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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 6025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6025 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta: dott.ssa SS d'RE Presidente dott. PP ER Consigliere rel. dott.ssa Maria Regina Elefante Consigliere ha pronunciato
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.5064/2021 R.G., avente a oggetto appello avverso la sentenza n.998/2021 emessa il 22.5.2021 dal Tribunale di Nola tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Simonetti in virtù di Parte_1 C.F._1 procura a margine dell'atto di citazione in primo grado (domicilio digitale:
Email_1
appellante
e
(c.f. , P.IVA , in persona dei legali rappresentanti Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
, e , rappresentata e difesa Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 dagli Avv.ti PP Discolo e Gennaro Mattia Discolo in virtù di procure generali alle liti conferite per atti pubblici rogati il 18.12.2014 e il 6.7.2023 (domicilio digitale: Email_2
appellata nonché
(p. IVA: in persona del legale rappresentante, con sede Controparte_6 P.IVA_3 in Saviano (NA) alla Via Furignano n.132 appellata contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 11 e 22.12.2014 conveniva dinanzi al Tribunale di Parte_1
e nelle rispettive qualità di proprietaria Controparte_7 Controparte_1 dell'autoarticolato targato CJ093MW e istituto assicuratore del rischio della responsabilità civile derivante dalla sua circolazione, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni alla persona sofferti a seguito di un sinistro stradale, verificatosi il 17.1.2013 in San Giuliano del Sannio, al km 115+700 della strada statale 87 in località Passo del Vinchiaturo.
A sostegno delle domande esponeva che l'incidente era avvenuto allorquando l'autoarticolato, proveniente da Campobasso con direzione Benevento, aveva invaso l'opposta corsia di marcia a causa del fondo stradale reso scivoloso dalla copiosa nevicata in atto e della scarsa visibilità, venendo così a impattare il furgone Citroën Jumper tg. BY806FR, in marcia nella semicarreggiata opposta, condotto dall'istante, il quale, nel tentativo di evitare la collisione frontale con il mezzo antagonista, aveva effettuato una manovra di emergenza di deviazione laterale della traiettoria verso la propria sinistra perdendo il controllo del veicolo a causa del rivestimento viario viscido e andando a urtare, dopo una serie di rotazioni, con la parte anteriore laterale sinistra contro il profilo anteriore laterale destro dell'autoarticolato.
L'attore deduceva di aver riportato gravi lesioni personali, che ne avevano imposto il ricovero d'urgenza presso l'Ospedale Cardarelli di Campobasso con prognosi riservata, per il cui ristoro reclamava l'importo complessivo di € 500.000,00 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale.
Rimanevano contumaci entrambe le società convenute.
II. La sentenza impugnata
Disposta consulenza tecnica d'ufficio medico legale e assunte le prove testimoniali articolate dall'attore, con la sentenza richiamata in epigrafe il Tribunale di Nola dichiarava l'esclusiva responsabilità per la verificazione del sinistro di che condannava in Controparte_6 solido con il suo garante al pagamento in favore di di € 163.312,40, oltre interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria, e al rimborso delle spese processuali, liquidate in € 1.214,00 per esborsi ed € 13.430,00 per compensi professionali al netto degli accessori di legge.
In particolare il Tribunale, alla luce delle conclusioni rassegnate nell'elaborato peritale, determinava nella misura del 40% il danno biologico patito dall'istante, che liquidava in € 138.794,00 in applicazione delle Tabelle stilate dal Tribunale di Milano, riconoscendo a titolo di invalidità temporanea assoluta e parziale al 100%, al 50% e al 25%, della durata rispettiva di 150 giorni, 150 e 60 giorni, gli ulteriori importi di € 14.850,00, € 7.425,00, ed € 1.485,00.
Disponeva inoltre il rimborso in favore del paziente delle spese mediche documentate per € 758,40.
Negava invece la ricorrenza dei presupposti per compensare il danno morale e quello biologico nei suoi riflessi personalizzati escludendo che fossero emersi elementi idonei a giustificarne il riconoscimento, la cui attribuzione avrebbe comportato una duplicazione delle poste creditorie maturate ex delicto dalla sua vittima.
III. Il giudizio di appello
Avverso tale sentenza proponeva tempestivamente appello affidato a tre motivi: Parte_1
a) mancato riconoscimento del danno morale per € 69.397,00, da intendersi come componente autonoma del danno non patrimoniale, non conglobata nel danno biologico e prevista come voce distinta, denominata "incremento per sofferenza", nella sezione B delle Tabelle del Tribunale di Milano del 2021;
b) mancato riconoscimento della personalizzazione del danno non patrimoniale ai sensi dell'art.138 comma 3 D.lgs.209/2005, deducendo che le gravissime lesioni subite e i relativi postumi permanenti avevano inciso in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali, da indennizzarsi mediante incremento del 30% della somma liquidata a titolo di danno biologico per ulteriori € 51.732,50;
c) errato calcolo dell'invalidità temporanea, il cui valore medio stabilito per le lesioni macropermanenti nelle Tabelle Milanesi, pari a € 122,50 pro die in luogo del minore importo unitario di € 99,00 accordato dal primo Giudice, faceva sì che l'infortunato avesse diritto a percepire la somma aggiuntiva di € 5.640,00 a titolo di differenza.
Si costituiva tempestivamente in giudizio soltanto eccependo in primo luogo Controparte_1
l'inammissibilità per violazione dell'art.345 cpc del motivo di appello rivolto a ottenere la valutazione personalizzata del danno, oggetto di una domanda nuova non proposta nel giudizio di primo grado.
Nel merito, quanto al danno morale e all'invalidità temporanea, sosteneva che il Giudice a quo aveva correttamente applicato i valori fissati nelle Tabelle del Tribunale di Milano per l'anno 2021 mediante attribuzione del solo danno dinamico-relazionale, il cui incremento per le sofferenze patite dall'attore doveva ritenersi ingiustificato per la mancata acquisizione di elementi idonei a dare conto, in via presuntiva, della produzione di un pregiudizio morale.
Spiegava infine appello incidentale avverso la decisione dichiarativa della responsabilità esclusiva del proprio assicurato per la verificazione dell'incidente, sostenendo che Giudice di prime cure aveva erroneamente valutato il rapporto di intervento redatto dai Carabinieri nell'immediatezza del sinistro e ingiustamente ritenuto irrilevante l'accertamento della condotta di guida imprudente tenuta da Pt_1
, censurabile per avere condotto il proprio veicolo, privo di pneumatici invernali, a velocità non
[...] commisurata alle condizioni di precaria transitabilità della strada.
Chiedeva pertanto, in riforma della pronuncia impugnata, dichiararsi il concorso colposo dell'attore per la verificazione dell'incidente e condannarsi il creditore a restituire gli importi già percepiti in attuazione della sentenza di primo grado.
Non si costituiva neppure in questo grado del giudizio Controparte_6
All'udienza del 18.9.2025, celebrata nelle forme cartolari stabilite dall'art.127 ter cpc, la causa veniva riservata in decisione con termini complessivi ex art.190 comma 2 cpc di giorni 40 per il deposito di scritti conclusionali e di replica.
IV. Questioni preliminari
In primo luogo va dichiarata la contumacia della alla quale l'atto di Controparte_6 citazione introduttivo del giudizio di appello, tempestivamente promosso nel termine fissato dall'art.327 cpc, è stato ritualmente notificato il 3.12.2021 mediante invio alla casella digitale estratta dall'elenco inipec Email_3
V. Appello incidentale
Per ragioni di ordine logico occorre procedere, in via prioritaria, allo scrutinio dell'appello incidentale tempestivamente enunciato dalla compagnia assicuratrice appellata -costituitasi in giudizio il 4.3.2022, nel rispetto del termine stabilito dall'art.166 cpc con decorrenza a ritroso dalla prima udienza fissata per il 31.3.2022- per sollecitare la riforma della pronuncia dichiarativa della responsabilità esclusiva del proprio assicurato per la verificazione del sinistro de quo agitur.
In proposito va disattesa l'obiezione sollevata dall'appellante per protestare l'inammissibilità in rito ex art.345 comma 2 cpc dell'impugnazione articolata dalla controparte, rimasta contumace nel giudizio di primo grado e quindi definitivamente decaduta dal diritto di proporre ex art.167 comma 2 cpc eccezioni in senso stretto, la quale, nel formulare una semplice contestazione della ricognizione e della valutazione sul piano giuridico dei fatti costitutivi dell'avversa domanda operata dal Giudice a quo, di cui ha invocato un esito comunque possibile indipendentemente dagli eventuali argomenti che vi sono stati opposti soltanto in questa sede, ha introdotto delle mere difese (così Cass.24375/2024, Cass.16814/2024, Cass.15500/2022 e Cass.9457/2020) rilevabili d'ufficio.
Pertanto tali deduzioni, pur enunciate mediante lo svolgimento di una nuova attività assertiva, basata comunque su circostanze risultanti dagli atti già acquisiti al fascicolo processuale, sono utilmente formulabili per la prima volta nel grado di appello del giudizio perché sottratte al divieto stabilito dall'articolo 345 comma 2 cpc, operativo per le sole eccezioni intese in senso stretto (sul piano generale, si vedano Cass.11925/2025, Cass.6977/2025 e Cass.34053/2023).
Nel merito la doglianza sollevata dal garante appare parzialmente fondata e pertanto merita un accoglimento limitato, in quanto il materiale istruttorio complessivamente raccolto, fornito dalla relazione di servizio redatta dai Carabinieri intervenuti sul luogo dell'incidente, munita di fede probatoria privilegiata ex art.2700 cc in ordine ai fatti accertati de visu et auditu ex propriis sensibus dai pubblici ufficiali nell'esercizio delle funzioni istituzionali loro devolute, e dalle scarne deposizioni acquisite, rilasciate per lo più in termini rappresentativi vaghi e per relationem, non consente di individuare con ragionevole certezza nel comportamento colposo tenuto dal guidatore dell'autoarticolato, spostatosi prima dell'impatto nella corsia destinata al transito degli utenti motorizzati in marcia nella direzione opposta, il fattore causale esclusivo generatore dell'episodio controverso.
Infatti va rilevato, sul piano generale, che l'accertamento della colpa di uno dei conducenti dei veicoli coinvolti nello scontro, indipendentemente dalla sua gravità (Cass.29927/2024), non dispensa il Giudice dal verificare il comportamento tenuto dalla controparte (così, per tutte, Cass.33483/2024, Cass.21024/2024, Cass.20768/2024, Cass.18982/2024 e Cass.2005/2023), sulla quale ricade l'onere di fornire la prova liberatoria positiva di avere fatto tutto il possibile per evitare la collisione, acquisibile anche in via indiretta laddove le sue stesse modalità di verificazione ne rivelino l'inevitabilità (Cass.26775/2025 e Cass.29927/2024).
Non risultano quindi condivisibili, perché inficiate dall'omessa individuazione e dalla mancata valutazione della condotta di guida dell'istante, le conclusioni raggiunte al riguardo dal Giudice di primo grado, limitatosi a osservare che “il carattere macroscopico dell'accertata violazione imputabile al conducente del veicolo di proprietà della l'invasione dell'altra Parte_2 corsia– sarebbe stato di per sé tale da indurre… ad affermar[n]e la responsabilità esclusiva“ anche qualora fossero state riscontrate le imprudenze contestate dagli Organi di polizia all'istante antagonista di cui si dirà in seguito, atteso “che il procedere contromano può assurgere a[l]” rango di ”causa esclusiva del sinistro“ (Cass.15504/2013), del quale invece vanno comunque definite, in base dati disponibili, le concrete forme di accadimento al fine di verificare l'irreprensibilità -o l'irrilevanza causale- del comportamento tenuto ex adverso.
Tale indagine doverosa va infatti compiuta in tutti i casi, anche in quelli in cui l'incidente sia stato provocato dalla marcia contromano di uno dei veicoli venuti a reciproco contatto (Cass.36519/2022, Cass.12882/2013, Cass.343/1996 e Cass.1663/1994).
Ebbene sul punto la posizione statica, solo lievemente obliqua rispetto all'asse viario, assunta dopo l'urto dal mezzo pesante di proprietà della società appellata, rinvenuto e raffigurato in tavola planimetrica dagli agenti con l'intera sagoma dislocata sulla semicarreggiata opposta a quella di provenienza, nel medesimo orientamento originario, con il fianco addossato quasi parallelamente alla barriera che delimita l'estremità laterale del tracciato a doppio senso di marcia, suddiviso in due corsie, se da un lato ne attesta il superamento della linea continua mediana e l'occupazione di un'ampia fascia del distretto carrabile riservato al transito degli utenti in senso inverso, in palese contravvenzione della norma di disciplina della circolazione dettata dall'art.143 comma 1 C.d.S., dall'altro smentisce le asserzioni dell'istante -confortate da testimonianze di contenuto tutt'altro che dettagliato, oltre che rese mediante numerose risposte puramente affermative alle domande relative ai fatti riportati nei capitoli della memoria istruttoria- secondo cui il guidatore del veicolo della convenuta, nell'imminenza dell'urto, ne perse il controllo.
Infatti l'invasione incontrollata della corsia opposta, ove fosse stata determinata da uno sbandamento accidentale, avrebbe ragionevolmente implicato l'avanzamento e il blocco dell'autoarticolato sulla banda carrabile lungo una direttrice trasversale.
La dinamica dell'accaduto prospettata dall'istante si pone dunque in contrasto con l'assetto composto di quiete del mezzo danneggiante, sostanzialmente allineato al margine sinistro della strada a ridosso del quale si è fermato, che appare incompatibile con un brusco cambiamento di direzione provocato da uno slittamento o da altri fattori perturbativi di insorgenza repentina non dominabile dall'autista perché di verosimile derivazione da un graduale spostamento laterale.
Peraltro lo stesso appellante ha affermato e ribadito che mentre percorreva il segmento stradale ove è avvenuto il sinistro -in quel tratto di conformazione rettilinea e in discesa nella direzione da lui seguita, come attestato dal grafico riproduttivo dello stato dei luoghi e dalle annotazioni inserite nel rapporto di servizio già richiamato- è riuscito a scorgere l'autoarticolato impegnare l'area stradale interdetta al suo passaggio, precisando poi di avere effettuato, nel tentativo di aggirare l'intralcio comparso nella sua visuale frontale, una manovra diversiva di deviazione della traiettoria verso la propria sinistra, per effetto della quale tuttavia ha perduto -“anche a causa del fondo stradale reso scivoloso” dall'abbondante e improvvisa nevicata descritta dagli operatori intervenuti sul posto- il controllo dell'autofurgonato, ruotato su sé stesso prima di andare a cozzare con il profilo anteriore laterale sinistro contro il setto anteriore laterale destro del veicolo antagonista.
L'appellante ha quindi riconosciuto che il proprio mezzo, nell'imminenza dell'impatto, stava avanzando in maniera scomposta, in andamento rotatorio completamente sottratto al governo del conducente per effetto dell'iniziativa diversiva intrapresa in emergenza allo scopo di schivare l'ingombro comparsogli dinanzi.
Inoltre l'incidenza del fatto ascrivibile al guidatore dell'autoarticolato -secondo le dichiarazioni da lui rilasciate alla Polizia giudiziaria, rimaste prive di qualsiasi conforto idoneo ad avvalorarle, indotto a oltrepassare intenzionalmente la linea di demarcazione centrale della strada dal sopravvento verso la propria corsia del mezzo furgonato già in movimento totalmente incontrollato- deve essere apprezzata anche alla luce della velocità assai ridotta impressa nell'imminenza dell'urto al medesimo veicolo della società appellata, il cui apparecchio cronotachigrafo ha registrato sul disco memorizzatore, estratto e controllato dalle forze dell'ordine nell'immediatezza dell'intervento, un valore approssimativo di 40 Km/h (si veda il punto n.4 dell'informativa di reato stilata dal Comandante della Stazione dei Carabinieri di S. Giorgio del Sannio).
Ebbene il rovinoso scarrocciamento del mezzo attoreo, raffrontato con l'andatura assai modesta tenuta su un tronco viario rettilineo a visuale libera dall'autoarticolato, integra un significativo indizio di inosservanza, da parte dell'attore, della norma specifica consacrata dall'art.141 commi 1 e 2 CdS, la quale impone di adattare la velocità alle caratteristiche e alle condizioni della strada, nella circostanza investita da una copiosa nevicata che ne rendeva sdrucciolevole il fondo, allo scopo di garantire il pieno controllo del veicolo e la possibilità di arrestarlo tempestivamente dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
La conclusione appena raggiunta, incentrata sulla stessa circostanza della sbandata occorsa al mezzo attoreo, è poi avvalorata dall'estrema violenza dell'impatto, documentata non soltanto dai reperti fotografici che riproducono la parte anteriore del furgone totalmente distrutta, sprovvista del propulsore distaccatosi dal suo alloggiamento per effetto dello sprigionamento di una notevolissima energia cinetica, ma anche dal riscontro dell'espulsione dall'abitacolo del furgone dell'autista e dei suoi passeggeri, tutti proiettati all'esterno della cabina.
Sul punto va poi valorizzato l'accertamento, anch'esso assistito dall'efficacia probatoria rafforzata tipica dell'atto pubblico, della trasgressione da parte dell'attore della prescrizione cautelare imposta ai sensi dell'art.6 comma 4 lett. e) CdS dall'Ente proprietario della strada ove è avvenuto l'incidente, il quale aveva stabilito che i veicoli in circolazione in loco, nel periodo lato sensu invernale, dovessero obbligatoriamente essere muniti di mezzi antisdrucciolevoli, oppure di speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio, di cui invece il furgone condotto dal non era dotato. Pt_1
Al riguardo è appena il caso di segnalare che ognuna delle contravvenzioni richiamate, entrambe consumate per omissione, ha certamente assunto anche nella sua considerazione isolata, secondo il criterio della causalità alternativa lecita, una non trascurabile rilevanza causale nella vicenda, in quanto l'ipotetico impiego degli strumenti destinati a garantire adeguata aderenza al rivestimento di una strada di montagna, in quel frangente notturno attinta da una copiosa nevicata, dell'automezzo virtualmente in marcia all'andatura moderata rispondente alle condizioni ambientali assai critiche di quel frangente ne avrebbe ridotto sensibilmente il rischio di scivolamento poi disgraziatamente concretizzatosi, il quale invece è risultato notevolmente accresciuto, già in chiave prospettica, dalla circolazione a velocità relativamente eccessiva e dalla drastica riduzione fisiologica dell'attrito tra le ruote gommate comuni montate dal furgone e il manto viario diffusamente innevato, al tempo non ancora liberato dai mezzi spazzatori.
Sull'argomento in esame risultano poi del tutto ininfluenti le decisioni, in atti, con cui il Giudice di pace di Campobasso ha caducato per tardiva contestazione e mancata dimostrazione degli addebiti le sanzioni amministrative irrogate all'appellante per la violazione delle citate prescrizioni dettate dal CdS, trattandosi di provvedimenti giudiziari basati su ragioni che si presentano da un lato inidonee a sovvertire l'accertamento del mancato utilizzo di pneumatici invernali o catene, neutralizzabile soltanto dall'accoglimento di una querela di falso al riguardo mai proposta, e dall'altro insufficienti a dare conto in via indiretta dell'adattamento allo stato di percorribilità della strada della marcia del furgone, la cui adeguatezza avrebbe dovuto essere dimostrata nella controversia che ci occupa, assoggettata alla regola di giudizio enunciata dall'ar.2054 cc, dal presunto contravventore.
Pertanto i dati complessivamente acquisiti non consentono di ritenere che il creditore della prestazione risarcitoria maturata ex delicto abbia dimostrato il proprio comportamento inappuntabile o l'obiettiva impossibilità di scongiurare il sinistro, del quale è invece emersa la dipendenza concorrente, ricavata da significativi e concordanti elementi indiziari, dal suo fatto colposo munito di efficacia eziologica di apprezzabile intensità, caratterizzato dall'avere imprudentemente condotto il veicolo, sprovvisto dell'equipaggiamento necessario per garantirne la circolazione in sicurezza, a una velocità non commisurata allo stato evidentissimo di precaria transitabilità del piano stradale.
Così l'eventuale rispetto delle norme cautelari non osservate dall'attore ne avrebbe incrementato le possibilità di intraprendere con successo -o almeno con più lievi conseguenze- un'iniziativa diversiva di arresto o di evitamento dell'autoarticolato avvistato in tempo utile, immessosi per ragioni imprecisate, ad andatura comunque molto lenta, nella corsia destinata al transito degli utenti motorizzati in senso opposto.
Tenuto conto che nel quadro storico appena delineato all'illecito ascrivibile alla società appellata va comunque attribuita efficacia eziologica prevalente, il contributo causale alla produzione dell'evento fornito dall'istante può essere determinato nella proporzione del 25%. Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, si deve dichiarare la corresponsabilità differenziata delle parti, nelle rispettive proporzioni di un quarto e tre quarti, per la verificazione dell'incidente, alla quale deve conseguire la condanna solidale della e del suo assicuratore al Controparte_6 risarcimento dei tre quarti dei danni sofferti da . Parte_1
VI.I Appello principale -questioni preliminari
Sul tema va in primis disattesa l'eccezione di inammissibilità del secondo motivo addotto a sostegno del gravame principale promosso dall'appellante, rivolto a ottenere una liquidazione personalizzata del danno alla persona che, secondo il garante del debitore, non sarebbe stata reclamata in primo grado in violazione dell'art.345 cpc, il quale vieta di formulare in sede di revisio prioris instantiae domande nuove.
Infatti la voce risarcitoria in questione, riconducibile quale articolazione categoriale interna nell'oggetto della pretesa risarcitoria esercitata in prime cure dalla vittima dell'illecito aquiliano in forma ampia e omnicomprensiva, è stata comunque espressamente evocata nella citazione in primo grado, al cui capo 11 l'attore, nel rappresentare le severe lesioni subite e i relativi postumi invalidanti permanenti, aveva lamentato la conseguente alterazione in peius delle proprie abitudini di vita sub specie di modifica degli assetti relazionali, di sconvolgimento dell'esistenza quotidiana e di privazione di occasioni di espressione e realizzazione della personalità nel mondo esterno, così ponendo in evidenza il patimento di una menomazione specifica di carattere esistenziale.
Tali affermazioni, corredate dalla richiesta di ristoro del danno non patrimoniale nelle sue varie componenti (biologico, morale, estetico, esistenziale), rivelano in termini inequivocabili la volontà del creditore di attrarre nel petitum mediato, tra le altre, anche la posta attiva reclamata ex art.138 comma 3 D.lgs.209/2005, destinata ad assicurare l'adeguamento del danno non patrimoniale alla propria condizione individuale non mediante l'esperimento di un'azione giudiziale autonoma, bensì attraverso il richiamo a una modalità di determinazione del danno inclusiva di tutti i suoi riflessi pregiudizievoli, la quale costituisce un criterio di adattamento dell'importo tabellare standardizzato alle peculiarità del caso concreto e non una partita creditoria ontologicamente distinta.
VI.II Appello principale -primo motivo-
Con il primo motivo è stato protestato il mancato riconoscimento all'infortunato del danno morale, rilevando che tale posta risarcitoria costituisce una componente autonoma del pregiudizio non patrimoniale, distinta dal danno biologico e in esso non conglobabile, come sancito dalla giurisprudenza di legittimità e dalle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2021 applicate dal Giudice a quo, la cui sezione B contemplava espressamente l'incremento dei valori uniformi per compensare la sofferenza interiore patita dalla vittima.
La doglianza appare fondata.
Infatti la questione dell'autonoma configurabilità del danno morale ha formato oggetto di ampia riflessione giurisprudenziale evolutiva (in proposito si veda Cass. SSUU 26972/2008), originariamente ispirata dal principio secondo cui il danno non patrimoniale derivante da lesione del diritto alla salute integra una categoria unitaria, non suscettibile di suddivisione in distinte espressioni, il cui ristoro include anche la sofferenza morale interiore arrecata alla vittima.
Tuttavia tale orientamento, animato dall'intento di evitare duplicazioni di poste creditorie, è stato superato (Cass. SSUU 28985/2019, 28986/2019 e 28989/2019) dall'affermazione della differenziazione ontologica del danno morale, consistente in uno stato di intima afflizione, tanto dal danno biologico inteso stricto sensu perché non suscettibile di accertamento medico-legale, quanto dalla sua personalizzazione incidente su specifici aspetti dinamico relazionali. Invero il danno morale investe esclusivamente la sfera interiore della persona, alla quale resta circoscritto, e si sostanzia nella maturazione di sentimenti di sofferenza spirituale, dolore fisico, timore, sconforto et similia che prescindono del tutto dalle vicende esistenziali del danneggiato (Cass.25164/2020 e Cass. 2788/2019).
Così l'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico è stata recepita nell'edizione per l'anno 2021 delle Tabelle del Tribunale di Milano, introduttive di riferimenti parametrici per la sua determinazione diffusamente applicati nell'intero territorio nazionale, nelle cui sezioni A e B sono state considerate due partite distinte: l'una, denominata “punto danno biologico”, che include sia la lesione dell'integrità psicofisica suscettibile di accertamento medico-legale che le sue ripercussioni individuali sulla capacità dinamico-relazionale del soggetto, e l'altra relativa al danno applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore. “punto danno non patrimoniale complessivo”.
Un analogo modello di apprezzamento diversificato del danno morale è stato poi fatto proprio dal legislatore con la Tabella Unica Nazionale (TUN) licenziata con DPR 12/2025, operativa per i sinistri avvenuti dopo il 5.3.2025, la quale permette di incrementare il punto base del danno biologico per soddisfare l'esigenza specifica di indennizzare le afflizioni intime, purché il loro patimento, non ravvisabile in re ipsa quale automatica conseguenza del danno biologico, venga allegato e provato nella sua insorgenza dal danneggiato anche solo mediante presunzioni, orientate da tutti gli elementi idonei a dare concretamente conto della sofferenza interiore, di efficacia tanto più limitata quanto più basso si riveli il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbite nel danno biologico di lieve entità tutte le conseguenze pregiudizievoli incidenti sul piano psicologico e/o morale (Cass.6444/2023).
Orbene se la sola produzione della documentazione medica attestante il danno alla salute non è ex se sufficiente a fornire la prova presuntiva del danno morale (Cass.25164/2020), nel caso in discorso emerge ex actis come l'appellante, rimasto severamente infortunato, sia stato sottoposto a ricovero ospedaliero in via di urgenza in prognosi riservata, in reparto di rianimazione ove ha fatto ingresso in stato di coma vegetativo con numerose fratture, dal quale è stato dimesso, per essere trasferito in altro nosocomio, con diagnosi di tetraparesi dopo essere stato sottoposto, tra l'altro, a tracheotomia.
Inoltre i risultati delle indagini peritali disposte in primo grado ne certificano le lesioni permanenti -di natura neurologica, estetica e funzionale- di particolare gravità riportate, consistenti in “esiti di grave trauma cranico commotivo con danno assonale ed aree di gliosi in regione frontotemporale bilateralmente, igroma subdurale frontale realizzante una sindrome da deterioramento cognitivo post traumatico di grado moderato, frattura dell'arco zigomatico destro, frattura della parete anteriore e posteriore del seno mascellare destro, frattura della parete laterale dell'orbita destra, disturbo post traumatico da stress, esiti di frattura a decorso trasversale del corpo e dell'arco posteriore della seconda vertebra cervicale, anterolistesi della seconda vertebra cervicale sulla terza, esiti di frattura del processo traverso della prima vertebra cervicale e del processo articolare tra la terza e la quarta vertebra cervicale, nonché esiti cicatriziali deturpanti di ferite in regione frontale, zigomatica destra, del cuoio capelluto e in regione giugulare”.
Al riguardo l'ausiliario ha osservato, oltre a vistose formazioni cicatriziali in regioni corporee esposte, segni di demenza di origine post-traumatica con alterazioni delle funzioni esecutive, riduzione della capacità di giudizio, deficit di flessibilità mentale, insufficienza delle abilità logico-astrattive, alterazione della personalità con disturbi del comportamento, reazioni istintive alternate a episodi di apatia e mutismo acinetico, gravi carenze della memoria a breve termine.
Appaiono quindi ampiamente sussistenti i presupposti per liquidare il danno morale, poiché la tipologia e la consistenza stessa delle patologie inizialmente trattate in regime di prolungato internamento nosocomiale e delle conseguenti plurime menomazioni, valutate anche alla luce della durata dell'inabilità temporanea totale, integrano circostanze dalle quali può presumersi, secondo le nozioni di comune esperienza e il criterio dell'id quod plerumque accidit, la percezione di sofferenze interiori e dolori fisici di intensità e durata che esorbitano dai disagi connaturati alla deminutio del diritto alla salute.
D'altronde nel senso anzidetto depone ad abundantiam pure la perizia psichiatrica e psicodiagnostica di parte, illustrativa di semplici allegazioni difensive a contenuto tecnico e quindi ritualmente prodotta in appello (Cass.17851/2024, Cass.19901/2023 e Cass.4933/2022), dalla quale emerge come l'istante sia tuttora preda di abbattimenti del tono dell'umore, disturbi del sonno, sensazioni di ansia, angoscia, agitazione, tensione, inquietudine, irritabilità e panico.
I sintomi elencati, alcuni dei quali sono stati per sommi capi confermati dai testi e Pt_1 Tes_1 costituiscono forme di manifestazione di patimenti -concordanti o pienamente compatibili con le risultanze della consulenza di ufficio medico legale e con il disturbo post traumatico da stress ivi diagnosticato- che investono la sfera psichica e non quella relazionale della persona, da reputarsi dunque ulteriori rispetto alla compromissione del profilo dinamico-relazionale della salute e come tali autonomamente ristorabili.
Il capo della pronuncia di prime cure con cui è stato disconosciuto il danno morale va pertanto riformato, tenuto conto che nella fattispecie si ravvisano i presupposti per indennizzarlo all'esito del ragionamento inferenziale presuntivo, incentrato sull'elevata gravità intrinseca delle lesioni e sulla loro idoneità a generare rilevanti afflizioni interiori desumibili anche dal particolareggiato rapporto peritale psicodiagnostico elaborato con metodologia scientifica.
Per quanto riguarda la sua quantificazione, da effettuarsi secondo i canoni operativi al momento della decisione (Cass.19229/2022), occorrerebbe applicare ratione temporis i parametri indicati nelle Tabelle del Tribunale di Milano per l'anno 2024, basati sul sistema a punto, rapportato all'età del danneggiato e al grado di invalidità riscontrato, mediante incremento fisso del 50%, a sua volta personalizzabile in melius, del valore base del danno biologico, in virtù dei quali la somma spettante al danneggiato ammonterebbe in termini monetari attuali a un minimo di € 81.278,00.
Tuttavia la somma indicata risulta inferiore a quella di € 69.397,00 espressamente richiesta al netto degli accessori per la posta in esame dall'istante, al quale il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato consacrato dall'art.112 cpc impedisce di devolvere un importo superiore a quello reclamato.
Si liquida dunque in favore del danneggiato, a titolo di risarcimento del danno morale, la cifra lorda di € 69.397,00.
VI.II Appello principale -secondo motivo-
Viceversa va disattesa la doglianza tesa a segnalare l'ingiusta negazione della personalizzazione del danno non patrimoniale, richiesta nuovamente in questa sede ai sensi dell'art.138 comma 3 D.Lgs. 209/2005 nella proporzione massima del 30% del danno biologico “puro”, sull'assunto che le gravi lesioni sofferte dall'istante avrebbero prodotto effetti pregiudizievoli soggettivi eccezionali e peculiari, constatati dal consulente tecnico e confermati dai testi, che ne avrebbero radicalmente stravolto in peius le abitudini di vita quotidiana e relazionale ben oltre le conseguenze ordinarie dell'invalidità certificata.
Al riguardo si osserva che la voce creditoria in discorso è destinata a compensare, mediante adeguamento dell'importo tabellare, i riflessi individualizzati delle menomazioni che incidono su specifici aspetti dinamico-relazionali della singola persona, documentati e obiettivamente riscontrati, ulteriori rispetto alle ripercussioni ordinarie della deminutio del diritto alla salute dello stesso grado che investe soggetti di pari età.
La personalizzazione del danno non può però essere correlata a un generico mutamento delle consuetudini esistenziali, indefettibilmente e comunemente alterate dall'invalidità permanente di una certa consistenza, postulando invece la rappresentazione puntuale e la dimostrazione dell'insorgenza di aspetti pregiudizievoli propri del caso concreto (per tutte, Cass.29135/2025 e Cass.21409/2024) - inclusi quelli anomali perché statisticamente non ricorrenti in situazioni simili secondo le nozioni medico legali (Cass.3114/2024)- estranei alla previsione tabellare forfettizzata del danno biologico perché riferibili esclusivamente, in via per così dire accidentale, alla situazione concreta del leso.
Ebbene nella fattispecie l'appellante, a sostegno della pretesa di personalizzazione, si è limitato nella citazione in appello dapprima a segnalare la riduzione delle proprie possibilità di intrattenere relazioni familiari e sociali, le quali rappresentano esiti normali delle gravi patologie neurologiche croniche diagnosticategli, e la perdita della possibilità di compiere attività del tutto imprecisate, per poi sostenere che la stessa tipologia dei postumi invalidanti accertati dal consulente tecnico di ufficio (in particolare: demenza post-traumatica con alterazioni delle funzioni esecutive;
riduzione della capacità di giudizio e programmazione;
deficit di flessibilità mentale;
insufficienza delle abilità logico astrattive, alterazione della personalità con disturbi del comportamento;
reazioni istintive alternate ad atteggiamenti di apatia e mutismo;
gravi carenze mnemoniche) ne porrebbe in tutta evidenza la portata sensibilmente modificativa del proprio precedente stile di vita che tuttavia non è stato neppure descritto nelle sue forme di manifestazione essenziali.
Per contro tali effetti, essendo stati ricondotti secondo un principio di regolarità eziologica ai fenomeni morbosi irreversibili che contrassegnano il danno biologico “puro”, non possono essere nuovamente considerati quali elementi peculiari che connoterebbero esclusivamente la condizione del paziente, la cui situazione individuale “stravolta” dalle disfunzioni psicopatologiche che l'hanno colpito non è stata neppure adombrata in sede di gravame.
L'impossibilità di ricercare e valutare nell'ambito della revisio prioris instantiae, ove fossero state provate, circostanze e dati che, pur essendo in grado di rivelare la maggiore incidenza specifica delle lesioni nella sfera individuale, l'istante non ha allegato nella fase assertiva a esaurimento immediato del giudizio di impugnazione, impone quindi di confermare la decisione di primo grado con cui è stato respinto il capo in discussione delle azioni risarcitorie.
VI.III Appello principale -terzo motivo-
Viceversa occorre pervenire agli esiti sollecitati dall'appellante in ordine al calcolo, censurato per erroneità, delle prestazioni pecuniarie destinate a indennizzarne l'invalidità temporanea, per liquidare la quale il Tribunale ha utilizzato il valore giornaliero minimo, pari a € 99,00, inferiore a quello medio di
€ 122,50, comprensivo dell'aumento personalizzato “in presenza di allegate e comprovate peculiarità”, fissato in materia di macrolesioni dalle Tabelle del Tribunale di Milano relative all'anno 2021.
Infatti ricorrono nella fattispecie, per ragioni analoghe a quelle già esposte a proposito del danno morale, i presupposti per incrementare il valore base dell'indennità temporanea totale di 150 giorni in funzione di adeguamento del suo ammontare pro die alle circostanze specifiche del caso concreto, incentrate essenzialmente sul ricovero ospedaliero dell'infortunato, protrattosi per oltre 2 mesi, sulla sua sottoposizione a intervento chirurgico, all'insorgenza di tetraparesi e fratture vertebrali che ne hanno compromesso i movimenti di tutti gli arti con recupero graduale delle capacità di deambulazione. La somma lorda dovuta per la partita in analisi, determinata in prime cure in 14.850,00, deve pertanto essere rideterminata in € 18.375,00 al netto della detrazione da applicarsi per la corresponsabilità dell'istante nella produzione del danno evento.
Per conto non può essere accresciuto l'indennizzo attribuito per l'inabilità temporanea parziale, il cui aumento per personalizzazione, peraltro fondato su aspetti non indicati né ricavabili ex actis, deve ritenersi oggetto di rinuncia perché non più invocato dal creditore tanto nelle conclusioni analitiche rassegnate con note del 25.3.2022, del 13.12.2023 e del 9.9.2025, quanto negli scritti difensivi finali.
VIII. Responsabilità processuale aggravata dell'assicuratore
L'accoglimento dell'impugnazione incidentale spiegata dalla compagnia assicuratrice del danneggiante determina la reiezione dell'azione risarcitoria, estranea al merito della controversia, ritualmente proposta ex art.96 cpc in corso di causa (così Cass.14911/2018) dall'appellante principale per lamentare la resistenza temeraria oppostagli dalla controparte, risultata parzialmente vittoriosa.
IX. Conclusioni
Alla luce delle osservazioni svolte, in riforma della sentenza impugnata, gli appellati devono essere condannati al pagamento in favore di dei 3/4 dei danni da questo sofferti, quantificati Parte_1 come da prospetto che segue per la somma da corrispondere in complessivi € 177.175,80 al netto degli accessori liquidati per tutte le poste creditorie eterogenee, compresa quella di valuta di carattere restitutorio, secondo il criterio stabilito nella pronuncia appellata, in parte qua non sottoposta a rilievi critici:
1) € 104.095,50 per danno biologico (€ 138.794,00 ridotti del 25%);
2) € 52.047,75 per danno morale (75% di € 69.397,00);
3) € 13.781,25 per ITT (€ 18.375,00 ridotti di un quarto);
4) € 5.568,75 per ITP al 50% (tre quarti di € 7.425,00);
5) € 1.113,75 per ITP al 25% (pari al 75% di € 1.485,00);
6) € 568,80 rimborso delle spese sanitarie (corrispondenti al risultato della detrazione del 25% da
€ 758,40).
X. Spese processuali
Le spese del doppio grado di giudizio, tenuto conto dell'esito complessivo della lite (per tutte, Cass.16526/2024, Cass.3308/2024 e Cass.33206/2022), conclusasi con la dichiarazione, in riforma della sentenza impugnata, della corresponsabilità differenziata del creditore per la verificazione dell'incidente e la conseguente assegnazione in suo favore di somme sensibilmente inferiori rispetto a quelle pretese, vanno compensate ex art.92 comma 2 cpc nella misura di un quarto, mentre la restante quota deve essere addebitata agli appellati in solido e viene liquidata come da dispositivo per il processo di primo grado nell'importo, ridotto del 75% del suo ammontare, già determinato nella sentenza impugnata, e di ufficio per la causa di appello, in mancanza di nota specifica.
XI. Obblighi restitutori
Va infine escluso il diritto della compagnia assicuratrice a ottenere la ripetizione degli importi -da questa già pacificamente versati al danneggiato per complessivi € 171.851,40- eccedenti le somme conglobate, di ammontare superiore al solutum, poste a suo carico con la sentenza di appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sugli appelli promossi in via rispettivamente principale e incidentale da e avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
n.998/2021 emessa dal Tribunale di Nola, così provvede:
1) in riforma della decisione impugnata, dichiara la corresponsabilità di Controparte_8
nelle rispettive proporzioni del 25% e del 75%, per la verificazione dell'incidente
[...] stradale dedotto in giudizio;
2) condanna e in solido tra loro, al pagamento in Controparte_6 Controparte_1 favore di di € 177.175,80, oltre interessi al saggio legale calcolati sulla somma devalutata Parte_1 dal 22.5.2021 al 17.1.2013, sulla somma di anno in anno risultante dall'applicazione della rivalutazione monetaria dal 17.1.2013 al 22.5.2021, nonché degli ulteriori interessi legali dal 22.5.2021 al soddisfo;
3) rigetta nel resto le impugnazioni;
4) condanna in via solidale paritaria, al Controparte_9 pagamento in favore di dei tre quarti delle spese di lite che liquida per la parte da Parte_1 corrispondere in complessivi € 26.305,51, di cui € 12.493,88 per il giudizio di primo grado (€ 910,50 per esborsi, € 10.072,50 per compensi ed € 1.510,88 per spese generali), ed € 13.811,63 per il giudizio di appello (€ 874,13 per esborsi, € 11.250,00 per compensi ed € 1.687,50 per spese generali), il tutto oltre I.V.A. e C.P.A., con distrazione a beneficio del procuratore Avv. Mario Simonetti;
Così deciso il 13.11.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
PP ER SS d'RE