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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 22/12/2025, n. 1724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1724 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Rossana Musumeci Giudice dott. DE SA Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 49 del Ruolo Generale degli Affari civili contenzio- si dell'anno 2020 vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...]- Parte_1 C.F._1
LE (PA), il 6/12/1967, rappresentata e difesa dall'avv. SCARDINA
VINCENZA giusta procura in atti ( ; Email_1
– parte ricorrente –
E
(c.f. ), nato a [...]- CP_1 C.F._2
MO (PA), il 20/05/1958, rappresentato e difeso all'avv. DI PIAZZA
IRINA giusta procura in atti ( ; Email_2
– parte resistente –
E Con L'intervento
Tribunale di Termini Imerese sez. civile del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: all'udienza dell'11 settembre 2025 le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Pub- blico Ministero ha apposto un visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza non definitiva del 15 novembre 2021, questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi - Terzo. Pt_1
Rimangono, dunque, da esaminare le domande di contenuto economico formulate dalla ricorrente.
Sebbene in sede di precisazione delle conclusioni parte ricorrente abbia ri- chiamato le conclusioni di cui all'atto introduttivo, nella successiva comparsa conclusionale ha chiesto la previsione a carico del resistente di un importo per il mantenimento del figlio e per il proprio mantenimento;
sicché le Per_1
domande relative al mantenimento degli altri due figli maggiorenni vanno in- tese come rinunciate.
Con riferimento al mantenimento del figlio , maggiorenne disabile Per_1
(autismo con gravissima compromissione della comunicazione, cfr. verbale commissione
Inps), percepisce l'indennità di accompagnamento e la pensione di invalidità; per tale ragione parte resistente ha chiesto la riduzione dell'importo del man- tenimento indiretto posto a proprio carico in € 100,00 mensili.
Sul punto, tuttavia, è il caso di precisare che la percezione di tali somme non può incidere negativamente sul quantum corrisposto a titolo di mantenimento, dovendo dette somme essere utilizzate per le sole esigenze
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile legate alla patologia dalla quale il figlio risulta affetto. Per_1
Secondo la Corte di Cassazione “l'indennità di accompagnamento, pur non con- tribuendo a formare il reddito del percipiente, non costituisce una risorsa economica di cui si deve tenere conto nella determinazione del contributo al mantenimento a carico del genitore.
L'indennità di accompagnamento è finalizzata a far fronte all'invalidità del beneficiario e non è una risorsa economica ma è semplicemente una misura assistenziale pubblica diretta a pareggiare o quantomeno a diminuire l'incidenza dei maggiori costi che comporta la patolo- gia per la persona diminuita e per il familiare che se ne prende cura. Con la indennità di accompagnamento e le altre provvidenze in favore di invalidi, lo Stato si fa carico non già dei doveri genitoriali, ma della condizione di specifico svantaggio che riguarda la persona (e di conseguenza il caregiver) in attuazione dei doveri di solidarietà propri del nostro sistema costituzionale” (cfr. Cass. civ., sez. I, ord. 19 aprile 2023 n. 10423).
Pertanto, con riferimento al figlio valgono le stesse regole previste Per_1
per i figli minori riguardo al mantenimento.
Ai fini della determinazione del quantum, in ossequio al principio di cui all'art. 337ter, comma 4 c.c., secondo cui “ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito” occorre analizzare la situazione economica e reddituale delle parti.
Dalla documentazione in atti emerge che il resistente, ad oggi (cfr. estratti conto), ha un reddito annuo complessivo (al netto delle imposte) pari a circa euro 25.000,00 (cfr. modello 730 relativi all'anno 2024) e versa un canone di locazione di € 400,00; inoltre, paga l'importo mensile di circa € 422,00 per il finanziamento (Compass) del 2021 ed € 326,00 per il mutuo acceso nel 2022
(con Intesa Sanpaolo), quest'ultimo prossimo alla scadenza (luglio 2026).
Con riferimento alla ricorrente, invece, è emerso che la stessa ha svolto
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile negli anni di attività lavorativa irregolare come colf (cfr. dichiarazioni testimo- niali del figlio) e vive in una casa di sua proprietà.
Sicché, alla luce del confronto delle rispettive condizioni patrimoniali, te- nuto conto, per un verso, della circostanza che la ricorrente è in grado di svolgere attività lavorativa nonostante l'accudimento del figlio e, per Per_1
altro, che i finanziamenti del resistente sono stati contratti dopo la separazio- ne, permane una disparità economica tra le parti.
Pertanto, si ritiene congruo stabilire l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio versando alla ricorrente la somma mensile Per_1
di euro 200,00, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio.
Si ritengono sussistenti, altresì, i presupposti per l'accoglimento della do- manda proposta dalla ricorrente con riferimento alla previsione di un assegno di mantenimento in proprio favore tenuto conto dell'età della stessa (comun- que prossima all'età pensionabile) e dell'accudimento che la stessa presta in favore del figlio . Per_1
La richiedente - che ha domandato da ultimo un assegno dell'importo di €
500,00 mensili - ha escluso l'attuale svolgimento di attività lavorativa ma non ha dimostrato di essersi inutilmente attivata e proposta sul mercato per reperi- re un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali;
il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c. pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo
- 4 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile (Cass. civ. n. 14367/2024).
Sulla scorta delle considerazioni svolte, allora, appare congruo determinare la misura del contributo mensile da porre a carico del resistente per il mante- nimento della coniuge in euro 150,00 mensili (annualmente rivalutabili secon- do l'indice I.S.T.A.T.).
*
Il profilo argomentativo della decisione e l'esito complessivo del giudizio
(caratterizzato dall'accoglimento della domanda della ricorrente in misura in- feriore rispetto alla richiesta) giustificano la compensazione delle spese nella misura della metà e la condanna di parte resistente alla refusione della restante parte in favore della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costitui- te ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di CP_1
l'importo di euro 200,00 mensili, da rivalutarsi an- Parte_1
nualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo per il man- tenimento del figlio;
Per_1
2) pone a carico di entrambe le parti (nella misura del 50% ciascuno) le spese straordinarie (intese quali spese di istruzione e spese mediche non assicurate dal S.S.N.) da sostenere nell'interesse del figlio , Per_1
con obbligo di rimborsare l'aliquota di propria pertinenza di quanto l'altro genitore abbia integralmente sostenuto su semplice richiesta e previa esibizione di documentazione idonea ad attestarne l'effettivo
- 5 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile pagamento;
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di CP_1
l'importo di euro 150,00 mensili, da rivalutarsi an- Parte_1
nualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo per il pro- prio mantenimento;
4) compensa nella misura della metà le spese di lite e condanna parte resi- stente al pagamento della restante metà in favore di parte ricorrente che si liquidano in complessivi € 1.904,50, oltre spese generali nella mi- sura del 15%, iva e cpa come per legge ed € 54,34 per esborsi;
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della Sezione
Civile del Tribunale, il 19 dicembre 2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Giuseppe Rini
DE SA
- 6 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Rossana Musumeci Giudice dott. DE SA Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 49 del Ruolo Generale degli Affari civili contenzio- si dell'anno 2020 vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...]- Parte_1 C.F._1
LE (PA), il 6/12/1967, rappresentata e difesa dall'avv. SCARDINA
VINCENZA giusta procura in atti ( ; Email_1
– parte ricorrente –
E
(c.f. ), nato a [...]- CP_1 C.F._2
MO (PA), il 20/05/1958, rappresentato e difeso all'avv. DI PIAZZA
IRINA giusta procura in atti ( ; Email_2
– parte resistente –
E Con L'intervento
Tribunale di Termini Imerese sez. civile del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: all'udienza dell'11 settembre 2025 le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Pub- blico Ministero ha apposto un visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza non definitiva del 15 novembre 2021, questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi - Terzo. Pt_1
Rimangono, dunque, da esaminare le domande di contenuto economico formulate dalla ricorrente.
Sebbene in sede di precisazione delle conclusioni parte ricorrente abbia ri- chiamato le conclusioni di cui all'atto introduttivo, nella successiva comparsa conclusionale ha chiesto la previsione a carico del resistente di un importo per il mantenimento del figlio e per il proprio mantenimento;
sicché le Per_1
domande relative al mantenimento degli altri due figli maggiorenni vanno in- tese come rinunciate.
Con riferimento al mantenimento del figlio , maggiorenne disabile Per_1
(autismo con gravissima compromissione della comunicazione, cfr. verbale commissione
Inps), percepisce l'indennità di accompagnamento e la pensione di invalidità; per tale ragione parte resistente ha chiesto la riduzione dell'importo del man- tenimento indiretto posto a proprio carico in € 100,00 mensili.
Sul punto, tuttavia, è il caso di precisare che la percezione di tali somme non può incidere negativamente sul quantum corrisposto a titolo di mantenimento, dovendo dette somme essere utilizzate per le sole esigenze
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile legate alla patologia dalla quale il figlio risulta affetto. Per_1
Secondo la Corte di Cassazione “l'indennità di accompagnamento, pur non con- tribuendo a formare il reddito del percipiente, non costituisce una risorsa economica di cui si deve tenere conto nella determinazione del contributo al mantenimento a carico del genitore.
L'indennità di accompagnamento è finalizzata a far fronte all'invalidità del beneficiario e non è una risorsa economica ma è semplicemente una misura assistenziale pubblica diretta a pareggiare o quantomeno a diminuire l'incidenza dei maggiori costi che comporta la patolo- gia per la persona diminuita e per il familiare che se ne prende cura. Con la indennità di accompagnamento e le altre provvidenze in favore di invalidi, lo Stato si fa carico non già dei doveri genitoriali, ma della condizione di specifico svantaggio che riguarda la persona (e di conseguenza il caregiver) in attuazione dei doveri di solidarietà propri del nostro sistema costituzionale” (cfr. Cass. civ., sez. I, ord. 19 aprile 2023 n. 10423).
Pertanto, con riferimento al figlio valgono le stesse regole previste Per_1
per i figli minori riguardo al mantenimento.
Ai fini della determinazione del quantum, in ossequio al principio di cui all'art. 337ter, comma 4 c.c., secondo cui “ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito” occorre analizzare la situazione economica e reddituale delle parti.
Dalla documentazione in atti emerge che il resistente, ad oggi (cfr. estratti conto), ha un reddito annuo complessivo (al netto delle imposte) pari a circa euro 25.000,00 (cfr. modello 730 relativi all'anno 2024) e versa un canone di locazione di € 400,00; inoltre, paga l'importo mensile di circa € 422,00 per il finanziamento (Compass) del 2021 ed € 326,00 per il mutuo acceso nel 2022
(con Intesa Sanpaolo), quest'ultimo prossimo alla scadenza (luglio 2026).
Con riferimento alla ricorrente, invece, è emerso che la stessa ha svolto
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile negli anni di attività lavorativa irregolare come colf (cfr. dichiarazioni testimo- niali del figlio) e vive in una casa di sua proprietà.
Sicché, alla luce del confronto delle rispettive condizioni patrimoniali, te- nuto conto, per un verso, della circostanza che la ricorrente è in grado di svolgere attività lavorativa nonostante l'accudimento del figlio e, per Per_1
altro, che i finanziamenti del resistente sono stati contratti dopo la separazio- ne, permane una disparità economica tra le parti.
Pertanto, si ritiene congruo stabilire l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio versando alla ricorrente la somma mensile Per_1
di euro 200,00, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio.
Si ritengono sussistenti, altresì, i presupposti per l'accoglimento della do- manda proposta dalla ricorrente con riferimento alla previsione di un assegno di mantenimento in proprio favore tenuto conto dell'età della stessa (comun- que prossima all'età pensionabile) e dell'accudimento che la stessa presta in favore del figlio . Per_1
La richiedente - che ha domandato da ultimo un assegno dell'importo di €
500,00 mensili - ha escluso l'attuale svolgimento di attività lavorativa ma non ha dimostrato di essersi inutilmente attivata e proposta sul mercato per reperi- re un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali;
il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c. pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo
- 4 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile (Cass. civ. n. 14367/2024).
Sulla scorta delle considerazioni svolte, allora, appare congruo determinare la misura del contributo mensile da porre a carico del resistente per il mante- nimento della coniuge in euro 150,00 mensili (annualmente rivalutabili secon- do l'indice I.S.T.A.T.).
*
Il profilo argomentativo della decisione e l'esito complessivo del giudizio
(caratterizzato dall'accoglimento della domanda della ricorrente in misura in- feriore rispetto alla richiesta) giustificano la compensazione delle spese nella misura della metà e la condanna di parte resistente alla refusione della restante parte in favore della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costitui- te ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di CP_1
l'importo di euro 200,00 mensili, da rivalutarsi an- Parte_1
nualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo per il man- tenimento del figlio;
Per_1
2) pone a carico di entrambe le parti (nella misura del 50% ciascuno) le spese straordinarie (intese quali spese di istruzione e spese mediche non assicurate dal S.S.N.) da sostenere nell'interesse del figlio , Per_1
con obbligo di rimborsare l'aliquota di propria pertinenza di quanto l'altro genitore abbia integralmente sostenuto su semplice richiesta e previa esibizione di documentazione idonea ad attestarne l'effettivo
- 5 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile pagamento;
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di CP_1
l'importo di euro 150,00 mensili, da rivalutarsi an- Parte_1
nualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo per il pro- prio mantenimento;
4) compensa nella misura della metà le spese di lite e condanna parte resi- stente al pagamento della restante metà in favore di parte ricorrente che si liquidano in complessivi € 1.904,50, oltre spese generali nella mi- sura del 15%, iva e cpa come per legge ed € 54,34 per esborsi;
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della Sezione
Civile del Tribunale, il 19 dicembre 2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Giuseppe Rini
DE SA
- 6 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile