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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 05/12/2025, n. 2078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2078 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1114/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1114/2025 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Di Marco Parte_1 C.F._1
NA e dall'avv. Leone Daniela ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Via
RE IN n. 4, giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
(c.f. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede.
Oggetto: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.11.2025, parte ricorrente concludeva come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione giudiziale, adiva l'intestato Tribunale deducendo che Parte_1 aveva contratto matrimonio civile in regime di separazione dei beni con il 29 luglio Controparte_1
2006, in Salvador (Brasile), trascritto presso il Comune di Sezze nell'anno successivo che dall'unione non erano nati figli e che i coniugi avevano convissuto per sedici anni nella casa di proprietà del ricorrente, sita in Sezze. Rappresentava che da tempo il rapporto coniugale si era logorato pagina 1 di 3 irrimediabilmente e che la moglie, presumibilmente per problemi personali, poneva in essere comportamenti contrari ai doveri matrimoniali, isolandosi dal nucleo familiare. Nonostante i tentativi di trovare una soluzione concordata, anche con il coinvolgimento della controparte, non si riusciva ad addivenire a un accordo. Le circostanze descritte incidevano negativamente sul legame coniugale, che appariva ormai irreversibilmente compromesso, sicché non sussistevano più le condizioni per la prosecuzione della vita matrimoniale e della convivenza.
Concludeva, pertanto, chiedendo: “che la S.V. Ill.ma voglia, ai sensi dell'art. 706 c.p.c., fissare
l'udienza di comparizione dinanzi a sè al fine della pronunzia dei provvedimenti temporanei ed urgenti che reputerà opportuni, provvedimenti comunque funzionali all'accoglimento delle seguenti conclusioni definitive che sin d'ora si rassegnano. Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Latina, contrariis reiectis:
1. pronunziare la separazione personale dei coniugi di cui in premessa per i suesposti fatti;
2. la casa coniugale sita in Sezze (Lt), Via Puglie snc di proprietà del Sig. rimarrà Parte_1 nella disponibilità del medesimo con quanto in essa contenuto;
3. provvedere che i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
4. ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
5.
i coniugi prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto. Con riserva di deduzioni istruttorie, ulteriori richieste e deposito di documenti, anche in relazione alle ragioni che eventualmente controparte vorrà far valere in giudizio”.
Gli atti venivano trasmessi al P.M. che non formulava osservazioni.
Nonostante la ritualità della notifica, la resistente non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia. Quindi, all'udienza del 27.11.2025, il ricorrente confermava la propria volontà di chiedere la separazione e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che si evincano i presupposti di legge per dichiarare la separazione personale delle parti ai sensi dell'art. 151 c.c., essendo venuta meno da tempo la coabitazione e l'affectio tra i coniugi.
Il matrimonio è comprovato dall'estratto per riassunto del Reg. degli Atti di Matrimonio del Comune di
Sezze (LT), agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio nel Comune di Salvador
(Brasile) il 29.07.2006, atto iscritto nel Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Sezze (LT) al n. 4, parte II, Serie C, ufficio 1, anno 2007.
Le volontà di parte ricorrente di ottenere la pronuncia sullo status e il disinteresse di parte convenuta che è rimasta contumace inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere più ricostituita.
Va, pertanto, dichiarata la separazione personale delle parti.
Nulla deve essere disposto in merito alla casa coniugale, la cui assegnazione presuppone l'esistenza di prole minorenne o maggiorenne non economicamente autosufficiente. pagina 2 di 3 Parimenti non vanno adottate statuizioni in materia di contributo economico in assenza di domande sul punto.
Stante la pronuncia solo sullo status e la mancata opposizione di parte convenuta, che è rimasta contumace, si ritiene congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Pronuncia la separazione personale delle parti che hanno contratto matrimonio civile nel
Comune di Salvador (Brasile) il 29.07.2006, atto iscritto nel Reg. Atti di Matrimonio del
Comune di Sezze (LT) al n. 4, parte II, Serie C, ufficio 1, anno 2007;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sezze (LT) di procedere all'annotazione della sentenza.
- Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sezze (LT) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Latina, 3 dicembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale dott.ssa Concetta Serino
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1114/2025 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Di Marco Parte_1 C.F._1
NA e dall'avv. Leone Daniela ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Via
RE IN n. 4, giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
(c.f. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede.
Oggetto: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.11.2025, parte ricorrente concludeva come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione giudiziale, adiva l'intestato Tribunale deducendo che Parte_1 aveva contratto matrimonio civile in regime di separazione dei beni con il 29 luglio Controparte_1
2006, in Salvador (Brasile), trascritto presso il Comune di Sezze nell'anno successivo che dall'unione non erano nati figli e che i coniugi avevano convissuto per sedici anni nella casa di proprietà del ricorrente, sita in Sezze. Rappresentava che da tempo il rapporto coniugale si era logorato pagina 1 di 3 irrimediabilmente e che la moglie, presumibilmente per problemi personali, poneva in essere comportamenti contrari ai doveri matrimoniali, isolandosi dal nucleo familiare. Nonostante i tentativi di trovare una soluzione concordata, anche con il coinvolgimento della controparte, non si riusciva ad addivenire a un accordo. Le circostanze descritte incidevano negativamente sul legame coniugale, che appariva ormai irreversibilmente compromesso, sicché non sussistevano più le condizioni per la prosecuzione della vita matrimoniale e della convivenza.
Concludeva, pertanto, chiedendo: “che la S.V. Ill.ma voglia, ai sensi dell'art. 706 c.p.c., fissare
l'udienza di comparizione dinanzi a sè al fine della pronunzia dei provvedimenti temporanei ed urgenti che reputerà opportuni, provvedimenti comunque funzionali all'accoglimento delle seguenti conclusioni definitive che sin d'ora si rassegnano. Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Latina, contrariis reiectis:
1. pronunziare la separazione personale dei coniugi di cui in premessa per i suesposti fatti;
2. la casa coniugale sita in Sezze (Lt), Via Puglie snc di proprietà del Sig. rimarrà Parte_1 nella disponibilità del medesimo con quanto in essa contenuto;
3. provvedere che i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
4. ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
5.
i coniugi prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto. Con riserva di deduzioni istruttorie, ulteriori richieste e deposito di documenti, anche in relazione alle ragioni che eventualmente controparte vorrà far valere in giudizio”.
Gli atti venivano trasmessi al P.M. che non formulava osservazioni.
Nonostante la ritualità della notifica, la resistente non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia. Quindi, all'udienza del 27.11.2025, il ricorrente confermava la propria volontà di chiedere la separazione e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che si evincano i presupposti di legge per dichiarare la separazione personale delle parti ai sensi dell'art. 151 c.c., essendo venuta meno da tempo la coabitazione e l'affectio tra i coniugi.
Il matrimonio è comprovato dall'estratto per riassunto del Reg. degli Atti di Matrimonio del Comune di
Sezze (LT), agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio nel Comune di Salvador
(Brasile) il 29.07.2006, atto iscritto nel Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Sezze (LT) al n. 4, parte II, Serie C, ufficio 1, anno 2007.
Le volontà di parte ricorrente di ottenere la pronuncia sullo status e il disinteresse di parte convenuta che è rimasta contumace inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere più ricostituita.
Va, pertanto, dichiarata la separazione personale delle parti.
Nulla deve essere disposto in merito alla casa coniugale, la cui assegnazione presuppone l'esistenza di prole minorenne o maggiorenne non economicamente autosufficiente. pagina 2 di 3 Parimenti non vanno adottate statuizioni in materia di contributo economico in assenza di domande sul punto.
Stante la pronuncia solo sullo status e la mancata opposizione di parte convenuta, che è rimasta contumace, si ritiene congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Pronuncia la separazione personale delle parti che hanno contratto matrimonio civile nel
Comune di Salvador (Brasile) il 29.07.2006, atto iscritto nel Reg. Atti di Matrimonio del
Comune di Sezze (LT) al n. 4, parte II, Serie C, ufficio 1, anno 2007;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sezze (LT) di procedere all'annotazione della sentenza.
- Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sezze (LT) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Latina, 3 dicembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale dott.ssa Concetta Serino
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