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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/12/2025, n. 9835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9835 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7718 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2025, avente per oggetto: vendita di cose immobili, vertente
TRA con sede a Inzago (MI), Parte_1
codice fiscale: , con l'avv. Pierino Tresoldi P.IVA_1
-RICORRENTE-
E
codice fiscale: Controparte_1 C.F._1
-RESISTENTE CONTUMACE-
CONCLUSIONI
Voglia l'On.le Tribunale adito accertare e dichiarare la risoluzione del contratto preliminare di vendita stipulato inter partes in data 22.03.2024 e regolarmente registrato in data 02.04.2024, avente ad oggetto una unità immobiliare a destinazione negozio sita in Melzo (MI), via Trieste n. 27, distinta in catasto al fg. 3 – mapp. 415 – sub. 710 e di un box contraddistinto al fg. 3 – mapp. 415 – sub. 48; per l'effetto autorizzare a trattenere Parte_1 la somma di € 11.064,00 versata dal signor a titolo di caparra CP_1 confirmatoria;
condannare il signor a rilasciare immediatamente i CP_1 locali così come posseduti e detenuti;
disporre una penale giornaliera di
€ 200,00 per ogni giorno di mancato rilascio.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. depositato il 27/02/2025, la società ricorrente ha chiesto dichiararsi la risoluzione del contratto preliminare di vendita concluso con il resistente in data 22/03/2024 e registrato a Gallarate il 02/04/2024 al n. 000458 – serie 3X (doc. 2).
Ha esposto che con tale contratto aveva promesso di vendere a CP_1
che si era obbligato ad acquistare, la propria unità immobiliare ad uso
[...]
negozio sita in Comune di Melzo (MI), via Trieste n. 27, con annesso box, in catasto fabbricati identificato il tutto al foglio 3, particella 415, subalterno 710
e subalterno 48 (il box), con contestuale immissione nel possesso del promissario acquirente, per il complessivo prezzo di Euro 81.563,00 oltre
I.V.A. di cui Euro 11.064,00 versati alla stipula a titolo di caparra confirmatoria e il resto da corrispondere in n. 35 rate mensili con decorrenza dal giorno 01/04/2024.
A sostegno della domanda ha dedotto che il promissario acquirente è venuto meno all'obbligo di versamento delle rate di prezzo stabilite in contratto.
Indi, nella contumacia del resistente e senza lo svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, previa discussione orale.
Tanto premesso, nel merito va osservato, innanzitutto, che il contraente che si proclama adempiente è tenuto soltanto ad allegare l'inadempimento dell'altra parte, sulla quale grava quindi l'onere di dimostrare l'esatto adempimento delle prestazioni a proprio carico (Cass. SS.UU. n. 13533/2001; Cass.
n. 14011/2017), nella fattispecie costituite dall'obbligazione di pagamento delle rate di cui all'art. 7 del contratto preliminare.
2 Peraltro il contratto prevede, nel successivo articolo sempre distinto dal numero 7, una “clausola risolutiva” del medesimo da esercitarsi mediante lettera raccomandata, in caso di ritardo superiore a trenta giorni nel pagamento delle pendenze economiche.
Tale previsione integra, all'evidenza, una clausola risolutiva espressa, della quale l'esponente ha dichiarato di volersi avvalere con raccomandata del 12/02/2025 (doc. 6).
In questa sede, allora, non può che prendersi atto dell'effetto risolutivo già verificatosi a norma dell'art. 1456, comma secondo, del codice civile, in forza di tale clausola e della dichiarazione del promittente venditore di volersene avvalere, con conseguente condanna del convenuto all'immediato rilascio dell'immobile a norma dell'art. 1458 cod. civ.
L'istante ha altresì diritto di ritenere la somma percepita a titolo di caparra confirmatoria, come da costante giurisprudenza che ammette la parte non inadempiente a limitare a tale importo il risarcimento del danno anche nelle ipotesi di risoluzione di diritto per una delle cause previste dagli artt. 1454,
1456 e 1457 cod. civ. (Cass. n. 2999/2012; n. 5095/2015; n. 18392/2022).
Infine, stante l'espressa richiesta della parte ricorrente, deve anche condannarsi il resistente, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., al pagamento di una somma per il ritardo nel rilascio dell'immobile, che, tenuto conto del prezzo convenuto per la vendita, stimasi equo determinare in Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo con decorrenza dal decimo giorno successivo alla notifica della sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo allo scaglione per i procedimenti di valore indeterminabile con complessità bassa.
3
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione, ai sensi dell'art. 1456, ultimo comma, del codice civile, del contratto preliminare di vendita concluso tra le parti in data 22/03/2024 e registrato a Gallarate il 02/04/2024 al n. 000458 – serie 3X, avente ad oggetto l'unità immobiliare ad uso negozio sita in Comune di Melzo (MI), via Trieste n. 27, piano terra, con annesso box, in catasto fabbricati identificato il tutto al foglio 3, particella 415, subalterno 710 e subalterno 48;
2)per effetto di quanto statuito al capo 1) che precede, accerta e dichiara che la ricorrente ha diritto di ritenere la somma Parte_1
di Euro 11.064,00 percepita a titolo di caparra confirmatoria;
3)condanna all'immediato rilascio, in favore di Controparte_1 [...]
dell'unità immobiliare di cui al capo 1) che precede con Parte_1
le relative pertinenze, libera da persone e cose;
4)condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nel rilascio
[...]
dell'immobile, con decorrenza dal decimo giorno successivo alla notificazione della presente sentenza;
5)condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali che liquida in Euro 264,00 per esborsi ed
[...]
Euro 7.616,00 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A.
Milano, 19 dicembre 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
4
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7718 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2025, avente per oggetto: vendita di cose immobili, vertente
TRA con sede a Inzago (MI), Parte_1
codice fiscale: , con l'avv. Pierino Tresoldi P.IVA_1
-RICORRENTE-
E
codice fiscale: Controparte_1 C.F._1
-RESISTENTE CONTUMACE-
CONCLUSIONI
Voglia l'On.le Tribunale adito accertare e dichiarare la risoluzione del contratto preliminare di vendita stipulato inter partes in data 22.03.2024 e regolarmente registrato in data 02.04.2024, avente ad oggetto una unità immobiliare a destinazione negozio sita in Melzo (MI), via Trieste n. 27, distinta in catasto al fg. 3 – mapp. 415 – sub. 710 e di un box contraddistinto al fg. 3 – mapp. 415 – sub. 48; per l'effetto autorizzare a trattenere Parte_1 la somma di € 11.064,00 versata dal signor a titolo di caparra CP_1 confirmatoria;
condannare il signor a rilasciare immediatamente i CP_1 locali così come posseduti e detenuti;
disporre una penale giornaliera di
€ 200,00 per ogni giorno di mancato rilascio.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. depositato il 27/02/2025, la società ricorrente ha chiesto dichiararsi la risoluzione del contratto preliminare di vendita concluso con il resistente in data 22/03/2024 e registrato a Gallarate il 02/04/2024 al n. 000458 – serie 3X (doc. 2).
Ha esposto che con tale contratto aveva promesso di vendere a CP_1
che si era obbligato ad acquistare, la propria unità immobiliare ad uso
[...]
negozio sita in Comune di Melzo (MI), via Trieste n. 27, con annesso box, in catasto fabbricati identificato il tutto al foglio 3, particella 415, subalterno 710
e subalterno 48 (il box), con contestuale immissione nel possesso del promissario acquirente, per il complessivo prezzo di Euro 81.563,00 oltre
I.V.A. di cui Euro 11.064,00 versati alla stipula a titolo di caparra confirmatoria e il resto da corrispondere in n. 35 rate mensili con decorrenza dal giorno 01/04/2024.
A sostegno della domanda ha dedotto che il promissario acquirente è venuto meno all'obbligo di versamento delle rate di prezzo stabilite in contratto.
Indi, nella contumacia del resistente e senza lo svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, previa discussione orale.
Tanto premesso, nel merito va osservato, innanzitutto, che il contraente che si proclama adempiente è tenuto soltanto ad allegare l'inadempimento dell'altra parte, sulla quale grava quindi l'onere di dimostrare l'esatto adempimento delle prestazioni a proprio carico (Cass. SS.UU. n. 13533/2001; Cass.
n. 14011/2017), nella fattispecie costituite dall'obbligazione di pagamento delle rate di cui all'art. 7 del contratto preliminare.
2 Peraltro il contratto prevede, nel successivo articolo sempre distinto dal numero 7, una “clausola risolutiva” del medesimo da esercitarsi mediante lettera raccomandata, in caso di ritardo superiore a trenta giorni nel pagamento delle pendenze economiche.
Tale previsione integra, all'evidenza, una clausola risolutiva espressa, della quale l'esponente ha dichiarato di volersi avvalere con raccomandata del 12/02/2025 (doc. 6).
In questa sede, allora, non può che prendersi atto dell'effetto risolutivo già verificatosi a norma dell'art. 1456, comma secondo, del codice civile, in forza di tale clausola e della dichiarazione del promittente venditore di volersene avvalere, con conseguente condanna del convenuto all'immediato rilascio dell'immobile a norma dell'art. 1458 cod. civ.
L'istante ha altresì diritto di ritenere la somma percepita a titolo di caparra confirmatoria, come da costante giurisprudenza che ammette la parte non inadempiente a limitare a tale importo il risarcimento del danno anche nelle ipotesi di risoluzione di diritto per una delle cause previste dagli artt. 1454,
1456 e 1457 cod. civ. (Cass. n. 2999/2012; n. 5095/2015; n. 18392/2022).
Infine, stante l'espressa richiesta della parte ricorrente, deve anche condannarsi il resistente, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., al pagamento di una somma per il ritardo nel rilascio dell'immobile, che, tenuto conto del prezzo convenuto per la vendita, stimasi equo determinare in Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo con decorrenza dal decimo giorno successivo alla notifica della sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo allo scaglione per i procedimenti di valore indeterminabile con complessità bassa.
3
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione, ai sensi dell'art. 1456, ultimo comma, del codice civile, del contratto preliminare di vendita concluso tra le parti in data 22/03/2024 e registrato a Gallarate il 02/04/2024 al n. 000458 – serie 3X, avente ad oggetto l'unità immobiliare ad uso negozio sita in Comune di Melzo (MI), via Trieste n. 27, piano terra, con annesso box, in catasto fabbricati identificato il tutto al foglio 3, particella 415, subalterno 710 e subalterno 48;
2)per effetto di quanto statuito al capo 1) che precede, accerta e dichiara che la ricorrente ha diritto di ritenere la somma Parte_1
di Euro 11.064,00 percepita a titolo di caparra confirmatoria;
3)condanna all'immediato rilascio, in favore di Controparte_1 [...]
dell'unità immobiliare di cui al capo 1) che precede con Parte_1
le relative pertinenze, libera da persone e cose;
4)condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nel rilascio
[...]
dell'immobile, con decorrenza dal decimo giorno successivo alla notificazione della presente sentenza;
5)condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali che liquida in Euro 264,00 per esborsi ed
[...]
Euro 7.616,00 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A.
Milano, 19 dicembre 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
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