CASS
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 2173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2173 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RU MA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/04/2025 del GIP TRIBUNALE di TRENTO udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
lette le conclusioni del PG, Fulvio Baldi, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 1 Num. 2173 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 23/09/2025 .. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 18 aprile 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento, investito, quale giudice dell'esecuzione, della richiesta, presentata da EO LO, di declaratoria, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., di non esecutività del decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti il 16 dicembre 2021, con adozione di tutti i provvedimenti consequenziali, o, in subordine, di restituzione nel termine per proporre opposizione avverso il medesimo decreto, ha accolto tale seconda istanza. 2. EO LO propone, con il ministero dell'avv. Enrico Maria Abeni, ricorso per cassazione affidato a due motivi, con i quali deduce violazione di legge, rispettivamente, sostanziale e processuale / per avere il giudice dell'esecuzione, che ha provveduto de plano, omesso di instaurare il contraddittorio processuale, fissando apposita udienza camerale, nonché di illustrare le ragioni che lo hanno indotto a disattendere la richiesta formulata in via principale, suscettibile di produrre effetti diversi ed a lui più favorevoli di quella intesa alla restituzione nel termine per proporre impugnazione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, passibile di accoglimento. 2. EO LO si è rivolto al giudice dell'esecuzione per chiedergli, in primis, di dichiarare la non esecutività del decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti il 16 dicembre 2021 in ragione della dedotta nullità o inesistenza della notificazione del titolo nei confronti sia suoi che del difensore di fiducia. In via subordinata, ha chiesto di essere restituito nel termine per proporre opposizione avverso detto provvedimento, del quale ha detto di non avere avuto tempestiva ed effettiva conoscenza. Essendo stata invocata l'applicazione dell'istituto previsto dall'art. 670, comma 1, cod. proc. pen., concernente i casi in cui il provvedimento manca o non è divenuto esecutivo — nella fattispecie per non esserne stata correttamente eseguita la notificazione — il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto procedere in ossequio alla previsione dell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. che, salve le ipotesi, qui sicuramente non rilevanti, di manifesta infondatezza della richiesta per 2 difetto delle condizioni di legge o di riproposizione di richiesta già rigettata, impone la fissazione di udienza partecipata in camera di consiglio. L'omissione di tale adempimento da parte del giudice dell'esecuzione, che ha emesso il provvedimento impugnato de plano, ha dato causa alla dedotta nullità, che la giurisprudenza di legittimità qualifica come «rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., per effetto della estensiva applicazione delle previsioni della omessa citazione dell'imputato e dell'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza» (Sez. 1, n. 22282 del 23/06/2020, D., Rv. n. 279452 - 01). 3. Al vizio di natura procedimentale si affianca, poi, quello contenutistico, al quale si riconnette l'esigenza del ricorrente di ottenere, all'esito della rinnovazione del procedimento nel rispetto dell'ortodossia processuale, una nuova pronuncia, estesa alla valutazione della sua prima e principale richiesta, volta alla declaratoria di non esecutività del titolo. La lapidarietà della decisione adottata dal giudice dell'esecuzione - il quale, dopo aver raccolto il parere del pubblico ministero sull'istanza di LO, si è limitato a disporre la rimessione della difesa nei termini per l'opposizione - si è, invero, tradotta in totale assenza di motivazione in ordine alla effettiva formazione del titolo esecutivo, conseguente alla rituale notificazione del decreto penale di condanna, presupposto del quale la parte ha lamentato l'insussistenza. La questione relativa alla corretta formazione o meno del titolo esecutivo oggetto della previsione di cui all'art. 670 cod. proc. pen. va , infatti, distinta da quella propria dell'istituto della remissione in termini, ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., che presuppone, invece, la rituale formazione del titolo esecutivo e postula, in caso di decreto penale, che l'imputato non abbia avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento (Sez. 5, n. 25556 del 26/04/2023, Kolaj, Rv. 284678 - 01; Sez. 4, n. 39766 del 26/10/2011, Franzè, Rv. 251927 - 01). In una corretta prospettiva interpretativa, pertanto, il giudice dell'esecuzione dinanzi al quale sia stata eccepita la nullità del titolo esecutivo e, contestualmente, avanzata istanza di restituzione nel termine per impugnare in ragione del difetto di effettiva conoscenza dello stesso, deve pregiudizialmente verificare la validità del suddetto titolo e, solo dopo averne accertata l'esecutività, potrà procedere a esaminare autonomamente l'istanza presentata ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 36357 del 20/05/2016, Kadric, Rv. 268251 - 01), ciò proprio perché la restituzione nel termine presuppone la ritualità dell'atto a cui è legato il termine scaduto (Sez. 4 n. 50571 del 14/11/2019, Fabiani, Rv. 278441 - 01). 3 Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione non si è conformato ai principi indicati ed ha omesso di pronunciarsi in merito alla validità ed efficacia del titolo esecutivo. La rilevata carenza di valutazione e di conseguente motivazione sul punto indicato comporta l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento affinché, quale giudice dell'esecuzione, proceda a un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Trento. Così deciso il 23/09/2025.
lette le conclusioni del PG, Fulvio Baldi, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 1 Num. 2173 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 23/09/2025 .. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 18 aprile 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento, investito, quale giudice dell'esecuzione, della richiesta, presentata da EO LO, di declaratoria, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., di non esecutività del decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti il 16 dicembre 2021, con adozione di tutti i provvedimenti consequenziali, o, in subordine, di restituzione nel termine per proporre opposizione avverso il medesimo decreto, ha accolto tale seconda istanza. 2. EO LO propone, con il ministero dell'avv. Enrico Maria Abeni, ricorso per cassazione affidato a due motivi, con i quali deduce violazione di legge, rispettivamente, sostanziale e processuale / per avere il giudice dell'esecuzione, che ha provveduto de plano, omesso di instaurare il contraddittorio processuale, fissando apposita udienza camerale, nonché di illustrare le ragioni che lo hanno indotto a disattendere la richiesta formulata in via principale, suscettibile di produrre effetti diversi ed a lui più favorevoli di quella intesa alla restituzione nel termine per proporre impugnazione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, passibile di accoglimento. 2. EO LO si è rivolto al giudice dell'esecuzione per chiedergli, in primis, di dichiarare la non esecutività del decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti il 16 dicembre 2021 in ragione della dedotta nullità o inesistenza della notificazione del titolo nei confronti sia suoi che del difensore di fiducia. In via subordinata, ha chiesto di essere restituito nel termine per proporre opposizione avverso detto provvedimento, del quale ha detto di non avere avuto tempestiva ed effettiva conoscenza. Essendo stata invocata l'applicazione dell'istituto previsto dall'art. 670, comma 1, cod. proc. pen., concernente i casi in cui il provvedimento manca o non è divenuto esecutivo — nella fattispecie per non esserne stata correttamente eseguita la notificazione — il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto procedere in ossequio alla previsione dell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. che, salve le ipotesi, qui sicuramente non rilevanti, di manifesta infondatezza della richiesta per 2 difetto delle condizioni di legge o di riproposizione di richiesta già rigettata, impone la fissazione di udienza partecipata in camera di consiglio. L'omissione di tale adempimento da parte del giudice dell'esecuzione, che ha emesso il provvedimento impugnato de plano, ha dato causa alla dedotta nullità, che la giurisprudenza di legittimità qualifica come «rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., per effetto della estensiva applicazione delle previsioni della omessa citazione dell'imputato e dell'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza» (Sez. 1, n. 22282 del 23/06/2020, D., Rv. n. 279452 - 01). 3. Al vizio di natura procedimentale si affianca, poi, quello contenutistico, al quale si riconnette l'esigenza del ricorrente di ottenere, all'esito della rinnovazione del procedimento nel rispetto dell'ortodossia processuale, una nuova pronuncia, estesa alla valutazione della sua prima e principale richiesta, volta alla declaratoria di non esecutività del titolo. La lapidarietà della decisione adottata dal giudice dell'esecuzione - il quale, dopo aver raccolto il parere del pubblico ministero sull'istanza di LO, si è limitato a disporre la rimessione della difesa nei termini per l'opposizione - si è, invero, tradotta in totale assenza di motivazione in ordine alla effettiva formazione del titolo esecutivo, conseguente alla rituale notificazione del decreto penale di condanna, presupposto del quale la parte ha lamentato l'insussistenza. La questione relativa alla corretta formazione o meno del titolo esecutivo oggetto della previsione di cui all'art. 670 cod. proc. pen. va , infatti, distinta da quella propria dell'istituto della remissione in termini, ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., che presuppone, invece, la rituale formazione del titolo esecutivo e postula, in caso di decreto penale, che l'imputato non abbia avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento (Sez. 5, n. 25556 del 26/04/2023, Kolaj, Rv. 284678 - 01; Sez. 4, n. 39766 del 26/10/2011, Franzè, Rv. 251927 - 01). In una corretta prospettiva interpretativa, pertanto, il giudice dell'esecuzione dinanzi al quale sia stata eccepita la nullità del titolo esecutivo e, contestualmente, avanzata istanza di restituzione nel termine per impugnare in ragione del difetto di effettiva conoscenza dello stesso, deve pregiudizialmente verificare la validità del suddetto titolo e, solo dopo averne accertata l'esecutività, potrà procedere a esaminare autonomamente l'istanza presentata ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 36357 del 20/05/2016, Kadric, Rv. 268251 - 01), ciò proprio perché la restituzione nel termine presuppone la ritualità dell'atto a cui è legato il termine scaduto (Sez. 4 n. 50571 del 14/11/2019, Fabiani, Rv. 278441 - 01). 3 Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione non si è conformato ai principi indicati ed ha omesso di pronunciarsi in merito alla validità ed efficacia del titolo esecutivo. La rilevata carenza di valutazione e di conseguente motivazione sul punto indicato comporta l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento affinché, quale giudice dell'esecuzione, proceda a un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Trento. Così deciso il 23/09/2025.