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Sentenza 20 settembre 2024
Sentenza 20 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/09/2024, n. 35488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35488 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IA ND nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/03/2024 del GIP TRIBUNALE di VERCELLI udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG STEFANO TOCCI che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vercelli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, presentata nell'interesse di DR AN, di riconoscimento della continuazione tra i reati di cui alle sentenze di condanna emesse da: a) Corte di appello di Torino, in data 1 giugno 2023, per il delitto di cui all'art. 73 comma 1 D.p.r. 309 del 1990, commesso in Vercelli il 20 gennaio 2022; b) condanna emessa dal G.i.p. del Tribunale di Busto Arstizio, in data 12 settembre 2023, per il reato di cui all'art. 73 comma 1 D.p.r. 309 del 1990, commesso in Lonate Pozzolo il 4 marzo 2022. A ragione della decisione, il Giudice dell'esecuzione osserva che gli illeciti sono sintomatici di uno stile di vita dedito al delitto tenuto conto dell'assenza di 2 Penale Sent. Sez. 1 Num. 35488 Anno 2024 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 02/07/2024 elementi dai quali desumere una loro ideazione unitaria nonché del lasso temporale di circa un mese e mezzo intercorso tra la commissione dei fatti e della diversità sia del /ocus commissi delicti sia dei soggetti coinvolti (ad eccezione dei fratelli TI). 2. Ricorre AN, con atto a firma del suo difensore, articolando un unico motivo con cui deduce violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione. Lamenta che il provvedimento impugnato abbia escluso la sussistenza del medesimo disegno criminoso nonostante la sussistenza di plurimi elementi rilevatori, quali l'omogeneità delle violazioni, l'arco temporale limitato in cui sono state commesse, le analoghe modalità operative, il coinvolgimento in entrambi gli episodi dello stesso soggetto, RO TI. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non è fondato. 1. Va premesso che in tema di riconoscimento della continuazione il giudice adito ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse - deve apprezzare l'esistenza o meno di indici rivelatori della consumazione dei reati nell'ambito di un unico disegno criminoso. Con tale ultima nozione deve intendersi la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali - da parte del soggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose. Ciò perché la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato. Con specifico riferimento alla valutazione da compiersi in sede esecutiva, le Sezioni unite di questa Corte hanno precisato che il riconoscimento della continuazione,. necessita, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici 3 suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U., n. 28659 del 18.5.2017, Gargiulo, Rv 270074,). Il giudice adito ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. deve, pertanto, ricostruire il processo ideativo degli episodi oggetto della richiesta attraverso un ragionamento di tipo indiziario. Dovendosi accertare un atteggiamento psicologico, dovranno necessariamente apprezzarsi i nessi esteriori o collanti tra le diverse condotte, con esclusione di quelli che siano espressivi di una indefinita adesione ad un sistema di vita. Al riguardo va ribaditc:\,(ai fini dell'unicità di disegno criminoso non è sufficiente la mera reiterazione di determinate condotte criminose, anche omogenee, Xe di per sé sintomatica soltanto di una generale tendenza a porre in essere determinati reati, ma non è nemmeno necessario che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacché siffatta definizione di dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno", porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa. Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine. La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di "adattamento" alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico. L'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori (Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012, Natali e altro, Rv. 254793; Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, Piras, Rv. 256308 - 01). La ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016 Eloumari, Rv. 266615 - 01; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 - 01). 2. Tanto posto, il Tribunale, con argomenti plausibili, ha ragionevolmente 4 desunto la programmazione separata di ciascun delitto e, correlativamente, \) l'insussistenza t di una preventiva deliberazione criminosa unitaria if(\ dell'apprezzabile arco temporale, della diversità di luoghi e contesti di commissione degli illeciti, dal coinvolgimento di soggetti diversi con eccezione dei fratelli TI. Tuttavia, secondo la versione propinata dall'odierno ricorrente ) solo uno dei fratelli TI era stato coinvolto nelle vicende oggetto ffielfilk due sentenze, ma assumendo ruoli diversi: in un caso aveva operato come mandante dell'acquisto dello stupefacente rinvenuto nella disponibilità di AN;
nell'altro come proprietario della droga. 3. Il ricorso ha continuato ad opporre, prospettandola come più plausibile, la tesi della riconducibilità di tutti i fatti ad unico e originario progetto criminoso mediante censure, che, laddove non sollecitano una valutazione alternativa, non consentita nel giudizio di legittimità, denunziano, comunque, criticità dell'apparato motivazionale alla base dell'ordinanza impugnata nonché errore giuridici non ravvisabili per quanto già osservato. 4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma 2 luglio 2024.
lette le conclusioni del PG STEFANO TOCCI che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vercelli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, presentata nell'interesse di DR AN, di riconoscimento della continuazione tra i reati di cui alle sentenze di condanna emesse da: a) Corte di appello di Torino, in data 1 giugno 2023, per il delitto di cui all'art. 73 comma 1 D.p.r. 309 del 1990, commesso in Vercelli il 20 gennaio 2022; b) condanna emessa dal G.i.p. del Tribunale di Busto Arstizio, in data 12 settembre 2023, per il reato di cui all'art. 73 comma 1 D.p.r. 309 del 1990, commesso in Lonate Pozzolo il 4 marzo 2022. A ragione della decisione, il Giudice dell'esecuzione osserva che gli illeciti sono sintomatici di uno stile di vita dedito al delitto tenuto conto dell'assenza di 2 Penale Sent. Sez. 1 Num. 35488 Anno 2024 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 02/07/2024 elementi dai quali desumere una loro ideazione unitaria nonché del lasso temporale di circa un mese e mezzo intercorso tra la commissione dei fatti e della diversità sia del /ocus commissi delicti sia dei soggetti coinvolti (ad eccezione dei fratelli TI). 2. Ricorre AN, con atto a firma del suo difensore, articolando un unico motivo con cui deduce violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione. Lamenta che il provvedimento impugnato abbia escluso la sussistenza del medesimo disegno criminoso nonostante la sussistenza di plurimi elementi rilevatori, quali l'omogeneità delle violazioni, l'arco temporale limitato in cui sono state commesse, le analoghe modalità operative, il coinvolgimento in entrambi gli episodi dello stesso soggetto, RO TI. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non è fondato. 1. Va premesso che in tema di riconoscimento della continuazione il giudice adito ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse - deve apprezzare l'esistenza o meno di indici rivelatori della consumazione dei reati nell'ambito di un unico disegno criminoso. Con tale ultima nozione deve intendersi la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali - da parte del soggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose. Ciò perché la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato. Con specifico riferimento alla valutazione da compiersi in sede esecutiva, le Sezioni unite di questa Corte hanno precisato che il riconoscimento della continuazione,. necessita, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici 3 suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U., n. 28659 del 18.5.2017, Gargiulo, Rv 270074,). Il giudice adito ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. deve, pertanto, ricostruire il processo ideativo degli episodi oggetto della richiesta attraverso un ragionamento di tipo indiziario. Dovendosi accertare un atteggiamento psicologico, dovranno necessariamente apprezzarsi i nessi esteriori o collanti tra le diverse condotte, con esclusione di quelli che siano espressivi di una indefinita adesione ad un sistema di vita. Al riguardo va ribaditc:\,(ai fini dell'unicità di disegno criminoso non è sufficiente la mera reiterazione di determinate condotte criminose, anche omogenee, Xe di per sé sintomatica soltanto di una generale tendenza a porre in essere determinati reati, ma non è nemmeno necessario che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacché siffatta definizione di dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno", porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa. Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine. La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di "adattamento" alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico. L'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori (Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012, Natali e altro, Rv. 254793; Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, Piras, Rv. 256308 - 01). La ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016 Eloumari, Rv. 266615 - 01; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 - 01). 2. Tanto posto, il Tribunale, con argomenti plausibili, ha ragionevolmente 4 desunto la programmazione separata di ciascun delitto e, correlativamente, \) l'insussistenza t di una preventiva deliberazione criminosa unitaria if(\ dell'apprezzabile arco temporale, della diversità di luoghi e contesti di commissione degli illeciti, dal coinvolgimento di soggetti diversi con eccezione dei fratelli TI. Tuttavia, secondo la versione propinata dall'odierno ricorrente ) solo uno dei fratelli TI era stato coinvolto nelle vicende oggetto ffielfilk due sentenze, ma assumendo ruoli diversi: in un caso aveva operato come mandante dell'acquisto dello stupefacente rinvenuto nella disponibilità di AN;
nell'altro come proprietario della droga. 3. Il ricorso ha continuato ad opporre, prospettandola come più plausibile, la tesi della riconducibilità di tutti i fatti ad unico e originario progetto criminoso mediante censure, che, laddove non sollecitano una valutazione alternativa, non consentita nel giudizio di legittimità, denunziano, comunque, criticità dell'apparato motivazionale alla base dell'ordinanza impugnata nonché errore giuridici non ravvisabili per quanto già osservato. 4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma 2 luglio 2024.