Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Basilicata, sentenza 05/02/2026, n. 2
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Sentenza 5 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Applicabilità art. 9, commi 4 e 5, DPR 44/1990 al personale militare

    La Corte ritiene che le norme del DPR 44/1990 siano specificamente riferite al personale civile del comparto Ministeri e non siano automaticamente estensibili al personale militare, che è soggetto a un regime giuridico diverso. La sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2024, pur dichiarando l'illegittimità dell'art. 51, comma 3, della legge n. 388/2000, non ha ampliato l'ambito soggettivo di applicazione del DPR 44/1990.

  • Rigettato
    Requisito di anzianità di servizio

    La Corte rileva che, anche a voler considerare estensibile la normativa, il ricorrente non possiede il requisito di anzianità di servizio effettivo (almeno cinque anni al 31/12/1993) richiesto dalle norme invocate. Inoltre, l'anzianità figurativa non è rilevante ai fini del riconoscimento della RIA, la quale è intesa a compensare l'esperienza lavorativa effettiva.

  • Inammissibile
    Giurisdizione della Corte dei Conti sulle pretese stipendiali

    La Corte dichiara il difetto di giurisdizione per questa parte della domanda, ritenendo che le pretese di natura retributiva appartengano alla giurisdizione del giudice amministrativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Basilicata, sentenza 05/02/2026, n. 2
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Basilicata
    Numero : 2
    Data del deposito : 5 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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