CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 2055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2055 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2055/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MORSILLO ANDREA, Presidente e Relatore
AMBROSIO LUIGI, Giudice
PARISI TOMMASO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17018/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
DDifensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK502R100511/2024 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK502R100511/2024 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK502R100511/2024 IRAP 2016
- sul ricorso n. 17019/2024 depositato il 18/11/2024 proposto da
Ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK502R100511 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK502R100511 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK502R100511 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, Società_1, con identici ricorsi RG 17018/24 e 17019/24, riuniti, impugna l'avviso di accertamento nr. TK502R100511/2024 con il quale l'Agenzia delle Entrate DPII di Roma afferma di aver proceduto, per il periodo d'imposta 2016, alla quantificazione di maggiori redditi d'impresa per un importo pari ad euro 255.074,49; maggiore IRAP per un importo pari ad euro 13.865,00; maggiore
IVA su operazioni imponibili per un importo pari ad euro 54.339,00.
Afferma che detto atto impositivo trae origine dalla notifica dell'invito nr. TK5I1R100379/2024 con il quale l'Ufficio aveva attivato la procedura di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 19/06/1997 nr. 218, per la definizione della posizione fiscale della società relativamente all'anno 2015, poi non andata a buon fine per la mancata adesione dell'Uffiico alla proposta della ricorrente di accertamento di omessa dichiarazione di ricavi pari ad euro 11.956,20;
Lamenta l'arbitrarietà della quantificazione presuntiva dei maggiori ricavi accertabili;
l'illegittima ripresa a tassazione di alcuni elementi negativi di reddito risultanti dalla contabilità; in particolare eccepisce la nullità dell'atto di accertamento per intervenuta decadenza del potere impositivo dell'Agenzia delle Entrate, con violazione ed errata applicazione degli artt. 43 del D.P.R. n. 600/1973, 67 D.L.18/2020, 157 D.L. 34/2020; la nullità dell'atto impugnato per violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 2, del D.P.R. 600/1973, 54 del D.P.R. 633/1972, 11 e 25 del D.Lgs. 446/1997, 2727 del C.C. e 53 della Costituzione;
l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione degli artt. 7, comma 1, - parte prima -, 10, comma 1, della Legge n.
212/2000, 42 del DPR 600/1973, 97 della Costituzione e 1, comma 1, della Legge 241/1990 – per mancanza di motivazione ed eccesso di potere;
la nullità dell'atto impugnato per mancato assolvimento dell'onere della prova;
l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione degli artt. 24 della Legge 4/1929, 1 della Legge
146/1998, 12 – commi 2, 4 e 7 della Legge 2012/2000, 3 e 21-septies L. 241/1990, 24 e 97 della Costituzione, poiché emesso senza previa redazione di un p.v.c. e comunque prima del decorso dei 60 giorni dalla conclusione delle indagini in assenza di adeguata motivazione. La ricorrente, infine, evidenzia che l'analoga metodologia utilizzata dall'Ufficio per gli accertamenti relativi agli anni 2014 e 2015, non ha superato lo scrutinio della CGT di primo grado di Roma che, con sentenza nr. 8795/2022, depositata il 19 luglio 2022, in accoglimento delle specifiche doglianze illustrate nel ricorso introduttivo di parte contribuente, ha annullato i due avvisi di accertamento relativi alle precedenti annualità 2014 e 2015.
Resiste l'Agenzia delle Entrate, sostiene che, avendo la società omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi e IVA per il 2016 (e anche per i due anni precedenti), la legge consente espressamente di procedere con un accertamento di tipo "induttivo", ai sensi degli artt. 41 del D.P.R. 600/73 e 55 del D.P.R. 633/72, che autorizzano l'Amministrazione a determinare il reddito e il volume d'affari sulla base di qualsiasi dato a sua disposizione, anche avvalendosi di presunzioni semplici, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza;
asserisce, inoltre, che la ricostruzione dei ricavi è stata effettuata basandosi sul consumo di shampoo, considerato un parametro attendibile per un'attività di parrucchiere e legittimato da sentenze della
Corte di Cassazione. L'Ufficio ha calcolato il numero di lavaggi (e quindi di prestazioni) in base alla quantità di shampoo acquistato, applicando poi un prezzo medio desunto dai corrispettivi e dalle fatture emesse dalla stessa società; rileva che l'onere di provare l'inerenza, l'esistenza e la correttezza dei costi deducibili spetta al contribuente e sottolinea che la società non ha fornito alcuna prova contraria;
respinge l'eccezione di decadenza del potere di accertamento. Per l'anno d'imposta 2016, in caso di omessa dichiarazione, l'art. 43 del D.P.R. 600/73 prevede che l'avviso di accertamento possa essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Poiché la dichiarazione 2016 andava presentata nel 2017, il termine ultimo era il 31 dicembre 2024. L'atto è stato notificato il 26 luglio 2024, quindi ampiamente entro i termini;
contesta, infine, l'eccezione relativa alla mancata redazione di un processo verbale di constatazione: l'Agenzia chiarisce che non è stato effettuato alcun accesso presso i locali dell'azienda né una verifica fiscale, ma un controllo "a tavolino". Di conseguenza, non sussisteva alcun obbligo di redigere tale verbale né di attendere 60 giorni prima di emettere l'avviso di accertamento.
La domanda di sospensiva è stata rigettata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento in punto di merito, atteso che l'Ufficio non può prescindere dalle scritture contabili del contribuente, seppur in presenza di omessa dichiarazione, senza prima dimostrarne la totale inattendibilità a causa di omissioni "gravi, numerose e ripetute", come previsto dall'art. 39, comma 2, lett. d) del D.P.R. 600/73. Nel caso di specie, l'Ufficio non ha fornito tale prova, anzi ha riconosciuto l'esistenza di una contabilità regolarmente tenuta.
Peraltro, la ricostruzione dei ricavi basata sull'applicazione di una percentuale di redditività media di settore
è illegittima, basandosi su presunzioni semplici che, per essere valide, devono possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza, carenti nel caso de quo, in quanto l'Ufficio si è limitato ad un generico richiamo ad una media di settore estrapolata dal confronto con altre aziende, rimaste anonime, senza illustrare i parametri di selezione del campione, le condizioni di mercato e l'aderenza alla situazione concreta del contribuente accertato.
Vieppiù, la ricostruzione contabile basata sulla quantità di shampoo acquistato risulta viziata da errori logici e da asserzioni non provate, quali il prezzo medio applicato e la mancata considerazione della clientela maschile e della vendita diretta dei prodotti.
La peculiarità della vicenda consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
accoglie i ricorsi riuniti;
spese compensate.
Roma, 10/2/2026
Il Relatore
DR IL
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MORSILLO ANDREA, Presidente e Relatore
AMBROSIO LUIGI, Giudice
PARISI TOMMASO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17018/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
DDifensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK502R100511/2024 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK502R100511/2024 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK502R100511/2024 IRAP 2016
- sul ricorso n. 17019/2024 depositato il 18/11/2024 proposto da
Ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK502R100511 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK502R100511 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK502R100511 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, Società_1, con identici ricorsi RG 17018/24 e 17019/24, riuniti, impugna l'avviso di accertamento nr. TK502R100511/2024 con il quale l'Agenzia delle Entrate DPII di Roma afferma di aver proceduto, per il periodo d'imposta 2016, alla quantificazione di maggiori redditi d'impresa per un importo pari ad euro 255.074,49; maggiore IRAP per un importo pari ad euro 13.865,00; maggiore
IVA su operazioni imponibili per un importo pari ad euro 54.339,00.
Afferma che detto atto impositivo trae origine dalla notifica dell'invito nr. TK5I1R100379/2024 con il quale l'Ufficio aveva attivato la procedura di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 19/06/1997 nr. 218, per la definizione della posizione fiscale della società relativamente all'anno 2015, poi non andata a buon fine per la mancata adesione dell'Uffiico alla proposta della ricorrente di accertamento di omessa dichiarazione di ricavi pari ad euro 11.956,20;
Lamenta l'arbitrarietà della quantificazione presuntiva dei maggiori ricavi accertabili;
l'illegittima ripresa a tassazione di alcuni elementi negativi di reddito risultanti dalla contabilità; in particolare eccepisce la nullità dell'atto di accertamento per intervenuta decadenza del potere impositivo dell'Agenzia delle Entrate, con violazione ed errata applicazione degli artt. 43 del D.P.R. n. 600/1973, 67 D.L.18/2020, 157 D.L. 34/2020; la nullità dell'atto impugnato per violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 2, del D.P.R. 600/1973, 54 del D.P.R. 633/1972, 11 e 25 del D.Lgs. 446/1997, 2727 del C.C. e 53 della Costituzione;
l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione degli artt. 7, comma 1, - parte prima -, 10, comma 1, della Legge n.
212/2000, 42 del DPR 600/1973, 97 della Costituzione e 1, comma 1, della Legge 241/1990 – per mancanza di motivazione ed eccesso di potere;
la nullità dell'atto impugnato per mancato assolvimento dell'onere della prova;
l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione degli artt. 24 della Legge 4/1929, 1 della Legge
146/1998, 12 – commi 2, 4 e 7 della Legge 2012/2000, 3 e 21-septies L. 241/1990, 24 e 97 della Costituzione, poiché emesso senza previa redazione di un p.v.c. e comunque prima del decorso dei 60 giorni dalla conclusione delle indagini in assenza di adeguata motivazione. La ricorrente, infine, evidenzia che l'analoga metodologia utilizzata dall'Ufficio per gli accertamenti relativi agli anni 2014 e 2015, non ha superato lo scrutinio della CGT di primo grado di Roma che, con sentenza nr. 8795/2022, depositata il 19 luglio 2022, in accoglimento delle specifiche doglianze illustrate nel ricorso introduttivo di parte contribuente, ha annullato i due avvisi di accertamento relativi alle precedenti annualità 2014 e 2015.
Resiste l'Agenzia delle Entrate, sostiene che, avendo la società omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi e IVA per il 2016 (e anche per i due anni precedenti), la legge consente espressamente di procedere con un accertamento di tipo "induttivo", ai sensi degli artt. 41 del D.P.R. 600/73 e 55 del D.P.R. 633/72, che autorizzano l'Amministrazione a determinare il reddito e il volume d'affari sulla base di qualsiasi dato a sua disposizione, anche avvalendosi di presunzioni semplici, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza;
asserisce, inoltre, che la ricostruzione dei ricavi è stata effettuata basandosi sul consumo di shampoo, considerato un parametro attendibile per un'attività di parrucchiere e legittimato da sentenze della
Corte di Cassazione. L'Ufficio ha calcolato il numero di lavaggi (e quindi di prestazioni) in base alla quantità di shampoo acquistato, applicando poi un prezzo medio desunto dai corrispettivi e dalle fatture emesse dalla stessa società; rileva che l'onere di provare l'inerenza, l'esistenza e la correttezza dei costi deducibili spetta al contribuente e sottolinea che la società non ha fornito alcuna prova contraria;
respinge l'eccezione di decadenza del potere di accertamento. Per l'anno d'imposta 2016, in caso di omessa dichiarazione, l'art. 43 del D.P.R. 600/73 prevede che l'avviso di accertamento possa essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Poiché la dichiarazione 2016 andava presentata nel 2017, il termine ultimo era il 31 dicembre 2024. L'atto è stato notificato il 26 luglio 2024, quindi ampiamente entro i termini;
contesta, infine, l'eccezione relativa alla mancata redazione di un processo verbale di constatazione: l'Agenzia chiarisce che non è stato effettuato alcun accesso presso i locali dell'azienda né una verifica fiscale, ma un controllo "a tavolino". Di conseguenza, non sussisteva alcun obbligo di redigere tale verbale né di attendere 60 giorni prima di emettere l'avviso di accertamento.
La domanda di sospensiva è stata rigettata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento in punto di merito, atteso che l'Ufficio non può prescindere dalle scritture contabili del contribuente, seppur in presenza di omessa dichiarazione, senza prima dimostrarne la totale inattendibilità a causa di omissioni "gravi, numerose e ripetute", come previsto dall'art. 39, comma 2, lett. d) del D.P.R. 600/73. Nel caso di specie, l'Ufficio non ha fornito tale prova, anzi ha riconosciuto l'esistenza di una contabilità regolarmente tenuta.
Peraltro, la ricostruzione dei ricavi basata sull'applicazione di una percentuale di redditività media di settore
è illegittima, basandosi su presunzioni semplici che, per essere valide, devono possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza, carenti nel caso de quo, in quanto l'Ufficio si è limitato ad un generico richiamo ad una media di settore estrapolata dal confronto con altre aziende, rimaste anonime, senza illustrare i parametri di selezione del campione, le condizioni di mercato e l'aderenza alla situazione concreta del contribuente accertato.
Vieppiù, la ricostruzione contabile basata sulla quantità di shampoo acquistato risulta viziata da errori logici e da asserzioni non provate, quali il prezzo medio applicato e la mancata considerazione della clientela maschile e della vendita diretta dei prodotti.
La peculiarità della vicenda consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
accoglie i ricorsi riuniti;
spese compensate.
Roma, 10/2/2026
Il Relatore
DR IL