Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Basilicata, sentenza 05/02/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Basilicata |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 2/2026/M
in nome del popolo italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata
in composizione monocratica
Il Giudice
IA UI OM ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 9189/M del registro di Segreteria, proposto da XXX, nato a [...], rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in calce al ricorso, dall’avv. Mariolina Lucidi (c.f. [...]) e presso il suo studio, sito in DO Montecelio (RM) alla Via del Passeggio n.110 - elettivamente domiciliato per comunicazioni e notificazioni anche a mezzo pec all’indirizzo mariolina.lucidi@pecavvocatitivoli.it;
contro
- Stato Maggiore Esercito - Centro Nazionale Amministrativo Esercito - Ufficio Trattamento Economico di Attività con sede in Via Sforza n. 17, 00184 – Roma (RM), in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza;
- INPS - Direzione Provinciale di Matera in persona del dirigente pt e Polo Nazionale Esercito presso la Direzione Provinciale di Chieti in persona del dirigente pt – rappresentati e difesi dall’Avv. Vito Di Noia;
avverso il diniego di riconoscimento, a fini di ricalcolo della pensione in godimento e della corresponsione degli arretrati maturati e non percepiti, della maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità (r.i.a.) di cui all’art. 9, commi 4 e 5, del DPR n. 44/1990, in virtù della sentenza n. 4/2024 della Corte Costituzionale che ha determinato la caducazione del blocco dei detti benefici fissato dall’art. 51, comma 3, della legge n. 388/2000;
Visti tutti gli atti e i documenti di causa;
Visti, in particolare il decreto n.185/2025 con il quale questo giudice ha disposto d’ufficio il rinvio dell’udienza dibattimentale, già fissata per il 13 ottobre 2025, al giorno 20 ottobre 2025, con comunicazione alle parti;
nella pubblica udienza del 20 ottobre 2025, con l’assistenza del segretario dott.ssa Angela MICELE, uditi l’avv. Mariolina LUCIDI per il ricorrente e il Gen. Brig. Massimo CIAMPI per il Ministero della Difesa, nessuno comparso per l’INPS;
Premesso e considerato in
FATTO
1. Con ricorso dell’ 08/04/2025, depositato in pari data presso la Segreteria di questa Sezione e successivamente notificato, insieme all’allegato decreto di fissazione udienza, alle Amministrazioni in epigrafe – resistenti, il sig. XXX - militare appartenente al Corpo dell’Esercito, collocato in quiescenza in regime di riserva con il grado di tenente colonnello a decorrere dal 22/04/2024 e titolare di pensione di anzianità, liquidata con il sistema retributivo misto - come sopra rappresentato e difeso, adiva la Corte dei conti per ottenere, avverso il diniego espresso in sede amministrativa, il riconoscimento del diritto alla rideterminazione della pensione in godimento, con inserimento nella base di calcolo delle maggiorazioni stipendiali relative alla retribuzione individuale di anzianità (c.d. RI) contemplate dall’art. 9, commi 4 e 5, del DPR n. 44/1990, come “determinate dal nuovo conteggio dell’anzianità di servizio in virtù della citata sentenza n. 4/2024 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 51, comma 3, della legge n. 388/2000, facendo così venir meno il presupposto normativo del blocco delle maggiorazioni stesse operato per il triennio 1991/1993, con rimborso degli arretrati maturati e non percepiti , oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati e maturandi sino all’effettivo soddisfo”.
2. La pretesa azionata fondava sulla reputata portata generale dell’art. 9, commi 4 e 5 del DPR n. 44/1990, trattandosi di norme volte a “riconoscere e premiare l’esperienza maturata dai dipendenti pubblici,….incentivando la permanenza nel servizio”, e sulla conseguente asserita applicabilità di tale regime premiale a tutti i pubblici dipendenti, ivi compreso il personale militare, al quale la stessa sarebbe estensibile in via analogica stante da un lato l’ipotizzata “assenza di una disciplina specifica tra le fonti giuridiche dell’ordinamento militare disciplinante le maggiorazioni degli incrementi stipendiali RI” e dall’altro l’inesistenza di disposizioni limitative e/o preclusive in tale direzione, queste ultime non ricavabili dall’archetipo normativo generale, non contenente alcuna differenziazione al riguardo tra il personale civile e quello militare.
In forza dell’ assunto sopra esposto - per il quale cioè il beneficio di cui alle citate disposizioni del DPR 44/1990, antecedentemente al blocco posto dall’art. 51, comma 3, della legge 388/2000 e secondo le previgenti norme di proroga ed estensione anche al triennio 1991-1993, avrebbe dovuto essere riconosciuto a tutti i dipendenti pubblici che al 31/12/1993 avessero almeno cinque anni di servizio - il ricorrente rappresentava di aver maturato alla detta data una anzianità pari a circa sette anni, tra servizio effettivo e servizio figurativo, e di essere, quindi, in possesso del requisito che gli avrebbe dato titolo all’ attribuzione del beneficio stesso ove non fosse intervenuta la norma di blocco, poi dichiarata costituzionalmente illegittima.
Nella prospettazione del ricorrente, in sostanza, la norma dichiarata incostituzionale “limitando in maniera illegittima gli effetti giuridici ed economici dei contratti collettivi” e “generando un illegittimo blocco degli effetti giuridici legati al raggiungimento di determinate soglie di anzianità utili per la maggiorazione della R.I.A.” avrebbe prodotto anche nei suoi riguardi - così come per tutti i dipendenti pubblici che al 31/12/1993 avessero maturato la prescritta anzianità quinquennale - un ingiusto pregiudizio, rimosso grazie alla pronunzia della Corte Costituzionale n. 4/2024, in tal modo determinante la riespansione del proprio diritto a fruire dei benefici in argomento.
3. Il ricorrente esponeva e documentava in atti di aver previamente avanzato, in tempi diversi, istanza in tal senso tanto all’INPS- sede di Matera tanto al Ministero della Difesa, ricevendo da entrambi tali soggetti risposte negative, rispettivamente con nota prot. INPS.CCBFF 5/12/2024.3416110, comunicata il 16 dicembre 2024, e con nota M_D A76A549 REG 2025 0065502 del 24/03/2025 comunicata in pari data.
In particolare, nella detta nota di riscontro, l’Istituto previdenziale precisava che “la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art.51 comma 3 della legge n. 388/2000 di cui alla sentenza n. 4/2024 della Consulta non può produrre effetti immediati sui trattamenti pensionistici e previdenziali, la cui riliquidazione, allo stato attuale, non può prescindere dall’intermediazione dell’Amministrazione di appartenenza/datore di lavoro che deve certificare ed inviare all’Istituto le nuove voci retributive ed il ricalcolo dell’anzianità per effetto della citata decisione”.
Dal canto suo, l’Amministrazione della Difesa respingeva le vantate pretese affermando che “la Sentenza n. 4/2024 della Corte Costituzionale, nel riconoscere l’illegittimità costituzionale dell’art. 51, co. 3, della Legge n. 388/2000, ha posto rimedio ad una sperequazione retributiva operata nei confronti dei dipendenti pubblici appartenenti al Comparto Ministeri/Funzioni Centrali e non già per i militari, in quanto solo per i citati dipendenti pubblici (Funzioni Centrali) la censurata norma era intervenuta in via retroattiva per escludere i benefici retributivi sulla RI nel triennio 1991-1993”.
Dei menzionati pronunciamenti, quindi, il ricorrente sosteneva l’erroneità e invocava l’annullamento, unitamente a quello di “ogni altro atto connesso, antecedente o successivo comunque collegato e lesivo degli interessi del ricorrente”.
4. Nel delineato contesto, eccepiva in particolare il difetto assoluto di motivazione della posizione di diniego espressa dall’Amministrazione di appartenenza, adducendo che la stessa avrebbe trovato fondamento su una circolare ministeriale (nella specie nota f. n. M_D A934676 REG2024 0019162 in data 26.02.2024 della Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva -PREVIMIL), cioè in una mera fonte amministrativa interna, tra l’altro successiva alla declaratoria di incostituzionalità in argomento, in sé “priva del potere di modifica di quanto stabilito con sentenza della Corte Costituzionale”, giacché l’ordinamento giuridico “sancisce il primato della fonte costituzionale” per cui la Consulta “quale organo di garanzia suprema della conformità dell’ordinamento alla Costituzione emette decisioni che hanno efficacia erga omnes e valore di fonte primaria, e vincolano tutti gli organi dello Stato, inclusi quelli amministrativi e, dunque, anche il resistente Stato Maggiore dell’Esercito”. Conseguentemente, “considerando che la Corte non abbia escluso il godimento del beneficio economico in parola per i militari, e non risulti alcuna norma di legge sopravvenuta che escluda tale categoria” la interpretazione contenuta nella circolare sarebbe da reputare “contra legem,.. ineseguibile e disapplicabile”, nonché confliggente con “i principi di correttezza, imparzialità e buona amministrazione”.
Veniva, poi, rimarcata la natura interlocutoria della posizione espressa dall’Istituto di Previdenza, dalla quale, ad avviso del ricorrente, poteva ulteriormente trarsi in via implicita l’assenza di norme che escludessero il suo diritto all’ottenimento dell’invocato beneficio.
5. Nell’atto introduttivo del giudizio, il ricorrente chiedeva altresì e per l’effetto di:
- condannare l’Amministrazione resistente ad operare il ricalcolo dell’anzianità di servizio dal medesimo posseduta al 31/12/1993, in ragione del proprio livello, e indicare “le nuove voci retributive” al fine di rideterminare l’assegno pensionistico spettante;
- condannare l’Amministrazione stessa a liquidare le differenze stipendiali maturate e non percepite dal 1/1/1991 al 31/12/1993, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali maturati e maturandi sino all’effettivo soddisfo, “all’esito dell’aggiornamento della propria posizione amministrativa”;
- condannare il resistente Istituto di Previdenza a liquidare “tutte le somme maturate e non percepite, sia a titolo di emolumenti stipendiali che pensionistici, così come determinate dalla PA, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali maturandi dal 1/1/1991 sino all’effettivo soddisfo e aggiornare la situazione contributiva” dell’interessato;
- condannare parte resistente alle spese di lite e compensi di legge.
6. Allo spirare dei termini di cui all’art. 156 c.g.c., non costituita l’INPS, si costituiva unicamente il Centro Nazionale Amministrativo Esercito. Nella memoria di costituzione, datata 5/6/2025 e depositata il 6/6/2025, l’Amministrazione resistente sollevava in via preliminare eccezione di inammissibilità in rito per difetto di giurisdizione di questo Giudice, assumendo che la domanda sarebbe principalmente volta al riconoscimento di benefici di natura stipendiale, cioè di una pretesa economica di carattere retributivo attinente al rapporto di impiego e rientrante, perciò, nella competenza esclusiva del giudice amministrativo. Il Centro Nazionale Amministrativo Esercito sosteneva, in altre parole, che la domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico sarebbe, nella specie, subordinata all’eventuale riconoscimento del diritto ai benefici stipendiali invocati ed a suo tempo non percepiti dal Tenente Colonnello XXX a titolo di maggiorazioni RI, come emergerebbe per tabulas dall’espressa richiesta di rideterminare il livello retributivo dell’interessato alla data del 31/12/1993, nonché di riconoscere il pagamento delle differenze stipendiali maturate per il citato triennio di perdurante vigenza delle disposizioni di cui all’art. 9, commi 4 e 5 , del DPR 44/1990, domande già formulate in sede amministrativa e prese in considerazione nell’atto di diniego, che il ricorrente intenderebbe impugnare in questa sede e che si ritiene non ricadano nella giurisdizione della Corte dei conti.
Sempre preliminarmente, il resistente chiedeva di dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Ministero della Difesa rispetto alla domanda volta alla riliquidazione della pensione, in quanto il calcolo e l’erogazione della stessa rientrano ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 335/1995 anche per i militari collocati in riserva (come il Tenente Colonnello XXX) nella competenza dell’INPS, con intervento dell’Amministrazione “limitato alla sola fase preliminare necessaria all’avvio del procedimento amministrativo presso l’Istituto previdenziale (trasmissione della documentazione amministrativa e certificazione dei dati giuridici ed economici relativi alla posizione assicurativa dell’Ufficiale in parola)”.
Nel merito, poi, l’Amministrazione sosteneva l’infondatezza della pretesa, chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
A sostegno di tale richiesta, richiamava la posizione assunta con la nota di rigetto prot. n. M_D A76A549 REG2025 0065502 del 24/3/2025 ribadendo che la disciplina dettata dal DPR 44/1990, compresa quella di cui all’art.9 in tema di maggiorazioni della RI, si riferiva al solo personale contrattualizzato del comparto Ministeri e non al personale militare assoggettato a diverso regime fissato dalla legge (nella specie art.1, comma 3, D.L. n. 379/1987, convertito dalla legge 14 novembre 1987, n. 468 e art. 2 della legge 8 agosto 1990, n. 231, all’epoca vigenti). La sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2024, quindi, riferendosi espressamente al regime di maggiorazione RI fissato dalle dette norme ed in quanto espressamente motivata proprio in ragione della salvaguardia dei processi pendenti e dell’affidamento sul loro buon esito, nel solco di orientamenti giurisprudenziali già adottati per dipendenti dello stesso comparto e in contenziosi ormai definiti, sarebbe del tutto ininfluente e priva di efficacia nella specie. Ferma restando l’inapplicabilità al personale militare della norma invocata, precipuamente rivolta ai soli dipendenti pubblici in regime di contrattazione appartenenti al comparto Ministeri, l’Amministrazione della Difesa sottolineava, ad ogni buon conto, anche la carenza da parte del ricorrente dell’anzianità di servizio necessaria al riconoscimento della maggiorazione R.I.A prescritta dall’invocata norma (articolo 9, commi 4 e 5 del D.P.R. n. 44/1990) relativamente al nuovo periodo di vigenza (triennio 1991-1993), precisando che tale diritto all’ulteriore maggiorazione economica “sorge nei confronti dei dipendenti che nel citato triennio abbiano maturato un’anzianità di servizio effettivo pari a cinque, dieci o venti anni (o meglio, per coloro già destinatari della R.I.A.)” e perciò non può essere vantato dal Tenente Colonnello XXX, arruolato in data 28 dicembre 1992 ed alla prescritta data, perciò, in possesso di una minore anzianità di servizio effettivo .
In via subordinata, eccepiva “nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, l’intervenuta prescrizione del diritto, trattandosi di crediti retributivi, come tali soggetti al termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., ampiamente decorso nel caso di specie” evidenziando che “come da consolidata giurisprudenza (cfr. ex multis, Cons. St., V, n. 2432/2019; Cons. St., IV, n. 449/2017; Cons. St., V, n. 4890/2012; TAR Lazio, I^ bis, n. 976/2014), nel pubblico impiego il termine di prescrizione dei crediti retributivi decorre sempre in costanza di rapporto e dal momento della progressiva insorgenza dei medesimi. Tale principio è stato di recente confermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili, con sentenza n. 36197/2023”.
7. Con memoria in data 8 ottobre 2025, l’avv. Lucidi controdeduceva sulle eccezioni dell’Amministrazione della Difesa, chiedendone l’integrale reiezione ed insistendo per l’accoglimento della domanda.
In particolare, sull’eccepito difetto di giurisdizione di questo giudice la difesa del ricorrente affermava che il petitum sostanziale della domanda va inteso come rivolto alla riliquidazione del trattamento pensionistico, previa rideterminazione della base pensionabile con le maggiorazioni RI, rinviando alle conclusioni esposte nel ricorso ed insistendo per la riconduzione della controversia nell’alveo della giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia pensionistica anche con richiamo agli orientamenti della Corte di Cassazione e della giurisprudenza di merito.
Contestava, poi, la richiesta dell’Amministrazione della Difesa di essere estromessa dal giudizio per carenza di legittimazione passiva, basata sulla asserita incompetenza a disporre calcolo ed erogazione della pensione, evidenziando come la pretesa azionata concerne spettanze che – pur vantate da personale in quiescenza - configurano benefici legati al rapporto di servizio non ricostruibili autonomamente dall’Ente previdenziale e ciò richiede la necessaria partecipazione al procedimento di calcolo anche dell’Amministrazione di appartenenza del dipendente cessato, per evitare vuoti di tutela. In proposito, sottolineava altresì la contraddittorietà tra la proposta eccezione ed il tenore della nota di diniego impugnata, nella quale il Centro Nazionale dell’esercito non ha dato conto della propria eventuale incompetenza, anzi entrando nel merito della questione.
Nel merito, con le dette controdeduzioni l’avvocato del ricorrente ribadiva le argomentazioni esposte nel ricorso ed esponeva il convincimento per il quale la anzianità del tenente XXX, pari a sette anni di servizio al 31/12/1993 di cui uno effettivo e sei figurativi, sarebbe da considerare interamente utile ad ottenere il richiesto beneficio a valere sul trattamento di quiescenza, dato che “ la nozione di “effettivo servizio” rilevante ai fini della R.I.A. non coinciderebbecon il solo periodo materialmente prestato in uniforme, bensì con l’anzianità utile giuridicamente riconosciuta e valutabile ai fini pensionistici” e che nessuna prescrizione sarebbe invocabile per spettanze vantate esclusivamente sulla pensione e non sui ratei stipendiali pregressi.
8. L’INPS, tardivamente costituito in giudizio con memoria difensiva del 16 ottobre 2025, ha affermato la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle domande volte a ottenere il ricalcolo dell’anzianità di servizio e a indicare nuove voci retributive, nonché a quelle dirette ad ottenere la liquidazione di pretese differenze stipendiali a suo tempo non corrisposte.
Ha, inoltre, riaffermato, quanto alla domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico, per effetto del riconoscimento dell’incremento della Retribuzione Individuale di Anzianità, che spetta all’Amministrazione di appartenenza del Tenente Colonnello XXX valutare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione al caso di specie dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale, non potendo l’INPS provvedere al ricalcolo della pensione erogata in favore del ricorrente, in mancanza di un aggiornamento dei dati retributivi già comunicati in posizione assicurativa dal datore di lavoro. Conseguentemente, nel convincimento della correttezza del proprio operato, ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese ed onorari.
9. All’udienza del 20 ottobre 2025, non comparso l’INPS, l’Avv. Lucidi per il ricorrente e il Gen. Brig. Ciampi per il Ministero della Difesa hanno ribadito e ulteriormente argomentato le conclusioni formulate, come da verbale, insistendo ciascuna per l’accoglimento delle medesime. Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione con lettura del dispositivo in udienza e deposito differito ai sensi dell’art. 167, comma 1, c.g.c..
DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto, come in fatto esposto, la richiesta di accertamento, tanto ai fini pensionistici tanto per il recupero di pretese debenze stipendiali illegittimamente non corrisposte, del diritto del ricorrente, tenente colonnello dell’Esercito Italiano attualmente in congedo in regime di riserva ai sensi dell’art. 924 del D. Lgs. n. 66/2010 dell’Ordinamento Militare, a conseguire i benefici della maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità di cui all’art.9, commi 4 e 5 del DPR n. 44/1990, come prorogato ed applicabile anche per il triennio 1991-1993 secondo il disposto dell’art. 7, comma 1, del dl. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992 n. 438 e per effetto della declaratoria di incostituzionalità, dell’art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ne aveva disposto retroattivamente il blocco al 31/12/1990, così come pronunciata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 4/2025 Sebbene formulata in termini di annullamento dei dinieghi espressi in sede amministrativa sulla stessa istanza, infatti, l’azionata pretesa va pacificamente considerata come riguardante il rapporto controverso e non è assimilabile ad un ricorso impugnatorio su atti, con assoggettamento ai termini decadenziali e alla prospettazione dei vizi di legittimità propri dei ricorsi di tale tipo.
2. Ciò posto, accertata la tardiva costituzione dell’INPS in assenza di difetti di notifica, con le decadenze di cui all’art. 156 c.g.c., la complessità e la relativa novità della stessa suggeriscono innanzitutto di affrontare, nel rispetto dell’ordine di trattazione indicato dall’art. 276 cpc, la questione pregiudiziale di rito della sussistenza della giurisdizione di questo giudice, questione tra l’altro espressamente sollevata – quanto ai capi di domanda concernenti la attribuzione dei ratei stipendiali non percepiti e la relativa liquidazione con interessi - dall’Amministrazione della Difesa nell’atto di costituzione in giudizio.
Al riguardo, va rammentato che la giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica, con fondamento negli artt. 13 e 62 del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214, presenta carattere esclusivo, cosicché in essa rientrano tutte le questioni attinenti al diritto e alla quantificazione del trattamento di quiescenza, anche laddove collegate ad aspettative e diritti che trovano titolo nel rapporto di servizio, con una perimetrazione da effettuare in concreto sulla base del petitum ricavabile dalla domanda ed anche a prescindere dalla prospettazione di parte. In quest’ottica, in via di principio, spetta al giudice delle pensioni conoscere anche del rapporto di lavoro cessato quando in esso trovino presupposto le vantate pretese alla rideterminazione del trattamento di quiescenza, sia pure ai limitati fini di tale decisione (così, Cassazione SSUU civili Cass, sentenze, n. 13508/1997 e n. 12903/2021). E’, a contrariis, pacifico in giurisprudenza che dal perimetro della giurisdizione pensionistica esulano questioni non funzionali al trattamento di quiescenza (come trattamento di fine rapporto, indennità e premi di servizio, così Cass. SSUU civili Sent. n. 11849/2016 e nel merito Corte conti Sez. giur. Toscana, n. 104/2023; Corte conti, Sez. giur. Friuli Venezia Giulia, n. 44/2024; Corte conti, Sez. giur. Piemonte, n. 50/2025; Corte conti, Sez. giur. Lazio, n. 148/2025 proprio in tema di d.p.r. n. 44/1990; Corte conti, Sez. giur. Lazio, n. 538/2025; Corte conti, Sez. giur. Campania, n. 3/2026).
In ossequio a tali orientamenti, è da ritenere certamente fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione, così come posta dall’Amministrazione della Difesa, quanto ai capi di domanda intesi ad ottenere, ora per allora, il riconoscimento e l’attribuzione di miglioramenti stipendiali in applicazione dell’art. 9, commi 4 e 5 , del DPR n. 44/1990, come richiamato in vita a seguito della declaratoria di incostituzionalità della norma che ne aveva sancito il blocco, trattandosi di pretesa avente natura retributiva sulla quale, nella specie ed attesa la natura pubblicistica del rapporto di impiego cui afferisce, vi è giurisdizione del giudice amministrativo.
E’, viceversa, da affermare l’ammissibilità del ricorso innanzi a questo giudice quanto alla domanda intesa ad ottenere il ricalcolo del trattamento pensionistico su una base pensionabile rideterminata in aumento per effetto dell’inglobamento, nella stessa, della RI, come prevista e calcolata secondo le norme di cui si invoca l’estensione nella specie.
3. Passando, quindi, all’esame del merito, così come sopra perimetrato, devesi innanzitutto considerare irrilevante l’eccezione impropria di difetto di legittimazione passiva posta dall’INPS in ordine alla liquidazione di arretrati stipendiali ed accessori di legge, trattandosi di profilo che attiene a questione assorbita dall’affermato difetto di giurisdizione e sul quale non vi è conseguentemente luogo a pronunzia.
Rileva, invece, nella fattispecie quella analoga e opposta concernente la legittimazione passiva del Ministero della Difesa nel presente giudizio – tra l’altro espressamente sollevata dalla detta Amministrazione nella memoria di costituzione con le plurime argomentazioni esposte in fatto – atteso che la controversia attiene a pretesa pensionistica, riferibile cioè ad un rapporto pacificamente intercorrente con l’Ente previdenziale, quale titolare esclusivo della competenza al quantificare e liquidare la pensione, con emanazione dei pertinenti provvedimenti, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 335/1995, resa applicabile per il personale militare a far tempo dal 2010.
Ritiene sul punto questo giudice che detto assunto, ormai acclarato in giurisprudenza, non si attagli al caso in contestazione. Ed in effetti, il ricalcolo della pensione (con attribuzione anche di eventuali spettanze arretrate) di cui si controverte nella specie è strettamente legato alla ricostruzione della base pensionabile con inclusione di emolumenti rivenienti astrattamente titolo nell’anzianità di servizio, cioè ad una ricostruzione di carriera non rientrante nelle competenze dell’Istituto previdenziale. Ne consegue che non è possibile prescindere, nello specifico, dalla partecipazione necessaria al procedimento dell’Amministrazione di appartenenza - come del resto evidenziato dall’INPS anche nelle interlocuzioni preventive intercorse con il tenente colonnello XXX (nota prot. INPS.CCBFF 5/12/2024.3416110, comunicata il 16 dicembre 2024) – che è litisconsorte necessario nel presente giudizio. Sono, in sostanza, meritevoli di considerazione le argomentazioni (addotte dal ricorrente nella memoria di replica dell’8 ottobre 2025 e ribadite in adunanza)per le quali “la pretesa azionata dall’odierno ricorrente potrebbe essere soddisfatta solo in forza di una stretta collaborazione” tra gli uffici del Ministero della Difesa preposti alla determinazione del trattamento economico dei propri dipendenti ed al relativo controllo e gli Uffici dell’INPS competenti a provvedere all’ erogazione del trattamento pensionistico. Il richiesto adeguamento della pensione in godimento, infatti, non può non investire la causa del medesimo, rinvenibile nei diritti di carattere retributivo del dipendente e, indipendentemente dalla loro azionabilità in altra sede e liquidabilità effettiva e non prescritta, prescindere da un coinvolgimento dell’Amministrazione datrice di lavoro.
Ne consegue che va affermata la legittimazione piena di entrambe le amministrazioni ad assumere la qualità di parte nel presente giudizio.
4. Posto quanto sopra, questo giudice è dell’avviso che le pretese vantate dal tenente colonnello XXX siano infondate e non meritevoli di accoglimento.
Invero, se è incontestabile l’assunto per il quale la sentenza della Corte Costituzionale n.4/2024, nell’annullare la disposizione che ne aveva congelato retroattivamente l’applicazione, abbia determinato la reviviscenza dell’art. 9, commi 4 e 5, del DPR n. 44/1990, non appare condivisibile la tesi per la quale dalla detta pronunzia deriverebbero da un lato l’estensione generalizzata a tutti i dipendenti pubblici dei benefici da tale normativa contemplati e dall’altro l’ampliamento dei presupposti per il relativo riconoscimento, profili entrambi estranei al pronunciamento.
Quanto al primo aspetto, non si può omettere di evidenziare che le norme delle quali il ricorrente invoca l’applicazione sono contenute nell’ambito del regolamento di recepimento delle disposizioni contrattuali riferite al triennio 1988-1990 e concernenti il personale civile dello Stato, come si evince per tabulas dall’intitolazione del DPR 44/1990 e dall’art. 1 del medesimo che espressamente ne riferiscono il regime al personale di cui all’art. 2 del DPR 5 marzo 1986, n. 68, cioè ai dipendenti rientranti nel comparto Ministeri dell’epoca, comprensivo dei dipendenti di cui al Titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312, di quelli di cui all’art. 66, IV comma, della stessa legge e del personale dei ruoli locali istituiti nella provincia di Bolzano ai sensi delle norme di attuazione dello Statuto del Trentino Alto Adige.
In tale contesto, l’art. 9 fissa le regole di adeguamento degli emolumenti spettanti, a titolo di retribuzione individuale di anzianità al personale del comparto, secondo previgenti norme di derivazione negoziale, fissandone la misura proprio avuto riguardo ai livelli retributivo-funzionali di inquadramento del detto personale secondo la legge 312/1980. Va da sé che tale perimetrazione soggettiva riguarda anche il disposto dei commi 4 e 5 per i quali: “4. Al personale che, alla data del 1° gennaio 1990, abbia acquisito esperienza professionale con almeno cinque anni di effettivo servizio, o che maturi detto quinquennio nell'arco della vigenza contrattuale, compete dalle date suddette una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità nelle sotto indicate misure annue lorde;
prima, seconda e terza qualifica funzionale: L. 300.000;
quarta, quinta e sesta qualifica funzionale: L. 400.000;
settima, ottava e nona qualifica funzionale: L. 500.000.
“5. Le misure delle maggiorazioni di cui al comma 4 sono, con le stesse decorrenze stabilite nel medesimo comma 4, raddoppiate e quadruplicate nei confronti del personale che, nell'arco della vigenza contrattuale, abbia o maturi, rispettivamente, dieci o venti anni di servizio, previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni”.
Orbene, è orientamento consolidato, di recente riaffermato proprio con riguardo a fattispecie analoga a quella all’esame (cfr. Cass.civ. Sez. Lavoro, ord. n. 26293/2025; n.5513/2025 e 5512/2025), che le disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore pubblico non siano estensibili automaticamente a comparti diversi da quello di riferimento e/o al personale non contrattualizzato, richiedendosi a tal fine specifiche previsioni parimenti contrattuali o legislative. E ciò è tanto più vero quando si tratti di regole che hanno ad oggetto istituti di carattere economico, come quelle in argomento, venendo ad incidere sulla struttura complessiva della retribuzione la cui definizione è riservata interamente agli accordi collettivi o alla legge.
Sul punto, non può esservi dubbio sul fatto che la RI, pur con la finalità precipua di valorizzare la anzianità di servizio e l’esperienza conseguita nelle amministrazioni di appartenenza, rappresenti una componente stipendiale individuale collegata ai livelli retributivo-funzionali di inquadramento.
Ed in effetti l’emolumento risulta introdotto per il personale pubblico contrattualizzato dal DPR 17 settembre 1987, n. 494, anch’esso emanato in base ad accordi sindacali, nelle more della revisione della retribuzione di anzianità e con il precipuo scopo di cristallizzare il maturato economico dei dipendenti in servizio al 31/12/1986, calcolato secondo le progressioni per classi e scatti applicate fino a tale data e successivamente congelate. In questo ambito, peraltro, il provvedimento detta una disciplina peculiare e specifica per ogni comparto interessato, fissata in forma di integrazione dei singoli contratti di pertinenza come richiamati nella premessa decretativa e che, in particolare per quello dei Ministeri (oggi confluito nel comparto Funzioni Centrali), è stata stabilita nell’art. 47 del D.P.R. n. 266/1987 valevole per il triennio 1985-1987 e poi innovata per il triennio successivo dalle menzionate disposizioni di cui all’art. 9 del DPR 44/1990 di cui qui si controverte.
Posto che il regime della RI di cui al DPR 44/1990 non si riferisce ab origine al personale militare, perché non rientrante fra quello del comparto Ministeri, non vi sono appigli interpretativi di alcun tipo per sostenere che la vicenda giuridica che ha interessato tale normativa conducendo alla pronunzia della Corte costituzionale n. 4/2024 ne abbia ampliato, come sostenuto dal ricorrente, l’ambito di applicazione soggettivo.
In proposito, va tenuto presente che la questione affrontata nella detta sentenza trae origine da incertezze interpretative che riguardavano unicamente l’individuazione dell’ ambito temporale e delle decorrenze applicative da attribuire ai commi 4 e 5 del DPR 44/1990 a seguito della prorogata vigenza a tutto il 31 dicembre 1993 della detta normativa contrattuale, disposta - in termini generali e con riguardo a tutte le diverse fonti normative di recepimento di accordi ricadenti nell’ambito della Legge quadro sul pubblico impiego (legge 29 marzo 1983, n. 9) - dall’art. 7 comma 1, del dl 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
Non era chiaro, infatti, l’impatto della proroga sui detti commi 4 e 5 con riguardo alla data da prendere in considerazione ai fini della maturazione dei requisiti di anzianità (quinquennale o ultraquinquennale) prescritti per ottenere i benefici incrementali della RI dagli stessi commi previsti, non essendo univoca la tesi per la quale la proroga riguardasse anche l’arco temporale valevole per il computo della detta anzianità, con possibile ampliamento della platea di aspiranti e sviluppi contenziosi ad esito disomogeneo.
Su tali vicende si innestava la norma di interpretazione autentica (art. 51, comma 3, della legge 388/2000), censurata dalla Corte Costituzionale proprio perché immotivatamente retroattiva ed incidente sul contenzioso pendente, con la sola finalità di conseguire risparmi di spesa.
Va qui puntualizzato che la norma di proroga, nella sua formulazione letterale, non interviene in alcun modo sui diversi plessi contrattuali di riferimento, intendendo unicamente garantirne la perdurante validità fino a tutto il 31/12/1993 e stabilendo espressamente l’efficacia dei nuovi accordi a partire dal 1° gennaio 1994. Dalla stessa, quindi, non può farsi derivare alcuna estensione generalizzata del DPR 44/1990 e neppure dei benefici RI pervisti dall’art. 9, commi 4 e 5. Anzi la detta disposizione, al secondo alinea, estende la proroga anche alle leggi relative alle carriere e al trattamento economico del personale pubblico non rientrante nei comparti di contrattazione di cui alla Legge Quadro sul pubblico impiego, tra le quali espressamente richiama la legge 8 agosto 1990, n. 231 concernente il trattamento economico del personale delle Forze Armate, contenete tra l’altro all’art. 2 una specifica e diversa disciplina incrementale della RI (oggi superata dalle sopravvenute disposizioni dell’Ordinamento militare) con decorrenza dei requisiti di corresponsione posti a data fissa e non legata alla vigenza contrattuale.
Quanto all’art. 51, comma 3, della legge n. 388/2000, poi dichiarata incostituzionale, non è ininfluente osservare come la stessa si limiti esclusivamente a stabilire che “L' articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983 non modifica la data del 31 dicembre 1990 già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità…”, letteralmente riferendosi alla sola normativa contrattuale del pubblico impiego di cui al primo alinea del menzionato art. 7, comma 1, e quindi rivelandosi del tutto irrilevante con riguardo al personale disciplinato dagli altri specifici plessi normativi dalla stessa disposizione richiamati, tra cui quello militare.
Ne consegue che così come la detta disposizione di interpretazione autentica è per tabulas priva di impatto riduttivo rispetto al regime della RI relativo al personale militare, come disciplinato dalla richiamata legge n. 231/1990, ugualmente e per converso il suo annullamento da parte della Corte Costituzionale non influisce sul regime stesso in modo ampliativo, non potendo farsi discendere dalla stessa alcun effetto diretto in termini di riespansione di un beneficio originariamente non spettante.
Neppure può condividersi la suggestiva tesi per la quale da tale pronuncia deriverebbe in via di principio l’estensione analogica del beneficio in argomento al personale militare, giacché ciò equivarrebbe ad attribuire alla stessa una efficacia modificativa del regime RI scaturente dalla legge n. 231/1990, cosa che - oltre ad essere in contrasto con i limiti soggettivi propri delle norme, contrattuali e non, in tema di trattamento economico dei dipendenti pubblici - attribuirebbe alla sentenza stessa una efficacia additiva, della quale è priva.
Per completezza, poi, vale osservare che, quand’anche si volesse diversamente opinare, si opporrebbe in ogni caso all’accoglimento della domanda la carenza in capo al tenente colonnello Vena del requisito di anzianità necessario per l’ammissione alla relativa fruizione, giacché il predetto risulta incontestatamente assunto in servizio nel dicembre del 1992 e pertanto al 31/12/1993 – data ultima di riferimento per la maturazione della anzianità prescritta a tal fine dalla prorogata disciplina contrattuale della quale il medesimo invoca l’applicazione - in possesso di un periodo di servizio effettivo pari a poco più di un anno, cioè di molto inferiore a quello che darebbe titolo ad ottenere i benefici incrementali di cui all’art. 9, commi 4 e 5, del DPR 44/1990. Quanto, poi, alla tesi per la quale il requisito in argomento andrebbe computato anche tenendo conto della c.d. anzianità figurativa, vertendosi in ambito di pretese pensionistiche, sono molteplici le ragioni per le quali la stessa non appare meritevole di accoglimento. Si oppone, invero, a tale ragionamento non solo l’inequivocabile tenore letterale delle norme invocate e l’univocità del concetto di effettività del servizio, ma anche e soprattutto la “ratio” stessa dell’istituto della RI in quanto inteso a compensare, in termini di maturato stipendiale, l’esperienza connessa all’anzianità lavorativa ed estranea alla componente di anzianità figurativa, rilevante ai diversi fini della integrazione della posizione contributiva valevole per la maturazione e il computo del diritto a pensione. Al riguardo, prova troppo affermare che la possibilità di considerare rilevante, nella specie, anche la anzianità figurativa unicamente perché il beneficio richiesto verrebbe a riverberarsi sul trattamento pensionistico. Si introdurrebbe, invero, in tal modo una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a coloro che hanno legittimamente fruito del beneficio economico in costanza di servizio, come emolumento stipendiale.
Sul punto, del resto, è appena il caso di notare che le norme di cui il tenente colonnello XXX chiede l’applicazione consistono in incrementi della RI, non già nell’ attribuzione di tale componente stipendiale individuale la cui quantificazione – a norma del comma 1 dello stesso art. 9 del DPR 44/1990, analogamente a quanto stabilito dall’art. 1, comma 3 del D.L. n. 379/1987, convertito dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, introduttivo della RI per i militari – è legata alla cristallizzazione del trattamento economico corrisposto in costanza di servizio, cosa che ne lega indefettibilmente l’insorgenza alla effettiva instaurazione del rapporto di lavoro alle date previste (nella specie 31/12/1986) ed eventualmente prorogate prima dalla ristrutturazione della retribuzione con eliminazione degli automatismi antecedenti agli anni novanta.
In conclusione, è avviso di questo giudice che le pretese vantate dal ricorrente siano infondate, in quanto esulanti dalle norme invocate e dall’alveo della sentenza Corte Costituzionale n. 4/2024.
5. Le spese del presente giudizio, in applicazione dell’art. 31 c.g.c. e dell’art. 92 cpc sono parzialmente compensate attesa la novità della materia trattata.
Le stesse sono, pertanto, quantificate a carico della parte soccombente, tenendo conto delle tariffe professionali forensi di cui ai decreti ministeriali n. 55/2014 e n. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile, in complessivi euro 1.800,00, da erogare in ragione di euro 1.000,00 in favore dell’INPS e - con l’abbattimento di cui all’art. 152 bis delle disposizioni di attuazione del cpc - di euro 800,00 in favore dell’Amministrazione della Difesa.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, in composizione monocratica di Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 9189/M proposto da XXX contro lo Stato Maggiore e il C.A.N. dell’Esercito, nonché contro l’INPS sedi di Matera e Chieti, ogni diversa e contraria istanza, difesa, eccezione o deduzione reietta:
- dichiara il difetto di giurisdizione, limitatamente ai capi della domanda concernenti l’accertamento del diritto alla rideterminazione del trattamento stipendiale e alla liquidazione di emolumenti a titolo di arretrati;
- rigetta il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
- compensa parzialmente le spese e per l’effetto condanna il ricorrente al pagamento a tale titolo di complessivi € 1.800,00 da corrispondere nella misura di € 800,00 in favore dell’Amministrazione della Difesa e di € 1.000,00 in favore dell’INPS.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 20 ottobre 2025.
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, dispone che, a cura della Segreteria e a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 del predetto art. 52.
Il Giudice f.to digitalmente
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In esecuzione del Provvedimento del Giudice, ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti di cui alla presente sentenza.
Depositata in Segreteria in data 5 febbraio 2026 Il Segretario di udienza f.to digitalmente dott. ssa Angela MICELE