CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 223/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IC DANIELE, Presidente e Relatore
SCHININA' ELEONORA, Giudice
VENTURA EZIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1926/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29776202500000686000 DIRITTI CAMERAL 2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29776202500000686000 DIRITTI CAMERAL 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29776202500000686000 DIRITTI CAMERAL 2009 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29776202500000686000 DIRITTI CAMERAL 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29776202500000686000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29776202500000686000 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29776202500000686000 IRPEF-ALTRO 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29776202500000686000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29776202500000686000 AMMENDE 2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29776202500000686000 IMU 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29776202500000686000 IMU 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29776202500000686000 IMU 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29776202500000686000 TARI 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29776202500000686000 TARI 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29776202500000686000 TARI 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29776202500000686000 IRAP 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: /
Resistente/Appellato: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29776202500000686000, notificata in data 16 giugno 2025, per un complessivo importo di € 53.434,16.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in fatto e in diritto quanto segue: a) nella comunicazione sono elencate cartelle di pagamento e carichi eterogenei (tributi erariali, diritti camerali, IRPEF, TASI e IMU), indicati in modo incomprensibile;
b) i debiti sono riconducibili alla società Società_1 s.n.c., della quale l'odierno ricorrente è socio al 25%, e non risulta se la notifica sia stata eseguita nei confronti dell'odierno interessato quale amministratore, quale socio o per altra ragione;
c) si richiama la distinzione tra società di persone e soci, precisandosi che i soci non sono soggetti passivi del tributo, pur potendo rispondere in via sussidiaria, sicché l'azione nei loro confronti presuppone un accertamento definitivo del credito in capo alla società e la previa escussione del patrimonio sociale;
d) l'atto non chiarisce a quale titolo esso sia stato notificato al destinatario e non specifica se i debiti siano personali o della società; e) nella comunicazione è stata omessa l'indicazione degli immobili sui quali si intenderebbe iscrivere ipoteca, nonché della loro proprietà e del loro valore;
f) è maturata la prescrizione in relazione alle somme che sono state richieste;
g) la comunicazione richiama infatti cartelle di pagamento degli anni 2008, 2011 e 2012 (n.
29720080007866150000, n. 29720110009743277002 e n. 29720120001897191002) riferite al diritto annuale della Camera di Commercio per gli anni 2007 e 2008; g) analoga eccezione vale per la TARSU annualità 2012-2015 e l'IMU annualità 2013-2015, dovendosi precisare che la mancata impugnazione delle cartelle non impedisce di eccepire la prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio e ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) il ricorso è inammissibile in quanto nell'atto introduttivo non è stata indicata l'Agenzia delle Entrate;
b) ad ogni buon conto, quanto al merito della pretesa si precisa che sono state adottate nei confronti del ricorrente quattro cartelle per imposte su redditi o arretrati soggetti a tassazione separata per gli anni d'imposta 2019 e 2020
(n. 29720230003128333, n. 29720230005353255, n. 29720230018996961 e n. 29720240005539844), nonché due intimazioni di pagamento (n. TYZIPRD00096/2022 e n. TYZIPRD00100/2022), la prima in esecuzione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale n. 7161/5/2021, in relazione all'avviso di accertamento n. TYZ01B200121/2015 riferito al ricorrente, e la seconda in esecuzione della medesima sentenza, ma in relazione all'avviso di accertamento n. TYZ01B200130/2015 riferito alla società); c) in ordine alla indeterminatezza di quanto richiesto, la relativa difesa deve essere svolta dall'agente della riscossione;
d) è infondata l'eccezione di prescrizione e al riguardo si osserva che l'intimazione di pagamento n.
TYZIPRD00096/2022, è stata notificata in data 18 marzo 2022 a persona di famiglia (cioè figlia dell'odierno interessato) e l'intimazione di pagamento n. TYZIPRD00100/2022 è stata notificata in data 9 marzo 2022 alla società nelle mani del rappresentante legale.
Anche l'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita in giudizio e ha svolto, in sintesi, le seguenti difese:
a) si eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice tributario in relazione al carico qualificato come campione penale, trattandosi di questione devoluta alla cognizione del giudice ordinario;
b) si eccepisce altresì la carenza di legittimazione passiva dell'agente della riscossione quanto al merito delle pretese impositive;
c) si rileva poi la rituale notifica di tutte le cartelle elencate nella comunicazione, non impugnate dal contribuente nei termini, con conseguente consolidamento delle relative pretesa;
d) dopo la notifica delle cartelle sono state, altresì, notificate diverse intimazioni di pagamento: n. 29720169001278057000 (25 maggio 2016), n.
29720179006873408000 (29 gennaio 2018), 29720229003038172000 (29 luglio 2022), n.
29720239001999787000 (7 giugno 2023) e n. 29720239005280061000 (19 ottobre 2023); e) anche tali atti non sono stati impugnati;
e) si precisa che è valida la notifica a mezzo del servizio postale effettuata direttamente dall'agente della riscossione, non risultando necessaria una seconda raccomandata informativa quando la consegna avvenga a soggetti diversi dal destinatario (Cassazione, ordinanza n. 1896/2024); f) la dedotta carenza di legittimazione passiva del contribuente concerne una questione di merito che l'interessato avrebbe dovuto far valere tempestivamente.
In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva quanto segue.
Deve in primo luogo dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice tributario per quanto attiene al carico qualificato come “campione penale”, in quanto: a) ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 546/1992,
l'ambito di cognizione delle Corti di Giustizia Tributaria è ristretto alle sole controversie che abbiano ad oggetto un "tributo"; b) la giurisdizione tributaria è, quindi, imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto (Corte Costituzionale, n. 130/2008; Sezioni Unite, n. 1864/2011; c) con l'espressione "campione penale" si fa riferimento alla procedura di recupero crediti derivanti da un procedimento penale concluso con una sentenza di condanna;
d) tali includono tipicamente le multe e le ammende (cioè sanzioni pecuniarie di natura penale) e le spese di giustizia (cioè i costi sostenuti dallo Stato per il procedimento); e) tali somme non costituiscono "tributi" (sul punto, cfr. Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, n. 1386/2023; Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza, n. 6560/2023; Corte di Giustizia Tributaria di I grado diSassari
, n. 312/2025).
Si indica, pertanto, il giudice ordinario come munito di giurisdizione in parte qua, innanzi al quale la domanda potrà essere riproposta nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria della giurisdizione.
Ciò precisato, la Sezione, per quanto attiene all'eccepita prescrizione, rileva che: a) come risulta dalla documentazione depositata dall'agente della riscossione, sono state notificate plurime e inoppugnate intimazioni di pagamento (n. 29720169001278057000 del 25 maggio 2016, n. 29720179006873408000 del
29 gennaio 2018, 29720229003038172000 del 29 luglio 2022, n. 29720239001999787000 del 7 giugno
2023 e n. 29720239005280061000 del 19 ottobre 2023); b) il termine prescrizionale va computato a far data dall'ultima intimazione (definitivamente consolidata, perché mai impugnata, sebbene ritualmente notificata a mani della moglie convivente) ed esso non è maturato.
In ordine poi alla doglianza relativa alla preventiva escussione del patrimonio sociale ai sensi dell'art. 2304
c.c., la Sezione osserva quanto segue: a) il beneficium excussionis opera esclusivamente nella fase esecutiva (Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Matera, n. 149/2025); b) l'iscrizione di ipoteca non rientra nella fase esecutiva in senso stretto, non trattandosi di un atto dell'espropriazione forzata (che nel sistema dell'esecuzione inizia col pignoramento: art. 491 c.p.c.).; c) nel campo della riscossione dei tributi (art. 77 del D.P.R. n. 602/1973) l'iscrizione ipotecaria è una misura di garanzia, che si riferisce ad una procedura alternativa e prodromica rispetto all'esecuzione forzata vera e propria, e non può considerarsi quindi, quale atto esecutivo;
d) l'Amministrazione può legittimamente notificare al socio gli atti della riscossione, non essendo necessaria la previa escussione del patrimonio sociale.
La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, inoltre, è adeguatamente motivata con riferimento ai titoli - inoppugnati e noti al contribuente - che giustificano la complessiva pretesa tributaria, avuto riguardo alla funzione svolta dall'atto, con cui non si fa valere una pretesa già nota e consolidata, ma si avvertite che, permanendo l'inadempimento, sarà iscritta ipoteca.
Ai sensi dell'art. 77, comma 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973, inoltre, la comunicazione deve solo contenere l'avvertimento che “sarà iscritta l'ipoteca”, mentre la norma non impone che siano già individuati gli immobili su cui l'ipoteca sarà iscritta. L'individuazione del bene (o dei beni) è necessaria solo al momento dell'effettiva iscrizione nei registri immobiliari, cioè quando si costituirà in concreto la garanzia reale.
Per le considerazioni che precedono il ricorso va rigettato.
Avuto riguardo al complessivo svolgimento della vicenda, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa fra le parti le spese di giudizio.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IC DANIELE, Presidente e Relatore
SCHININA' ELEONORA, Giudice
VENTURA EZIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1926/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29776202500000686000 DIRITTI CAMERAL 2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29776202500000686000 DIRITTI CAMERAL 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29776202500000686000 DIRITTI CAMERAL 2009 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29776202500000686000 DIRITTI CAMERAL 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29776202500000686000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29776202500000686000 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29776202500000686000 IRPEF-ALTRO 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29776202500000686000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29776202500000686000 AMMENDE 2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29776202500000686000 IMU 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29776202500000686000 IMU 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29776202500000686000 IMU 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29776202500000686000 TARI 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29776202500000686000 TARI 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29776202500000686000 TARI 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29776202500000686000 IRAP 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: /
Resistente/Appellato: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29776202500000686000, notificata in data 16 giugno 2025, per un complessivo importo di € 53.434,16.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in fatto e in diritto quanto segue: a) nella comunicazione sono elencate cartelle di pagamento e carichi eterogenei (tributi erariali, diritti camerali, IRPEF, TASI e IMU), indicati in modo incomprensibile;
b) i debiti sono riconducibili alla società Società_1 s.n.c., della quale l'odierno ricorrente è socio al 25%, e non risulta se la notifica sia stata eseguita nei confronti dell'odierno interessato quale amministratore, quale socio o per altra ragione;
c) si richiama la distinzione tra società di persone e soci, precisandosi che i soci non sono soggetti passivi del tributo, pur potendo rispondere in via sussidiaria, sicché l'azione nei loro confronti presuppone un accertamento definitivo del credito in capo alla società e la previa escussione del patrimonio sociale;
d) l'atto non chiarisce a quale titolo esso sia stato notificato al destinatario e non specifica se i debiti siano personali o della società; e) nella comunicazione è stata omessa l'indicazione degli immobili sui quali si intenderebbe iscrivere ipoteca, nonché della loro proprietà e del loro valore;
f) è maturata la prescrizione in relazione alle somme che sono state richieste;
g) la comunicazione richiama infatti cartelle di pagamento degli anni 2008, 2011 e 2012 (n.
29720080007866150000, n. 29720110009743277002 e n. 29720120001897191002) riferite al diritto annuale della Camera di Commercio per gli anni 2007 e 2008; g) analoga eccezione vale per la TARSU annualità 2012-2015 e l'IMU annualità 2013-2015, dovendosi precisare che la mancata impugnazione delle cartelle non impedisce di eccepire la prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio e ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) il ricorso è inammissibile in quanto nell'atto introduttivo non è stata indicata l'Agenzia delle Entrate;
b) ad ogni buon conto, quanto al merito della pretesa si precisa che sono state adottate nei confronti del ricorrente quattro cartelle per imposte su redditi o arretrati soggetti a tassazione separata per gli anni d'imposta 2019 e 2020
(n. 29720230003128333, n. 29720230005353255, n. 29720230018996961 e n. 29720240005539844), nonché due intimazioni di pagamento (n. TYZIPRD00096/2022 e n. TYZIPRD00100/2022), la prima in esecuzione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale n. 7161/5/2021, in relazione all'avviso di accertamento n. TYZ01B200121/2015 riferito al ricorrente, e la seconda in esecuzione della medesima sentenza, ma in relazione all'avviso di accertamento n. TYZ01B200130/2015 riferito alla società); c) in ordine alla indeterminatezza di quanto richiesto, la relativa difesa deve essere svolta dall'agente della riscossione;
d) è infondata l'eccezione di prescrizione e al riguardo si osserva che l'intimazione di pagamento n.
TYZIPRD00096/2022, è stata notificata in data 18 marzo 2022 a persona di famiglia (cioè figlia dell'odierno interessato) e l'intimazione di pagamento n. TYZIPRD00100/2022 è stata notificata in data 9 marzo 2022 alla società nelle mani del rappresentante legale.
Anche l'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita in giudizio e ha svolto, in sintesi, le seguenti difese:
a) si eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice tributario in relazione al carico qualificato come campione penale, trattandosi di questione devoluta alla cognizione del giudice ordinario;
b) si eccepisce altresì la carenza di legittimazione passiva dell'agente della riscossione quanto al merito delle pretese impositive;
c) si rileva poi la rituale notifica di tutte le cartelle elencate nella comunicazione, non impugnate dal contribuente nei termini, con conseguente consolidamento delle relative pretesa;
d) dopo la notifica delle cartelle sono state, altresì, notificate diverse intimazioni di pagamento: n. 29720169001278057000 (25 maggio 2016), n.
29720179006873408000 (29 gennaio 2018), 29720229003038172000 (29 luglio 2022), n.
29720239001999787000 (7 giugno 2023) e n. 29720239005280061000 (19 ottobre 2023); e) anche tali atti non sono stati impugnati;
e) si precisa che è valida la notifica a mezzo del servizio postale effettuata direttamente dall'agente della riscossione, non risultando necessaria una seconda raccomandata informativa quando la consegna avvenga a soggetti diversi dal destinatario (Cassazione, ordinanza n. 1896/2024); f) la dedotta carenza di legittimazione passiva del contribuente concerne una questione di merito che l'interessato avrebbe dovuto far valere tempestivamente.
In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva quanto segue.
Deve in primo luogo dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice tributario per quanto attiene al carico qualificato come “campione penale”, in quanto: a) ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 546/1992,
l'ambito di cognizione delle Corti di Giustizia Tributaria è ristretto alle sole controversie che abbiano ad oggetto un "tributo"; b) la giurisdizione tributaria è, quindi, imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto (Corte Costituzionale, n. 130/2008; Sezioni Unite, n. 1864/2011; c) con l'espressione "campione penale" si fa riferimento alla procedura di recupero crediti derivanti da un procedimento penale concluso con una sentenza di condanna;
d) tali includono tipicamente le multe e le ammende (cioè sanzioni pecuniarie di natura penale) e le spese di giustizia (cioè i costi sostenuti dallo Stato per il procedimento); e) tali somme non costituiscono "tributi" (sul punto, cfr. Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, n. 1386/2023; Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza, n. 6560/2023; Corte di Giustizia Tributaria di I grado diSassari
, n. 312/2025).
Si indica, pertanto, il giudice ordinario come munito di giurisdizione in parte qua, innanzi al quale la domanda potrà essere riproposta nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria della giurisdizione.
Ciò precisato, la Sezione, per quanto attiene all'eccepita prescrizione, rileva che: a) come risulta dalla documentazione depositata dall'agente della riscossione, sono state notificate plurime e inoppugnate intimazioni di pagamento (n. 29720169001278057000 del 25 maggio 2016, n. 29720179006873408000 del
29 gennaio 2018, 29720229003038172000 del 29 luglio 2022, n. 29720239001999787000 del 7 giugno
2023 e n. 29720239005280061000 del 19 ottobre 2023); b) il termine prescrizionale va computato a far data dall'ultima intimazione (definitivamente consolidata, perché mai impugnata, sebbene ritualmente notificata a mani della moglie convivente) ed esso non è maturato.
In ordine poi alla doglianza relativa alla preventiva escussione del patrimonio sociale ai sensi dell'art. 2304
c.c., la Sezione osserva quanto segue: a) il beneficium excussionis opera esclusivamente nella fase esecutiva (Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Matera, n. 149/2025); b) l'iscrizione di ipoteca non rientra nella fase esecutiva in senso stretto, non trattandosi di un atto dell'espropriazione forzata (che nel sistema dell'esecuzione inizia col pignoramento: art. 491 c.p.c.).; c) nel campo della riscossione dei tributi (art. 77 del D.P.R. n. 602/1973) l'iscrizione ipotecaria è una misura di garanzia, che si riferisce ad una procedura alternativa e prodromica rispetto all'esecuzione forzata vera e propria, e non può considerarsi quindi, quale atto esecutivo;
d) l'Amministrazione può legittimamente notificare al socio gli atti della riscossione, non essendo necessaria la previa escussione del patrimonio sociale.
La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, inoltre, è adeguatamente motivata con riferimento ai titoli - inoppugnati e noti al contribuente - che giustificano la complessiva pretesa tributaria, avuto riguardo alla funzione svolta dall'atto, con cui non si fa valere una pretesa già nota e consolidata, ma si avvertite che, permanendo l'inadempimento, sarà iscritta ipoteca.
Ai sensi dell'art. 77, comma 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973, inoltre, la comunicazione deve solo contenere l'avvertimento che “sarà iscritta l'ipoteca”, mentre la norma non impone che siano già individuati gli immobili su cui l'ipoteca sarà iscritta. L'individuazione del bene (o dei beni) è necessaria solo al momento dell'effettiva iscrizione nei registri immobiliari, cioè quando si costituirà in concreto la garanzia reale.
Per le considerazioni che precedono il ricorso va rigettato.
Avuto riguardo al complessivo svolgimento della vicenda, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa fra le parti le spese di giudizio.