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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/12/2025, n. 1953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1953 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 13905/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
EL PO CE
COSTANZA TETI CE ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 13905/2025
V.G. instaurato da c.f. , con l'avv. Daniele Vezzoli Parte_1 C.F._1
e c.f. ), con l'avv. Marina Chiari Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza. Per_
“1) Affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento e residenza abituale presso la madre in Coccaglio (BS), Via Palazzolo n. 29. In ogni caso, entrambe le parti, in qualità genitori, si obbligano a concordare preventivamente e comunque a comunicare all'altra eventuali cambi di residenza che interessano il minore;
2) i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute del minore saranno assunte di comune accordo tra le parti, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
1 Per_ 3) quanto ai tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, frequenterà i genitori secondo il seguente calendario:
a) nella settimana in cui la madre lavorerà sul turno di lavoro dalle 06 alle 10 ed il padre dalle 12 Per_ alle 18, frequenterà il padre il lunedì, mercoledì, venerdì dalle 20.30 sino al giorno successivo, quando lo accompagnerà a scuola, mentre il martedì e giovedì dalle 18.15 sino al giorno successivo, quando lo accompagnerà a scuola;
b) nella settimana in cui la madre lavorerà sul turno di lavoro dalle 10 alle 14 ed il padre dalle 18.00
Per_ alla 01,00, frequenterà il padre il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola sino alle ore 17.30;
Per_ c) nella settimana in cui la madre lavorerà sul turno dalle 14 alle 18 e il padre dalle 05 alle 12, frequenterà il padre il lunedì, mercoledì, venerdì dall'uscita da scuola sino alle 18.15, il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola sino alle ore 20.30. Il sabato e le domeniche saranno alternate di settimana in settimana, fatto salvo impegni lavorativi per i quali i coniugi s'impegnano a collaborare
Per_ per la gestione del minore. VO diverso accordo tra le parti, trascorrerà con la madre la Festa della mamma e con il padre la festa del papà; nel periodo Natalizio dal 25 mattina al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre alla Epifania con l'altro, saranno i coniugi a decidere chi inizierà per primo con le vacanze di Natale;
Pasqua con un genitore e pasquetta con l'altro, salvo diverso accordo;
d'estate due settimane anche non consecutive con il padre e due settimane anche non consecutive con la madre, comunicando i periodi all'altro genitore entro il 30 maggio. Per le altre
Per_ festività e per i giorni del compleanno di si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, salvo
Per_ diverso accordo tra le parti. Eventuali altre settimane durante l'anno da trascorrere con verranno concordate dai genitori;
4) considerate le attuali esigenze del figlio, le risorse economiche di entrambi i genitori, i tempi di permanenza dei figlio presso ciascun genitore, l'assegnazione alla sig.ra della casa Pt_1 coniugale di proprietà di entrambi i coniugi e la necessità per il sig. di reperire una CP_1 alternativa abitativa, quest'ultimo provvederà al mantenimento del figlio in via indiretta, mediante versamento alla dell'importo mensile di euro 100,00 entro il giorno 10 di ogni mese;
la Pt_1 somma sarà soggetta a rivalutazione annuale monetaria secondo gli indici istat (foi); nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» sottoscritto dal Tribunale di Brescia in data 14 luglio 2016: I coniugi, di comune accordo, ritengono di inserire nelle spese straordinarie da ripartire al 50% oltre a quelle indicate nel menzionato Protocollo d'intesa anche quelle per l'acquisto dei giacconi invernali/cappotti e delle scarpe per il figlio;
5) le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
2 6) disporre che l'assegno unico e universale di cui alla Legge n. 46/2021 verrà percepito nella misura del 100% dalla sig.ra ; Parte_1
7) le parti si impegnano a collaborare nel primario interesse dei minori ed a mantenere i rapporti di reciproco rispetto tra loro;
8) darsi atto che le spese legali per l'assistenza e consulenza stragiudiziale e giudiziale sono integralmente compensate fra le parti;
9) le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza di scioglimento del matrimonio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 30.06.2012 contraevano matrimonio, iscritto presso il registro dello stato civile del
Comune di Coccaglio (atto n. 5, parte I).
Con sentenza n. 797/2024 in data 11.12.2024 il Tribunale di Brescia pronunciava la separazione dei coniugi.
I ricorrenti hanno oggi chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni sopraindicate.
È decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello
Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 13/11/2025.
Il presidente estensore
US AN
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
EL PO CE
COSTANZA TETI CE ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 13905/2025
V.G. instaurato da c.f. , con l'avv. Daniele Vezzoli Parte_1 C.F._1
e c.f. ), con l'avv. Marina Chiari Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza. Per_
“1) Affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento e residenza abituale presso la madre in Coccaglio (BS), Via Palazzolo n. 29. In ogni caso, entrambe le parti, in qualità genitori, si obbligano a concordare preventivamente e comunque a comunicare all'altra eventuali cambi di residenza che interessano il minore;
2) i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute del minore saranno assunte di comune accordo tra le parti, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
1 Per_ 3) quanto ai tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, frequenterà i genitori secondo il seguente calendario:
a) nella settimana in cui la madre lavorerà sul turno di lavoro dalle 06 alle 10 ed il padre dalle 12 Per_ alle 18, frequenterà il padre il lunedì, mercoledì, venerdì dalle 20.30 sino al giorno successivo, quando lo accompagnerà a scuola, mentre il martedì e giovedì dalle 18.15 sino al giorno successivo, quando lo accompagnerà a scuola;
b) nella settimana in cui la madre lavorerà sul turno di lavoro dalle 10 alle 14 ed il padre dalle 18.00
Per_ alla 01,00, frequenterà il padre il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola sino alle ore 17.30;
Per_ c) nella settimana in cui la madre lavorerà sul turno dalle 14 alle 18 e il padre dalle 05 alle 12, frequenterà il padre il lunedì, mercoledì, venerdì dall'uscita da scuola sino alle 18.15, il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola sino alle ore 20.30. Il sabato e le domeniche saranno alternate di settimana in settimana, fatto salvo impegni lavorativi per i quali i coniugi s'impegnano a collaborare
Per_ per la gestione del minore. VO diverso accordo tra le parti, trascorrerà con la madre la Festa della mamma e con il padre la festa del papà; nel periodo Natalizio dal 25 mattina al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre alla Epifania con l'altro, saranno i coniugi a decidere chi inizierà per primo con le vacanze di Natale;
Pasqua con un genitore e pasquetta con l'altro, salvo diverso accordo;
d'estate due settimane anche non consecutive con il padre e due settimane anche non consecutive con la madre, comunicando i periodi all'altro genitore entro il 30 maggio. Per le altre
Per_ festività e per i giorni del compleanno di si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, salvo
Per_ diverso accordo tra le parti. Eventuali altre settimane durante l'anno da trascorrere con verranno concordate dai genitori;
4) considerate le attuali esigenze del figlio, le risorse economiche di entrambi i genitori, i tempi di permanenza dei figlio presso ciascun genitore, l'assegnazione alla sig.ra della casa Pt_1 coniugale di proprietà di entrambi i coniugi e la necessità per il sig. di reperire una CP_1 alternativa abitativa, quest'ultimo provvederà al mantenimento del figlio in via indiretta, mediante versamento alla dell'importo mensile di euro 100,00 entro il giorno 10 di ogni mese;
la Pt_1 somma sarà soggetta a rivalutazione annuale monetaria secondo gli indici istat (foi); nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» sottoscritto dal Tribunale di Brescia in data 14 luglio 2016: I coniugi, di comune accordo, ritengono di inserire nelle spese straordinarie da ripartire al 50% oltre a quelle indicate nel menzionato Protocollo d'intesa anche quelle per l'acquisto dei giacconi invernali/cappotti e delle scarpe per il figlio;
5) le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
2 6) disporre che l'assegno unico e universale di cui alla Legge n. 46/2021 verrà percepito nella misura del 100% dalla sig.ra ; Parte_1
7) le parti si impegnano a collaborare nel primario interesse dei minori ed a mantenere i rapporti di reciproco rispetto tra loro;
8) darsi atto che le spese legali per l'assistenza e consulenza stragiudiziale e giudiziale sono integralmente compensate fra le parti;
9) le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza di scioglimento del matrimonio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 30.06.2012 contraevano matrimonio, iscritto presso il registro dello stato civile del
Comune di Coccaglio (atto n. 5, parte I).
Con sentenza n. 797/2024 in data 11.12.2024 il Tribunale di Brescia pronunciava la separazione dei coniugi.
I ricorrenti hanno oggi chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni sopraindicate.
È decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello
Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 13/11/2025.
Il presidente estensore
US AN
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