Sentenza breve 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 22/01/2026, n. 1321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1321 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01321/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15944/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15944 del -OMISSIS-, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Benito Sposato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
del decreto adottato dalla Questura di Roma in data 3 ottobre -OMISSIS-, e notificato in data 7 ottobre -OMISSIS-, di irricevibilità della domanda di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale, nonché del provvedimento di espulsione ex art. 13, c.2, lettera b), del TUI, Prot. uscita n. -OMISSIS-, emesso dalla Prefettura di Roma in data 7 ottobre -OMISSIS- e del provvedimento del Questore di Roma del 7 ottobre -OMISSIS- con cui si dispone l’applicazione di misure alternative al trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; nonché, ove occorra, per l’accertamento del diritto della ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno richiesto, ovvero al riesame della posizione amministrativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 la dott.ssa IL MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- la ricorrente, entrata in Italia in data 13 agosto 2023, munita di Visto tipo "D" di durata 180 giorni - con validità dal 27 luglio 2023 al 9 agosto 2024 - ha impugnato il provvedimento del 3 ottobre -OMISSIS-, notificato il 7 ottobre -OMISSIS-, con cui la Questura di Roma ha decretato l’irricevibilità della domanda di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale, nonché dei conseguenti provvedimenti, quale il provvedimento di espulsione prefettizio del 7 ottobre -OMISSIS-;
- la ricorrente ha dedotto, a giustificazione dell’avvenuta presentazione dell’istanza direttamente alla Questura di Roma, l’imputabilità in capo al promissario datore di lavoro della mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno e, tuttavia, di essere perfettamente integrata nel tessuto socio-economico nazionale, avendo legami familiari ed una nuova occupazione;
- la ricorrente ha rappresentato che, sulla base del gravato decreto questorile di irricevibilità della domanda di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale, il Prefetto di Roma ha emesso nei suoi confronti il decreto di espulsione dal territorio nazionale e il Questore ha disposto misure alternative al trattenimento presso il Centro di Permanenza;
- in data 15 gennaio 2026 la Questura di Roma si è costituita nel presente giudizio, depositando una memoria difensiva con cui, ricostruito puntualmente l’iter amministrativo svolto, ha chiesto il rigetto del ricorso avverso il decreto di irricevibilità della domanda di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale siccome infondato;
- nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione in relazione all’impugnazione del decreto di espulsione e del successivo decreto questorile di applicazione di misure alternative al trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri, trattandosi di atti incidenti su diritti soggettivi, la cui cognizione è riservata al giudice ordinario, non trattandosi di materia compresa nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
- per quanto riguarda il decreto questorile di irricevibilità della domanda di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale, a fronte della carenza del contratto di soggiorno stipulato presso la Prefettura di Roma, il provvedimento costituisca un atto dovuto e vincolato da parte della Questura;
- in particolare, l’istanza di permesso di soggiorno proposta, come evidenziato dalla Questura in sede difensiva, è stata avanzata senza aver rispettato l’iter amministrativo previsto dalla disciplina primaria vigente, che avrebbe richiesto la preliminare firma del contratto di soggiorno da parte della ricorrente e del datore di lavoro che ne ha fatto richiesta presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma e che nelle more il permesso di soggiorno col quale la ricorrente ha fatto ingresso sul T.N. è scaduto di validità;
- pertanto, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, l’Amministrazione resistente ha fatto corretta applicazione di quanto previsto dagli artt. 22, co. 5 ter, e 6 D. Lgs. 286/1998 e artt. 35 e 36 D.P.R. 394/1999, posto che la ricorrente non ha completato la procedura prevista per l’ingresso dello straniero come lavoratore subordinato;
- la dedotta imputabilità al datore di lavoro, e non anche al ricorrente, del mancato perfezionamento dell’iter amministrativo previsto, risulta inconferente ai fini di causa, atteso il carattere vincolato del provvedimento oggetto del gravame;
- in ogni caso, a fronte di una eventuale inerzia della Prefettura, lo strumento da attivare è rappresentato dal rito del silenzio (artt. 31, comma 1 e 2, e 117 cod. proc. amm.), e non dalla diretta formalizzazione dell’istanza presso la Questura di Roma, in ragione anche dei controlli spettanti per competenza alla Prefettura competente per territorio ai sensi dell’art. 35 D.P.R. n. 394/1999 (Tar del Lazio, sezione I-ter, sent. n. 33650 /-OMISSIS-; id. sent. n. 12831/-OMISSIS-);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso sia inammissibile nella parte in cui si impugnano il decreto prefettizio di espulsione e il provvedimento questorile con cui si dispone l’applicazione di misure alternative al trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri, e infondato per quanto riguarda il decreto questorile di irricevibilità della domanda di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale;
Ritenuto, infine, che le peculiarità della vicenda giustifichino la compensazione tra le parti delle spese di lite,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
dichiara inammissibile il ricorso nella parte relativa all’impugnazione del decreto prefettizio di espulsione e del provvedimento del Questore di Roma con cui si dispone l’applicazione di misure alternative al trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri per difetto di giurisdizione del giudice adito ed indica nel giudice ordinario l’autorità giurisdizionale cui appartiene la cognizione della causa e dinanzi alla quale il giudizio potrà essere riassunto ex art. 11 cod. proc. amm.;
dichiara infondato il ricorso avverso il decreto questorile di irricevibilità della domanda di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale;
compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
LE DO, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
IL MO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL MO | LE DO |
IL SEGRETARIO