Sentenza 21 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/06/2002, n. 9112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9112 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2002 |
Testo completo
ее REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO U REMAD CASSAZIONE09 1 Oggetto Accertamento SEZIONE TRIBUTARIA IRPEF ILOR rett fica documentazione omposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: extra contabile R.G. N. 5420/99 Presidente Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Dott. Enrico ALTIERI Rel. Consigliere Cron. 24713 Consigliere Dott. Stefano MONACI Consigliere Rep. Dott. Giuseppe FALCONE Ud. 28/02/02 Dott. Antonino DI BLASI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RA AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 130, presso lo studio dell'avvocato MACRI' TERESINA I. difeso dall'avvocato AMATUCCI ARNALDO, giusta procura in calce;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro 12, tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lopresso rappresenta e difende ope legis;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -intimaato 2002 CAMPIONE CIVILE ☐ controricorrente honchè
contro
Eides 1121 81183 N. avversO la sentenza n. 8/98 della Commissione tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 27/01/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/02/02 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'inammissibilità del primo motivo;
il rigetto del secondo e terzo motivo del ricorso. § 1. Svolgimento del processo L'ufficio delle imposte dirette di Arezzo rettifi- cava il reddito della ditta individuale GIEFFE di AR FR, per il 1991, ai fini i.r.pe.f. da una perdita di lire 8.784.000 a un imponibile di lire 206.417.000, ai fini i.lo.r. da lire 1.010.000 a lire 31.008.000, irrogando sanzioni per oltre lire 890.000.000, ai sensi dell'art.51, sesto comma, del d. P. R. n. 600/73. La rettifica traeva origine da un pro- cesso verbale di accertamento della Guardia di Finanza, notificato al FR. Quest'ultimo proponeva ricorso alla commissione tributaria provinciale di Arezzo, deducendo che la do- 2 cumentazione extracontabile rinvenuta presso la ditta aveva valore meramente indiziario. L'ufficio, costituitosi in giudizio, deduceva che dalle scritture non ufficiali rinvenute presso l'eser- cizio risultavano acquisti in nero, lavorazioni date a terzi in nero, costi occultati e ricavi non contabiliz- zati. La commissione rigettava il ricorso. Il FR proponeva appello, rigettato dalla com- missione tributaria regionale della Toscana con senten- - 27 gennaio 1998, sulla considerazione che, anche za 9 considerandosi non utilizzabile una perizia disposta in altra causa, la documentazione non ufficiale, pur non consentendo un accertamento extracontabile in presenza di una contabilità non del tutto inattendibile, non im- pediva, comunque, un accertamento induttivo ai sensi dell'art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 set- tembre 1973, n.600, fondato su presunzioni gravi, pre- cise e concordanti, e cioè la forza lavoro addetta, il volume delle retribuzioni ad essa corrisposte, il costo delle materie prime impiegate e il volume dell'attivi- tà. Avverso tale sentenza AR FR ha propo- sto ricorso per cassazione, sulla base di quattro mezzi d'annullamento. 3 Il Ministero delle Finanze non ha svolto attività difensiva.
2. I motivi di ricorso 2.1. Col primo motivo, denunciando violazione del- l'art. 42, secondo comma, del d. P.R. n.600/73 nonché omessa motivazione, in relazione all'art. 360, comma primo, n.3 e 5, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta che nell'accertamento non siano state indicate le ali- quote applicabili, ma soltanto quella minima e massima.
2.2. Col secondo motivo, denunciando violazione de- gli articoli 42 d. P.R. n. 600/73 e 2697 cod. civ., il ri- corrente lamenta che la commissione regionale abbia considerato non utilizzabile la perizia disposta in al- tra causa, concernente l'i.v.a. e relativa alla stessa vicenda, senza alcuna motivazione.
2.3. Col terzo motivo il ricorrente denuncia viola- zione degli articoli 2727 e seguenti cod. civ., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, in rela- zione all'art.360, comma primo, n.3 e 5, cod. proc. civ. Secondo il ricorrente la sentenza incorre in una contraddizione, là dove afferma l'intrinseca inidoneità documentazione extracontabile e,probatoria della nel contempo, la utilizzabilità del suo contenuto spe- cifico. D'altra parte, pur non contestandosi che il con- 4 vincimento del giudice può, ai sensi del primo comma dell'art.39 del d. P. R. n. 600/73, fondarsi su presun- zioni gravi, precise e concordanti, le presunzioni de- vono, comunque, fondarsi su fatti certi. Nella specie la commissione regionale avrebbe semplicemente enuncia- to alcuni elementi in via astratta, senza tener conto delle risultanze emergenti dal processo verbale di con- statazione e dal giudizio di merito. Anche la ricostruzione dei ricavi sulla base della documentazione extracontabile sarebbe in contraddizione con la premessa dell'inutilizzabilità di tale documen- tazione.
2.4. Col quarto motivo il ricorrente, denunciando 39, 40 e 42 del d. P. R.violazione degli articoli n.600/73, nonché omessa motivazione, in relazione al- l'art.360, comma primo, n.3 e 5, cod. proc. civ., deduce che la semplice presenza della documentazione extracon- tabile presso il contribuente non può giustificare il suo valore probatorio in via presuntiva, con conseguen- te inversione dell'onere della prova. La valenza proba- toria di tale documentazione non può essere desunta unicamente dalla sua localizzazione, ma soprattutto dai suoi contenuti. Sul punto la sentenza non contiene al- cuna motivazione. Il ricorrente rileva, infine, che nella sentenza 5 non vengano presi iin adeguata considerazione dati emergenti dai documenti. § 3. Motivi della decisione 3.1. Il primo motivo è inammissibile, in quanto contenente questioni non dedotte nei motivi d'appello e da parte sulle quali non vi è stata alcuna pronuncia della commissione tributaria regionale.
3.2. Anche il secondo mezzo è inammissibile per ge- nericità, non avendo il ricorrente indicato gli elemen- ti, risultanti dall'indagine peritale disposta in altro processo, che offrirebbero sostegno а una decisione d'infondatezza della pretesa fiscale. Il motivo è, Co- si, privo del requisito dell'autosufficienza, non con- sentendo alla Corte un controllo sulla pertinenza degli elementi che emergerebbero dalla consulenza tecnica, atto che non può essere esaminato in sede di legittimi- tà.
3.3. I restanti motivi, da esaminarsi congiuntamen- sono infondati. te, Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata non contiene alcuna contraddizione, essendo stata la rettifica ri- tenuta legittima sulla base di una serie di elementi, in relazione ai quali sussiste un accertamento del giu- dice di merito, non censurabile in sede di legittimità. Come hanno chiarito i giudici di merito, l'ufficio non aveva, nella specie, proceduto ad accertamento ex- tra contabile ( e cioè secondo la previsione del se- condo comma dell'art.39 del d. P. R. 29 settembre 1973, n.600 ), ma aveva accertato l'esistenza di ricavi non dichiarati sulla base di presunzioni, ai sensi del pri- mo comma, lettera d), dello stesso art. 39. Gli elemen- ti presuntivi assunti dall'ufficio, come si è già pre- cisato, non consistevano unicamente nel contenuto della documentazione extra contabile. Per quanto attiene agli elementi considerati nella sentenza impugnata il ha ricorrente si limita genericamente ad invocare il con- tenuto di alcuni atti ( e cioè del processo verbale di constatazione e le risultanze del giudizio di merito ), senza specificare le circostanze che contrasterebbe- ro la pretesa fiscale. Sotto tale profilo la censura è, pertanto, inammissibile. § 4. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Nessuna statuizione dev'essere assunta sulle spese, non avendo 1'Amministrazione finanziaria svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- 7 la Sezione tributaria, il 28 febbraio 2002. Il Consigliere estensore Enrico Altieri Il Presidente Cristarella Orestano Francesco Іспити Сатле Опить IL CANGE DERE C1 Innocenzo Battista 21 GIU. 2002 8