta in narrativa, al punto 2.1. Per massima chiarezza, tale percorso processuale può essere riepilogato come segue: a) la RA proponeva ricorso per cassazione, al fine di ottenere l'annullamento della decisione mediante la quale era stata disattesa - in forza dell'art. 172, comma 7, cod. pen., ossia figurando sul certificato del casellario anche la sentenza di riconoscimento di sentenza straniera di cui sopra - l'istanza finalizzata alla declaratoria di prescrizione della pena della multa;
b) la Corte di cassazione annullava tale decisione;
c) la Corte di appello di Roma, conformandosi al principio di diritto espresso in sede di legittimità, dichiarava estinta per prescrizione la pena della multa, in tal modo rendendo sostanzialmente non operante, ad ogni effetto penale, la recidiva;
d) ciò dovrebbe produrre l'ulteriore effetto di rendere non esecutiva, dunque cancellabile dal certificato del casellario giudiziale, la sopra citata sentenza di riconoscimento di sentenza straniera. 3.2. L'errore esegetico nel quale incorre la difesa, però, si annida nella mancata considerazione del fatto che il riconoscimento di sentenza straniera, finalizzato a stabilire la recidiva o altro effetto penale della condanna, prescinde dall'esistenza di un procedimento penale, in corso nel territorio nazionale ed al quale la recidiva stessa possa essere immediatamente riferita. L'ammissibilità del riconoscimento postula, infatti, non l'attualità degli effetti, bensì la mera possibilità di produzione degli stessi (il principio di diritto, risalente ma mai rivisitato, si trova espresso in Sez. 2, n. 3715 del 13/11/1984, Cantieri, Rv. 167232). 3.3. Da tali premesse di carattere teorico - di univoca significazione - si trae la conclusione che il riconoscimento di sentenza straniera, operato al fine di stabilire la sussistenza della recidiva, conservi comunque la sua validità ed efficacia, indipendentemente dall'applicazione che ne venga fatta in relazione al caso concreto;
consequenzialmente, non è corretto attribuire un connotato di non esecutività (dunque, correlativamente, di assoggettabilità alla procedura volta alla cancellazione dell'iscrizione presente nel casellario giudiziale) alla sentenza di riconoscimento di sentenza straniera, in dipendenza del semplice fatto che, della stessa, non si sia concretamente tenuto conto in un determinato procedimento penale. 3.4. Attraverso la visione della documentazione allegata al ricorso ad opera della difesa, in ossequio al principio della autosufficienza del ricorso, può del resto evincersi come la Corte di appello di Roma - decidendo in veste di giudice del rinvio, all'indomani dell'annullamento deciso dalla Corte di Cassazione con il succitato provvedimento del 22/01/2008 - dichiarò estinta la pena pecuniaria inflitta alla RA, sul presupposto della possibilità di ritenere sussistente la recidiva solo all'esito del giudizio e mediante la stessa sentenza di condanna, non potendo essa venire desunta dalla formale ricorrenza dei relativi presupposti, riscontrati solo in fase esecutiva (nella specie, appunto, tale presupposto era rappresentato dall'esistenza della sentenza di condanna emessa da autorità straniera il 19/01/1984, riconosciuta nell'ordinamen (te italiano il 5 04/03/1991). Trattasi di una peculiare situazione, che ha determinato la non applicabilità della recidiva al caso di specie (ossia, al procedimento al tempo instaurato in executivis, volto alla declaratoria di estinzione per prescrizione della pena pecuniaria), ma che non segna l'asserito connotato di non esecutività, invocato dalla difesa, della sentenza di riconoscimento della sentenza straniera. La conseguenza logica di tale impostazione concettuale, evidentemente, è rappresentato dalla non riconducibilità del caso di specie alla tassativa elencazione di cui all'art. 5 d.P.R. 313 del 2002. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso;
segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 25 maggio 2023.