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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/03/2025, n. 3545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3545 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA XI sezione civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile ex artt. 281 decies e terdecies c.p.c., art. 170 d.p.r. 115/02, 15 d.lgs 150/11 iscritta al n. 50029/23 del Ruolo Generale, posta in deliberazione all'udienza del
4.12.24 e vertente
TRA
, (c.f. ), difeso da avv. Andrea Cimmino Parte_1 CodiceFiscale_1
(c.f. ), difesa dagli Avvocati Controparte_1 CodiceFiscale_2
Maria Rita Catarinelli e Rossana Martignoni RICORRENTI E
, , difeso dall'avv. Natalie de Controparte_2 CP_3 C.F._3
Cintio RESISTENTE Oggetto: opposizione liquidazione compensi CTU All'udienza del 4.12.24 la difesa delle parti ha concluso come in atti. Visti gli artt. 281 sexies e terdecies c.p.c. e considerato che la natura delle questioni sollevate lo consente, il giudice ha fatto precisare le conclusioni, disposto la discussione orale della causa e pronuncia la presente sentenza, da intendersi allegata al verbale di causa, di cui viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, a seguito di camera di consiglio disposta a fine udienza. Considerazione in fatto e in diritto. Si premette che i ricorrenti hanno impugnato il decreto di liquidazione dei compensi emesso, in data 16.10.23, nell'ambito del procedimento RG 60656/19 pendente dinanzi al Tribunale di Roma, con il quale è stato liquidato al CTU dott. il compenso di CP_2 euro 10.256,34; in particolare, al predetto era stato conferito l'incarico di valutare e stimare il patrimonio dei due ex coniugi e , al fine di definire gli aspetti CP_1 Pt_1 economici della causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra indicata.
In particolare, i ricorrenti lamentano che erroneamente il giudice abbia raddoppiato il compenso, applicando il valore massimo di cui all'art. 3 del DM 182/02 a ciascuno dei patrimoni valutati, nonché che non abbia motivato sull'applicazione del parametro massimo.
Si è costituito il CTU, contestando le argomentazioni dei ricorrenti.
1 Ciò premesso, deve concordarsi con i ricorrenti circa il fatto che l'accertamento compiuto dal consulente nominato nell'ambito di un giudizio di divorzio per valutare la capacità reddituale dei coniugi, costituisca un incarico unitario;
sul punto, la Suprema Corte è costante (cfr. Cass. 4966/15; 18135/23); inoltre, dalla motivazione della sentenza n. 24128/13 emerge chiaramente che sia stata risolta in tal senso una fattispecie identica alla presente, che riguardava la valutazione dei patrimoni di due soggetti diversi.
D'altra parte, la complessità dell'incarico, così come la valutazione di patrimoni distinti, possono costituire elementi valutativi per la scelta del parametro da applicare tra i minimi e i massimi del DM.
E, infatti, a prescindere dalla effettiva assenza di motivazione sul punto del decreto impugnato, in base al potere di rivalutazione del giudice della opposizione, si ritiene che, nel caso di specie, la complessità degli accertamenti svolti in relazione al patrimonio di che ha richiesto la valutazione di immobili, di una Pt_1 partecipazione societaria e di numerosi rapporti bancari, nonché appunto la valutazione di due patrimoni distinti, giustifichino l'applicazione del parametro massimo di cui al DM 182/02, per lo scaglione di riferimento (superiore ad euro 516.456,90), pari ad euro 5.128,17, oltre accessori.
Va, inoltre, accolta la domanda di restituzione di quanto versato in eccesso dai ricorrenti al CTU, essendo documentalmente dimostrato il pagamento.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri minimi del DM 55/14 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante la semplificazione processuale e l'assenza di questioni complesse di fatto o di diritto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda in questione:
- revoca il decreto di liquidazione impugnato;
- liquida in favore del CTU dott. la somma di euro 5.128,17, oltre Controparte_2 accessori, quale compenso per l'incarico ricevuto nel giudizio R.G. n. 60656/19 pendente presso il Tribunale di Roma, ponendolo a carico solidale delle parti ricorrenti;
- dispone che il dott. restituisca a ciascuna delle parti ricorrenti il 50% della CP_2 differenza tra quanto ricevuto complessivamente dai predetti a titolo di compenso, rispetto a quanto liquidato;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite delle parti ricorrenti, che liquida in euro 1.700,00 per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori di legge. Roma, 7.3.25 Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
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Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile ex artt. 281 decies e terdecies c.p.c., art. 170 d.p.r. 115/02, 15 d.lgs 150/11 iscritta al n. 50029/23 del Ruolo Generale, posta in deliberazione all'udienza del
4.12.24 e vertente
TRA
, (c.f. ), difeso da avv. Andrea Cimmino Parte_1 CodiceFiscale_1
(c.f. ), difesa dagli Avvocati Controparte_1 CodiceFiscale_2
Maria Rita Catarinelli e Rossana Martignoni RICORRENTI E
, , difeso dall'avv. Natalie de Controparte_2 CP_3 C.F._3
Cintio RESISTENTE Oggetto: opposizione liquidazione compensi CTU All'udienza del 4.12.24 la difesa delle parti ha concluso come in atti. Visti gli artt. 281 sexies e terdecies c.p.c. e considerato che la natura delle questioni sollevate lo consente, il giudice ha fatto precisare le conclusioni, disposto la discussione orale della causa e pronuncia la presente sentenza, da intendersi allegata al verbale di causa, di cui viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, a seguito di camera di consiglio disposta a fine udienza. Considerazione in fatto e in diritto. Si premette che i ricorrenti hanno impugnato il decreto di liquidazione dei compensi emesso, in data 16.10.23, nell'ambito del procedimento RG 60656/19 pendente dinanzi al Tribunale di Roma, con il quale è stato liquidato al CTU dott. il compenso di CP_2 euro 10.256,34; in particolare, al predetto era stato conferito l'incarico di valutare e stimare il patrimonio dei due ex coniugi e , al fine di definire gli aspetti CP_1 Pt_1 economici della causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra indicata.
In particolare, i ricorrenti lamentano che erroneamente il giudice abbia raddoppiato il compenso, applicando il valore massimo di cui all'art. 3 del DM 182/02 a ciascuno dei patrimoni valutati, nonché che non abbia motivato sull'applicazione del parametro massimo.
Si è costituito il CTU, contestando le argomentazioni dei ricorrenti.
1 Ciò premesso, deve concordarsi con i ricorrenti circa il fatto che l'accertamento compiuto dal consulente nominato nell'ambito di un giudizio di divorzio per valutare la capacità reddituale dei coniugi, costituisca un incarico unitario;
sul punto, la Suprema Corte è costante (cfr. Cass. 4966/15; 18135/23); inoltre, dalla motivazione della sentenza n. 24128/13 emerge chiaramente che sia stata risolta in tal senso una fattispecie identica alla presente, che riguardava la valutazione dei patrimoni di due soggetti diversi.
D'altra parte, la complessità dell'incarico, così come la valutazione di patrimoni distinti, possono costituire elementi valutativi per la scelta del parametro da applicare tra i minimi e i massimi del DM.
E, infatti, a prescindere dalla effettiva assenza di motivazione sul punto del decreto impugnato, in base al potere di rivalutazione del giudice della opposizione, si ritiene che, nel caso di specie, la complessità degli accertamenti svolti in relazione al patrimonio di che ha richiesto la valutazione di immobili, di una Pt_1 partecipazione societaria e di numerosi rapporti bancari, nonché appunto la valutazione di due patrimoni distinti, giustifichino l'applicazione del parametro massimo di cui al DM 182/02, per lo scaglione di riferimento (superiore ad euro 516.456,90), pari ad euro 5.128,17, oltre accessori.
Va, inoltre, accolta la domanda di restituzione di quanto versato in eccesso dai ricorrenti al CTU, essendo documentalmente dimostrato il pagamento.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri minimi del DM 55/14 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante la semplificazione processuale e l'assenza di questioni complesse di fatto o di diritto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda in questione:
- revoca il decreto di liquidazione impugnato;
- liquida in favore del CTU dott. la somma di euro 5.128,17, oltre Controparte_2 accessori, quale compenso per l'incarico ricevuto nel giudizio R.G. n. 60656/19 pendente presso il Tribunale di Roma, ponendolo a carico solidale delle parti ricorrenti;
- dispone che il dott. restituisca a ciascuna delle parti ricorrenti il 50% della CP_2 differenza tra quanto ricevuto complessivamente dai predetti a titolo di compenso, rispetto a quanto liquidato;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite delle parti ricorrenti, che liquida in euro 1.700,00 per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori di legge. Roma, 7.3.25 Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
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