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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 28/01/2026, n. 1341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1341 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1341/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LIGNOLA FERDINANDO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10253/2025 depositato il 02/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzuoli - Via Tito Livio 80056 Pozzuoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 3395 TARI 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1183/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti: come in atti, udienza non partecipata 1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato in data 05/05/2025 al Comune di Pozzuoli, Ricorrente_1 impugna l'avviso n. 3395 TARI anno 2024 del 27/02/2025 – notificato a mezzo PEC in data 06/03/2025, notificato in data 16-11-2024, contenente l'ordine al pagamento, entro trenta giorni, di complessivi euro 299,60, per l'anno di imposta 2024 contestando:
a. violazione dell'art. 1, comma 641 della L. n. 147 del 2013, secondo il quale il presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti anche se non utilizzati, suscettibili di
Nominativo_1produrre rifiuti urbani;
l'immobile, che era di proprietà del sig. , figlio del ricorrente,
Nominativo_2 Nominativo_3in data 27/07/2022 è stato trasferito ai coniugi sig.ri e
Nominativo_4giusto rogito notarile del dott. rep. 4462. Il ricorrente a seguito del suddetto atto
Indirizzo_1ha trasferito la sua residenza prima presso l'immobile ubicato in Napoli alla come risultante dal dalla Carta di Identità emessa dal Comune di Napoli in data 22/05/2023 e poi al
Indirizzo_2, dove per l'anno 2024 è stata pagata la TARI in relazione alla presenza di due occupanti.
2. Il Comune di Pozzuoli ha controdedotto:
a. che il trasferimento della residenza anagrafica in altro Comune - avvenuto peraltro in data
10/04/2024, come da certificato storico di residenza prodotto in atti - non è dirimente ai fini della perdita della soggettività passiva d'imposta ai fini TARI, in quanto il presupposto impositivo della TARI non è il possesso o la residenza nell'immobile, bensì la sua disponibilità;
Ricorrente_1b. che il sig. non ha mai presentato all'Ufficio, entro i termini di legge, alcuna denuncia di cessazione dell'occupazione precedentemente dichiarata in data 29/06/2016, ai fini TARI;
In mancanza di variazioni dichiarate, il recupero della TARI è avvenuto sulla base delle risultanze degli anni Comune di Pozzuoli precedenti, essendo facoltà del Comune procedere direttamente alla liquidazione del tributo.
3. In data odierna la Corte, letto ed esaminato il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare va ricordato che l'atto amministrativo di sollecito di pagamento, pur distinguendosi dall'avviso di mora, per la sua natura ontologicamente non impositiva, è autonomamente impugnabile da parte del destinatario davanti al giudice competente, quando,
2 nonostante il carattere atipico derivante dalla diversa denominazione attribuitagli dall'Amministrazione, abbia lo stesso contenuto e funzione del provvedimento tipizzato impugnabile
(Cass., Sez. U, Sentenza n. 12244 del 2009).
2. Nel merto il ricorso va accolto.
Il ricorrente non ha più alcun collegamento con l'immobile tassato, per averne ceduto il figlio la proprietà nel 2022; conseguentemente la TARI non è dovuta. Di conseguenza l'avviso impugnato va annullato.
Le spese del giudizio vanno compensate, atteso che il ricorrente non ha comunicato al comune la dichiarazione di cessazione dell'occupazione, inducendo così in errore il Comune.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla il sollecito di pagamento impugnato;
compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Napoli il 26 gennaio 2026
3
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LIGNOLA FERDINANDO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10253/2025 depositato il 02/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzuoli - Via Tito Livio 80056 Pozzuoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 3395 TARI 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1183/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti: come in atti, udienza non partecipata 1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato in data 05/05/2025 al Comune di Pozzuoli, Ricorrente_1 impugna l'avviso n. 3395 TARI anno 2024 del 27/02/2025 – notificato a mezzo PEC in data 06/03/2025, notificato in data 16-11-2024, contenente l'ordine al pagamento, entro trenta giorni, di complessivi euro 299,60, per l'anno di imposta 2024 contestando:
a. violazione dell'art. 1, comma 641 della L. n. 147 del 2013, secondo il quale il presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti anche se non utilizzati, suscettibili di
Nominativo_1produrre rifiuti urbani;
l'immobile, che era di proprietà del sig. , figlio del ricorrente,
Nominativo_2 Nominativo_3in data 27/07/2022 è stato trasferito ai coniugi sig.ri e
Nominativo_4giusto rogito notarile del dott. rep. 4462. Il ricorrente a seguito del suddetto atto
Indirizzo_1ha trasferito la sua residenza prima presso l'immobile ubicato in Napoli alla come risultante dal dalla Carta di Identità emessa dal Comune di Napoli in data 22/05/2023 e poi al
Indirizzo_2, dove per l'anno 2024 è stata pagata la TARI in relazione alla presenza di due occupanti.
2. Il Comune di Pozzuoli ha controdedotto:
a. che il trasferimento della residenza anagrafica in altro Comune - avvenuto peraltro in data
10/04/2024, come da certificato storico di residenza prodotto in atti - non è dirimente ai fini della perdita della soggettività passiva d'imposta ai fini TARI, in quanto il presupposto impositivo della TARI non è il possesso o la residenza nell'immobile, bensì la sua disponibilità;
Ricorrente_1b. che il sig. non ha mai presentato all'Ufficio, entro i termini di legge, alcuna denuncia di cessazione dell'occupazione precedentemente dichiarata in data 29/06/2016, ai fini TARI;
In mancanza di variazioni dichiarate, il recupero della TARI è avvenuto sulla base delle risultanze degli anni Comune di Pozzuoli precedenti, essendo facoltà del Comune procedere direttamente alla liquidazione del tributo.
3. In data odierna la Corte, letto ed esaminato il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare va ricordato che l'atto amministrativo di sollecito di pagamento, pur distinguendosi dall'avviso di mora, per la sua natura ontologicamente non impositiva, è autonomamente impugnabile da parte del destinatario davanti al giudice competente, quando,
2 nonostante il carattere atipico derivante dalla diversa denominazione attribuitagli dall'Amministrazione, abbia lo stesso contenuto e funzione del provvedimento tipizzato impugnabile
(Cass., Sez. U, Sentenza n. 12244 del 2009).
2. Nel merto il ricorso va accolto.
Il ricorrente non ha più alcun collegamento con l'immobile tassato, per averne ceduto il figlio la proprietà nel 2022; conseguentemente la TARI non è dovuta. Di conseguenza l'avviso impugnato va annullato.
Le spese del giudizio vanno compensate, atteso che il ricorrente non ha comunicato al comune la dichiarazione di cessazione dell'occupazione, inducendo così in errore il Comune.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla il sollecito di pagamento impugnato;
compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Napoli il 26 gennaio 2026
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