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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 09/12/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA
R.G. 343/2016
Il Tribunale di Isernia, sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Angela Di Dio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 343 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2016 avente ad oggetto: mutuo bancario
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Carmine De Benedittis, (C.F.
, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito C.F._2 in Campobasso alla Via Mazzini n. 40/B;
- attrice
CONTRO
, (P.IVA ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Claudio Trinchi, domiciliata presso lo studio dell'Avv. Duilio Vigliotti ad Isernia alla Via Kennedy n.72;
- convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 22.07.2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ritiene che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre
2009, nr. 24542).
Il fatto comunque è così sinteticamente ricostruibile.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 25.03.2016,
[...]
conveniva dinanzi l'intestata Autorità Giudiziaria la Pt_1 CP_2 deducendo: di aver stipulato in data 5/03/2008 un contratto di mutuo fondiario rep.n. 71786, raccolta n. 19819, per l'importo di euro 300.000,00 da restituirsi in n. 120 rate mensili al T.A.N. del 5,35%, secondo il piano di ammortamento allegato;
che il mutuo veniva estinto in data 3/02/2010 per surroga della
[...]
dopo aver pagato le prime 21 rate;
che il Controparte_3 piano di ammortamento cd. “alla francese” applicato al contratto di mutuo aveva prodotto un maggior esborso di denaro poiché aveva determinato una maggiorazione illegittima dell'interesse pattuito contrattualmente.
A sostegno della propria domanda l'attrice rappresentava, in particolare,
l'illegittimità del c.d. “piano di ammortamento alla francese” per asserita pag. 2/12 difformità tra il tasso di interesse contrattuale pattuito ed il tasso di interesse concretamente applicato con conseguente applicazione del tasso legale ex art. 1284, 3° c.c., per l'indeterminatezza del tasso di interesse concordato e diritto della mutuataria alla restituzione da parte dell'istituto bancario convenuto della differenza tra gli interessi pagati con il sistema di ammortamento “alla francese” applicato e quelli risultanti dal piano di ammortamento ai tassi legali via via vigente.
In virtù di quanto esposto parte attrice formulava le seguenti conclusioni: “Nel
Merito 1) DICHIARARE illegittimo il sistema di calcolo così detto “alla francese” del piano di ammortamento di rimborso rateale applicato al contratto di mutuo fondiario rep. N. 71786, raccolta n. 19819, stipulato dall'attrice in data 05.03.2008 con la per Controparte_1
l'importo di Euro 300.000.000 e, per l'effetto, 2) DICHIARARE che, a causa della applicazione del piano di ammortamento “alla francese” al contratto di cui è causa, il tasso contrattuale non è stato rispettato dalla mutuante determinando, di fatto, un maggior esborso di interessi da parte della mutuaria
e, per l'effetto, 3) DICHIARARE nulla, ai sensi dell'art.1419,2°comma,c.c.,per indeterminatezza, la clausola del contratto di mutuo fondiario rep. N. 71786, raccolta n. 19819, stipulato in data 05.03.2008 con la Controparte_1
e la relativa alla pattuizione del saggio di interessi;
4)
[...]
DICHIARARE, per effetto della indeterminatezza della clausola di previsione degli interessi di cui al punto 11), l'applicazione del solo tasso legale ai sensi del 3° comma dell'art.1284 c.c. e, per l'effetto, 5) CONDANNARE la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. al Controparte_1 rimborso in favore dell'attrice della somma di € 12.240,36 (Euro 26.261,19 –
Euro 14.020,83 per interessi legali) quale differenza degli interessi richiesti in più per effetto della applicazione dell'ammortamento “alla francese” sul contratto di mutuo sino alla 21° rata, con il riconoscimento dalla convenuta del solo tasso legale ai sensi dell'art. 1284,3° comma, c.c. o della somma maggiore o minore accertata a seguito di disposta C.T.U.; 6) CONDANNARE
pag. 3/12 la convenuta al pagamento delle spese, diritti, onorari di causa, rimborso forfettario del 15% nuova T.F.,IVA e CAP come per legge”.
Si costituiva in giudizio la convenuta, giusta comparsa di costituzione e CP_1 risposta del 12.07.2015, la quale impugnava e contestava integralmente l'avverso libello introduttivo, chiedendone il rigetto poiché infondato in fatto ed in diritto.
La convenuta, in particolare, deduceva: - l'infondatezza in ordine alla pretesa illegittimità del piano di ammortamento “c.d. alla francese”; - l'infondatezza dell'asserito verificarsi del fenomeno dell'anatocismo.
Concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale nel merito di “respingere tutte le domande attoree perché improponibili e comunque infondate in fatto ed in diritto per le ragioni che meglio in narrativa sono state descritte” con condanna ex art. 96 cpc per responsabilità aggravata e vittoria di spese.
La causa veniva istruita tramite acquisizione documentale ed espletamento della CTU, depositata in data 01.02.2018.
Con ordinanza del 05.06.2023, il precedente giudice istruttore revocava l'incarico al nominato CTU, nominando, in seguito, in accoglimento delle richieste attoree, nuovo CTU.
In data 14.05.2025 il presente procedimento veniva assegnata alla scrivente.
All'udienza dell'8.7.2025, previa revoca dell'ordinanza istruttoria resa dal precedente GI con la quale veniva ammessa nuova consulenza tecnica contabile, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 22.7.2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * * * * *
La domanda attorea è infondata e, pertanto, dev'essere rigettata per le seguenti motivazioni.
pag. 4/12 Occorre, preliminarmente, evidenziare che parte attrice, nella propria memoria conclusionale del 9/10/2025, rappresentava di aver rinunciato al rinnovamento della ctu, disposto con ordinanza del 29 maggio 2023 del precedente giudice titolare del procedimento, stante il venir meno del proprio interesse a seguito della pubblicazione della sentenza a Sezioni Unite della Cassazione civile n.15130/2024 tenuto conto che il mutuo a tasso fisso oggetto della presente causa rientrava proprio nel genus esaminato dalle Sezioni Unite.
Giova evidenziare che la richiesta di rinnovo della consulenza veniva formulata all'esito del deposito della già espletata consulenza tecnica nella quale il consulente nominato, dott. , rappresentava la regolarità del calcolo Persona_1 degli interessi dovuti così come richiesti dalla banca.
Tanto premesso parte attrice, come innanzi esposto, ha introdotto il presente giudizio al fine di ottenere una pronuncia che accertasse l'illegittimità del sistema di calcolo così detto “alla francese” del piano di rimborso rateale applicato al contatto di mutuo fondiario stipulato in data 5/03/2008, rep. n.
71786, racc. n. 19819, a causa della indeterminatezza e/o indeterminabilità delle clausole che determinavano il tasso di interesse ed il piano di ammortamento (atteso che dalla ricostruzione del piano di ammortamento allegato al mutuo stesso risulterebbe che esso non costituisce applicazione delle condizioni economiche pattuite nel contratto) e, per l'effetto, previa applicazione del solo tasso legale ai sensi dell'art. 1284 3 co. c.c. condannare la convenuta alla restituzione degli importi corrisposti in eccesso dall'istante.
La domanda attorea è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
Sul punto, come noto, le Sezioni Unite Civili con la sentenza n. 15130 del
2024, sopravvenute rispetto al momento in cui fu disposta ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio contabile, hanno sancito che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, pag. 5/12 né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.”.
In relazione all'ammortamento alla francese, la Corte di Cassazione in ordine alla validità o nullità dell'ammortamento alla francese in un contratto di mutuo ha affrontato due questioni di diritto centrali riguardanti i mutui a tasso fisso con piano di ammortamento "alla francese".
La prima questione esaminata è quella relativa a se un contratto di mutuo a tasso fisso debba contenere un'esplicita descrizione del regime di ammortamento alla francese, comprese le modalità di rimborso del prestito mediante rate fisse costanti e l'eventuale maggiore onerosità della capitalizzazione composta rispetto ad altri piani di ammortamento.
La sentenza chiarisce che la mancata indicazione dettagliata del regime composto non comporta l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto, purché il contratto contenga le indicazioni essenziali quali importo erogato, durata del prestito, periodicità del rimborso e tasso d'interesse predeterminato.
La seconda questione ha riguardato le conseguenze della mancata indicazione del regime di ammortamento e se ciò possa portare alla nullità parziale del contratto per indeterminatezza dell'oggetto o per violazione della trasparenza delle condizioni contrattuali.
La sentenza ha stabilito che la mancata indicazione del piano di ammortamento
"alla francese" non causa la nullità parziale del contratto, se l'informativa fornita è sufficiente a garantire la trasparenza necessaria, permettendo al mutuatario di comprendere le condizioni del mutuo e il relativo costo, dovendosi escludere, quindi, che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale. (cfr., Cass.n. 15130/2024, “Deve […] darsi risposta negativa anche al secondo profilo in cui è articolato il rinvio pregiudiziale, dovendosi escludere che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla pag. 6/12 francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi sia causa di nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito
e i clienti”).
In particolare, le Sezioni Unite hanno osservato che con il piano di ammortamento c.d. alla francese il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi;
il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa;
il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi, determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via.
La Corte ha, inoltre, precisato che deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo, poiché il metodo alla francese è costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue, a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito (cfr., “È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi … in base di calcolo di successivi ulteriori interessi»; né «opposta conclusione potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo alla francese la capitalizzazione avviene in regime “composto” che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non
(necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della pag. 7/12 somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)»; la capitalizzazione composta è, quindi, solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro, una forma di quantificazione di una prestazione).
Invero, il maggior carico di interessi del prestito non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento «alla francese» standardizzati e non dipende da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti»
(propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante
(calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto.
Orbene, nel caso di specie, nel contratto di mutuo, come rappresentato dalla medesima parte attrice ed evincibile dalla relazione peritale in atti, sono specificati tutti gli elementi che rendono determinato il tasso di interesse:
l'importo concesso in mutuo, la durata, la periodicità dei pagamenti e il tipo di ammortamento, a rate costanti posticipate o “francese”, il tasso di interesse annuo, l'ammontare delle rate di ammortamento e della rata iniziale di preammortamento, la loro data di scadenza e la loro composizione (quote capitale e quote interessi), il tasso di interesse moratorio oltre che le spese amministrative.
Ne deriva che tali elementi sono idonei e sufficienti a costruire in modo univoco e determinato il piano dei pagamenti necessari alla estinzione del mutuo e, pertanto, si deve escludere che l'ammortamento alla francese implichi l'indeterminatezza del tasso di interesse e l'applicazione di un tasso superiore a quello dichiarato nel contratto, o, altresì, la violazione del divieto di anatocismo.
pag. 8/12 Secondo la Corte, è necessario che sia comunque soddisfatta la possibilità, per il mutuatario, di ricavare, agevolmente, l'importo totale del rimborso “con una semplice sommatoria” in base ad un piano di ammortamento che indichi il numero e la composizione delle rate di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi.
Ne consegue che un contratto di mutuo bancario, per rispondere al requisito della determinatezza o determinabilità dell'oggetto, di cui agli artt. 1346 e
1418, comma 2 c.c., deve garantire al mutuatario una agevole e pronta comprensione dell'impegno finanziario che deriva dalla sottoscrizione del contratto stesso.
A tal fine, le Sezioni Unite, inoltre, hanno chiarito che l'omessa indicazione, in un contratto di mutuo, del regime finanziario utilizzato per la costruzione del piano di ammortamento alla francese non comporta alcuna indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto a patto che siano convenuti, giova ribadire, l'importo erogato, la durata del prestito, il tasso di interesse, il numero e la periodicità delle rate e che al contratto sia allegato il piano di ammortamento indicante il numero delle rate e la loro composizione.
Tali elementi consentono al mutuatario di avere piena contezza delle condizioni contrattuali.
Il regime finanziario “composto” utilizzato per la costruzione di un piano di ammortamento alla francese non è una condizione del contratto e, come tale, se ne può omettere l'indicazione, purché siano presenti gli ulteriori elementi sopra elencati.
Dunque, considerato che normalmente i mutui con ammortamento c.d. “alla francese” non generano alcun effetto anatocistico e non determinano alcuna situazione di indeterminatezza e/o indeterminabilità del tasso degli interessi passivi, e che, in ogni caso l'attrice non ha raggiunto la prova che, nel caso di specie, in concreto vi sia stata la capitalizzazione composta degli interessi e che il mutuo per cui è causa non sia regolato da un piano di ammortamento alla francese di tipo “standardizzato tradizionale”, ne consegue che non è
pag. 9/12 ravvisabile alcun profilo di invalidità negoziale del contratto posto alla base della presente domanda.
Giova sottolineare, in ultimo, che l'art. 117 T.u.b. non richiedeva e non richiede tuttora (a fortiori a pena di nullità) l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto e analogamente, a livello sistematico, non la richiede la normativa più recente.
Il piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo, in definitiva, è sufficiente a rendere il contratto “trasparente” secondo la declinazione dalla normativa bancaria, consentendo al consumatore di avere piena contezza delle condizioni della futura esecuzione del contratto sottoscritto, al momento della sua conclusione, e di essere in possesso di tutti gli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno.
Infatti, con il piano di ammortamento è assicurata al cliente la possibilità di verificare la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria e di valutarne la convenienza confrontandola con altre offerte presenti eventualmente sul mercato.
Eventuali dubbi sulla comprensione del meccanismo di funzionamento del piano allegato al contratto e dei suoi effetti potrebbero essere espressi al momento della stipulazione del contratto che è la sede in cui il cliente potrebbe esigere dall'istituto bancario ogni eventuale chiarimento al riguardo.
La domanda attorea, pertanto, è infondata e deve essere rigettata.
Va, inoltre, rigettata la richiesta di condanna al risarcimento per lite temeraria avanzata dalla convenuta, non sussistendone i presupposti.
La temerarietà della lite si identifica nella coscienza dell'infondatezza della domanda e delle eccezioni, rectius nella coscienza dell'infondatezza delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza (Tribunale Viterbo, 18 settembre 2018, n.1273; Cass. 6 luglio
2003, n. 9060) nonché nell'ignoranza colpevole in ordine a detta fondatezza
(Cass. Civ. 12 gennaio 2010, n. 327; Cass. Civ., 8 settembre 2003, n. 13071;
Cass. Civ. 21 luglio 2000, n. 9579).
pag. 10/12 Lo stato soggettivo si identifica, dunque, nel dolo o colpa grave requisiti imprescindibili perché possa dirsi integrata la fattispecie di responsabilità aggravata. Conseguenza ineludibile di ciò è che, ai fini della condanna per responsabilità processuale aggravata, occorre provare la ricorrenza della malafede o della colpa grave nella condotta della parte condannata, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle tesi sostenute.
Tali elementi non sono emersi nell'ambito del presente giudizio o comunque non risultano provati;
ne consegue il rigetto della richiesta risarcitoria ex art. 96 comma 3 c.p.c.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese del giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91
c.p.c. e, atteso che le domanda attorea è stata rigettata, andrebbero poste a carico di parte attrice;
tuttavia, atteso che nelle more del giudizio è intervenuta la pronuncia n. 15130 del 2024 delle Sezioni Unite Civili, che ha determinato un fondamentale arresto interpretativo sulle questioni oggetto di causa del mutuo a tasso fisso con ammortamento “alla francese” e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi, sussistono “le altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'articolo 92, comma 2, c.p.c., come risultante all'esito della sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, per compensarle integralmente tra le parti.
Per le medesime ragioni anche le spese della consulenza tecnica di ufficio, così come liquidate con separato decreto del 23/02/2018, sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione così provvede:
pag. 11/12 1) Rigetta la domanda attorea;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3) Pone definitivamente le spese della consulenza tecnica di ufficio a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, il 7/12/2025
Il Giudice dott.ssa Angela Di Dio
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA
R.G. 343/2016
Il Tribunale di Isernia, sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Angela Di Dio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 343 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2016 avente ad oggetto: mutuo bancario
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Carmine De Benedittis, (C.F.
, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito C.F._2 in Campobasso alla Via Mazzini n. 40/B;
- attrice
CONTRO
, (P.IVA ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Claudio Trinchi, domiciliata presso lo studio dell'Avv. Duilio Vigliotti ad Isernia alla Via Kennedy n.72;
- convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 22.07.2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ritiene che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre
2009, nr. 24542).
Il fatto comunque è così sinteticamente ricostruibile.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 25.03.2016,
[...]
conveniva dinanzi l'intestata Autorità Giudiziaria la Pt_1 CP_2 deducendo: di aver stipulato in data 5/03/2008 un contratto di mutuo fondiario rep.n. 71786, raccolta n. 19819, per l'importo di euro 300.000,00 da restituirsi in n. 120 rate mensili al T.A.N. del 5,35%, secondo il piano di ammortamento allegato;
che il mutuo veniva estinto in data 3/02/2010 per surroga della
[...]
dopo aver pagato le prime 21 rate;
che il Controparte_3 piano di ammortamento cd. “alla francese” applicato al contratto di mutuo aveva prodotto un maggior esborso di denaro poiché aveva determinato una maggiorazione illegittima dell'interesse pattuito contrattualmente.
A sostegno della propria domanda l'attrice rappresentava, in particolare,
l'illegittimità del c.d. “piano di ammortamento alla francese” per asserita pag. 2/12 difformità tra il tasso di interesse contrattuale pattuito ed il tasso di interesse concretamente applicato con conseguente applicazione del tasso legale ex art. 1284, 3° c.c., per l'indeterminatezza del tasso di interesse concordato e diritto della mutuataria alla restituzione da parte dell'istituto bancario convenuto della differenza tra gli interessi pagati con il sistema di ammortamento “alla francese” applicato e quelli risultanti dal piano di ammortamento ai tassi legali via via vigente.
In virtù di quanto esposto parte attrice formulava le seguenti conclusioni: “Nel
Merito 1) DICHIARARE illegittimo il sistema di calcolo così detto “alla francese” del piano di ammortamento di rimborso rateale applicato al contratto di mutuo fondiario rep. N. 71786, raccolta n. 19819, stipulato dall'attrice in data 05.03.2008 con la per Controparte_1
l'importo di Euro 300.000.000 e, per l'effetto, 2) DICHIARARE che, a causa della applicazione del piano di ammortamento “alla francese” al contratto di cui è causa, il tasso contrattuale non è stato rispettato dalla mutuante determinando, di fatto, un maggior esborso di interessi da parte della mutuaria
e, per l'effetto, 3) DICHIARARE nulla, ai sensi dell'art.1419,2°comma,c.c.,per indeterminatezza, la clausola del contratto di mutuo fondiario rep. N. 71786, raccolta n. 19819, stipulato in data 05.03.2008 con la Controparte_1
e la relativa alla pattuizione del saggio di interessi;
4)
[...]
DICHIARARE, per effetto della indeterminatezza della clausola di previsione degli interessi di cui al punto 11), l'applicazione del solo tasso legale ai sensi del 3° comma dell'art.1284 c.c. e, per l'effetto, 5) CONDANNARE la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. al Controparte_1 rimborso in favore dell'attrice della somma di € 12.240,36 (Euro 26.261,19 –
Euro 14.020,83 per interessi legali) quale differenza degli interessi richiesti in più per effetto della applicazione dell'ammortamento “alla francese” sul contratto di mutuo sino alla 21° rata, con il riconoscimento dalla convenuta del solo tasso legale ai sensi dell'art. 1284,3° comma, c.c. o della somma maggiore o minore accertata a seguito di disposta C.T.U.; 6) CONDANNARE
pag. 3/12 la convenuta al pagamento delle spese, diritti, onorari di causa, rimborso forfettario del 15% nuova T.F.,IVA e CAP come per legge”.
Si costituiva in giudizio la convenuta, giusta comparsa di costituzione e CP_1 risposta del 12.07.2015, la quale impugnava e contestava integralmente l'avverso libello introduttivo, chiedendone il rigetto poiché infondato in fatto ed in diritto.
La convenuta, in particolare, deduceva: - l'infondatezza in ordine alla pretesa illegittimità del piano di ammortamento “c.d. alla francese”; - l'infondatezza dell'asserito verificarsi del fenomeno dell'anatocismo.
Concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale nel merito di “respingere tutte le domande attoree perché improponibili e comunque infondate in fatto ed in diritto per le ragioni che meglio in narrativa sono state descritte” con condanna ex art. 96 cpc per responsabilità aggravata e vittoria di spese.
La causa veniva istruita tramite acquisizione documentale ed espletamento della CTU, depositata in data 01.02.2018.
Con ordinanza del 05.06.2023, il precedente giudice istruttore revocava l'incarico al nominato CTU, nominando, in seguito, in accoglimento delle richieste attoree, nuovo CTU.
In data 14.05.2025 il presente procedimento veniva assegnata alla scrivente.
All'udienza dell'8.7.2025, previa revoca dell'ordinanza istruttoria resa dal precedente GI con la quale veniva ammessa nuova consulenza tecnica contabile, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 22.7.2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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La domanda attorea è infondata e, pertanto, dev'essere rigettata per le seguenti motivazioni.
pag. 4/12 Occorre, preliminarmente, evidenziare che parte attrice, nella propria memoria conclusionale del 9/10/2025, rappresentava di aver rinunciato al rinnovamento della ctu, disposto con ordinanza del 29 maggio 2023 del precedente giudice titolare del procedimento, stante il venir meno del proprio interesse a seguito della pubblicazione della sentenza a Sezioni Unite della Cassazione civile n.15130/2024 tenuto conto che il mutuo a tasso fisso oggetto della presente causa rientrava proprio nel genus esaminato dalle Sezioni Unite.
Giova evidenziare che la richiesta di rinnovo della consulenza veniva formulata all'esito del deposito della già espletata consulenza tecnica nella quale il consulente nominato, dott. , rappresentava la regolarità del calcolo Persona_1 degli interessi dovuti così come richiesti dalla banca.
Tanto premesso parte attrice, come innanzi esposto, ha introdotto il presente giudizio al fine di ottenere una pronuncia che accertasse l'illegittimità del sistema di calcolo così detto “alla francese” del piano di rimborso rateale applicato al contatto di mutuo fondiario stipulato in data 5/03/2008, rep. n.
71786, racc. n. 19819, a causa della indeterminatezza e/o indeterminabilità delle clausole che determinavano il tasso di interesse ed il piano di ammortamento (atteso che dalla ricostruzione del piano di ammortamento allegato al mutuo stesso risulterebbe che esso non costituisce applicazione delle condizioni economiche pattuite nel contratto) e, per l'effetto, previa applicazione del solo tasso legale ai sensi dell'art. 1284 3 co. c.c. condannare la convenuta alla restituzione degli importi corrisposti in eccesso dall'istante.
La domanda attorea è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
Sul punto, come noto, le Sezioni Unite Civili con la sentenza n. 15130 del
2024, sopravvenute rispetto al momento in cui fu disposta ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio contabile, hanno sancito che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, pag. 5/12 né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.”.
In relazione all'ammortamento alla francese, la Corte di Cassazione in ordine alla validità o nullità dell'ammortamento alla francese in un contratto di mutuo ha affrontato due questioni di diritto centrali riguardanti i mutui a tasso fisso con piano di ammortamento "alla francese".
La prima questione esaminata è quella relativa a se un contratto di mutuo a tasso fisso debba contenere un'esplicita descrizione del regime di ammortamento alla francese, comprese le modalità di rimborso del prestito mediante rate fisse costanti e l'eventuale maggiore onerosità della capitalizzazione composta rispetto ad altri piani di ammortamento.
La sentenza chiarisce che la mancata indicazione dettagliata del regime composto non comporta l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto, purché il contratto contenga le indicazioni essenziali quali importo erogato, durata del prestito, periodicità del rimborso e tasso d'interesse predeterminato.
La seconda questione ha riguardato le conseguenze della mancata indicazione del regime di ammortamento e se ciò possa portare alla nullità parziale del contratto per indeterminatezza dell'oggetto o per violazione della trasparenza delle condizioni contrattuali.
La sentenza ha stabilito che la mancata indicazione del piano di ammortamento
"alla francese" non causa la nullità parziale del contratto, se l'informativa fornita è sufficiente a garantire la trasparenza necessaria, permettendo al mutuatario di comprendere le condizioni del mutuo e il relativo costo, dovendosi escludere, quindi, che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale. (cfr., Cass.n. 15130/2024, “Deve […] darsi risposta negativa anche al secondo profilo in cui è articolato il rinvio pregiudiziale, dovendosi escludere che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla pag. 6/12 francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi sia causa di nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito
e i clienti”).
In particolare, le Sezioni Unite hanno osservato che con il piano di ammortamento c.d. alla francese il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi;
il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa;
il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi, determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via.
La Corte ha, inoltre, precisato che deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo, poiché il metodo alla francese è costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue, a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito (cfr., “È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi … in base di calcolo di successivi ulteriori interessi»; né «opposta conclusione potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo alla francese la capitalizzazione avviene in regime “composto” che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non
(necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della pag. 7/12 somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)»; la capitalizzazione composta è, quindi, solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro, una forma di quantificazione di una prestazione).
Invero, il maggior carico di interessi del prestito non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento «alla francese» standardizzati e non dipende da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti»
(propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante
(calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto.
Orbene, nel caso di specie, nel contratto di mutuo, come rappresentato dalla medesima parte attrice ed evincibile dalla relazione peritale in atti, sono specificati tutti gli elementi che rendono determinato il tasso di interesse:
l'importo concesso in mutuo, la durata, la periodicità dei pagamenti e il tipo di ammortamento, a rate costanti posticipate o “francese”, il tasso di interesse annuo, l'ammontare delle rate di ammortamento e della rata iniziale di preammortamento, la loro data di scadenza e la loro composizione (quote capitale e quote interessi), il tasso di interesse moratorio oltre che le spese amministrative.
Ne deriva che tali elementi sono idonei e sufficienti a costruire in modo univoco e determinato il piano dei pagamenti necessari alla estinzione del mutuo e, pertanto, si deve escludere che l'ammortamento alla francese implichi l'indeterminatezza del tasso di interesse e l'applicazione di un tasso superiore a quello dichiarato nel contratto, o, altresì, la violazione del divieto di anatocismo.
pag. 8/12 Secondo la Corte, è necessario che sia comunque soddisfatta la possibilità, per il mutuatario, di ricavare, agevolmente, l'importo totale del rimborso “con una semplice sommatoria” in base ad un piano di ammortamento che indichi il numero e la composizione delle rate di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi.
Ne consegue che un contratto di mutuo bancario, per rispondere al requisito della determinatezza o determinabilità dell'oggetto, di cui agli artt. 1346 e
1418, comma 2 c.c., deve garantire al mutuatario una agevole e pronta comprensione dell'impegno finanziario che deriva dalla sottoscrizione del contratto stesso.
A tal fine, le Sezioni Unite, inoltre, hanno chiarito che l'omessa indicazione, in un contratto di mutuo, del regime finanziario utilizzato per la costruzione del piano di ammortamento alla francese non comporta alcuna indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto a patto che siano convenuti, giova ribadire, l'importo erogato, la durata del prestito, il tasso di interesse, il numero e la periodicità delle rate e che al contratto sia allegato il piano di ammortamento indicante il numero delle rate e la loro composizione.
Tali elementi consentono al mutuatario di avere piena contezza delle condizioni contrattuali.
Il regime finanziario “composto” utilizzato per la costruzione di un piano di ammortamento alla francese non è una condizione del contratto e, come tale, se ne può omettere l'indicazione, purché siano presenti gli ulteriori elementi sopra elencati.
Dunque, considerato che normalmente i mutui con ammortamento c.d. “alla francese” non generano alcun effetto anatocistico e non determinano alcuna situazione di indeterminatezza e/o indeterminabilità del tasso degli interessi passivi, e che, in ogni caso l'attrice non ha raggiunto la prova che, nel caso di specie, in concreto vi sia stata la capitalizzazione composta degli interessi e che il mutuo per cui è causa non sia regolato da un piano di ammortamento alla francese di tipo “standardizzato tradizionale”, ne consegue che non è
pag. 9/12 ravvisabile alcun profilo di invalidità negoziale del contratto posto alla base della presente domanda.
Giova sottolineare, in ultimo, che l'art. 117 T.u.b. non richiedeva e non richiede tuttora (a fortiori a pena di nullità) l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto e analogamente, a livello sistematico, non la richiede la normativa più recente.
Il piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo, in definitiva, è sufficiente a rendere il contratto “trasparente” secondo la declinazione dalla normativa bancaria, consentendo al consumatore di avere piena contezza delle condizioni della futura esecuzione del contratto sottoscritto, al momento della sua conclusione, e di essere in possesso di tutti gli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno.
Infatti, con il piano di ammortamento è assicurata al cliente la possibilità di verificare la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria e di valutarne la convenienza confrontandola con altre offerte presenti eventualmente sul mercato.
Eventuali dubbi sulla comprensione del meccanismo di funzionamento del piano allegato al contratto e dei suoi effetti potrebbero essere espressi al momento della stipulazione del contratto che è la sede in cui il cliente potrebbe esigere dall'istituto bancario ogni eventuale chiarimento al riguardo.
La domanda attorea, pertanto, è infondata e deve essere rigettata.
Va, inoltre, rigettata la richiesta di condanna al risarcimento per lite temeraria avanzata dalla convenuta, non sussistendone i presupposti.
La temerarietà della lite si identifica nella coscienza dell'infondatezza della domanda e delle eccezioni, rectius nella coscienza dell'infondatezza delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza (Tribunale Viterbo, 18 settembre 2018, n.1273; Cass. 6 luglio
2003, n. 9060) nonché nell'ignoranza colpevole in ordine a detta fondatezza
(Cass. Civ. 12 gennaio 2010, n. 327; Cass. Civ., 8 settembre 2003, n. 13071;
Cass. Civ. 21 luglio 2000, n. 9579).
pag. 10/12 Lo stato soggettivo si identifica, dunque, nel dolo o colpa grave requisiti imprescindibili perché possa dirsi integrata la fattispecie di responsabilità aggravata. Conseguenza ineludibile di ciò è che, ai fini della condanna per responsabilità processuale aggravata, occorre provare la ricorrenza della malafede o della colpa grave nella condotta della parte condannata, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle tesi sostenute.
Tali elementi non sono emersi nell'ambito del presente giudizio o comunque non risultano provati;
ne consegue il rigetto della richiesta risarcitoria ex art. 96 comma 3 c.p.c.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese del giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91
c.p.c. e, atteso che le domanda attorea è stata rigettata, andrebbero poste a carico di parte attrice;
tuttavia, atteso che nelle more del giudizio è intervenuta la pronuncia n. 15130 del 2024 delle Sezioni Unite Civili, che ha determinato un fondamentale arresto interpretativo sulle questioni oggetto di causa del mutuo a tasso fisso con ammortamento “alla francese” e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi, sussistono “le altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'articolo 92, comma 2, c.p.c., come risultante all'esito della sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, per compensarle integralmente tra le parti.
Per le medesime ragioni anche le spese della consulenza tecnica di ufficio, così come liquidate con separato decreto del 23/02/2018, sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione così provvede:
pag. 11/12 1) Rigetta la domanda attorea;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3) Pone definitivamente le spese della consulenza tecnica di ufficio a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, il 7/12/2025
Il Giudice dott.ssa Angela Di Dio
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