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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 05/11/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1379/2021 R.G.
EPVBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 7/10/2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1379/2021 R.G. avente ad oggetto opposizione ad avviso di addebito
TRA Codice Fiscale_1 nata a [...] il Parte 1 (C.F.
01/01/1972, e residente in [...], ivi elettivamente domiciliata alla Via Salvatore Miceli 2/A, presso lo studio dell' Avv. Domenico Alessandro Ferrise (C.F.
C.F. 2 ) che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. P.IVA 1 ) con Controparte 1 sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati Giacinto Greco e Maria
ES NO ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale CP_1 sito in Lamezia Terme
(CZ) alla via Saverio D'Ippolito, n. 5, come da procura in atti;
RESISTENTE
DC-2020-2740981) agosto 2020 OGGETTO: revoca reddito di cittadinanza (domanda prot. CP_1
- maggio 2021 per l'importo complessivo di euro 7.998,92. RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 9.12.2021, Parte 1 premetteva che in data 30/07/2020
avanzava domanda di reddito di cittadinanza e che le veniva riconosciuta l'indennità richiesta a far data dal 17/08/2020.
Aggiungeva poi che, con comunicazione del 10.11.2021, 1, CP- chiedeva la restituzione delle somme percepite per il periodo agosto 2020 - maggio 2021 per l'importo complessivo di euro 7.998,92 con la seguente motivazione: «< accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza di RDC"
Affermava al riguardo, che la richiesta di revoca non era stata preceduta da alcuna comunicazione informativa ed era priva di motivazione, con conseguente lesione del diritto di difesa.
Sollevava, inoltre, questione di costituzionalità con riferimento dell'art. 2 comma 1, lett. a) n. 2 del
D.L. n.4 del 28/01/2019, convertito in L. n. 26 del 28/03/2019, nei punti in cui espressamente prevede per i richiedenti il c.d. reddito di cittadinanza il requisito della residenza in Italia «per almeno dieci anni».
Concludeva, pertanto, chiedendo l'illegittimità del provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza nonché l'annullamento del provvedimento di indebito, con vittoria di spese di lite.
Con memoria difensiva depositata in data 20.02.2023, si costituiva l'CP_1 eccependo 2.
preliminarmente l'improcedibilità del ricorso ex art. 443 c.p.c. per mancato espletamento del ricorso amministrativo.
Nel merito, rilevava l'infondatezza del ricorso, precisando che, a seguito di controlli effettuati dalla
Guardia di Finanza, Gruppo di Lamezia Terme, sulla documentazione estrapolata dalla Banca Dati
Anagrafe Tributaria, era emerso, al contrario di quanto dichiarato dalla ricorrente nella domanda amministrativa, che la stessa risultava risiedere in Italia dal 03.03.2016 e che, pertanto, alla data del
30.07.2020, data di presentazione della domanda amministrativa di RDC la stessa non era in possesso del requisito anagrafico richiesto dalla legge.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e competenze di giudizio. 3. Istruita documentalmente la causa, a seguito dell'udienza del 07.10.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di improponibilità del ricorso per mancato espletamento del ricorso amministrativo.
Ed infatti, si rileva che l'art. 443 c.p.c. indica, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziaria, il preventivo esperimento del procedimento amministrativo volto alla risoluzione delle controversie "in materia di previdenza e assistenza sociale". Al riguardo, si rileva che il reddito di cittadinanza non appare rientrare né nella materia previdenziale né in quella assistenziale.
Sul punto, si è recentemente pronunciata la Corte Costituzionale, con la sentenza n.31 del 20.3.2025 che ha chiarito che il RDC - peraltro abrogato a decorrere dal 1.1.2024 - non ha natura assistenziale, non essendo diretto a soddisfare un bisogno primario dell'individuo ma trattasi piuttosto di una
"misura di politica attiva” per l'occupazione, di carattere temporaneo, soggetta a precisi obblighi e a rigide condizioni che, se disattese, determinano il venir meno del diritto alla prestazione medesima.
Ne consegue che, al caso di specie, non appare applicabile la condizione di procedibilità prevista dall' art. 443 c.p.c.
5. Nel merito, al fine di inquadrare la materia oggetto del contendere, appare utile una ricostruzione del quadro normativo di riferimento: con il decreto-legge n. 4/2019 veniva istituito il "Reddito di cittadinanza" che, quale misura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, era "riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo"(...).
Nel caso di specie, risulta essere oggetto di contestazione proprio la sussistenza, in capo alla ricorrente, del requisito della residenza effettiva da almeno 10 anni che, essendo la domanda amministrativa proposta il 30.7.2020 doveva, sussistere almeno dal 30.7.2010. CP
-5. Ciò posto, l' ha documentato che, a seguito di indagini svolte dalla Gdf di Lamezia Terme mediante consultazione della Banca Dati Tributaria, era emerso che la ricorrente possedesse la residenza in Italia dal 03.03.2016 e, pertanto, alla data del 30.07.2020, di presentazione della domanda amministrativa di RDC, la stessa non era in possesso del requisito anagrafico richiesto dalla legge istitutiva dell'emolumento.
A fronte degli accertamenti specifici compiuti dalla Gdf e compendiati nella nota Prot. 0163133/2021 avente ad oggetto "Controlli in materia di reddito di cittadinanza" (v.all. in atti), con la quale la ricorrente veniva, peraltro, deferita per il reato di cui all'art. 7, comma 1, del DL4/2019 (ora abrogato), parte ricorrente si limita a produrre un certificato di cittadinanza, datato 7.2.2023 e parzialmente non leggibile, dal quale non si evince la data effettiva della residenza in Italia, nonché, la copia della carta di soggiorno dove risulta quale data di ingresso in Italia la data del 7.10.2012 .
Tale ultimo documento non appare tuttavia sufficiente a comprovare i requisiti previsti dalla legge per ottenere il beneficio richiesto ovvero la residenza effettiva e continuativa (negli ultimi due anni), ben potendo la ricorrente aver fatto ingresso in Italia e ciò nonostante non avervi risieduto in modo effettivo e continuativo, non essendo stato prodotto un certificato storico di residenza.
Né può essere ritenuta dirimente ai fini dell'accoglimento della pretesa di parte ricorrente, la circostanza che dopo l'apertura della procedura di infrazione da parte della Commissione Europea
-
nei confronti dell'Italia dovuta proprio dall'esistenza del termine decennale (procedura conclusasi solo in seguito all'abrogazione del RDC) - è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n.
31 del 20 marzo 2025 che ha stabilito che il requisito di residenza decennale per accedere alla misura deve essere ridotto a cinque anni, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett.
a), numero 2) del decreto-legge n. 4/2019 nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni>> anziché prevedere «per almeno cinque anni». Ed infatti, tra la data di residenza effettiva del 03.03.2016 (per come emergente dalla
Anagrafe Tributaria) e la data della domanda amministrativa del 30.07.2020, il quinquennio non era ancora trascorso.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Avuto riguardo alla natura giuridica delle parti le spese di lite possono essere compensate. 6.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte 1 così
provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spesedi lite.
Lamezia Terme, 5.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
EPVBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 7/10/2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1379/2021 R.G. avente ad oggetto opposizione ad avviso di addebito
TRA Codice Fiscale_1 nata a [...] il Parte 1 (C.F.
01/01/1972, e residente in [...], ivi elettivamente domiciliata alla Via Salvatore Miceli 2/A, presso lo studio dell' Avv. Domenico Alessandro Ferrise (C.F.
C.F. 2 ) che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. P.IVA 1 ) con Controparte 1 sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati Giacinto Greco e Maria
ES NO ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale CP_1 sito in Lamezia Terme
(CZ) alla via Saverio D'Ippolito, n. 5, come da procura in atti;
RESISTENTE
DC-2020-2740981) agosto 2020 OGGETTO: revoca reddito di cittadinanza (domanda prot. CP_1
- maggio 2021 per l'importo complessivo di euro 7.998,92. RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 9.12.2021, Parte 1 premetteva che in data 30/07/2020
avanzava domanda di reddito di cittadinanza e che le veniva riconosciuta l'indennità richiesta a far data dal 17/08/2020.
Aggiungeva poi che, con comunicazione del 10.11.2021, 1, CP- chiedeva la restituzione delle somme percepite per il periodo agosto 2020 - maggio 2021 per l'importo complessivo di euro 7.998,92 con la seguente motivazione: «< accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza di RDC"
Affermava al riguardo, che la richiesta di revoca non era stata preceduta da alcuna comunicazione informativa ed era priva di motivazione, con conseguente lesione del diritto di difesa.
Sollevava, inoltre, questione di costituzionalità con riferimento dell'art. 2 comma 1, lett. a) n. 2 del
D.L. n.4 del 28/01/2019, convertito in L. n. 26 del 28/03/2019, nei punti in cui espressamente prevede per i richiedenti il c.d. reddito di cittadinanza il requisito della residenza in Italia «per almeno dieci anni».
Concludeva, pertanto, chiedendo l'illegittimità del provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza nonché l'annullamento del provvedimento di indebito, con vittoria di spese di lite.
Con memoria difensiva depositata in data 20.02.2023, si costituiva l'CP_1 eccependo 2.
preliminarmente l'improcedibilità del ricorso ex art. 443 c.p.c. per mancato espletamento del ricorso amministrativo.
Nel merito, rilevava l'infondatezza del ricorso, precisando che, a seguito di controlli effettuati dalla
Guardia di Finanza, Gruppo di Lamezia Terme, sulla documentazione estrapolata dalla Banca Dati
Anagrafe Tributaria, era emerso, al contrario di quanto dichiarato dalla ricorrente nella domanda amministrativa, che la stessa risultava risiedere in Italia dal 03.03.2016 e che, pertanto, alla data del
30.07.2020, data di presentazione della domanda amministrativa di RDC la stessa non era in possesso del requisito anagrafico richiesto dalla legge.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e competenze di giudizio. 3. Istruita documentalmente la causa, a seguito dell'udienza del 07.10.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di improponibilità del ricorso per mancato espletamento del ricorso amministrativo.
Ed infatti, si rileva che l'art. 443 c.p.c. indica, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziaria, il preventivo esperimento del procedimento amministrativo volto alla risoluzione delle controversie "in materia di previdenza e assistenza sociale". Al riguardo, si rileva che il reddito di cittadinanza non appare rientrare né nella materia previdenziale né in quella assistenziale.
Sul punto, si è recentemente pronunciata la Corte Costituzionale, con la sentenza n.31 del 20.3.2025 che ha chiarito che il RDC - peraltro abrogato a decorrere dal 1.1.2024 - non ha natura assistenziale, non essendo diretto a soddisfare un bisogno primario dell'individuo ma trattasi piuttosto di una
"misura di politica attiva” per l'occupazione, di carattere temporaneo, soggetta a precisi obblighi e a rigide condizioni che, se disattese, determinano il venir meno del diritto alla prestazione medesima.
Ne consegue che, al caso di specie, non appare applicabile la condizione di procedibilità prevista dall' art. 443 c.p.c.
5. Nel merito, al fine di inquadrare la materia oggetto del contendere, appare utile una ricostruzione del quadro normativo di riferimento: con il decreto-legge n. 4/2019 veniva istituito il "Reddito di cittadinanza" che, quale misura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, era "riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo"(...).
Nel caso di specie, risulta essere oggetto di contestazione proprio la sussistenza, in capo alla ricorrente, del requisito della residenza effettiva da almeno 10 anni che, essendo la domanda amministrativa proposta il 30.7.2020 doveva, sussistere almeno dal 30.7.2010. CP
-5. Ciò posto, l' ha documentato che, a seguito di indagini svolte dalla Gdf di Lamezia Terme mediante consultazione della Banca Dati Tributaria, era emerso che la ricorrente possedesse la residenza in Italia dal 03.03.2016 e, pertanto, alla data del 30.07.2020, di presentazione della domanda amministrativa di RDC, la stessa non era in possesso del requisito anagrafico richiesto dalla legge istitutiva dell'emolumento.
A fronte degli accertamenti specifici compiuti dalla Gdf e compendiati nella nota Prot. 0163133/2021 avente ad oggetto "Controlli in materia di reddito di cittadinanza" (v.all. in atti), con la quale la ricorrente veniva, peraltro, deferita per il reato di cui all'art. 7, comma 1, del DL4/2019 (ora abrogato), parte ricorrente si limita a produrre un certificato di cittadinanza, datato 7.2.2023 e parzialmente non leggibile, dal quale non si evince la data effettiva della residenza in Italia, nonché, la copia della carta di soggiorno dove risulta quale data di ingresso in Italia la data del 7.10.2012 .
Tale ultimo documento non appare tuttavia sufficiente a comprovare i requisiti previsti dalla legge per ottenere il beneficio richiesto ovvero la residenza effettiva e continuativa (negli ultimi due anni), ben potendo la ricorrente aver fatto ingresso in Italia e ciò nonostante non avervi risieduto in modo effettivo e continuativo, non essendo stato prodotto un certificato storico di residenza.
Né può essere ritenuta dirimente ai fini dell'accoglimento della pretesa di parte ricorrente, la circostanza che dopo l'apertura della procedura di infrazione da parte della Commissione Europea
-
nei confronti dell'Italia dovuta proprio dall'esistenza del termine decennale (procedura conclusasi solo in seguito all'abrogazione del RDC) - è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n.
31 del 20 marzo 2025 che ha stabilito che il requisito di residenza decennale per accedere alla misura deve essere ridotto a cinque anni, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett.
a), numero 2) del decreto-legge n. 4/2019 nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni>> anziché prevedere «per almeno cinque anni». Ed infatti, tra la data di residenza effettiva del 03.03.2016 (per come emergente dalla
Anagrafe Tributaria) e la data della domanda amministrativa del 30.07.2020, il quinquennio non era ancora trascorso.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Avuto riguardo alla natura giuridica delle parti le spese di lite possono essere compensate. 6.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte 1 così
provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spesedi lite.
Lamezia Terme, 5.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara