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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/12/2025, n. 2067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2067 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1602/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1602/2019 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale”
promossa da
, (C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RT IN
RICORRENTE contro
, (C.F.: , col patrocinio dell'avv. David Controparte_1 C.F._2
EM
RESISTENTE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto apposto in data 19/09/2025).
*** rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 26/06/2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 29/03/2019 , premettendo di avere Parte_1 contratto matrimonio con a Siracusa il 24/04/1999 (atto n. 70, Controparte_1 parte II, serie A, anno 1999), nel corso del quale è nato il figlio (il 10/01/2003), Per_1 chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale dalla moglie con addebito a quest'ultima, nonché la previsione delle seguenti ulteriori statuizioni:
- disporre l'affidamento condiviso del figlio, con collocamento presso il padre;
- regolamentare l'esercizio del diritto di visita materno;
- statuire l'obbligo a carico della di contribuire al mantenimento del figlio CP_1 nella misura ritenuta opportuna dal Tribunale, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. della resistente per illecito endofamiliare.
Si costituiva in giudizio la quale non si opponeva alla Controparte_1 domanda di separazione personale. Invece, chiedeva di rigettare le ulteriori domande avanzate dal ricorrente. In particolare, chiedeva di:
- addebitare la separazione al ricorrente;
- disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Siracusa viale Teracati n. 83, alla resistente;
- stabilire l'affidamento condiviso del minore, con collocamento a residenza alternata presso l'abitazione di ciascuno dei genitori;
- prevedere l'obbligo di mantenimento del figlio da parte di ciascun genitore secondo le rispettive capacità patrimoniali, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- disporre, a carico del l'obbligo di corrispondere alla un assegno Pt_1 CP_1 di mantenimento nella misura di € 500,00 mensili.
A scioglimento della riserva assunta il 04/02/2020, il Giudice disponeva, in via temporanea ed urgente, l'affido condiviso del minore con collocamento presso il padre nonché l'obbligo per la di contribuire al mantenimento del figlio nella CP_1 misura di € 100,00 mensili e l'obbligo del Corrente di versare alla € CP_1
100,00 mensili a titolo di mantenimento della stessa.
Con provvedimento del 03/07/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, il Giudice assegnava termini ex art. 190 c.p.c. e rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
§ Sulla separazione personale dei coniugi.
La separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
§ Sull'addebito della separazione.
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la pronuncia di addebito della separazione richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio espressamente indicati nell' articolo 143 c.c. e, perciò, costituenti oggetto di una norma di condotta imperativa, fra i quali è indicato l'obbligo della fedeltà, della coabitazione, dell'assistenza morale e materiale. Dopo avere constatato, a monte, la violazione di uno dei doveri matrimoniali, il giudice dovrà successivamente verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza. (cfr. Cass 15223/2002; Cass 6697/2009; Cass.
9074/2011; Cass 2059/2012). Pertanto, la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151 comma II cod. civ.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco).
Nel caso di specie, la domanda di addebito formulata da parte ricorrente va rigettata.
Il ricorrente rappresenta la contrarietà ai doveri familiari del comportamento della moglie in costanza di matrimonio consistito, secondo quanto da lui prospettato, nella
“indifferenza e la freddezza per il ricorrente, al punto da denigrarlo e soggiogarlo anche in presenza del figlio” e nella “totale indifferenza anche verso le più elementari esigenze della famiglia”, essendosi la stessa dedicata a soddisfare bisogni personali al di fuori del nucleo familiari (pag. 2 del ricorso). Il Corrente adduce tale condotta quale fatto idoneo a fondare l'addebito della separazione in quanto realizzata in violazione dei doveri derivanti dal matrimonio. Nondimeno - anche laddove si ritenesse provata tale circostanza, che comunque è stata meramente rappresentata in sede di ricorso ma non è stata suffragata con ulteriori elementi - il non ha fornito la prova Pt_1 dell'efficacia causale della condotta in questione nella determinazione della crisi coniugale. Pertanto, non ricorrendo alcun elemento obiettivo a riscontro delle ritenute violazioni dei doveri coniugali imputate da parte attrice alla moglie, la domanda va rigettata.
Parimenti da rigettare è la domanda di addebito formulata da parte resistente.
La si duole della circostanza che il abbia “cercato un pretesto per CP_1 Pt_1 abbandonare nel mese di gennaio 2019 il tetto coniugale”, al fine – stando a quanto rappresentato in comparsa responsiva – di coltivare la relazione extraconiugale intrapresa nell'ultimo anno di matrimonio (p. 10 della comparsa di costituzione). La
[...]
pertanto, allega tale comportamento quale fatto idoneo a fondare l'addebito CP_1 della separazione in quanto contrario ai doveri nascenti dal vincolo matrimoniale.
Anche in questo caso mancano in atti riscontri obiettivi circa i presunti tradimenti commessi dal marito e la loro incidenza causale rispetto all'insorgenza della crisi coniugale. Anzi, i diversi testi di entrambe le parti, sentiti nel corso del processo, hanno escluso l'esistenza di una relazione extraconiugale del Corrente o, comunque, non ne hanno saputo fornire una precisa collocazione temporale.
Infine, anche riguardo all'abbandono del tetto coniugale da parte del ricorrente, non
è emerso in giudizio che tale condotta abbia rappresentato la causa della crisi coniugale apparendo invece che tale comportamento sia avvenuto allorché la crisi coniugale tra le parti era ormai conclamata (cfr. verbale di udienza del 30/10/2019).
Alla luce di quanto sopra, si rigettano le richieste di addebito.
§ Sull'affidamento del figlio e sulla regolamentazione del diritto di visita.
Deve darsi atto che - nelle more del giudizio - il figlio della coppia, , è divenuto Per_1 maggiorenne, di talché nulla deve disporsi circa l'affidamento, il collocamento e le visite dello stesso da parte del genitore non collocatario.
§ Sul mantenimento del figlio.
L'obbligo di mantenimento dei figli gravante sui genitori, che sorge al momento della nascita della prole, trova la propria fonte negli artt. 30 Cost. e 315 bis c.c.
Secondo costante giurisprudenza, l'obbligo in questione non cessa automaticamente al compimento dei diciotto anni da parte del minore, ma si protrae qualora questi - senza sua colpa - sia ancora dipendente dai genitori e sino a quando non raggiunga l'indipendenza economica.
Nel caso di specie, parte resistente ha rappresentato che il figlio “ha superato Per_1 il concorso presso l'Arma dei Carabinieri, rendendosi economicamente sufficiente da diversi mesi, essendo, peraltro, andato a vivere da solo” (note in sostituzione udienza del 17/06/2025) e tale circostanza non è stata smentita dal ricorrente. Pertanto, si dispone la revoca dell'obbligo - stabilito in via provvisoria con ordinanza del
07/02/2020 - della resistente di versare al ricorrente l'assegno di mantenimento del figlio a decorrere da giugno 2025.
§ Sull'assegnazione della casa coniugale.
Come noto, l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinata alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi. Nel caso di specie, la stessa resistente dichiara che il figlio
“ha superato il concorso presso l'Arma dei Carabinieri, rendendosi Per_1 economicamente sufficiente da diversi mesi, essendo, peraltro, andato a vivere da solo”
(note del 17/06/2025). Dunque, né la resistente convive col figlio, né quest'ultimo è economicamente dipendente, sicché nulla si dispone in ordine all'assegnazione della casa coniugale.
§ Sull'assegno di mantenimento del coniuge.
L'art. 156 c.c. sancisce l'obbligo del coniuge di corrispondere all'altro coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, quanto necessario al suo mantenimento laddove questi non disponga di redditi propri adeguati. La Suprema Corte ha più volte affermato che i presupposti dell'assegno di mantenimento si identificano nell'incapacità del coniuge più debole di mantenere il tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio (essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale) e nella condizione patrimoniale deteriore del coniuge richiedente rispetto all'obbligato (cfr. ex multis Cassazione civile sez. I, 28/12/2023, n.36178).
In ogni caso, “la dimostrazione del tenore di vita avuto in costanza del matrimonio e della sua attuale condizione patrimoniale compete al coniuge che richiede l'assegno e
l'impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive, è da valutarsi in relazione alla situazione esistente nell'attualità e, in particolare, alla possibilità, per il richiedente, di svolgere un'attività lavorativa adeguata alla sua qualifica, posizione sociale e condizioni personali, d'età e di salute” (C., Ord., 25781/2017).
Nel caso concreto, parte ricorrente percepisce circa € 750,00 mensili, mentre – secondo quanto riferito dai testimoni sentiti nel corso del giudizio e in base alla documentazione agli atti - la resistente non risulta attualmente percettrice di reddito.
Tuttavia, è emerso altresì che la stessa ha nel corso degli anni lavorato come segretaria presso vari studi professionali, sicché la ha acquisito esperienza che le CP_1 consente oggi di cercare una posizione lavorativa adeguata alla sua qualifica, essendo la stessa in età non avanzata e trovandosi in buone condizioni di salute. D'altro canto, non è trascurabile la circostanza che il matrimonio tra le parti sia durato circa vent'anni.
Pertanto, ai fini del mantenimento del coniuge resistente, questo Tribunale ritiene di confermare la somma mensile di € 100,00, già disposta in via provvisoria ed urgente.
§ Sulla responsabilità ex art. 2043 c.c.
Il ricorrente lamenta di avere subito un danno da illecito endofamiliare discendente dai comportamenti della resistente contrari ai doveri matrimoniali.
Sul punto va osservato che, prima della riforma “Cartabia”, la domanda di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari seguiva il rito ordinario, quindi un rito diverso da quello della separazione o divorzio, soggetto al rito speciale familiare. In particolare, in caso di separazione, l'unica misura risarcitoria prevista in favore del coniuge incolpevole si identificava nell'addebito della separazione all'altro coniuge. Pertanto, le due domande di risarcimento del danno endofamiliare e di separazione/divorzio non potevano essere proposte nel medesimo giudizio (cfr.
20638/04, Cass. 9915/07 e Cass. 11828/09 e Cass. 18870/14).
Il D. Lgs n. 164/24, al fine di consentire una gestione unitaria delle cause, ha riscritto l'art. 473 bis c.p.c. estendendo il rito speciale per persone, minorenni e famiglie anche alle domande di risarcimento del danno c.d. endofamiliare.
Alla luce di quanto sopra, la domanda del ricorrente di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c. va dichiarata l'inammissibile.
§ Sulle spese.
Le spese di lite vanno interamente compensate, tenuto conto della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
1602/2019 R.G.: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio concordatario a Siracusa il Controparte_1
24/04/1999 (atto n. 70, parte II, serie A, anno 1999); rigetta le domande di addebito formulate da entrambe le parti;
dispone l'obbligo a carico di di versare a Parte_1 CP_1 la somma di € 100,00 mensili a titolo di mantenimento della stessa;
[...] revoca l'obbligo a carico di di versare a Controparte_1 Parte_1
la somma di € 100,00 mensili a titolo di mantenimento del figlio;
[...] Per_1 dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. avanzata dal ricorrente;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Siracusa per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; spese compensate.
Così deciso in Siracusa, 11.12.25 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile. Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1602/2019 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale”
promossa da
, (C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RT IN
RICORRENTE contro
, (C.F.: , col patrocinio dell'avv. David Controparte_1 C.F._2
EM
RESISTENTE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto apposto in data 19/09/2025).
*** rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 26/06/2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 29/03/2019 , premettendo di avere Parte_1 contratto matrimonio con a Siracusa il 24/04/1999 (atto n. 70, Controparte_1 parte II, serie A, anno 1999), nel corso del quale è nato il figlio (il 10/01/2003), Per_1 chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale dalla moglie con addebito a quest'ultima, nonché la previsione delle seguenti ulteriori statuizioni:
- disporre l'affidamento condiviso del figlio, con collocamento presso il padre;
- regolamentare l'esercizio del diritto di visita materno;
- statuire l'obbligo a carico della di contribuire al mantenimento del figlio CP_1 nella misura ritenuta opportuna dal Tribunale, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. della resistente per illecito endofamiliare.
Si costituiva in giudizio la quale non si opponeva alla Controparte_1 domanda di separazione personale. Invece, chiedeva di rigettare le ulteriori domande avanzate dal ricorrente. In particolare, chiedeva di:
- addebitare la separazione al ricorrente;
- disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Siracusa viale Teracati n. 83, alla resistente;
- stabilire l'affidamento condiviso del minore, con collocamento a residenza alternata presso l'abitazione di ciascuno dei genitori;
- prevedere l'obbligo di mantenimento del figlio da parte di ciascun genitore secondo le rispettive capacità patrimoniali, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- disporre, a carico del l'obbligo di corrispondere alla un assegno Pt_1 CP_1 di mantenimento nella misura di € 500,00 mensili.
A scioglimento della riserva assunta il 04/02/2020, il Giudice disponeva, in via temporanea ed urgente, l'affido condiviso del minore con collocamento presso il padre nonché l'obbligo per la di contribuire al mantenimento del figlio nella CP_1 misura di € 100,00 mensili e l'obbligo del Corrente di versare alla € CP_1
100,00 mensili a titolo di mantenimento della stessa.
Con provvedimento del 03/07/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, il Giudice assegnava termini ex art. 190 c.p.c. e rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
§ Sulla separazione personale dei coniugi.
La separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
§ Sull'addebito della separazione.
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la pronuncia di addebito della separazione richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio espressamente indicati nell' articolo 143 c.c. e, perciò, costituenti oggetto di una norma di condotta imperativa, fra i quali è indicato l'obbligo della fedeltà, della coabitazione, dell'assistenza morale e materiale. Dopo avere constatato, a monte, la violazione di uno dei doveri matrimoniali, il giudice dovrà successivamente verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza. (cfr. Cass 15223/2002; Cass 6697/2009; Cass.
9074/2011; Cass 2059/2012). Pertanto, la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151 comma II cod. civ.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco).
Nel caso di specie, la domanda di addebito formulata da parte ricorrente va rigettata.
Il ricorrente rappresenta la contrarietà ai doveri familiari del comportamento della moglie in costanza di matrimonio consistito, secondo quanto da lui prospettato, nella
“indifferenza e la freddezza per il ricorrente, al punto da denigrarlo e soggiogarlo anche in presenza del figlio” e nella “totale indifferenza anche verso le più elementari esigenze della famiglia”, essendosi la stessa dedicata a soddisfare bisogni personali al di fuori del nucleo familiari (pag. 2 del ricorso). Il Corrente adduce tale condotta quale fatto idoneo a fondare l'addebito della separazione in quanto realizzata in violazione dei doveri derivanti dal matrimonio. Nondimeno - anche laddove si ritenesse provata tale circostanza, che comunque è stata meramente rappresentata in sede di ricorso ma non è stata suffragata con ulteriori elementi - il non ha fornito la prova Pt_1 dell'efficacia causale della condotta in questione nella determinazione della crisi coniugale. Pertanto, non ricorrendo alcun elemento obiettivo a riscontro delle ritenute violazioni dei doveri coniugali imputate da parte attrice alla moglie, la domanda va rigettata.
Parimenti da rigettare è la domanda di addebito formulata da parte resistente.
La si duole della circostanza che il abbia “cercato un pretesto per CP_1 Pt_1 abbandonare nel mese di gennaio 2019 il tetto coniugale”, al fine – stando a quanto rappresentato in comparsa responsiva – di coltivare la relazione extraconiugale intrapresa nell'ultimo anno di matrimonio (p. 10 della comparsa di costituzione). La
[...]
pertanto, allega tale comportamento quale fatto idoneo a fondare l'addebito CP_1 della separazione in quanto contrario ai doveri nascenti dal vincolo matrimoniale.
Anche in questo caso mancano in atti riscontri obiettivi circa i presunti tradimenti commessi dal marito e la loro incidenza causale rispetto all'insorgenza della crisi coniugale. Anzi, i diversi testi di entrambe le parti, sentiti nel corso del processo, hanno escluso l'esistenza di una relazione extraconiugale del Corrente o, comunque, non ne hanno saputo fornire una precisa collocazione temporale.
Infine, anche riguardo all'abbandono del tetto coniugale da parte del ricorrente, non
è emerso in giudizio che tale condotta abbia rappresentato la causa della crisi coniugale apparendo invece che tale comportamento sia avvenuto allorché la crisi coniugale tra le parti era ormai conclamata (cfr. verbale di udienza del 30/10/2019).
Alla luce di quanto sopra, si rigettano le richieste di addebito.
§ Sull'affidamento del figlio e sulla regolamentazione del diritto di visita.
Deve darsi atto che - nelle more del giudizio - il figlio della coppia, , è divenuto Per_1 maggiorenne, di talché nulla deve disporsi circa l'affidamento, il collocamento e le visite dello stesso da parte del genitore non collocatario.
§ Sul mantenimento del figlio.
L'obbligo di mantenimento dei figli gravante sui genitori, che sorge al momento della nascita della prole, trova la propria fonte negli artt. 30 Cost. e 315 bis c.c.
Secondo costante giurisprudenza, l'obbligo in questione non cessa automaticamente al compimento dei diciotto anni da parte del minore, ma si protrae qualora questi - senza sua colpa - sia ancora dipendente dai genitori e sino a quando non raggiunga l'indipendenza economica.
Nel caso di specie, parte resistente ha rappresentato che il figlio “ha superato Per_1 il concorso presso l'Arma dei Carabinieri, rendendosi economicamente sufficiente da diversi mesi, essendo, peraltro, andato a vivere da solo” (note in sostituzione udienza del 17/06/2025) e tale circostanza non è stata smentita dal ricorrente. Pertanto, si dispone la revoca dell'obbligo - stabilito in via provvisoria con ordinanza del
07/02/2020 - della resistente di versare al ricorrente l'assegno di mantenimento del figlio a decorrere da giugno 2025.
§ Sull'assegnazione della casa coniugale.
Come noto, l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinata alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi. Nel caso di specie, la stessa resistente dichiara che il figlio
“ha superato il concorso presso l'Arma dei Carabinieri, rendendosi Per_1 economicamente sufficiente da diversi mesi, essendo, peraltro, andato a vivere da solo”
(note del 17/06/2025). Dunque, né la resistente convive col figlio, né quest'ultimo è economicamente dipendente, sicché nulla si dispone in ordine all'assegnazione della casa coniugale.
§ Sull'assegno di mantenimento del coniuge.
L'art. 156 c.c. sancisce l'obbligo del coniuge di corrispondere all'altro coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, quanto necessario al suo mantenimento laddove questi non disponga di redditi propri adeguati. La Suprema Corte ha più volte affermato che i presupposti dell'assegno di mantenimento si identificano nell'incapacità del coniuge più debole di mantenere il tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio (essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale) e nella condizione patrimoniale deteriore del coniuge richiedente rispetto all'obbligato (cfr. ex multis Cassazione civile sez. I, 28/12/2023, n.36178).
In ogni caso, “la dimostrazione del tenore di vita avuto in costanza del matrimonio e della sua attuale condizione patrimoniale compete al coniuge che richiede l'assegno e
l'impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive, è da valutarsi in relazione alla situazione esistente nell'attualità e, in particolare, alla possibilità, per il richiedente, di svolgere un'attività lavorativa adeguata alla sua qualifica, posizione sociale e condizioni personali, d'età e di salute” (C., Ord., 25781/2017).
Nel caso concreto, parte ricorrente percepisce circa € 750,00 mensili, mentre – secondo quanto riferito dai testimoni sentiti nel corso del giudizio e in base alla documentazione agli atti - la resistente non risulta attualmente percettrice di reddito.
Tuttavia, è emerso altresì che la stessa ha nel corso degli anni lavorato come segretaria presso vari studi professionali, sicché la ha acquisito esperienza che le CP_1 consente oggi di cercare una posizione lavorativa adeguata alla sua qualifica, essendo la stessa in età non avanzata e trovandosi in buone condizioni di salute. D'altro canto, non è trascurabile la circostanza che il matrimonio tra le parti sia durato circa vent'anni.
Pertanto, ai fini del mantenimento del coniuge resistente, questo Tribunale ritiene di confermare la somma mensile di € 100,00, già disposta in via provvisoria ed urgente.
§ Sulla responsabilità ex art. 2043 c.c.
Il ricorrente lamenta di avere subito un danno da illecito endofamiliare discendente dai comportamenti della resistente contrari ai doveri matrimoniali.
Sul punto va osservato che, prima della riforma “Cartabia”, la domanda di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari seguiva il rito ordinario, quindi un rito diverso da quello della separazione o divorzio, soggetto al rito speciale familiare. In particolare, in caso di separazione, l'unica misura risarcitoria prevista in favore del coniuge incolpevole si identificava nell'addebito della separazione all'altro coniuge. Pertanto, le due domande di risarcimento del danno endofamiliare e di separazione/divorzio non potevano essere proposte nel medesimo giudizio (cfr.
20638/04, Cass. 9915/07 e Cass. 11828/09 e Cass. 18870/14).
Il D. Lgs n. 164/24, al fine di consentire una gestione unitaria delle cause, ha riscritto l'art. 473 bis c.p.c. estendendo il rito speciale per persone, minorenni e famiglie anche alle domande di risarcimento del danno c.d. endofamiliare.
Alla luce di quanto sopra, la domanda del ricorrente di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c. va dichiarata l'inammissibile.
§ Sulle spese.
Le spese di lite vanno interamente compensate, tenuto conto della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
1602/2019 R.G.: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio concordatario a Siracusa il Controparte_1
24/04/1999 (atto n. 70, parte II, serie A, anno 1999); rigetta le domande di addebito formulate da entrambe le parti;
dispone l'obbligo a carico di di versare a Parte_1 CP_1 la somma di € 100,00 mensili a titolo di mantenimento della stessa;
[...] revoca l'obbligo a carico di di versare a Controparte_1 Parte_1
la somma di € 100,00 mensili a titolo di mantenimento del figlio;
[...] Per_1 dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. avanzata dal ricorrente;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Siracusa per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; spese compensate.
Così deciso in Siracusa, 11.12.25 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile. Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone