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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vercelli, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vercelli |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERCELLI Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LASALVIA MASSIMO, Presidente
MICHELINI LUIGI, Relatore
RIGOLONE CLAUDIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 68/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vercelli - Piazza Risorgimento N.12 13100 Vercelli VC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7Z06UC00738 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: accertare l'erronea applicazione delle norme tributarie nella materia oggetto del contendere e, sulla base delle specifiche argomentazioni svolte nel ricorso, annullare, in ogni sua parte, l'avviso di accertamento T7Z06UC00738/2024 per l'anno 2018 emesso e notificato dall'Agenzia delle Entrate di
Vercelli, dichiarando in tal modo infondata e illegittima la pretesa tributaria e sanzionatoria ivi contenuta, nonchè annullare ogni atto presupposto, connesso e conseguente ed accessorio, disponendo altresì il rimborso di quanto fosse eventualmente pagato nelle more, a titolo provvisorio, con rivalutazione ed interessi, come per legge. Con il favore delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Resistente: rigettare il ricorso proposto in quanto infondato in fatto e in diritto e, dunque, confermare l'avviso di accertamento oggetto della presente controversia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente -operante da circa 40 anni nel settore del commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi- ha impugnato l'avviso di accertamento di cui in epigrafe, emesso per l'anno 2018 dall'Agenzia delle Entrate in ragione della contestata illegittima detrazione di IVA per complessivi € 288.289,26.
Trattasi di imposta relativa a fatture emesse e contabilizzate da tre distinti fornitori asseritamente coinvolti in un sistema di "frode a carosello" e, quindi, di fatture ritenute dall'Ufficio riferibili ad operazioni soggettivamente inesistenti. Vengono prospettati i seguenti motivi di ricorso:
1. annullabilità dell'atto impugnato per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 39 co.1 lett. d) DPR 600/1973, degli artt.
2697,2727 e 2729 c.c., nonché dell'art. 7 co.
5-bis D.Lgs. 546/1992, sotto il profilo dell'infondatezza della pretesa erariale per erronea interpretazione nella norma sostanziale nonché per mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Ufficio tributario, anche sotto il profilo dell'insussistenza di presunzioni
, gravi, precise e concordanti;
2. annullabilità dell'atto impugnato, in punto sanzioni tributarie, per violazione e/o falsa applicazione agli artt. 5 e 7 D.Lgs. 472/97 per difetto del presupposto della colpevolezza e comunque in relazione alla loro sproporzionata entità, nonché per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 co.
9-bis 3 D.lgs.471/97 per aver l'Ufficio erroneamente individuato la misura sanzionatoria astrattamente applicabile.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia ha chiesto il rigetto del ricorso, ribadendo l'ortodossia del proprio operato e la legittimità dell'atto impugnato. Ad avviso dell'Ufficio nella fattispecie non solo risulta incontestabilmente provata la "fittizietà" dei tre fornitori, ma è stata, altresì, fornita "prova indiziaria" in ordine alla consapevolezza della ricorrente, destinataria delle fatture, la quale "sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che le operazioni fatturate si inserivano in una evasione fiscale".
MOTIVI DELLA DECISIONE
I)Ad avviso di questa Corte è da ritenersi condivisibile l'ormai granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, secondo cui "in tema di IVA, qualora l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attiene ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, incombe sulla stessa l'onere di provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente;
ove l'Amministrazione assolva a detto incombente istruttorio,grava sul contribuente la prova contraria di aver adoperato, per non essere coinvolto in una operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto" ( cfr., per tutte, Cass. n. 15369/2020 e Cass. n. 2104/2018).
Recependo i principi anzi riportati e con riferimento alla fattispecie in esame, si osserva che la natura di
"mere cartiere" dei tre fornitori -e, quindi, il loro coinvolgimento in una frode- è da ritenersi pacifica alla luce delle puntuali indicazioni fornite dal'Ufficio e, in particolare, delle risultanze del PVC (che, come è noto, è assistito da fede privilegiata ex art. 2700 c.c.) e degli elementi raccolti in sede di verifica dalla
Guardia di Finanza di Vercelli. Come puntualmente osservato dalla resistente, non è plausibile che i tre
(apparenti) fornitori "fossero riusciti a procurarsi circa 331 tonnellate di rottami metallici (ammontare dei beni oggetto di fatturazione nei confronti della Ricorrente_1 S.r.l.) e succesivamente movimentarli senza alcun bene strumentale, senza alcuna struttura aziendale, senza dipendenti, senza alcuna competenza in materia, senza alcuna esperienza nel settore".
La stessa società ricorrente ha, d'altro canto, incentrato le proprie difese sulla propria "buona fede"
(ovvero sulla non consapevolezza della frode), con ciò implicitamente prendendo atto della natura fittizia dei tre fornitori.
Ciò posto, si rende necessario valutare e stabilire se nel caso in esame la ricorrente, al fine di accertare l'affidabilità dei propri interlocutori commerciali ed escludere la sussistenza di meccanismi fraudolenti, abbia operato usando l'ordinaria diligenza qualificata, vale a dire con quella diligenza richiesta ad un operatore esperto del settore merceologico cui appartiene. Ad avviso di questa Corte l'Uffico ha dimostrato, sia pure in via presuntiva ed indiziaria, la consapevolezza della contribuente, la quale, per contro, non ha fornito nessuna prova di segno opposto, neppure in ordine all'adozione della necessaria diligenza qualificata.
Ed invero:
1. quantomai significativo è il fatto che la società ricorrente, "soggetto che opera nel settore fin dal 1986
e,quindi, dotato di lunga esperienza, in relazione a tutte le cessioni qui in contestazione non abbia mai fornito, malgrado l'evidente interesse della medesima, prova dell'esistenza di contratti o di trattative commerciali nonostante gli importi degli acquisti effettuati (nel caso di Italia LL addirittura superiore al milione di euro), tenuto conto peraltro che i soggetti con cui si interfacciava erano soggetti nuovi";
2. non è plausibile che la società ricorrente "nonostante l'esperienza ultratrentennale e benchè la stessa, in precedenza, fosse già stata coinvolta in un procedimento penale analogo di emissione e annotazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, non si sia mai preoccupata di verificare l'esistenza effettiva di detti fornitori";
3. non è, parimenti, plausibile e non può essere ricondotto a mera casualità il fatto che la ricorrente, in un breve arco temporale, si sia rivolta a tre distinti fornitori, tutti sostanzialmente privi di adeguate strutture aziendali e poi tutti e tre rivelatisi "fittizi"; anche in considerazione dell'entità delle operazioni poste in essere, siffatto rilievo induce ragionevolmente a ritenere che si sia trattato di una scelta "consapevole";
4. per quanto attiene ai rapporti intrattenuti con la ditta Società_1 e con riferimento al precedente anno di imposta (2017), era già stata contestata alla ricorrente l'indebita sottrazione di IVA relativa a fatture emesse dalla stessa Società_1 per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti. Il recupero in questione è stato definito dall'attuale ricorrente che ha aderito integralmente alle contestazioni. Come puntualmente osservato dall'Ufficio, non può, in proposito, non rilevarsi " la contriddatorietà del comportamento tenuto dalla ricorrente, che, nonostante i medesimi presupposti, in un anno accetta integralmente di definire un avviso in cui si parla di fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti emesse da una mera cartiera, mentre nell'anno successivo contesta l'identico recupero";
5. la documentazione prodotta dalla ricorrente per (tentare di ) dimostrare di essersi adoperata con la necessaria diligenza per accertare l'effettiva operatività dei tre fornitori ( partita IVA, iscrizione alla CCIAA, autorizzazioni amministrative, certificazioni di qualità) configura uno "schermo apparente di regolarità formale", non idoneo , ad avviso di questa Corte, "a superare il dato di fatto che tutti e tre i fornitori verificati erano assolutamente privi di una reale struttura aziendale, di dipendenti e di qualsisi dotazione strumentale" (circostanze fattuali che ben avrebbero potuto essere agevolmente accertate dalla ricorrente).
Da quanto sovra eposto consegue l'infondatezza del primo motivo di ricorso, non avendo la società ricorrente assolto l'onere probatorio che le competeva in ordine all'adozione della "diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostane del caso concreto".
II) Parimenti infondate s'appalesano le contestazioni di parte ricorrnte in punto sanzioni. Ed invero:
1.Per i motivi anzi esposti sub I), nel caso in esame è da ritenersi infondata l'eccezione di violazione e falsa applicazione dell'art. 5 D.Lgs. 218/97, stante la già evidenziata sussistenza del presupposto della colpevolezza;
2. L'Ufficio ha corretamente applicato la sanzione di cui all'art. 6, c. 1, del D.Lgs. 471/97. Come puntualizzato dalla resistente nei propri atti, alla luce dei principi espressi in proposito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è da ritenersi che"per le operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti astrattamente imponibili in reverse charge, poste in essere fino al 31 dicembre 2022, per le quali ricorrono i requisiti per il disconoscimento del diritto alla detrazione IVA in capo al cessionario o committente, oltre a rendersi necessario il recupero dell'IVA indebitamente detratta, debba essere applicata esclusivamente la sanzione prevista dall'art. 6, comma 1 delD.Lgs. 471/97".
3. Quanto alla lamentata mancata applicazione dell'art.7, c.4, del D.Lgs. 472/1997, si osserva che nella fattispecie l'Ufficio ha correttamente applicato l'art. 6 commi 1, 4 e 5 del D.Lgs. 471)7 e non già i commi 6
e 9 bis-3 della stessa norma. "Ne consegue che -come puntualizzato dall'Ufficio- la previsione di non applicazione della sanzione per infedele dichiarazione, a fronte dell'intervento normativo sul comma 9 bis-3, prevista nei casi in cui l'Ufficio abbia applicato il comma 6 dell'art. 6 D.Lgs. 471/97, non possa trovare applicazione".
Non risulta, inoltre, applicabile la riduzione delle sanzioni prevista dallo stesso art. 7 , c. 4, riduzione che può operare esclusivamente in presenza di circostanze che possano giustificare la condotta illecita. Nel caso in esame nessuna prova in tal senso è stata fornita da parte ricorrente.
***
Da quanto sovra esposto consegue la reiezione del ricorso e la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Respinge il ricorso, ponendo a carico di parte ricorrente il pagamento delle spese del giudizio, che vengono liquidate nell'importo omnicomprensivo di € 10.000,00.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERCELLI Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LASALVIA MASSIMO, Presidente
MICHELINI LUIGI, Relatore
RIGOLONE CLAUDIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 68/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vercelli - Piazza Risorgimento N.12 13100 Vercelli VC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7Z06UC00738 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: accertare l'erronea applicazione delle norme tributarie nella materia oggetto del contendere e, sulla base delle specifiche argomentazioni svolte nel ricorso, annullare, in ogni sua parte, l'avviso di accertamento T7Z06UC00738/2024 per l'anno 2018 emesso e notificato dall'Agenzia delle Entrate di
Vercelli, dichiarando in tal modo infondata e illegittima la pretesa tributaria e sanzionatoria ivi contenuta, nonchè annullare ogni atto presupposto, connesso e conseguente ed accessorio, disponendo altresì il rimborso di quanto fosse eventualmente pagato nelle more, a titolo provvisorio, con rivalutazione ed interessi, come per legge. Con il favore delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Resistente: rigettare il ricorso proposto in quanto infondato in fatto e in diritto e, dunque, confermare l'avviso di accertamento oggetto della presente controversia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente -operante da circa 40 anni nel settore del commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi- ha impugnato l'avviso di accertamento di cui in epigrafe, emesso per l'anno 2018 dall'Agenzia delle Entrate in ragione della contestata illegittima detrazione di IVA per complessivi € 288.289,26.
Trattasi di imposta relativa a fatture emesse e contabilizzate da tre distinti fornitori asseritamente coinvolti in un sistema di "frode a carosello" e, quindi, di fatture ritenute dall'Ufficio riferibili ad operazioni soggettivamente inesistenti. Vengono prospettati i seguenti motivi di ricorso:
1. annullabilità dell'atto impugnato per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 39 co.1 lett. d) DPR 600/1973, degli artt.
2697,2727 e 2729 c.c., nonché dell'art. 7 co.
5-bis D.Lgs. 546/1992, sotto il profilo dell'infondatezza della pretesa erariale per erronea interpretazione nella norma sostanziale nonché per mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Ufficio tributario, anche sotto il profilo dell'insussistenza di presunzioni
, gravi, precise e concordanti;
2. annullabilità dell'atto impugnato, in punto sanzioni tributarie, per violazione e/o falsa applicazione agli artt. 5 e 7 D.Lgs. 472/97 per difetto del presupposto della colpevolezza e comunque in relazione alla loro sproporzionata entità, nonché per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 co.
9-bis 3 D.lgs.471/97 per aver l'Ufficio erroneamente individuato la misura sanzionatoria astrattamente applicabile.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia ha chiesto il rigetto del ricorso, ribadendo l'ortodossia del proprio operato e la legittimità dell'atto impugnato. Ad avviso dell'Ufficio nella fattispecie non solo risulta incontestabilmente provata la "fittizietà" dei tre fornitori, ma è stata, altresì, fornita "prova indiziaria" in ordine alla consapevolezza della ricorrente, destinataria delle fatture, la quale "sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che le operazioni fatturate si inserivano in una evasione fiscale".
MOTIVI DELLA DECISIONE
I)Ad avviso di questa Corte è da ritenersi condivisibile l'ormai granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, secondo cui "in tema di IVA, qualora l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attiene ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, incombe sulla stessa l'onere di provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente;
ove l'Amministrazione assolva a detto incombente istruttorio,grava sul contribuente la prova contraria di aver adoperato, per non essere coinvolto in una operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto" ( cfr., per tutte, Cass. n. 15369/2020 e Cass. n. 2104/2018).
Recependo i principi anzi riportati e con riferimento alla fattispecie in esame, si osserva che la natura di
"mere cartiere" dei tre fornitori -e, quindi, il loro coinvolgimento in una frode- è da ritenersi pacifica alla luce delle puntuali indicazioni fornite dal'Ufficio e, in particolare, delle risultanze del PVC (che, come è noto, è assistito da fede privilegiata ex art. 2700 c.c.) e degli elementi raccolti in sede di verifica dalla
Guardia di Finanza di Vercelli. Come puntualmente osservato dalla resistente, non è plausibile che i tre
(apparenti) fornitori "fossero riusciti a procurarsi circa 331 tonnellate di rottami metallici (ammontare dei beni oggetto di fatturazione nei confronti della Ricorrente_1 S.r.l.) e succesivamente movimentarli senza alcun bene strumentale, senza alcuna struttura aziendale, senza dipendenti, senza alcuna competenza in materia, senza alcuna esperienza nel settore".
La stessa società ricorrente ha, d'altro canto, incentrato le proprie difese sulla propria "buona fede"
(ovvero sulla non consapevolezza della frode), con ciò implicitamente prendendo atto della natura fittizia dei tre fornitori.
Ciò posto, si rende necessario valutare e stabilire se nel caso in esame la ricorrente, al fine di accertare l'affidabilità dei propri interlocutori commerciali ed escludere la sussistenza di meccanismi fraudolenti, abbia operato usando l'ordinaria diligenza qualificata, vale a dire con quella diligenza richiesta ad un operatore esperto del settore merceologico cui appartiene. Ad avviso di questa Corte l'Uffico ha dimostrato, sia pure in via presuntiva ed indiziaria, la consapevolezza della contribuente, la quale, per contro, non ha fornito nessuna prova di segno opposto, neppure in ordine all'adozione della necessaria diligenza qualificata.
Ed invero:
1. quantomai significativo è il fatto che la società ricorrente, "soggetto che opera nel settore fin dal 1986
e,quindi, dotato di lunga esperienza, in relazione a tutte le cessioni qui in contestazione non abbia mai fornito, malgrado l'evidente interesse della medesima, prova dell'esistenza di contratti o di trattative commerciali nonostante gli importi degli acquisti effettuati (nel caso di Italia LL addirittura superiore al milione di euro), tenuto conto peraltro che i soggetti con cui si interfacciava erano soggetti nuovi";
2. non è plausibile che la società ricorrente "nonostante l'esperienza ultratrentennale e benchè la stessa, in precedenza, fosse già stata coinvolta in un procedimento penale analogo di emissione e annotazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, non si sia mai preoccupata di verificare l'esistenza effettiva di detti fornitori";
3. non è, parimenti, plausibile e non può essere ricondotto a mera casualità il fatto che la ricorrente, in un breve arco temporale, si sia rivolta a tre distinti fornitori, tutti sostanzialmente privi di adeguate strutture aziendali e poi tutti e tre rivelatisi "fittizi"; anche in considerazione dell'entità delle operazioni poste in essere, siffatto rilievo induce ragionevolmente a ritenere che si sia trattato di una scelta "consapevole";
4. per quanto attiene ai rapporti intrattenuti con la ditta Società_1 e con riferimento al precedente anno di imposta (2017), era già stata contestata alla ricorrente l'indebita sottrazione di IVA relativa a fatture emesse dalla stessa Società_1 per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti. Il recupero in questione è stato definito dall'attuale ricorrente che ha aderito integralmente alle contestazioni. Come puntualmente osservato dall'Ufficio, non può, in proposito, non rilevarsi " la contriddatorietà del comportamento tenuto dalla ricorrente, che, nonostante i medesimi presupposti, in un anno accetta integralmente di definire un avviso in cui si parla di fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti emesse da una mera cartiera, mentre nell'anno successivo contesta l'identico recupero";
5. la documentazione prodotta dalla ricorrente per (tentare di ) dimostrare di essersi adoperata con la necessaria diligenza per accertare l'effettiva operatività dei tre fornitori ( partita IVA, iscrizione alla CCIAA, autorizzazioni amministrative, certificazioni di qualità) configura uno "schermo apparente di regolarità formale", non idoneo , ad avviso di questa Corte, "a superare il dato di fatto che tutti e tre i fornitori verificati erano assolutamente privi di una reale struttura aziendale, di dipendenti e di qualsisi dotazione strumentale" (circostanze fattuali che ben avrebbero potuto essere agevolmente accertate dalla ricorrente).
Da quanto sovra eposto consegue l'infondatezza del primo motivo di ricorso, non avendo la società ricorrente assolto l'onere probatorio che le competeva in ordine all'adozione della "diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostane del caso concreto".
II) Parimenti infondate s'appalesano le contestazioni di parte ricorrnte in punto sanzioni. Ed invero:
1.Per i motivi anzi esposti sub I), nel caso in esame è da ritenersi infondata l'eccezione di violazione e falsa applicazione dell'art. 5 D.Lgs. 218/97, stante la già evidenziata sussistenza del presupposto della colpevolezza;
2. L'Ufficio ha corretamente applicato la sanzione di cui all'art. 6, c. 1, del D.Lgs. 471/97. Come puntualizzato dalla resistente nei propri atti, alla luce dei principi espressi in proposito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è da ritenersi che"per le operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti astrattamente imponibili in reverse charge, poste in essere fino al 31 dicembre 2022, per le quali ricorrono i requisiti per il disconoscimento del diritto alla detrazione IVA in capo al cessionario o committente, oltre a rendersi necessario il recupero dell'IVA indebitamente detratta, debba essere applicata esclusivamente la sanzione prevista dall'art. 6, comma 1 delD.Lgs. 471/97".
3. Quanto alla lamentata mancata applicazione dell'art.7, c.4, del D.Lgs. 472/1997, si osserva che nella fattispecie l'Ufficio ha correttamente applicato l'art. 6 commi 1, 4 e 5 del D.Lgs. 471)7 e non già i commi 6
e 9 bis-3 della stessa norma. "Ne consegue che -come puntualizzato dall'Ufficio- la previsione di non applicazione della sanzione per infedele dichiarazione, a fronte dell'intervento normativo sul comma 9 bis-3, prevista nei casi in cui l'Ufficio abbia applicato il comma 6 dell'art. 6 D.Lgs. 471/97, non possa trovare applicazione".
Non risulta, inoltre, applicabile la riduzione delle sanzioni prevista dallo stesso art. 7 , c. 4, riduzione che può operare esclusivamente in presenza di circostanze che possano giustificare la condotta illecita. Nel caso in esame nessuna prova in tal senso è stata fornita da parte ricorrente.
***
Da quanto sovra esposto consegue la reiezione del ricorso e la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Respinge il ricorso, ponendo a carico di parte ricorrente il pagamento delle spese del giudizio, che vengono liquidate nell'importo omnicomprensivo di € 10.000,00.