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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 01/03/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3075/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Laura Cantore presidente est dr. Sandra Moselli giudice dr. Emanuela Gallo giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n 3075/'20 avente ad oggetto dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Nicola MINERVA giusta mandato Parte_1
in atti, ammesso provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato
- ricorrente -
E
, rappresentata e difesa dall'avv. MA F. Dionisio, giusta mandato in atti Controparte_1
-resistente –
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani
- intervenuto -
Conclusioni delle parti come da note scritte ex art 127 ter c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio contratto con Premetteva che: CP_1
- in data 09/04/1981 ha contratto, con la resistente, matrimonio concordatario in Bisceglie, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Bisceglie, al n. 38, Parte II, Serie A, Anno 1981;
pagina 1 di 5 - dall'unione sono nati i figli (nato il [...]) e MA (nata il [...]) che, come già Per_1 indicato nell'accordo di separazione, sono maggiorenni ed economicamente autonomi.
- I coniugi sono separati giusta separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Trani del 18/10/2018 n. 4448/2018 con cui stabilivano la assegnazione della casa coniugale sita in
Bisceglie alla via Abate Caprioli n. 1 a e l'obbligo a carico del di CP_1 Pt_1 corrisponderle a titolo di assegno di mantenimento la somma di € 500,00 mensili;
- che sussistono i presupposti per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- che egli è frattanto andato in pensione;
- di essere stato licenziato dalla ditta TO IA presso cui lavorava percependo la Parte_2
(indennità mensile di disoccupazione) pari ad € 600,00 con cui provvede al pagamento del canone mensile di € 250,00 per l' abitazione in cui vive, al pagamento di n. 2 rate per finanziamenti stipulati durante lo svolgimento dell'attività lavorativa pari ad € 140,00 ed € 200,00 ciascuna, oltre spese mensili relativi alle varie utenze;
- che vive nell'alloggio popolare a lei assegnato e convivrebbe stabilmente con un CP_1
compagno titolare di pensione che contribuirebbe al suo mantenimento.
Su tali premesse concludeva chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e dichiarare non dovuto il mantenimento in favore della coniuge per tutte le CP_1
motivazioni espresse innanzi o, in subordine, ridurlo nella misura che si riterrà di giustizia;
con il favore delle spese di lite.
Si costituiva la resistente aderendo alla domanda di declaratoria di cessazione degli effetti civili ma deducendo che il ricorrente è titolare di pensione di lavoro, che lo stesso avrebbe percepito il T.F.R. con relativi arretrati, nonché gli assegni famigliari;
che nonostante le somme introitate, non le avrebbe corrisposto l'assegno di mantenimento dal novembre 2019 ad oggi, tranne qualche sporadico acconto di lieve entità; che non veritiere sono le asserzioni relative all'esistenza dei finanziamenti ex adverso invocati in quanto estinti nel luglio 2020, come da contabile versata in atti;
che, mentre dispone di redditi propri, ella è completamente priva di introiti e Parte_1
gravata da vari problemi di salute essendo affetta, tra le altre patologie, da sindrome ansiosa depressiva che comporta una condizione invalidante e di inabilità lavorativa;
che ella non convive con alcuno come può rilevarsi dallo stato di famiglia vivendo da sola nella sua abitazione. Indi concludeva chiedendo confermarsi l'assegno disposto in sede di separazione, con il favore delle spese di lite
Con ordinanza del 27.10.2020 il presidente del tribunale confermava le condizioni di cui alla separazione e designava il G.I. innanzi al quale rimetteva le parti per il prosieguo.
pagina 2 di 5 Il ricorrente depositava memoria integrativa evidenziando che già dai tempi della separazione non vi sarebbero state le condizioni per riconoscere alla resistente il ridetto assegno essendo il seguente il suo reddito: - di euro 11.090,00 (circa 916,00 mensili) > redditi 2016; - di euro 10.025,00 (circa
835,00 mensili) > redditi 2017; - di euro 9.258,00 (circa 771,00 mensili) > redditi 2018; mentre all'attualità la sua capacità reddituale sarebbe peggiorata, infatti mentre svolge CP_1
prestazioni occasionali in maniera irregolare e convivrebbe con altra persona nominativamente indicata egli, collocato in pensione, percepisce un reddito annuo di euro 9.600,00 (circa 800,00 mensili) da cui vanno detratte euro 250,00 per il canone di locazione ed euro 500,00 che versa a titolo di assegno di mantenimento.
Passati alla fase contenziosa venivamo concessi i chiesti termini ex art 183 c.p.c.
L'attore non formulava istanze istruttorie e con ordinanza del 17.06.21 il tribunale ammetteva le istanze di prova orale formulate dalla resistente che, all'udienza del 19 gennaio 2024, rinunziava all'unico teste con la adesione di controparte.
Veniva garantita la partecipazione del P.M.
Con ordinanza del 16.10.2024 la causa veniva assunta in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata.
Ricorrono le condizioni richieste dall'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898 del 1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Invero dalla prodotta copia del decreto di omologa si evince che le parti sono legalmente separate in virtù di quel provvedimento.
Al momento del deposito dell'odierno ricorso era già interamente decorso il termine di sei mesi dalla data di comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale, termine fissato dall'art. 3, comma 2, lett. b, novellato dalla legge 55/2015, per la proponibilità della domanda de qua.
Deve dunque essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e Parte_1 CP_1
Venendo adesso agli ulteriori profili, in ordine alla casa coniugale nulla va disposto non essendovi prole da tutelare.
Venendo alla richiesta di assegno in proprio favore da parte della resistente occorre rammentare, con riguardo all'attribuzione dell'assegno divorzile, che ad esso deve attribuirsi una funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 (per cui è richiesto in sede giudiziale l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex pagina 3 di 5 coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, con una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto).
Reputa il Collegio che, pur alla luce delle scarne risultanze processuali non avendo nessuna delle parti assolto pienamente al rispettivo onere probatorio e non avendo provato le rispettive allegazioni, è comunque emerso uno squilibrio reddituale. Il ricorrente, per sua stessa ammissione, percepisce un introito mensile di circa euro 800,00. A tanto va aggiunto che lo stesso sopporta le spese relative all'abitazione in cui vive per la quale paga un canone di locazione oltre utenze e necessità di vita quotidiana.
La resistente non dispone di alcun introito <>; non vi è prova che ella svolga una qualche attività lavorativa o che conviva stabilmente con alcuno. Ed invero non è emersa alcuna sua capacità lavorativa, né generica né, tampoco, specifica, e tenuto peraltro conto dell'età della stessa
(classe '64) appare remota la possibilità che possa trovare una qualche occupazione lavorativa.
Essa, tuttavia, vive nella ex familiare per la quale paga un canone minimo trattandosi di casa popolare, non essendo stato tale profilo in alcun modo contestato sebbene non documentato, e tenuto altresì conto della durata ultratrentennale del matrimonio.
Tutto ciò considerato, all'esito di una complessiva ponderazione - relativa allo specifico contesto - dell'intera storia coniugale e della sua prognosi futura, la somma di € 150,00 costituisce somma adeguata alla quantificazione dell'assegno di divorzio, cui la resistente ha diritto.
A tale somma va aggiunta la rivalutazione annuale secondo gli indici Istat da far decorrere dalla sentenza.
In ordine alle spese di lite, tenuto conto dell'esito del giudizio, con reciproca soccombenza sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande come innanzi proposte, con ricorso depositato in data 13.07.2020 da nei confronti di Parte_1 CP_1
con l'intervento in causa del P.M., così provvede:
[...]
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Bisceglie trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Bisceglie, al n. 38, Parte II, Serie A, Anno 1981, per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza nei suoi atti;
pagina 4 di 5 2. pone a carico di l'obbligo di versare in favore di l'assegno divorzile Parte_1 CP_1
di euro 150,00, oltre aggiornamento annuale secondo gli indici Istat del costo della vita da corrispondersi al domicilio della resistente entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dalla sentenza;
3. compensa interamente fra le parti le spese di lite;
4. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del DLvo n. 30.06.2003 n. 196.
Così deciso in Trani, il 18.02.2025
Il Presidente est. dott. Laura Cantore
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Laura Cantore presidente est dr. Sandra Moselli giudice dr. Emanuela Gallo giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n 3075/'20 avente ad oggetto dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Nicola MINERVA giusta mandato Parte_1
in atti, ammesso provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato
- ricorrente -
E
, rappresentata e difesa dall'avv. MA F. Dionisio, giusta mandato in atti Controparte_1
-resistente –
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani
- intervenuto -
Conclusioni delle parti come da note scritte ex art 127 ter c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio contratto con Premetteva che: CP_1
- in data 09/04/1981 ha contratto, con la resistente, matrimonio concordatario in Bisceglie, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Bisceglie, al n. 38, Parte II, Serie A, Anno 1981;
pagina 1 di 5 - dall'unione sono nati i figli (nato il [...]) e MA (nata il [...]) che, come già Per_1 indicato nell'accordo di separazione, sono maggiorenni ed economicamente autonomi.
- I coniugi sono separati giusta separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Trani del 18/10/2018 n. 4448/2018 con cui stabilivano la assegnazione della casa coniugale sita in
Bisceglie alla via Abate Caprioli n. 1 a e l'obbligo a carico del di CP_1 Pt_1 corrisponderle a titolo di assegno di mantenimento la somma di € 500,00 mensili;
- che sussistono i presupposti per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- che egli è frattanto andato in pensione;
- di essere stato licenziato dalla ditta TO IA presso cui lavorava percependo la Parte_2
(indennità mensile di disoccupazione) pari ad € 600,00 con cui provvede al pagamento del canone mensile di € 250,00 per l' abitazione in cui vive, al pagamento di n. 2 rate per finanziamenti stipulati durante lo svolgimento dell'attività lavorativa pari ad € 140,00 ed € 200,00 ciascuna, oltre spese mensili relativi alle varie utenze;
- che vive nell'alloggio popolare a lei assegnato e convivrebbe stabilmente con un CP_1
compagno titolare di pensione che contribuirebbe al suo mantenimento.
Su tali premesse concludeva chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e dichiarare non dovuto il mantenimento in favore della coniuge per tutte le CP_1
motivazioni espresse innanzi o, in subordine, ridurlo nella misura che si riterrà di giustizia;
con il favore delle spese di lite.
Si costituiva la resistente aderendo alla domanda di declaratoria di cessazione degli effetti civili ma deducendo che il ricorrente è titolare di pensione di lavoro, che lo stesso avrebbe percepito il T.F.R. con relativi arretrati, nonché gli assegni famigliari;
che nonostante le somme introitate, non le avrebbe corrisposto l'assegno di mantenimento dal novembre 2019 ad oggi, tranne qualche sporadico acconto di lieve entità; che non veritiere sono le asserzioni relative all'esistenza dei finanziamenti ex adverso invocati in quanto estinti nel luglio 2020, come da contabile versata in atti;
che, mentre dispone di redditi propri, ella è completamente priva di introiti e Parte_1
gravata da vari problemi di salute essendo affetta, tra le altre patologie, da sindrome ansiosa depressiva che comporta una condizione invalidante e di inabilità lavorativa;
che ella non convive con alcuno come può rilevarsi dallo stato di famiglia vivendo da sola nella sua abitazione. Indi concludeva chiedendo confermarsi l'assegno disposto in sede di separazione, con il favore delle spese di lite
Con ordinanza del 27.10.2020 il presidente del tribunale confermava le condizioni di cui alla separazione e designava il G.I. innanzi al quale rimetteva le parti per il prosieguo.
pagina 2 di 5 Il ricorrente depositava memoria integrativa evidenziando che già dai tempi della separazione non vi sarebbero state le condizioni per riconoscere alla resistente il ridetto assegno essendo il seguente il suo reddito: - di euro 11.090,00 (circa 916,00 mensili) > redditi 2016; - di euro 10.025,00 (circa
835,00 mensili) > redditi 2017; - di euro 9.258,00 (circa 771,00 mensili) > redditi 2018; mentre all'attualità la sua capacità reddituale sarebbe peggiorata, infatti mentre svolge CP_1
prestazioni occasionali in maniera irregolare e convivrebbe con altra persona nominativamente indicata egli, collocato in pensione, percepisce un reddito annuo di euro 9.600,00 (circa 800,00 mensili) da cui vanno detratte euro 250,00 per il canone di locazione ed euro 500,00 che versa a titolo di assegno di mantenimento.
Passati alla fase contenziosa venivamo concessi i chiesti termini ex art 183 c.p.c.
L'attore non formulava istanze istruttorie e con ordinanza del 17.06.21 il tribunale ammetteva le istanze di prova orale formulate dalla resistente che, all'udienza del 19 gennaio 2024, rinunziava all'unico teste con la adesione di controparte.
Veniva garantita la partecipazione del P.M.
Con ordinanza del 16.10.2024 la causa veniva assunta in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata.
Ricorrono le condizioni richieste dall'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898 del 1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Invero dalla prodotta copia del decreto di omologa si evince che le parti sono legalmente separate in virtù di quel provvedimento.
Al momento del deposito dell'odierno ricorso era già interamente decorso il termine di sei mesi dalla data di comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale, termine fissato dall'art. 3, comma 2, lett. b, novellato dalla legge 55/2015, per la proponibilità della domanda de qua.
Deve dunque essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e Parte_1 CP_1
Venendo adesso agli ulteriori profili, in ordine alla casa coniugale nulla va disposto non essendovi prole da tutelare.
Venendo alla richiesta di assegno in proprio favore da parte della resistente occorre rammentare, con riguardo all'attribuzione dell'assegno divorzile, che ad esso deve attribuirsi una funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 (per cui è richiesto in sede giudiziale l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex pagina 3 di 5 coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, con una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto).
Reputa il Collegio che, pur alla luce delle scarne risultanze processuali non avendo nessuna delle parti assolto pienamente al rispettivo onere probatorio e non avendo provato le rispettive allegazioni, è comunque emerso uno squilibrio reddituale. Il ricorrente, per sua stessa ammissione, percepisce un introito mensile di circa euro 800,00. A tanto va aggiunto che lo stesso sopporta le spese relative all'abitazione in cui vive per la quale paga un canone di locazione oltre utenze e necessità di vita quotidiana.
La resistente non dispone di alcun introito <>; non vi è prova che ella svolga una qualche attività lavorativa o che conviva stabilmente con alcuno. Ed invero non è emersa alcuna sua capacità lavorativa, né generica né, tampoco, specifica, e tenuto peraltro conto dell'età della stessa
(classe '64) appare remota la possibilità che possa trovare una qualche occupazione lavorativa.
Essa, tuttavia, vive nella ex familiare per la quale paga un canone minimo trattandosi di casa popolare, non essendo stato tale profilo in alcun modo contestato sebbene non documentato, e tenuto altresì conto della durata ultratrentennale del matrimonio.
Tutto ciò considerato, all'esito di una complessiva ponderazione - relativa allo specifico contesto - dell'intera storia coniugale e della sua prognosi futura, la somma di € 150,00 costituisce somma adeguata alla quantificazione dell'assegno di divorzio, cui la resistente ha diritto.
A tale somma va aggiunta la rivalutazione annuale secondo gli indici Istat da far decorrere dalla sentenza.
In ordine alle spese di lite, tenuto conto dell'esito del giudizio, con reciproca soccombenza sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande come innanzi proposte, con ricorso depositato in data 13.07.2020 da nei confronti di Parte_1 CP_1
con l'intervento in causa del P.M., così provvede:
[...]
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Bisceglie trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Bisceglie, al n. 38, Parte II, Serie A, Anno 1981, per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza nei suoi atti;
pagina 4 di 5 2. pone a carico di l'obbligo di versare in favore di l'assegno divorzile Parte_1 CP_1
di euro 150,00, oltre aggiornamento annuale secondo gli indici Istat del costo della vita da corrispondersi al domicilio della resistente entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dalla sentenza;
3. compensa interamente fra le parti le spese di lite;
4. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del DLvo n. 30.06.2003 n. 196.
Così deciso in Trani, il 18.02.2025
Il Presidente est. dott. Laura Cantore
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