Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/05/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1281/2024
RE BBLICA ITALIANA PV
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est.
dr Sandra Levanti Giudice
dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1281/2024 R.G. avente ad oggetto divorzio (cessazione degli effetti civili del matrimonio) promossa da
'nata a [...] 1'08.11.1974 ed ivi residente Parte 1 (C.F. C.F. 1 in vico Trinità n. 13, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesco Vinciguerra che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
CONTRO
C.F. 2 ), nato a [...] il [...] ed ivi CP_1 (C.F.
residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
Eugenio Scifo, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del 06.03.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto:
06.09.1997, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune anno 1997,
numero 10, parte II, serie A;
che dall'unione coniugale sono nati i figli Per 1 (Vittoria, 30.01.2002) e Per_2 (Vittoria,
13.02.2003);
che la ricorrente ha esposto di essersi separata, previa trasformazione del rito da giudiziale in consensuale, giusto decreto di omologazione n. 5123/2023 del giorno 21.03.2023, emesso dal
Tribunale in intestazione, e che da allora non vi è stata alcuna riconciliazione con il resistente;
che, con decreto del 16.05.2024, è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno
03.10.2024 con assegnazione di termine per la notifica a parte resistente del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza, successivamente rinviata al 06.03.2025; che, in data 06.12.2024, si è costituita parte resistente depositando per il tramite del proprio procuratore domiciliatario, rituale memoria difensiva e di costituzione con cui ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo che la stessa venisse pronunciata alle medesime condizioni di cui al decreto di omologazione, eccezion fatta rispetto alle questioni relative alla collocazione e al mantenimento dei due figli;
che tuttavia, nelle more dell'udienza di comparizione delle parti, le stesse sono addivenute ad un accordo e, con specifica istanza del 16.01.2025, le stesse hanno chiesto procedersi nelle forme della domanda congiunta;
che all'udienza fissata ex art. 473 bis-51 cpc, le parti hanno ritualmente depositato note scritte, insistendo nella conferma delle condizioni tutte di cui all'accordo congiunto;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologazione n. 5123/2023 del giorno 21.03.2023, nonché dalla sua protrazione per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (oggi, dopo la riforma della L. 6.5.2015, n. 55, 6 mesi), senza che sia intervenuta riconciliazione;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso tra le parti, nonché dalle dichiarazioni e dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del giudizio, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che i coniugi hanno dunque concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
1) i coniugi danno atto che non è possibile alcuna riconciliazione tra le parti;
2) i coniugi vivranno separati, ciascuno nelle abitazioni scelte come residenza;
3) ciascun coniuge provvederà autonomamente alle proprie esigenze di vita;
4) i due figli Persona_3 e Persona 4 saranno affidati, rispettivamente, ad entrambi i genitori che provvederanno al loro mantenimento fino a quando gli stessi non saranno economicamente autosufficienti e precisamente: la figlia Persona 3 vivrà con la madre sig.ra Parte 1
CP 1mentre il figlio Persona_4 con il padre sig.
5) i coniugi dichiarano di non avere altri interessi in comune;
6) spese compensate.
che le condizioni concordate nell'interesse di Per 1 Per 2 peraltro entrambi maggiorenni, di tal che le superiori condizioni devono intendersi nel senso che del mantenimento di Per 1 di anni 23, si occuperà in modo diretto la madre, mentre del figlio Per 2 di anni 22, il padre, e fermo restando che, come per legge, le spese straordinarie, restano al 50% a carico di entrambi i genitori, e inerenti ai rapporti economici tra le parti appaiono rispondenti alle disposizioni di legge e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale;
che essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
che è stata disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i signori eParte 1 CP 1 a Vittori il 06.09.1997, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune anno 1997, numero 10, parte II, serie A;
- Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Vittoria, ai sensi degli artt. 10 L. 898/1970 e 69 D.P.R. 396/2000;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Vittoria di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 8.05.2025
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti