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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/05/2025, n. 2354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2354 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/3357
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Natale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r.g. 3357/2024 promossa da:
(1) nato in [...] il [...] Parte_1
(2) nato in [...] il [...] Parte_2
(3) nata in [...] il [...] Parte_3
(4) nata in [...] il [...] Parte_4
(5) ato in Argentina il 22/12/2003 Parte_5
(6) nata in [...] il [...] Parte_6
(7) nata in [...] il [...] Controparte_1
(8) nata in [...] il [...] Parte_7
(9) nato in [...] il [...] Parte_8
(10) nato in [...] il [...], legalmente rappresentato dai genitori Controparte_2 Parte_7
nata in [...] il [...]nata in Argentina il 30/7/1967 e nato
[...] Controparte_3
in Argentina il 13/01/1972 tutti rappresentati e difesi, dall'Avvocato Graciela Cerulli del Foro di Milano
( – PEC: ), ed elettivamente domiciliati C.F._1 Email_1
presso il suo studio sito in Milano, Via Messina 47, come da procura in atti ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_4
resistente non costituito Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “riconoscere e dichiarare che i signori: - nato Parte_1 in Argentina il 25/6/1936 - nato in [...] il [...] - Parte_2 Parte_3 nata in [...] il [...] - nata in [...] il [...] - ato Parte_4 Parte_5 in Argentina il 22/12/2003 - nata in [...] il [...] - Parte_6 Controparte_1 nata in [...] il [...] - nata in [...] il [...] -
[...] Parte_7 Pt_8
nato in [...] il [...] - nato in [...] il [...] - sono
[...] Controparte_2 tutti cittadini italiani;
- ordinare al e per esso all'Ufficiale di Stato Civile Controparte_4 del Consolato italiano competente in base alla residenza dei ricorrenti, di procedere alla trasmissione al Comune di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero di tutti gli atti necessari alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile della cittadinanza dei ricorrenti. - ordinare al , e per esso all'Ufficiale di Stato Civile del Comune Controparte_4 di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero, di procedere con la comunicazione al Consolato competente dell'avvenuta trascrizione degli atti nei registri di stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari italiane per l'iscrizione all'AIRE ed il conseguente rilascio del passaporto italiano.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_4
sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano , nato a Persona_1
Moncestino il 11 luglio 1853, figlio di e (cfr. doc. in atti n. Persona_2 Persona_3
1); il quale moriva in Argentina in data 7 dicembre 1919 (cfr. doc. in atti n. 2) senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino argentino, come da certificato Camera
Nazionale Elettorale rilasciato agli eredi dalla Corte Nazionale Elettorale (Potere Giudiziario della
Nazione Argentina), prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “Attesto: che nel Registro Nazionale dell'Elettorato, nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione oltre i 16 anni,
e gli argentini naturalizzati oltre i 18 anni, non è registrato/a fino al giorno d'oggi, fu o Per_1
, o o , nato/a l'11-07-1853 in ITALIA – Alessandria Per_1 Persona_1 Persona_4 Per_5
Moncestino” (cfr. doc. in atti n. 3).
Conseguentemente, i ricorrenti, chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_4 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_4
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato e non Controparte_5
comparso.
Il Pubblico Ministero in data 5/06/2024 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso. Con provvedimento reso dal G.D. in data 17 aprile 2025 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi degli artt. 127-ter c.p.c. – la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando
l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Quanto all' interesse ad agire si osserva che nel caso di specie – stando alla domanda – la trasmissione della cittadinanza passa anche per linea femminile (con trasmissione determinatasi in epoca pre-costituzionale). I ricorrenti allegano infatti che il Consolato generale d'Italia ha comunicato all'utenza che «hanno diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana per via amministrativa i figli di donna italiana, soltanto se nati a partire dall'1.1.1948 e i loro discendenti».
Sussiste, pertanto, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato che - essendo il passaggio generazionale per linea femminile avvenuto in epoca precostituzionale – l'amministrazione non riconosce in via amministrativa il diritto al riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis. A fronte di tale posizione dell'Amministrazione si rende dunque necessario l'accertamento del diritto in sede giurisdizionale (anche alla luce di quanto si dirà in merito alla sentenza della Corte costituzionale n. 30/1983 e dei suoi effetti nel tempo, secondo l'interpretazione data sul punto da Cass. Sez. Un. n. 4466/2009).
***
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea materna da cittadino italiano, dal momento che nella linea genealogica figura un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero, dalla cui unione nasceva un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- dal matrimonio tra l'avo e nasceva in a Segundo, prov. Persona_1 Persona_6
Cordoba – in data 11 giugno 1904 (cfr. doc. in atti n. 5); la quale in data 21 Persona_7
giugno 1930, si coniugava in Argentina con (cfr. doc. in atti n. 6) e ivi moriva in Persona_8
data 11 ottobre 1990 (cfr. doc. in atti n. 7); - dal matrimonio tra e nasceva in Argentina in Persona_7 Persona_8 Parte_1
data 25 giugno 1936 (cfr. doc. in atti n. 8); il quale in data 6 giugno 1962 si sposava in Argentina con (cfr. doc. in atti n. 9); Persona_9
- dal matrimonio tra e nascevano in Argentina: Parte_1 Persona_9 [...]
in data 10 luglio 1964 (cfr. doc. in atti n. 10); in data 3 Parte_2 Parte_6
settembre 1965 (cfr. doc. in atti n. 11); in data 30 luglio 1967 (cfr. doc. in atti n. Parte_7
12);
- dall'unione tra e nascevano in Argentina: Parte_2 Persona_10 [...]
in data 28 luglio 1998 (cfr. doc. in atti n. 13); in data 8 marzo 2000 (cfr. Pt_3 Parte_4
doc. in atti n. 14); n data 22 dicembre 2003 (cfr. doc. in atti n. 15); Parte_5
- dall'unione tra e nasceva in Argentina Catalina Parte_6 Persona_11 CP_1
in data 11 luglio 2001 (cfr. doc. in atti n. 16);
[...]
- dall'unione tra e nascevano in Argentina: Parte_7 Controparte_3 Pt_8
in data 10 aprile 1996 (cfr. doc. in atti n. 17); in data 27 maggio 2006
[...] Controparte_2
(cfr. doc. in atti n. 18).
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Come evidente dall'esposizione che precede, nel caso in esame, la trasmissione della cittadinanza avviene anche – per così dire – per linea femminile, con trasmissione della discendenza in epoca pre-costituzionale.
Ciò dimostra la sussistenza di interesse ad agire;
infatti, nel caso di specie – stando alla domanda – la trasmissione della cittadinanza passa anche per linea femminile (con trasmissione determinatasi in epoca pre-costituzionale). Tuttavia è noto che il Consolato generale d'Italia ha comunicato all'utenza che «hanno diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana per via amministrativa i figli di donna italiana, soltanto se nati a partire dall'1.1.1948 e i loro discendenti». Sussiste, pertanto, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato che - essendo il passaggio generazionale per linea femminile avvenuto in epoca precostituzionale – l'amministrazione non riconosce in via amministrativa il diritto al riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis. A fronte di tale posizione dell'Amministrazione si rende dunque necessario l'accertamento del diritto in sede giurisdizionale (anche alla luce di quanto si dirà in merito alla sentenza della Corte costituzionale n. 30/1983 e dei suoi effetti nel tempo, secondo l'interpretazione data sul punto da Cass. Sez. Un. n. 4466/2009).
A tal riguardo, è infatti opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte
Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n.
555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della
Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, veniva recepito a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli.
Va però osservato che la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana di è dimostrata dal certificato di nascita (cfr. doc. in Persona_1 atti n. 1) nonché dal certificato di morte nel quale si legge che fosse “italiano, nato a [...],
Provincia di Alessandria di anni 65” (cfr. doc. in atti n. 2). In quanto italiano, dunque, Per_1
trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza alla figlia nata a [...] – Persona_1 Persona_7
Argentina in data 11 giugno 1904 (cfr. doc. in atti n. 5); la quale in data 21 giugno 1930, si coniugava con il cittadino argentino (cfr. doc. in atti n. 6) e ivi moriva in data 11 Persona_8
ottobre 1990 (cfr. doc. in atti n. 7).
Come detto, va tuttavia rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiano sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a causa Persona_1 della mancanza di una “successiva” discendenza paterna. Sennonché l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983
n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che la signora , cittadina italiana iure sanguinis, Persona_7
potesse trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti. L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost..
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che , in quanto cittadina italiana “iure sanguinis” perché figlia del cittadino Persona_7
italiano trasmetteva a sua volta ai propri figli e anche ai relativi discendenti, Persona_1
compresi gli odierni ricorrenti, ovvero, Parte_1 Parte_2
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, Controparte_1 Parte_7 Parte_8 CP_2
[...] determinando i rapporti di filiazione la trasmissione, senza interruzione, dello stato di
[...]
cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
È dunque provato che i ricorrenti siano discendenti diretti di un avo italiano.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_4
Quanto alle spese, considerata la peculiarità del caso e tenuto conto del fatto che il non si CP_4
è opposto nel merito all'accoglimento della domanda e non risulta che i ricorrenti abbiano precedentemente presentato domanda in via amministrativa, le stesse vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti
(1) nato in [...] il [...]; Parte_1
(2) nato in [...] il [...]; Parte_2
(3) nata in [...] il [...]; Parte_3
(4) nata in [...] il [...]; Parte_4
(5) ato in Argentina il 22/12/2003; Parte_5
(6) nata in [...] il [...]; Parte_6
(7) nata in [...] il [...]; Controparte_1
(8) nata in [...] il [...]; Parte_7
(9) nato in [...] il [...]; Parte_8
(10) nato in [...] il [...], Controparte_2
il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_5
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Torino, il 17 aprile 2025.
Il giudice
Andrea Natale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Natale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r.g. 3357/2024 promossa da:
(1) nato in [...] il [...] Parte_1
(2) nato in [...] il [...] Parte_2
(3) nata in [...] il [...] Parte_3
(4) nata in [...] il [...] Parte_4
(5) ato in Argentina il 22/12/2003 Parte_5
(6) nata in [...] il [...] Parte_6
(7) nata in [...] il [...] Controparte_1
(8) nata in [...] il [...] Parte_7
(9) nato in [...] il [...] Parte_8
(10) nato in [...] il [...], legalmente rappresentato dai genitori Controparte_2 Parte_7
nata in [...] il [...]nata in Argentina il 30/7/1967 e nato
[...] Controparte_3
in Argentina il 13/01/1972 tutti rappresentati e difesi, dall'Avvocato Graciela Cerulli del Foro di Milano
( – PEC: ), ed elettivamente domiciliati C.F._1 Email_1
presso il suo studio sito in Milano, Via Messina 47, come da procura in atti ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_4
resistente non costituito Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “riconoscere e dichiarare che i signori: - nato Parte_1 in Argentina il 25/6/1936 - nato in [...] il [...] - Parte_2 Parte_3 nata in [...] il [...] - nata in [...] il [...] - ato Parte_4 Parte_5 in Argentina il 22/12/2003 - nata in [...] il [...] - Parte_6 Controparte_1 nata in [...] il [...] - nata in [...] il [...] -
[...] Parte_7 Pt_8
nato in [...] il [...] - nato in [...] il [...] - sono
[...] Controparte_2 tutti cittadini italiani;
- ordinare al e per esso all'Ufficiale di Stato Civile Controparte_4 del Consolato italiano competente in base alla residenza dei ricorrenti, di procedere alla trasmissione al Comune di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero di tutti gli atti necessari alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile della cittadinanza dei ricorrenti. - ordinare al , e per esso all'Ufficiale di Stato Civile del Comune Controparte_4 di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero, di procedere con la comunicazione al Consolato competente dell'avvenuta trascrizione degli atti nei registri di stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari italiane per l'iscrizione all'AIRE ed il conseguente rilascio del passaporto italiano.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_4
sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano , nato a Persona_1
Moncestino il 11 luglio 1853, figlio di e (cfr. doc. in atti n. Persona_2 Persona_3
1); il quale moriva in Argentina in data 7 dicembre 1919 (cfr. doc. in atti n. 2) senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino argentino, come da certificato Camera
Nazionale Elettorale rilasciato agli eredi dalla Corte Nazionale Elettorale (Potere Giudiziario della
Nazione Argentina), prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “Attesto: che nel Registro Nazionale dell'Elettorato, nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione oltre i 16 anni,
e gli argentini naturalizzati oltre i 18 anni, non è registrato/a fino al giorno d'oggi, fu o Per_1
, o o , nato/a l'11-07-1853 in ITALIA – Alessandria Per_1 Persona_1 Persona_4 Per_5
Moncestino” (cfr. doc. in atti n. 3).
Conseguentemente, i ricorrenti, chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_4 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_4
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato e non Controparte_5
comparso.
Il Pubblico Ministero in data 5/06/2024 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso. Con provvedimento reso dal G.D. in data 17 aprile 2025 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi degli artt. 127-ter c.p.c. – la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando
l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Quanto all' interesse ad agire si osserva che nel caso di specie – stando alla domanda – la trasmissione della cittadinanza passa anche per linea femminile (con trasmissione determinatasi in epoca pre-costituzionale). I ricorrenti allegano infatti che il Consolato generale d'Italia ha comunicato all'utenza che «hanno diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana per via amministrativa i figli di donna italiana, soltanto se nati a partire dall'1.1.1948 e i loro discendenti».
Sussiste, pertanto, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato che - essendo il passaggio generazionale per linea femminile avvenuto in epoca precostituzionale – l'amministrazione non riconosce in via amministrativa il diritto al riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis. A fronte di tale posizione dell'Amministrazione si rende dunque necessario l'accertamento del diritto in sede giurisdizionale (anche alla luce di quanto si dirà in merito alla sentenza della Corte costituzionale n. 30/1983 e dei suoi effetti nel tempo, secondo l'interpretazione data sul punto da Cass. Sez. Un. n. 4466/2009).
***
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea materna da cittadino italiano, dal momento che nella linea genealogica figura un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero, dalla cui unione nasceva un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- dal matrimonio tra l'avo e nasceva in a Segundo, prov. Persona_1 Persona_6
Cordoba – in data 11 giugno 1904 (cfr. doc. in atti n. 5); la quale in data 21 Persona_7
giugno 1930, si coniugava in Argentina con (cfr. doc. in atti n. 6) e ivi moriva in Persona_8
data 11 ottobre 1990 (cfr. doc. in atti n. 7); - dal matrimonio tra e nasceva in Argentina in Persona_7 Persona_8 Parte_1
data 25 giugno 1936 (cfr. doc. in atti n. 8); il quale in data 6 giugno 1962 si sposava in Argentina con (cfr. doc. in atti n. 9); Persona_9
- dal matrimonio tra e nascevano in Argentina: Parte_1 Persona_9 [...]
in data 10 luglio 1964 (cfr. doc. in atti n. 10); in data 3 Parte_2 Parte_6
settembre 1965 (cfr. doc. in atti n. 11); in data 30 luglio 1967 (cfr. doc. in atti n. Parte_7
12);
- dall'unione tra e nascevano in Argentina: Parte_2 Persona_10 [...]
in data 28 luglio 1998 (cfr. doc. in atti n. 13); in data 8 marzo 2000 (cfr. Pt_3 Parte_4
doc. in atti n. 14); n data 22 dicembre 2003 (cfr. doc. in atti n. 15); Parte_5
- dall'unione tra e nasceva in Argentina Catalina Parte_6 Persona_11 CP_1
in data 11 luglio 2001 (cfr. doc. in atti n. 16);
[...]
- dall'unione tra e nascevano in Argentina: Parte_7 Controparte_3 Pt_8
in data 10 aprile 1996 (cfr. doc. in atti n. 17); in data 27 maggio 2006
[...] Controparte_2
(cfr. doc. in atti n. 18).
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Come evidente dall'esposizione che precede, nel caso in esame, la trasmissione della cittadinanza avviene anche – per così dire – per linea femminile, con trasmissione della discendenza in epoca pre-costituzionale.
Ciò dimostra la sussistenza di interesse ad agire;
infatti, nel caso di specie – stando alla domanda – la trasmissione della cittadinanza passa anche per linea femminile (con trasmissione determinatasi in epoca pre-costituzionale). Tuttavia è noto che il Consolato generale d'Italia ha comunicato all'utenza che «hanno diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana per via amministrativa i figli di donna italiana, soltanto se nati a partire dall'1.1.1948 e i loro discendenti». Sussiste, pertanto, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato che - essendo il passaggio generazionale per linea femminile avvenuto in epoca precostituzionale – l'amministrazione non riconosce in via amministrativa il diritto al riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis. A fronte di tale posizione dell'Amministrazione si rende dunque necessario l'accertamento del diritto in sede giurisdizionale (anche alla luce di quanto si dirà in merito alla sentenza della Corte costituzionale n. 30/1983 e dei suoi effetti nel tempo, secondo l'interpretazione data sul punto da Cass. Sez. Un. n. 4466/2009).
A tal riguardo, è infatti opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte
Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n.
555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della
Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, veniva recepito a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli.
Va però osservato che la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana di è dimostrata dal certificato di nascita (cfr. doc. in Persona_1 atti n. 1) nonché dal certificato di morte nel quale si legge che fosse “italiano, nato a [...],
Provincia di Alessandria di anni 65” (cfr. doc. in atti n. 2). In quanto italiano, dunque, Per_1
trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza alla figlia nata a [...] – Persona_1 Persona_7
Argentina in data 11 giugno 1904 (cfr. doc. in atti n. 5); la quale in data 21 giugno 1930, si coniugava con il cittadino argentino (cfr. doc. in atti n. 6) e ivi moriva in data 11 Persona_8
ottobre 1990 (cfr. doc. in atti n. 7).
Come detto, va tuttavia rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiano sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a causa Persona_1 della mancanza di una “successiva” discendenza paterna. Sennonché l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983
n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che la signora , cittadina italiana iure sanguinis, Persona_7
potesse trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti. L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost..
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che , in quanto cittadina italiana “iure sanguinis” perché figlia del cittadino Persona_7
italiano trasmetteva a sua volta ai propri figli e anche ai relativi discendenti, Persona_1
compresi gli odierni ricorrenti, ovvero, Parte_1 Parte_2
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, Controparte_1 Parte_7 Parte_8 CP_2
[...] determinando i rapporti di filiazione la trasmissione, senza interruzione, dello stato di
[...]
cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
È dunque provato che i ricorrenti siano discendenti diretti di un avo italiano.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_4
Quanto alle spese, considerata la peculiarità del caso e tenuto conto del fatto che il non si CP_4
è opposto nel merito all'accoglimento della domanda e non risulta che i ricorrenti abbiano precedentemente presentato domanda in via amministrativa, le stesse vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti
(1) nato in [...] il [...]; Parte_1
(2) nato in [...] il [...]; Parte_2
(3) nata in [...] il [...]; Parte_3
(4) nata in [...] il [...]; Parte_4
(5) ato in Argentina il 22/12/2003; Parte_5
(6) nata in [...] il [...]; Parte_6
(7) nata in [...] il [...]; Controparte_1
(8) nata in [...] il [...]; Parte_7
(9) nato in [...] il [...]; Parte_8
(10) nato in [...] il [...], Controparte_2
il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_5
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Torino, il 17 aprile 2025.
Il giudice
Andrea Natale