TRIB
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/10/2025, n. 13453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13453 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA TREDICESIMA SEZIONE CIVILE Il Giudice Unico, in persona della dott.ssa Fabiana Corbo ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento avente il n. 48277 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2018
TRA
(c.f. ) residente in [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alfredo Iorio in Roma alla Via Luigi Rizzo 50, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
(CF ) - in persona dell'Amministratore pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore domiciliato in Roma, Via Vittoria Colonna n.18 rappresentato e difeso sia congiuntamente sia disgiuntamente dall'Avv. Domenico Porraro del Foro di Roma e dall'Avv. Giovanni Diurni del Foro di
Frosinone in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Domenico Porraro in Roma, Via Federico Cesi n.21,
CONVENUTO
NONCHE' NEI CONFRONTI
, con sede in Bologna via Stalingrado 45 (C.F. e P.I. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2
Francesco Tassoni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Cristoforo Colombo
440, come da mandato a margine della comparsa di costituzione
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: per parte attrice: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito: accertato che le scale su cui è avvenuta la caduta il
21 giugno 2017 presentano la natura di insidia e trabocchetto;
accertata la responsabilità del
pagina 1 di 6 condominio di via Brescia 25 in Roma, ex art. 2403 cod. civ. ed ex art. 2051 cod. civ.; accertato che i danni patiti dalla signora ammontano ad € 96.313,70 (euro Parte_1 novantaseimilatrecentotredici/70); condannare il , in persona Controparte_3 dell'amministratore pro-tempore al pagamento della somma di € 96.313,70 (euro novantaseimilatrecentotredici/70) in favore della signora oltre rivalutazione ed Parte_1 interessi. Con vittoria delle spese di lite da liquidarsi in conformità alla normativa di legge”; per parte convenuta : “In via preliminare, fissarsi ai sensi dell'art. 269 c.p.c., Controparte_1 altra udienza per consentire ex art. 106 cpc la chiamata in causa di manleva nei termini di legge del terzo con ogni ulteriore e conseguente provvedimento. - Nel merito in via Controparte_2 principale, contrariis reiectis, : rigettare la domanda attrice perché non provata oltre che infondata sia in fatto che in diritto per tutte le ragioni sopra esposte;
respingere altresì, la richiesta di condanna al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria in quanto non dovuti. - Nel merito, in via subordinata, salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attrici, dichiarare il terzo in persona del legale rappresentante pro tempore dom.to nella sede Controparte_2 sociale tenuta a garantire il convenuto contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande attrici e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in favore della sig.ra In tutti i casi con vittoria di spese e competenze professionali, oltre Parte_1 rimborso forfettario 15%, oltre IVA e C.P.A. come per legge”; per parte terza chiamata : “ Voglia l'Onorevole Tribunale rigettare la Controparte_2 domanda proposta dalla sig.ra perchè infondata in fatto e diritto e perchè priva Parte_1 di prova. Con vittoria di spese, competenze ed onorari tutti del presente processo, oltre il 15% di rimborso forfettario, Iva e Cap.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva il Parte_1 Controparte_1
al fine di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di quest'ultimo nella causazione
[...] dell'evento del 21.06.2017 ed ottenere la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti.
A fondamento della domanda parte attrice esponeva quanto segue:
-che l'attrice abitava in Roma, nel condominio di via Brescia 25, essendo proprietaria di un appartamento sito al primo piano, int.6 e di una cantina nel sottoscala;
-che le scale che portavano ai piani presentavano al piano rialzato una porta alla sinistra delle scale stesse che consentiva l'accesso alla rampa per raggiungere le cantine e l'alloggio del portiere;
pagina 2 di 6 -che, superata la porta di accesso al sottoscala, la scala presentava n.7 gradini volgenti a destra per immettersi sulla rampa che portava al piano cantine;
-che i gradini della scala presentavano un piano di calpestio diverso dallo standard in quanto ogni gradino aveva dimensioni calpestabili diverse, senza l'aiuto di un corrimano;
-che, tra l'altro, sugli scalini non era presente alcuna illuminazione specifica, essendoci soltanto una forma di illuminazione indiretta proveniente dalla lampada posta prima della porta e da un'altra che si trovava in concomitanza con i gradini successivi;
-che la porta di accesso era dotata di una molla di chiusura molto dura che, in sostanza, impediva alla porta di restare aperta durante la discesa dei primi gradini, ostacolando, di conseguenza, la discesa in maniera sicura ed agevole;
-che, inoltre, gli scalini non erano dotati della striscia di sicurezza che veniva posizionata soltanto all'indomani del sinistro, come attestato dalla documentazione fotografica allegata;
-che, in particolare, in data 21.06.2017, alle ore 17 circa, la si apprestava a raggiungere la Parte_1 propria cantina per prendere del materiale che serviva a il quale svolgeva, al tempo, CP_4 lavori di manutenzione edile nell'appartamento consistenti in ritocchi di verniciatura lungo alcuni stipiti delle porte;
-che, mentre scendeva, tenendo la porta di accesso al fine di evitare la spinta della molla, non potendo aggrapparsi ad alcun corrimano, scivolava sugli scalini riportando la “frattura scomposta epifisi distale radio dx” come risultante dalla cartella clinica della Casa di Cura di Maria Santissima;
-che, la dopo la caduta, veniva soccorsa da (portiere dello stabile),e dalla di Parte_1 Persona_1 lui moglie oltre che dal Prof. che aveva il proprio studio Parte_2 Persona_2 medico nel medesimo stabile;
Per_
-che, nello specifico, il Prof. riscontrando la frattura, consigliava all'attrice di eseguire accertamenti radiologici presso la Clinica Assunzione di Maria Santissima (già Anglo Americana) essendo struttura ortopedica vicina al luogo dell'infortunio;
-che, a seguito degli esami radiografici, si accertava la presenza di frattura scomposta e, pertanto, la veniva ricoverata e il primario dott. fissava l'intervento chirurgico per il Parte_1 Persona_3
22.06.2017;
-che, dopo il predetto intervento, veniva prescritta una lunga terapia riabilitativa;
-che, inoltre, sulla predetta scala si erano verificati altri episodi di minore gravità, in quanto , Persona_4 anch'egli condomino, era riuscito ad evitare la caduta, proprio qualche giorno prima della caduta riferita dalla solo grazie all'intervento del portiere che lo avrebbe sorretto;
Parte_1 Per_1
pagina 3 di 6 -che, in data 12.03.2018, la veniva visitata dal Dott. , medico legale, Parte_1 Persona_5 che diagnosticava: 15% di invalidità permanente 35 giorni di inabilità temporanea assoluta 66 giorni di inabilità temporanea al 50% 123 giorni di inabilità temporanea al 25%;
-che in data 13 luglio 2017 veniva formalmente richiesto all'amministratore del condominio l'apertura del sinistro ma le compagnie assicuratrici non davano alcun riscontro alle missive inoltrate a tal fine a mezzo del legale incaricato.
Tanto premesso, l'attrice rappresentava di aver incardinato il presente giudizio al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni asseritamente patiti a seguito della caduta sopradescritta e quantificati nella misura di euro 96.313,70.
Si costituiva il contestando la domanda attorea sia nell'an che nel Controparte_1 quantum, chiamando in causa nel contempo la propria compagnia assicurativa
[...]
al fine di essere garantito e manlevato di quanto dallo stesso eventualmente Controparte_2 dovuto a titolo di risarcimento all'attrice.
Autorizzata la chiamata in garanzia, si costituiva la che aderiva alle Controparte_2 deduzioni e difese del convenuto, chiedendo il rigetto della avversa domanda con CP_1 vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di CTU, l'escussione di due testimoni e l'interrogatorio formale dell'attrice.
Successivamente questo Giudice, subentrato nel presente procedimento, all'udienza del 20.11.24 tratteneva la causa in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
La domanda è infondata e pertanto non può essere accolta.
L'attrice agisce in giudizio al fine di far accertare l'esclusiva responsabilità del nella CP_1 causazione dei danni dalla stessa riportati a seguito della caduta sulle scale della cantina fattispecie inquadrabile nell'alveo della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 CP_5
c.c.
Deve ritenersi jus receptum che la responsabilità del custode prevista dal citato articolo non trova fondamento nella colpa presunta nell'esercizio della custodia, ma nell'esigenza di assegnare al custode una responsabilità per i rischi connaturati alla cosa, salvo il limite del caso fortuito. Ne consegue che, mentre grava sul danneggiato l'onere di provare il danno, il nesso causale e la relazione di custodia, incombe sul custode, per andare esente da responsabilità, l'onere di fornire la prova della causa esterna alla sua sfera di azione e produttiva di danno, rimanendo a suo carico la pagina 4 di 6 causa ignota. Ne discende che l'illecito è escluso nell'ipotesi in cui le conseguenze pregiudizievoli derivino da imprudenza, negligenza e imperizia dello stesso danneggiato o al fatto di un terzo, tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso. Non v'è dubbio che detta disciplina trovi applicazione in materia condominiale laddove il , essendo il custode dei CP_1 beni e dei servizi comuni, ha l'onere di predisporre gli interventi conservativi atti ad impedire il verificarsi di malfunzionamenti e deterioramenti delle parti comuni che possano arrecare danni sia per il fabbricato che per i terzi (Cass. civ. n. 7044/2020).
La responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è di natura oggettiva, essendo sufficiente per la sua configurabilità la dimostrazione da parte del danneggiato del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre spetta al custode la prova liberatoria del caso fortuito (Cass.Civ. n. 30775/2017).
Tale responsabilità resta, tuttavia, se si accerta che il danno è stato causato dal fatto del terzo e che lo stesso ha avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno.
Alla luce dei richiami sopracitati va esaminata la domanda in concreto spiegata dalla parte attrice.
Dalla documentazione versata in atti e dall'istruttoria espletata è emersa la veridicità del fatto storico dedotto da parte attrice ovvero la caduta sulle scale della cantina condominiale;
ciò che tuttavia non
è stato provato è il nesso di causa tra la cosa e il danno.
Ciò che avrebbe reso la scala produttiva di danno sarebbero state, a dire dell'attrice, l'assenza del corrimano, la scarsità dell'illuminazione e la presenza di una porta dotata di molla da fissare alla parete per poter effettuare la discesa sugli scalini. L'istruttoria svolta non ha però fornito riscontri circa la dedotta sussistenza del nesso causale tra la caduta e la cosa in custodia. I testi escussi hanno dichiarato di non aver assistito alla caduta, che la scala era perfettamente illuminata da luce naturale, che la conformazione della stessa, tra l'altro, è rimasta immutata negli anni e che gli scalini non presentavano anomalie. In particolare il portiere dello stabile ha affermato di aver trovato la riversa nella Parte_1 parte diritta della scala dove è presente un regolare corrimano. In altri termini, la cosa in custodia, ossia la scala oggetto di causa, ha rappresentato certamente il luogo in cui è avvenuta la caduta della ma non già la causa, atteso che non sono state segnalate particolari condizioni degli scalini Parte_1 tali da rappresentare un insidia (quando manchi l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di essa siano percepibili in quanto tali, ove la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e va considerato ritenuto integrato il caso fortuito).
La responsabilità del custode va esclusa in caso di comportamento incauto del danneggiato, il quale, potendo prevedere la situazione di pericolo dipendente dalla cosa in custodia, vi si esponga ugualmente. pagina 5 di 6 Nello specifico, la abitava nello stabile;
si può ben ritenere che ella conoscesse il meccanismo Parte_1 di chiusura della porta che doveva essere agganciata al muro (porta a dire dei testi leggerissima) nonché la struttura della scala che portava in cantina. Ed in effetti la caduta accidentale da parte di colui che conosce, o avrebbe dovuto conoscere, lo stato dei luoghi integra gli estremi del caso fortuito, tala da escludere la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. Sul punto va ricordato che, secondo la Corte di Cassazione, tale esclusione non viene meno anche qualora l'attore alleghi che la scala non fosse dotata di alcuni dei requisiti di sicurezza imposti dalla legge, deduzione che da sola non può essere sufficiente per affermare che essa sia stata la causa della caduta e che, di conseguenza, non avrebbe alcun rilievo la effettiva dinamica dell'incidente, dal momento che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. richiede sempre la dimostrazione, da parte dell'attore danneggiato, che la cosa in custodia sia stata la causa dell'evento lesivo (Cass. Ord. 9872/2021).
Alla stessa stregua deve escludersi l'ipotesi di responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. per difetto di prova dei relativi elementi costitutivi ed in particolare del nesso causale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come indicato in dispositivo secondo i criteri dettati dal D.M. n. 55/2014.e ss.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Fabiana Corbo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da disattesa ogni diversa Parte_1 istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
-condanna parte attrice a rifondere le spese di lite che si liquidano in euro per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15 % ed iva e cpa come per legge ed a sostenere definitivamente le spese delle ctu come liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Roma il 30.09.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Fabiana Corbo
pagina 6 di 6
TRA
(c.f. ) residente in [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alfredo Iorio in Roma alla Via Luigi Rizzo 50, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
(CF ) - in persona dell'Amministratore pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore domiciliato in Roma, Via Vittoria Colonna n.18 rappresentato e difeso sia congiuntamente sia disgiuntamente dall'Avv. Domenico Porraro del Foro di Roma e dall'Avv. Giovanni Diurni del Foro di
Frosinone in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Domenico Porraro in Roma, Via Federico Cesi n.21,
CONVENUTO
NONCHE' NEI CONFRONTI
, con sede in Bologna via Stalingrado 45 (C.F. e P.I. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2
Francesco Tassoni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Cristoforo Colombo
440, come da mandato a margine della comparsa di costituzione
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: per parte attrice: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito: accertato che le scale su cui è avvenuta la caduta il
21 giugno 2017 presentano la natura di insidia e trabocchetto;
accertata la responsabilità del
pagina 1 di 6 condominio di via Brescia 25 in Roma, ex art. 2403 cod. civ. ed ex art. 2051 cod. civ.; accertato che i danni patiti dalla signora ammontano ad € 96.313,70 (euro Parte_1 novantaseimilatrecentotredici/70); condannare il , in persona Controparte_3 dell'amministratore pro-tempore al pagamento della somma di € 96.313,70 (euro novantaseimilatrecentotredici/70) in favore della signora oltre rivalutazione ed Parte_1 interessi. Con vittoria delle spese di lite da liquidarsi in conformità alla normativa di legge”; per parte convenuta : “In via preliminare, fissarsi ai sensi dell'art. 269 c.p.c., Controparte_1 altra udienza per consentire ex art. 106 cpc la chiamata in causa di manleva nei termini di legge del terzo con ogni ulteriore e conseguente provvedimento. - Nel merito in via Controparte_2 principale, contrariis reiectis, : rigettare la domanda attrice perché non provata oltre che infondata sia in fatto che in diritto per tutte le ragioni sopra esposte;
respingere altresì, la richiesta di condanna al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria in quanto non dovuti. - Nel merito, in via subordinata, salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attrici, dichiarare il terzo in persona del legale rappresentante pro tempore dom.to nella sede Controparte_2 sociale tenuta a garantire il convenuto contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande attrici e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in favore della sig.ra In tutti i casi con vittoria di spese e competenze professionali, oltre Parte_1 rimborso forfettario 15%, oltre IVA e C.P.A. come per legge”; per parte terza chiamata : “ Voglia l'Onorevole Tribunale rigettare la Controparte_2 domanda proposta dalla sig.ra perchè infondata in fatto e diritto e perchè priva Parte_1 di prova. Con vittoria di spese, competenze ed onorari tutti del presente processo, oltre il 15% di rimborso forfettario, Iva e Cap.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva il Parte_1 Controparte_1
al fine di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di quest'ultimo nella causazione
[...] dell'evento del 21.06.2017 ed ottenere la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti.
A fondamento della domanda parte attrice esponeva quanto segue:
-che l'attrice abitava in Roma, nel condominio di via Brescia 25, essendo proprietaria di un appartamento sito al primo piano, int.6 e di una cantina nel sottoscala;
-che le scale che portavano ai piani presentavano al piano rialzato una porta alla sinistra delle scale stesse che consentiva l'accesso alla rampa per raggiungere le cantine e l'alloggio del portiere;
pagina 2 di 6 -che, superata la porta di accesso al sottoscala, la scala presentava n.7 gradini volgenti a destra per immettersi sulla rampa che portava al piano cantine;
-che i gradini della scala presentavano un piano di calpestio diverso dallo standard in quanto ogni gradino aveva dimensioni calpestabili diverse, senza l'aiuto di un corrimano;
-che, tra l'altro, sugli scalini non era presente alcuna illuminazione specifica, essendoci soltanto una forma di illuminazione indiretta proveniente dalla lampada posta prima della porta e da un'altra che si trovava in concomitanza con i gradini successivi;
-che la porta di accesso era dotata di una molla di chiusura molto dura che, in sostanza, impediva alla porta di restare aperta durante la discesa dei primi gradini, ostacolando, di conseguenza, la discesa in maniera sicura ed agevole;
-che, inoltre, gli scalini non erano dotati della striscia di sicurezza che veniva posizionata soltanto all'indomani del sinistro, come attestato dalla documentazione fotografica allegata;
-che, in particolare, in data 21.06.2017, alle ore 17 circa, la si apprestava a raggiungere la Parte_1 propria cantina per prendere del materiale che serviva a il quale svolgeva, al tempo, CP_4 lavori di manutenzione edile nell'appartamento consistenti in ritocchi di verniciatura lungo alcuni stipiti delle porte;
-che, mentre scendeva, tenendo la porta di accesso al fine di evitare la spinta della molla, non potendo aggrapparsi ad alcun corrimano, scivolava sugli scalini riportando la “frattura scomposta epifisi distale radio dx” come risultante dalla cartella clinica della Casa di Cura di Maria Santissima;
-che, la dopo la caduta, veniva soccorsa da (portiere dello stabile),e dalla di Parte_1 Persona_1 lui moglie oltre che dal Prof. che aveva il proprio studio Parte_2 Persona_2 medico nel medesimo stabile;
Per_
-che, nello specifico, il Prof. riscontrando la frattura, consigliava all'attrice di eseguire accertamenti radiologici presso la Clinica Assunzione di Maria Santissima (già Anglo Americana) essendo struttura ortopedica vicina al luogo dell'infortunio;
-che, a seguito degli esami radiografici, si accertava la presenza di frattura scomposta e, pertanto, la veniva ricoverata e il primario dott. fissava l'intervento chirurgico per il Parte_1 Persona_3
22.06.2017;
-che, dopo il predetto intervento, veniva prescritta una lunga terapia riabilitativa;
-che, inoltre, sulla predetta scala si erano verificati altri episodi di minore gravità, in quanto , Persona_4 anch'egli condomino, era riuscito ad evitare la caduta, proprio qualche giorno prima della caduta riferita dalla solo grazie all'intervento del portiere che lo avrebbe sorretto;
Parte_1 Per_1
pagina 3 di 6 -che, in data 12.03.2018, la veniva visitata dal Dott. , medico legale, Parte_1 Persona_5 che diagnosticava: 15% di invalidità permanente 35 giorni di inabilità temporanea assoluta 66 giorni di inabilità temporanea al 50% 123 giorni di inabilità temporanea al 25%;
-che in data 13 luglio 2017 veniva formalmente richiesto all'amministratore del condominio l'apertura del sinistro ma le compagnie assicuratrici non davano alcun riscontro alle missive inoltrate a tal fine a mezzo del legale incaricato.
Tanto premesso, l'attrice rappresentava di aver incardinato il presente giudizio al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni asseritamente patiti a seguito della caduta sopradescritta e quantificati nella misura di euro 96.313,70.
Si costituiva il contestando la domanda attorea sia nell'an che nel Controparte_1 quantum, chiamando in causa nel contempo la propria compagnia assicurativa
[...]
al fine di essere garantito e manlevato di quanto dallo stesso eventualmente Controparte_2 dovuto a titolo di risarcimento all'attrice.
Autorizzata la chiamata in garanzia, si costituiva la che aderiva alle Controparte_2 deduzioni e difese del convenuto, chiedendo il rigetto della avversa domanda con CP_1 vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di CTU, l'escussione di due testimoni e l'interrogatorio formale dell'attrice.
Successivamente questo Giudice, subentrato nel presente procedimento, all'udienza del 20.11.24 tratteneva la causa in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
La domanda è infondata e pertanto non può essere accolta.
L'attrice agisce in giudizio al fine di far accertare l'esclusiva responsabilità del nella CP_1 causazione dei danni dalla stessa riportati a seguito della caduta sulle scale della cantina fattispecie inquadrabile nell'alveo della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 CP_5
c.c.
Deve ritenersi jus receptum che la responsabilità del custode prevista dal citato articolo non trova fondamento nella colpa presunta nell'esercizio della custodia, ma nell'esigenza di assegnare al custode una responsabilità per i rischi connaturati alla cosa, salvo il limite del caso fortuito. Ne consegue che, mentre grava sul danneggiato l'onere di provare il danno, il nesso causale e la relazione di custodia, incombe sul custode, per andare esente da responsabilità, l'onere di fornire la prova della causa esterna alla sua sfera di azione e produttiva di danno, rimanendo a suo carico la pagina 4 di 6 causa ignota. Ne discende che l'illecito è escluso nell'ipotesi in cui le conseguenze pregiudizievoli derivino da imprudenza, negligenza e imperizia dello stesso danneggiato o al fatto di un terzo, tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso. Non v'è dubbio che detta disciplina trovi applicazione in materia condominiale laddove il , essendo il custode dei CP_1 beni e dei servizi comuni, ha l'onere di predisporre gli interventi conservativi atti ad impedire il verificarsi di malfunzionamenti e deterioramenti delle parti comuni che possano arrecare danni sia per il fabbricato che per i terzi (Cass. civ. n. 7044/2020).
La responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è di natura oggettiva, essendo sufficiente per la sua configurabilità la dimostrazione da parte del danneggiato del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre spetta al custode la prova liberatoria del caso fortuito (Cass.Civ. n. 30775/2017).
Tale responsabilità resta, tuttavia, se si accerta che il danno è stato causato dal fatto del terzo e che lo stesso ha avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno.
Alla luce dei richiami sopracitati va esaminata la domanda in concreto spiegata dalla parte attrice.
Dalla documentazione versata in atti e dall'istruttoria espletata è emersa la veridicità del fatto storico dedotto da parte attrice ovvero la caduta sulle scale della cantina condominiale;
ciò che tuttavia non
è stato provato è il nesso di causa tra la cosa e il danno.
Ciò che avrebbe reso la scala produttiva di danno sarebbero state, a dire dell'attrice, l'assenza del corrimano, la scarsità dell'illuminazione e la presenza di una porta dotata di molla da fissare alla parete per poter effettuare la discesa sugli scalini. L'istruttoria svolta non ha però fornito riscontri circa la dedotta sussistenza del nesso causale tra la caduta e la cosa in custodia. I testi escussi hanno dichiarato di non aver assistito alla caduta, che la scala era perfettamente illuminata da luce naturale, che la conformazione della stessa, tra l'altro, è rimasta immutata negli anni e che gli scalini non presentavano anomalie. In particolare il portiere dello stabile ha affermato di aver trovato la riversa nella Parte_1 parte diritta della scala dove è presente un regolare corrimano. In altri termini, la cosa in custodia, ossia la scala oggetto di causa, ha rappresentato certamente il luogo in cui è avvenuta la caduta della ma non già la causa, atteso che non sono state segnalate particolari condizioni degli scalini Parte_1 tali da rappresentare un insidia (quando manchi l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di essa siano percepibili in quanto tali, ove la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e va considerato ritenuto integrato il caso fortuito).
La responsabilità del custode va esclusa in caso di comportamento incauto del danneggiato, il quale, potendo prevedere la situazione di pericolo dipendente dalla cosa in custodia, vi si esponga ugualmente. pagina 5 di 6 Nello specifico, la abitava nello stabile;
si può ben ritenere che ella conoscesse il meccanismo Parte_1 di chiusura della porta che doveva essere agganciata al muro (porta a dire dei testi leggerissima) nonché la struttura della scala che portava in cantina. Ed in effetti la caduta accidentale da parte di colui che conosce, o avrebbe dovuto conoscere, lo stato dei luoghi integra gli estremi del caso fortuito, tala da escludere la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. Sul punto va ricordato che, secondo la Corte di Cassazione, tale esclusione non viene meno anche qualora l'attore alleghi che la scala non fosse dotata di alcuni dei requisiti di sicurezza imposti dalla legge, deduzione che da sola non può essere sufficiente per affermare che essa sia stata la causa della caduta e che, di conseguenza, non avrebbe alcun rilievo la effettiva dinamica dell'incidente, dal momento che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. richiede sempre la dimostrazione, da parte dell'attore danneggiato, che la cosa in custodia sia stata la causa dell'evento lesivo (Cass. Ord. 9872/2021).
Alla stessa stregua deve escludersi l'ipotesi di responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. per difetto di prova dei relativi elementi costitutivi ed in particolare del nesso causale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come indicato in dispositivo secondo i criteri dettati dal D.M. n. 55/2014.e ss.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Fabiana Corbo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da disattesa ogni diversa Parte_1 istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
-condanna parte attrice a rifondere le spese di lite che si liquidano in euro per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15 % ed iva e cpa come per legge ed a sostenere definitivamente le spese delle ctu come liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Roma il 30.09.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Fabiana Corbo
pagina 6 di 6