CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 02/02/2026, n. 1650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1650 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1650/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
D'ANDREA GIULIO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12909/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250053815042000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 952/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanzato in data 16.06.2025 innanzi alla CGT di I grado di Napoli, la sig.ra Ricorrente_1 ha convenuto in giudizio l' ADER e la Regione Campania al fine di impugnare la cartella di pagamento n. 07120250053815042000 dell'importo complessivo di € 319,82 scaturente dal presunto mancato pagamento per l'anno 2019 della tassa automobilistica
Parte ricorrente eccepisce l' omessa notifica degli atti prodromici e l' intervenuta prescrizione triennale
Conclude per l' accoglimento del ricorso, vinte le spese di lite con attribuzione in favore dell' Avv.
Difensore_1
La Regione Campania, ritualmente convenuta, non si è costituita
Si costituisce l' ADER che, preliminarmente, richiama i principi normativi che consentono agli Uffici
Finanziari la nomina di un avvocato del libero foro
Assume poi che in data 12/10/2022 è stato notificato l'avviso di accertamento n. 964103665343, atto interruttivo della prescrizione. Tuttavia nulla viene esibito
Chiede quindi che il ricorso venga rigettato, vinte le spese di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice, esaminati gli atti osserva:
L' ADER, pur richiamando la notifica dell' atto richiamato, in atti si limita a depositare la cartella senza fornire copia della notifica
Da tanto discende l' infondatezza della sua eccezione con conseguente accoglimento del ricorso, non avendo l' Ufficio dato prova della notifica degli atti prodromici
P.Q.M.
il Giudice accoglie il ricorso conndanna l'ADE al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che vengono liquidate in € 120,00 oltre accessori con arrtibuzione dell'Avv. Difensore_1.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
D'ANDREA GIULIO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12909/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250053815042000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 952/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanzato in data 16.06.2025 innanzi alla CGT di I grado di Napoli, la sig.ra Ricorrente_1 ha convenuto in giudizio l' ADER e la Regione Campania al fine di impugnare la cartella di pagamento n. 07120250053815042000 dell'importo complessivo di € 319,82 scaturente dal presunto mancato pagamento per l'anno 2019 della tassa automobilistica
Parte ricorrente eccepisce l' omessa notifica degli atti prodromici e l' intervenuta prescrizione triennale
Conclude per l' accoglimento del ricorso, vinte le spese di lite con attribuzione in favore dell' Avv.
Difensore_1
La Regione Campania, ritualmente convenuta, non si è costituita
Si costituisce l' ADER che, preliminarmente, richiama i principi normativi che consentono agli Uffici
Finanziari la nomina di un avvocato del libero foro
Assume poi che in data 12/10/2022 è stato notificato l'avviso di accertamento n. 964103665343, atto interruttivo della prescrizione. Tuttavia nulla viene esibito
Chiede quindi che il ricorso venga rigettato, vinte le spese di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice, esaminati gli atti osserva:
L' ADER, pur richiamando la notifica dell' atto richiamato, in atti si limita a depositare la cartella senza fornire copia della notifica
Da tanto discende l' infondatezza della sua eccezione con conseguente accoglimento del ricorso, non avendo l' Ufficio dato prova della notifica degli atti prodromici
P.Q.M.
il Giudice accoglie il ricorso conndanna l'ADE al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che vengono liquidate in € 120,00 oltre accessori con arrtibuzione dell'Avv. Difensore_1.