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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 20/02/2026, n. 2995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2995 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2995/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 06/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PAPPA MONTEFORTE NZ, Presidente
CIAMBELLINI MICHELE, Relatore
MIGLIOZZI ANDREA, Giudice
in data 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9196/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024-00000-47 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19037/2025 depositato il
06/11/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate di Napoli DP II emetteva nei confronti delle contribuenti, Ricorrente_1 e Ricorrente_2, l'avviso di accertamento e liquidazione – successione n. 2024-00000-47, in seguito all'omessa presentazione della dichiarazione di successione, prevista dall'art. 31 del D. Lgs. 346/90, in morte della Nominativo_3, avvenuta il 10.01.2019.
Precisamente, l'Agenzia procedeva al recupero delle imposte ipotecarie e catastali per euro 14.924,91, oltre ad irrogare sanzioni tributarie per euro 14.620,32.
Le ricorrenti, Ricorrente_1 e Ricorrente_2, in data 18.04.2025, citavano l'A.d.E.R. dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria in composizione collegiale, chiedendo l'annullamento del predetto avviso di accertamento, deducendo: 1) difetto di motivazione dell'atto e violazione del principio del contraddittorio, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 212/2000; 2) errata indicazione della consistenza e relativa rendita degli immobili indicati al punto 2 e 4 dell'avviso.
Le contribuenti chiedevano l'accoglimento del ricorso e, specificatamente, l'annullamento dell'atto emesso quanto al primo motivo di impugnazione;
in subordine, l'annullamento parziale in ragione del secondo motivo, oltre alla condanna della controparte alle spese di giudizio.
Si è costituita l'A.d.E.R., chiedendo il rigetto della domanda per infondatezza dei motivi.
All'udienza del 6.11.25, presenti le parti che hanno insistito nell'accoglimento delle rispettive richieste, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso appaiono infondati e va conseguentemente disposto il rigetto della domanda del ricorrente.
Occorre premettere che l'avviso di accertamento trae origine dalla omessa presentazione della dichiarazione di successione e, in particolare, segue l'adozione degli schemi d'atto n.TE9T210000251/2024 e n.
TE9T210000252/2024, nei quali la DP II ha comunicato alle odierne ricorrenti di aver proceduto d'ufficio all'accertamento dell'attivo ereditario e alla liquidazione delle imposte dovute per la successione delle stesse alla de cuius Nominativo_3.
L'accertamento è stato condotto, in particolare, in assenza della dichiarazione di successione, su quattro immobili il cui valore incontestabile è stato acquisito dalle certificazioni castali.
L'assunto relativo alla presunta omessa motivazione rafforzata e la violazione del principio del contraddittorio ex art. 6 bis della L. 212/2000 è infondato. Invero, nell'attuale quadro normativo, non sussiste un obbligo generalizzato al contraddittorio endoprocedimentale a carico dell'Amministrazione Finanziaria, in presenza di accertamenti cartolari, come quello di specie.
Ritiene invero questa Corte di condividere ed applicare alla fattispecie il principio di matrice giurisprudenziale per cui , in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a controlli fiscali, sussiste per l'Amministrazione
Finanziaria l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale in ambito di tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo
(Cass., Sez. U., 9 dicembre 2015, n. 24823).
L'imposta di successione, ipotecaria e catastale rientra certamente nei tributi non armonizzati il cui accertamento esula dalla disciplina del contraddittorio effettivo (cfr., Cass. 29889/2021).
Tali garanzie sono state comunque offerte alle contribuenti anche in sede di istanza con adesione presentata all'Ufficio (poi non concretizzatasi).
Indimostrata appare, inoltre, doglianza inerente al presunto difetto di motivazione dell'atto impositivo.
L'atto, ad una completa lettura, deve ritenersi pienamente motivato e tale da consentire alle contribuenti, così come avvenuto, di conoscere i presupposti di fatto e di diritto della pretesa tributaria e di comprendere il criterio di valutazione adottato per stabilire il valore degli immobili.
Quanto alla contestazione circa l'errata indicazione della consistenza e della relativa rendita degli immobili
- di cui al punto 2 e 4 dell'avviso -, va evidenziato che l'amministrazione finanziaria ha provveduto ad un classamento degli stessi di tipo accertativo ovvero attraverso il sistema del catasto, in vista di una congrua tassazione degli stessi e, dunque, sulla base degli elementi ivi riportati.
La perizia del tecnico nominato dalle contribuenti, quale atto meramente di parte, non appare idonea a giungere ad un diverso accatastamento planimetrico, che peraltro è oggi irrilevante ai fini delle complessive valutazioni finali, essendo postumo all'avviso di accertamento contestato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese di giudizio che liquida in euro 1.500,00.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 06/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PAPPA MONTEFORTE NZ, Presidente
CIAMBELLINI MICHELE, Relatore
MIGLIOZZI ANDREA, Giudice
in data 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9196/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024-00000-47 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19037/2025 depositato il
06/11/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate di Napoli DP II emetteva nei confronti delle contribuenti, Ricorrente_1 e Ricorrente_2, l'avviso di accertamento e liquidazione – successione n. 2024-00000-47, in seguito all'omessa presentazione della dichiarazione di successione, prevista dall'art. 31 del D. Lgs. 346/90, in morte della Nominativo_3, avvenuta il 10.01.2019.
Precisamente, l'Agenzia procedeva al recupero delle imposte ipotecarie e catastali per euro 14.924,91, oltre ad irrogare sanzioni tributarie per euro 14.620,32.
Le ricorrenti, Ricorrente_1 e Ricorrente_2, in data 18.04.2025, citavano l'A.d.E.R. dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria in composizione collegiale, chiedendo l'annullamento del predetto avviso di accertamento, deducendo: 1) difetto di motivazione dell'atto e violazione del principio del contraddittorio, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 212/2000; 2) errata indicazione della consistenza e relativa rendita degli immobili indicati al punto 2 e 4 dell'avviso.
Le contribuenti chiedevano l'accoglimento del ricorso e, specificatamente, l'annullamento dell'atto emesso quanto al primo motivo di impugnazione;
in subordine, l'annullamento parziale in ragione del secondo motivo, oltre alla condanna della controparte alle spese di giudizio.
Si è costituita l'A.d.E.R., chiedendo il rigetto della domanda per infondatezza dei motivi.
All'udienza del 6.11.25, presenti le parti che hanno insistito nell'accoglimento delle rispettive richieste, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso appaiono infondati e va conseguentemente disposto il rigetto della domanda del ricorrente.
Occorre premettere che l'avviso di accertamento trae origine dalla omessa presentazione della dichiarazione di successione e, in particolare, segue l'adozione degli schemi d'atto n.TE9T210000251/2024 e n.
TE9T210000252/2024, nei quali la DP II ha comunicato alle odierne ricorrenti di aver proceduto d'ufficio all'accertamento dell'attivo ereditario e alla liquidazione delle imposte dovute per la successione delle stesse alla de cuius Nominativo_3.
L'accertamento è stato condotto, in particolare, in assenza della dichiarazione di successione, su quattro immobili il cui valore incontestabile è stato acquisito dalle certificazioni castali.
L'assunto relativo alla presunta omessa motivazione rafforzata e la violazione del principio del contraddittorio ex art. 6 bis della L. 212/2000 è infondato. Invero, nell'attuale quadro normativo, non sussiste un obbligo generalizzato al contraddittorio endoprocedimentale a carico dell'Amministrazione Finanziaria, in presenza di accertamenti cartolari, come quello di specie.
Ritiene invero questa Corte di condividere ed applicare alla fattispecie il principio di matrice giurisprudenziale per cui , in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a controlli fiscali, sussiste per l'Amministrazione
Finanziaria l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale in ambito di tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo
(Cass., Sez. U., 9 dicembre 2015, n. 24823).
L'imposta di successione, ipotecaria e catastale rientra certamente nei tributi non armonizzati il cui accertamento esula dalla disciplina del contraddittorio effettivo (cfr., Cass. 29889/2021).
Tali garanzie sono state comunque offerte alle contribuenti anche in sede di istanza con adesione presentata all'Ufficio (poi non concretizzatasi).
Indimostrata appare, inoltre, doglianza inerente al presunto difetto di motivazione dell'atto impositivo.
L'atto, ad una completa lettura, deve ritenersi pienamente motivato e tale da consentire alle contribuenti, così come avvenuto, di conoscere i presupposti di fatto e di diritto della pretesa tributaria e di comprendere il criterio di valutazione adottato per stabilire il valore degli immobili.
Quanto alla contestazione circa l'errata indicazione della consistenza e della relativa rendita degli immobili
- di cui al punto 2 e 4 dell'avviso -, va evidenziato che l'amministrazione finanziaria ha provveduto ad un classamento degli stessi di tipo accertativo ovvero attraverso il sistema del catasto, in vista di una congrua tassazione degli stessi e, dunque, sulla base degli elementi ivi riportati.
La perizia del tecnico nominato dalle contribuenti, quale atto meramente di parte, non appare idonea a giungere ad un diverso accatastamento planimetrico, che peraltro è oggi irrilevante ai fini delle complessive valutazioni finali, essendo postumo all'avviso di accertamento contestato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese di giudizio che liquida in euro 1.500,00.